B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2236/2016
Sen t en z a d e l l ’ 8 g i u gno 2 01 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 16 marzo 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
18 giugno 2014,
i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del
9 marzo 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 16 marzo 2016, notificata all'interes-
sato il 18 marzo 2016 (cfr. atto A 26/1), con cui tale autorità ha respinto la
domanda d'asilo del richiedente riconoscendogli tuttavia la qualità di rifu-
giato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo il medesimo al beneficio
dell'ammissione provvisoria,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 12 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
13 aprile 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della de-
cisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto
la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame della domanda li-
mitata alla questione dell’asilo; che, in aggiunta, ha presentato una do-
manda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo; con protestate spese e ripe-
tibili,
il tempestivo versamento dell’anticipo delle spese processuali avvenuto il
21 aprile 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo stata al ricorrente riconosciuta la qualità di
rifugiato, nonché posto esso al beneficio dell'ammissione provvisoria per
inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del
16 marzo 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, nonché della pro-
nuncia dell'allontanamento,
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere nato a C._______ (Etiopia), ma di essere cittadino eritreo (cfr. ver-
bale 1, pag. 3), con ultimo domicilio a D._______ (Eritrea) dove avrebbe
vissuto dal 2005 all'espatrio – avvenuto a suo dire – il 14 novembre 2009
(cfr. verbale 1, pag. 5),
che, secondo le allegazioni esposte durante l’audizione sulle generalità,
sarebbe in primo luogo espatriato poiché, a causa delle attività svolte con-
tro il governo eritreo da parte del padre, egli avrebbe subito discriminazioni,
isolamento, nonché intimidazioni verbali da parte dei suoi concittadini; che
tale situazione avrebbe addirittura spinto i genitori di sua moglie ad opporsi
alla loro relazione (cfr. verbale 1, pag. 9); che in secondo luogo, l’espatrio
sarebbe anche correlato all’esclusione, dovuta al raggiungimento della
maggiore età, dall’istruzione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 9),
che nella seconda audizione, il ricorrente solleva in parte nuovi e comple-
tamente diversi motivi d’asilo, tralasciandone alcuni fatti valere nella prima
audizione; che nella fattispecie, egli allega dapprima le intimidazioni rice-
vute da parte di due militari (cfr. verbale 2, D18), affermando che a seguito
di tale evento egli avrebbe cominciato a dormire in campagna; che a titolo
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cautelativo, onde evitare di incappare in una retata da parte delle autorità
militari, con conseguente costrizione al servizio militare, egli avrebbe adot-
tato delle misure precauzionali (cfr. verbale 2, D32-D37); che dichiara inol-
tre, di aver successivamente contattato le autorità militari al fine di chiarire
le ragioni di tali minacce (cfr. verbale 2, D18),
che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni del richiedente poiché in punti essenziali incompatibili con l'espe-
rienza generale di vita o la logica dell'agire; che invero, il comportamento
adottato dall'interessato risulterebbe palesemente insensato; che le alle-
gazioni effettuate in merito alle precauzioni prese per evitare di imbattersi
nelle retate militari, verrebbero discreditate dalle spiegazioni in riferimento
allo stile di vita condotto; che le spiegazioni riguardanti il suo stato di isola-
mento, così come le richieste di chiarimento avanzate alle autorità militari,
non concorderebbero con la sua attività di musicista, né tantomeno con un
basso profilo idoneo ad evitare una possibile retata; che inoltre, avendo
fatto valere l’intimidazione da parte dei militari solo nell’ambito della se-
conda audizione, quest’ultima non risulterebbe assolutamente credibile;
che nello specifico, una persona esposta a serie persecuzioni, comuniche-
rebbe il più presto possibile le ragioni determinanti il suo espatrio alle au-
torità a cui chiede protezione,
che di conseguenza le allegazioni effettuate dal richiedente sono state con-
siderate totalmente inverosimili e non soddisfacenti le condizioni dell’art. 7
LAsi,
che in conclusione, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente
pronunciando l’allontanamento, mettendolo tuttavia al beneficio dell'am-
missione provvisoria in quanto inammissibile l'esecuzione dell'allontana-
mento,
che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore
limitandosi ad esporre quanto già fatto valere nell’audizione sulle generalità
ed in quella federale; che in particolare, sottolinea le difficoltà riscontrate a
causa delle attività del padre, nonché il rifiuto espresso da parte dei genitori
della moglie nei confronti della loro relazione; che nella fattispecie, il motivo
preponderante del suo espatrio sarebbe correlato alle minacce subite dai
due militari e alle paure di ulteriori persecuzioni; che l’apprezzamento della
SEM si baserebbe su valutazioni da imputare ad un’impressione soggettiva
e non ad un esame oggettivo dei fatti; che la sua attività di musicista non
sarebbe incompatibile né con le dichiarazioni effettuate in merito al suo
isolamento sociale, né tantomeno con le misure intraprese per eludere
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un’eventuale fermo da parte delle autorità militari; che inoltre, egli avrebbe
esposto i suoi timori di essere perseguitato già nell’audizione sulle genera-
lità e di essersi – secondo quanto gli era stato detto – limitato all’essen-
ziale,
che nel caso di specie, le sue allegazioni sarebbero da considerarsi prive
di contraddizioni e conseguentemente verosimili; che pertanto, egli adem-
pirebbe la qualità di rifugiato già antecedentemente al suo espatrio,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
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dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella fattispecie, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal
ricorrente, risultano contradditorie su punti essenziali; che il ricorrente non
ha addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o
prove che siano suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto
a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni presentate si
esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, imprecise e non corrobo-
rate da alcun elemento della benché minima consistenza,
che quindi, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, le allegazioni
del richiedente non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7
LAsi,
che le allegazioni relative alle intimidazioni ricevute dai due militari sono
manifestamente inverosimili; che infatti, questa vicenda, oltre ad essere
stata esposta in modo approssimativo, non è in alcun modo stata menzio-
nata dal richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità; che inoltre,
se è vero che da un lato le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle
generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore
probatorio più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati av-
venimenti, vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta
d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno
accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 1993 n. 3),
che in particolare, tali intimidazioni sono state esposte tardivamente (cfr.
verbale 2, D18) e che la spiegazione fornita – ovvero che gli avrebbero
detto di essere breve – non pare atta a giustificare siffatta omissione; che
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come rettamente sottolineato dalla SEM, una persona esposta a serie per-
secuzioni, comunica il più presto possibile le ragioni determinanti il suo
espatrio alle autorità a cui chiede protezione,
che anche le incongruenze sulle misure intraprese per evadere eventuali
retate non risultano plausibili, in quanto da un lato il ricorrente si contrad-
dice chiaramente sul periodo in cui ha dormito in campagna, dichiarando
inizialmente di aver cominciato a dormire all’esterno a partire dal giorno
delle minacce, in casu da settembre 2009 (cfr. verbale 2, D27), per poi af-
fermare di aver intrapreso tale precauzione già dal momento in cui avrebbe
lasciato la scuola nel gennaio 2009 (cfr. verbale 2, D32-D35); che d’altro
canto anche il suo stile di vita – in particolare le esibizioni alle feste – non
è conciliabile con una persona che vive nel timore di una persecuzione,
che inoltre, il comportamento dell'insorgente pare contrario alla logica e di
per sé contraddittorio; che invero, egli ha indicato di aver fatto attenzione a
non farsi trovare durante le retate e al contempo stesso, si è presentato
presso l'ufficio dei militari per richiedere spiegazioni in merito all'episodio
avvenuto con i due militari (cfr. verbale 2, D18 e D34-D36),
che non da ultimo, non si spiega per quale ragione, il ricorrente abbia ri-
nunciato ad esporre durante l’audizione sulle generalità i motivi principali
del suo espatrio, ovvero le persecuzioni dei militari (cfr. verbale 2, D51-
D52), allegando invece fatti non inerenti alla sua richiesta; che reso attento
di non aver benché minimamente menzionato la vicenda avvenuta con i
genitori di sua moglie, egli si è limitato a sottolineare come questo motivo
non abbia avuto – al contrario di quanto sostenuto nell’audizione sulle ge-
neralità – nessuna influenza sul suo espatrio (cfr. verbale 2, D60),
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
della concessione dell’asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi),
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 21 aprile 2016,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è dunque definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 21 aprile 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: