B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2239/2010
S e n t e n z a d e l 3 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Markus König, Daniele Cattaneo,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sudan,
rappresentato dal Signor Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 marzo 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese di etnia (…), ha pre-
sentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni,
la prima avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di B._______
il 15 dicembre 2008, la seconda presso l'UFM a C._______ il
1° ottobre 2009, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verba-
le 1] e del 1° ottobre 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere originario di
D._______, E._______ (Darfur del Sud), da dove sarebbe fuggito a
causa delle persecuzioni degli Janjaweed, scatenate dal discorso critico
nei confronti del governo, pronunciato dal fratello F._______ durante (…),
a cui avrebbero partecipato le autorità cittadine ed a cui sarebbe seguito
l'arresto del fratello stesso. Susseguentemente, il richiedente e la famiglia
avrebbero assistito nel (…) ad un attacco al proprio villaggio da parte
delle milizie Janjaweed, nonché la madre, la sorella e il cognato del
medesimo sarebbero morti durante l'assalto. Conseguentemente, il
secondo fratello del richiedente, G._______, avrebbe aderito ad
un'organizzazione ribelle del Darfur e sarebbe stato ucciso nel corso di
una battaglia. A seguito di tali avvenimenti, la famiglia del richiedente
sarebbe stata sorvegliata da parte delle autorità sudanesi e l'interessato
avrebbe personalemente subito tre arresti: due da parte delle milizie
Janjaweed ed un terzo per mano delle forze governative. A sostegno
della propria domanda di asilo, l'interessato non ha prodotto alcun
documento di identità.
B.
Con decisione del 3 marzo 2010, l'UFM ha respinto la citata domanda di
asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera
dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso una re-
gione sudanese esterna al Darfur, siccome lecita, esigibile e possibile. Ta-
le decisione è stata notificata al richiedente il 6 marzo 2010, presso il suo
recapito di H._______ (cfr. atto A15).
C.
Il 6 aprile 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione
dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento
impugnato e la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, la tra-
smissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazio-
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ne e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato
una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021).
D.
In data 9 aprile 2010, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità
di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
E.
Tramite lettera del 30 aprile 2010, l'insorgente ha versato agli atti la copia
di un'e-mail e relativo allegato datato (…), tradotto in lingua italiana, volto
ad attestare la propria provenienza dalla provincia di Sud Darfur (doc. 1),
oltre ad uno scritto in lingua tedesca indirizzato al Tribunale, portante la
data del 15 marzo 2010 ed intitolato "Wiedererwägungsgesuch/Rekurs"
(doc. 2), nonché un attestato di volontariato emesso il
(…) dall'associazione I._______ (doc. 3).
F.
Con decisione incidentale del 4 maggio 2010, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), il Tribunale ha rinunciato a chiedere
al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, comunicando altresì l'intenzione di statuire in un se-
condo momento in merito alla domanda di esenzione dal pagamento del-
le spese di giudizio. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad e-
sprimersi sul ricorso e sui mezzi di prova inoltrati dall'insorgente.
G.
Tramite risposta del 18 maggio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
H.
Il 4 giugno 2010 l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è stato
inviato per informazione all'autorità di prime cure in data 6 aprile 2011.
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Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui viene depositata una
domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richieden-
te l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che l'inte-
ressato non ha presentato nessun documento di identità originale emana-
to dalle autorità sudanesi, nonostante la richiesta scritta in questo senso
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da parte dell'Ufficio medesimo. Segnatamente, l'autorità inferiore ha rile-
vato che non vi è prova certa che attesti l'identità invocata dal ricorrente
nel quadro della procedura di asilo. Pertanto, vi sarebbero dubbi generali
per quanto riguarda la credibilità delle sue allegazioni in materia di asilo,
fatte valere sotto tale nome. In aggiunta, secondo l'Ufficio, l'interessato
non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il suo soggiorno effetti-
vo in Darfur tra il (…) e il (…). Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ri-
tenuto le allegazioni decisive in materia di asilo contraddittorie, non suffi-
cientemente motivate, concrete, dettagliate e circostanziate. Peraltro, tali
allegazioni darebbero l'impressione che gli eventi addotti non siano stati
vissuti personalmente dall'interessato. In particolare, relativamente al
primo fermo, circa alle modalità di liberazione e ai giorni effettivi di priva-
zione della libertà sofferti, egli si sarebbe contraddetto nel corso delle due
audizioni. Inoltre, il richiedente avrebbe dapprima sostenuto di non cono-
scere i membri della milizia Janjaweed che lo avrebbero sequestrato, per
poi affermare che questi conoscerebbero sia lui che la sua famiglia. Egli
avrebbe altresì reso dichiarazioni contrastanti in relazione alle uccisioni di
alcuni suoi compagni di prigionia. Sulle circostanze del secondo fermo,
l'interessato avrebbe dato versioni discordi sulla propria adesione al "Su-
dan Liberation Army" (di seguito: SLA), come pure sulla partecipazione
del fratello alle attività di tale gruppo. Per quanto riguarda l'arresto opera-
to dal servizio di sicurezza sudanese, ovvero il terzo fermo, egli si sareb-
be contraddetto nel narrare la vicenda relativa al rilascio. Non da ultimo,
l'autorità inferiore ha osservato che il richiedente non conoscerebbe le da-
te dei propri arresti e fornirebbe una descrizione generica delle relative tre
fughe. In conclusione, l'Ufficio ha considerato non adempiute le condizioni
di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non ha rico-
nosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato respingendone la domanda di
asilo. In ultima analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che, esaminata l'attu-
ale situazione del Darfur, per il richiedente respinto una misura di allonta-
namento verso tale regione al momento non potrebbe essere considerata
ragionevolmente esigibile. Tuttavia, preso atto della circostanza per cui in
Sudan vi sarebbe la libertà di domicilio, risulterebbe ragionevolmente esi-
gibile che l'interessato si stabilisca in un'altra regione del Paese, segna-
tamente a J._______. In particolare, circa l'alternativa di soggiorno inter-
na, l'Ufficio aggiunge che ad ogni modo sussisterebbero motivi per dubi-
tare dell'effettivo soggiorno da parte del richiedente in Darfur nel periodo
in questione. Al contrario, le affermazioni del medesimo lascerebbero
presupporre che egli soggiornasse da lungo tempo al di fuori dal menzio-
nato territorio. Conseguentemente, ritenuto che egli è giovane, parla l'a-
rabo, ha frequentato diversi anni di scuola e ha soggiornato in K._______
e L._______ prima dell'arrivo in Svizzera, secondo l'UFM non avrebbe al-
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cuna difficoltà nello stabilirsi fuori del Darfur. In conclusione, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe da considerare possibile sia sul piano tecni-
co che pratico.
6.
6.1. Nel ricorso, l'insorgente contesta il giudizio dell'UFM relativo alla pro-
pria identità, rispettivamente provenienza, constatando che lo stesso Uffi-
cio non avrebbe ritenuto necessarie ulteriori fasi istruttorie volte a chiarire
tale questione e che, ad ogni modo, egli avrebbe risposto correttamente
alle domande relative al Darfur. Non essendovi alcuna prova relativa ad
un'altra plausibile origine, egli ritiene che non vi sia motivo di non credere
che le vicende narrate si situino in tale contesto storico-geografico. Inol-
tre, per quanto attiene alle contraddizioni, rilevate dall'autorità di prime cu-
re, si tratterebbe unicamente di dovere interpretare con maggior accor-
tezza le dichiarazioni fornite. L'autore del gravame, infatti, avrebbe chiari-
to le incongruenze riguardanti la propria prigionia, la sua durata, la fuga e
la conoscenza di esponenti delle milizie Janjaweed. Infine, circa l'allonta-
namento, il ricorrente ritiene che – contrariamente a quanto affermato
dall'UFM – la situazione in Sudan non garantirebbe il suo rientro in detto
Paese nella dignità e nella sicurezza. Alla luce di quanto esposto e consi-
derata l'assenza di famigliari ancora viventi, egli rischierebbe di essere
sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento in Sudan risulterebbe inesigibile.
6.2. Nella propria memoria di completamento (doc. 2), l'insorgente ha ri-
tenuto la propria audizione come non condotta in conformità della legge.
Secondo il medesimo, infatti, il verbale si sarebbe tenuto in assenza di un
rappresentante di diritti dei richiedenti l'asilo, in assenza di un'adeguata
traduzione ed egli sarebbe stato spaventato e minacciato, tanto da non
volere sottoscrivere alcune dichiarazioni, ritenute non corrispondenti a
quanto asserito. Inoltre, il medesimo ribadisce l'urgenza della propria ri-
chiesta di asilo e l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenu-
te le tracce di tortura ancora visibili sul proprio corpo, la morte già avve-
nuta dei propri famigliari e gli attuali disturbi psichici dei quali soffrirebbe.
Infine, il ricorrente sottolinea l'impegno e la volontà di integrazione sinora
dimostrati.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame in
sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferio-
re, inoltre, ha rilevato che l'attestato di domicilio prodotto dal ricorrente
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non ne proverebbe la provenienza dal Darfur del Sud. Come già osserva-
to nella propria decisione, l'autorità di prime cure ribadisce che il ricorren-
te non ha prodotto alcun documento di identità. Infatti, un attestato di do-
micilio non può essere considerato tale. Secondo l'UFM, questo tipo di
documento sarebbe molto diffuso, facilmente acquistabile in Sudan ed il
ricorrente non ne avrebbe chiarito le modalità di ottenimento, non avendo
prodotto alcuna busta originale proveniente dal Sudan. Ad ogni modo, la
dichiarazione attesterebbe unicamente un'origine all'interno del Paese in
questione, ritenuta priva di valore probatorio. In sintesi, il ricorrente non
avrebbe mai dimostrato di aver effettivamente vissuto nel Darfur del Sud
nel corso degli (…), ovvero prima del proprio espatrio. Infine, secondo
l'autorità di prime cure, le censure sollevate sulla tenuta dell'audizione fe-
derale sarebbero prive di fondamento, oltre che smentite dalla dichiara-
zione rilasciata per iscritto dalla rappresentante dell'opera assistenziale
(di seguito: ROA), secondo la quale il verbale sarebbe stato condotto a
norma di legge.
8.
In replica, il ricorrente sottolinea che l'attestato di domicilio è un documen-
to in copia inviatogli via e-mail da un conoscente e che egli sarebbe in at-
tesa di ricevere l'originale al fine di sottoporlo al Tribunale, oltre che all'au-
torità inferiore. Egli rileva altresì che tale documento potrebbe rappresen-
tare per l'UFM un valido strumento per compiere ulteriori accertamenti.
9.
9.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
9.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque chiede asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Tale qualità è
resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni
che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non
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corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova
falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dei citati disposti, delle dichiarazioni determinan-
ti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, cosicché quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto tra loro e nemmeno con gli altri da-
ti o elementi certi. Ad ogni buon conto, il giudizio sulla verosimiglianza
deve essere frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fon-
dare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridi-
ca, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21,
consid. 6.1; GICRA 1995 n. 23).
9.3.
9.3.1. Preliminarmente, per quanto attiene alla tenuta dell'audizione fede-
rale del 1°ottobre 2009, e alla censura ricorsuale secondo cui vi sarebbe-
ro stati dei problemi di interpretazione o di traduzione (cfr. ricorso, p. 4 e
doc. 2, p. 2), non vi sono motivi per ritenere che le dichiarazioni rilevanti
dell'autore del gravame non siano state raccolte in ossequio ai crismi di
legge. In primo luogo, il verbale è stato riletto e sottoscritto dal ricorrente
in tutte le pagine qui ritenute a mezzo di prova, o comunque tali dichiara-
zioni sono state rilasciate in presenza della ROA (cfr. verbale 2, pp. 1-11).
Inoltre, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi ulteriormente sui propri
motivi di asilo in sede di ricorso, tanto che qualsiasi supposta violazione
del diritto di essere sentito è da ritenersi sanata. In aggiunta, relativamen-
te alla partenza della ROA durante l'audizione (cfr. verbale 2, p. 10), va ri-
levato che la presenza della stessa non è obbligatoria ai sensi di legge.
Infatti, se un ROA non dà seguito ad un invito di partecipare all'audizione
– quindi, anche se abbandona la sala in corso di audizione – la stessa
esplica comunque pieno effetto giuridico (cfr. art. 30 cpv. 3 LAsi e
art. 25 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Inoltre, tali rappresentanti non
sottostanno all'obbligo di sottoscrivere il verbale, ma apponendo la pro-
pria firma confermano unicamente la partecipazione all'audizione ed il
proprio obbligo a rispettare il segreto nei confronti di terzi
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(cfr. art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 4 LAsi). Ne discende che la presenza è
unicamente auspicabile negli interessi del richiedente l'asilo. Peraltro, la
ROA in questione ha dichiarato per iscritto che l'audizione si è svolta se-
condo la legge (cfr. atto 12/21 p. 21). Infine, la censura del ricorrente se-
condo cui durante il verbale sarebbe stato spaventato e minacciato è pre-
testuosa e priva di fondamento. Per contro, l'autore del gravame, nel cor-
so dell'audizione federale, reso attento sulle incongruenze dei suoi rac-
conti si è alterato improvvisamente smettendo di collaborare e rendendo
difficile il proseguo della verbalizzazione (cfr. verbale 2, pp. 12 segg.), cir-
costanza peraltro confermata anche dallo stesso rapporto rilasciato dalla
ROA (cfr. atto 12/21 p. 21). Le critiche dell'autore del gravame si avvera-
no quindi infondate e vanno respinte.
9.3.2. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauri-
scono in mere ed imprecise affermazioni, spesso confuse ed incoerenti.
Infatti, l'insorgente con riferimento ai fatti evocati, centrali alla propria vi-
cenda, è incappato spesso in allegazioni contraddittorie oltre che stereo-
tipate ed inconsistenti. A titolo di esempio, il ricorrente ha dapprima di-
chiarato che i Janjaweed, durante il primo arresto, l'avrebbero riconosciu-
to e saprebbero che egli non sarebbe un membro del partito "Justice and
Equality Movement" (di seguito: JEM). Uno di loro gli avrebbe perfino det-
to di conoscerlo e di conoscere tutta la sua famiglia (cfr. verbale 1, p. 5).
Allo stesso proposito, durante l'audizione successiva, sempre riferendosi
ai Janjaweed che lo avrebbero arrestato la prima volta, egli ha dichiarato
che questi non lo conoscevano, in quanto sarebbe prassi che tali milizie
non conoscano le persone che attaccano, ma ne ricevano una descrizio-
ne precisa (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Quale palese contraddizione, il ricor-
rente ha aggiunto di non sapere se fra questi vi fossero dei Janjaweed
che lo conoscevano (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Sempre nella descrizione
del primo arresto, per opera delle milizie Janjaweed, l'autore del gravame
interrogato sulle vittime, durante l'audizione federale afferma che questi
detenuti sarebbero morti a causa delle torture, della fame e degli scontri
tra milizie Janjaweed e altri gruppi armati (cfr. verbale 2, Q35 p. 7), di-
menticando totalmente quanto affermato nel corso della prima audizione,
ovvero che uno dei suoi compagni sarebbe stato ucciso a seguito di alcu-
ne affermazioni fatte contro gli stessi Janjaweed (cfr. verbale 1, p. 5). An-
che sulla durata del primo arresto l'autore del gravame è alquanto confu-
so (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2 Q39, Q40 p. 7). Per ciò che concerne le
circostanze di fine del periodo di prigionia, il ricorrente le descrive in mo-
do diverso nel corso delle due audizioni. Interrogato una prima volta, egli
dichiara che lo SLA avrebbe attaccato il campo Janjaweed e che, di con-
seguenza, lui e gli altri prigionieri sarebbero stati liberati (verbale 1, p. 5).
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Ulteriormente, invece, racconta di essere scappato facendo perdere le
proprie tracce nel bosco (cfr. verbale 2, Q27 p. 6 e Q42-Q43 p. 7). Nella
stessa audizione l'autore del gravame colloca il primo arresto all'inizio del
(…) (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7), mentre che, nelle prime dichiarazioni, all'i-
nizio dello stesso anno sarebbe avvenuta la liberazione da parte dello
SLA (cfr. verbale 1, p. 6), ovvero - presumibilmente e secondo logica (cfr.
anche ricorso, consid. 5 p. 4) - il secondo arresto.
Sulle circostanze del secondo fermo, l'autore del gravame ha perso com-
pletamente il filo del discorso (cfr. verbale 2, p. 8), cosa che tenta di ca-
muffare rispondendo alle domande dapprima con introduzione generale
sulla questione del Darfur, rispettivamente aggiungendo questioni irrile-
vanti, stereotipate e non pertinenti in relazione alla domanda stessa (cfr.
verbale 2, Q 45-Q46 p. 8). A questo punto il ricorrente ha narrato le circo-
stanze della seconda liberazione, ovvero la stessa che, stando alle di-
chiarazioni rilasciate durante l'audizione federale, sarebbe avvenuta per
opera dello SLA. Il medesimo, durante la prima audizione, ha spiegato di
essere rimasto cinque giorni con il menzionato movimento per poi fare ri-
entro ad un villaggio nei pressi di casa a dorso di cammello (cfr. verbale
1, p. 5). Durante questo frangente, egli avrebbe rifiutato la proposta a-
vanzatagli dallo SLA di entrare a far parte della loro milizia (cfr. ibidem). In
seguito, all'audizione federale, l'autore del gravame dichiara di essere
stato liberato e di aver fatto rientro a casa da M._______a D._______
bordo di un veicolo dello SLA (cfr. verbale 2, Q59 p. 9) e di avere quindi
proseguito a piedi fino al proprio villaggio (cfr. verbale 2, Q60 p. 9). Il tut-
to, questa volta, sarebbe durato solo tre giorni (cfr. verbale 2, Q62 p. 9).
Per quanto attiene al terzo arresto, le dichiarazioni sulle circostanze, i
motivi, il periodo e la scarcerazione sono confuse. Le affermazioni del ri-
corrente infatti si contraddicono a più riprese. In particolare, il medesimo
ha inizialmente dichiarato che assieme allo suocero e presumibilmente ai
bambini ("tutti quanti", cfr. verbale 1, p. 5) avrebbero avuto l'intenzione di
raggiungere un campo profughi in N._______, ma per strada sarebbe sta-
to arrestato dai servizi di sicurezza sudanesi (cfr. verbale 1, p. 5). Nell'au-
dizione federale, per contro, l'arresto sarebbe avvenuto mentre il ricorren-
te era diretto al campo profughi di O._______ nei pressi di E._______, in
Darfur dunque (cfr. verbale 2, Q71-Q76 pp. 10-11). I motivi dell'arresto in
un primo momento sarebbero stati sconosciuti. Tuttavia, alcune persone
impiegate presso la prigione gli avrebbero comunicato che, se qualcuno
fosse venuto a sapere che egli era il fratello dell'(…) F._______, sarebbe
stato ucciso (cfr. verbale 1, p. 5). Ne deriva che i servizi di sicurezza su-
danesi l'avrebbero arrestato senza motivo, ovvero senza conoscere la
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sua identità o la sua storia, contrariamente ad ogni logica. Tale circostan-
za mina l'attendibilità delle allegazioni e le spiegazioni fornite fin qui circa
la propria persecuzione. D'altronde, interrogato nuovamente sulla que-
stione, l'autore del gravame ha dichiarato, in completa contraddizione e
con un susseguirsi di asserzioni alquanto confuse, di essere stato arre-
stato a causa del discorso tenuto dal fratello (cfr. verbale 2, Q78-Q81 p.
11). Il ricorrente si è contraddetto anche sulle modalità di scarcerazione,
asserendo, durante la prima audizione, che quest'ultima sarebbe avvenu-
ta grazie ad alcuni impiegati che, conoscendo il padre del medesimo, a-
vrebbero contattato lo zio informandolo dell'arresto del nipote
(cfr. verbale 1, p. 5). Diversamente, durante la seconda audizione ha af-
fermato che sarebbe stato il nonno dei suoi figli ad informare lo zio
(cfr. verbale 2, Q69 p. 10, Q82 e Q87 p. 11). Non da ultimo, anche la data
dell'arresto è divergente a seconda delle dichiarazioni, tra (…) e (…) (cfr.
verbale 1, p. 6 e verbale 2, Q69 p. 10). Di conseguenza, la data di espa-
trio dichiarata "inizio (…)" (cfr. verbale 1, p. 6) collima difficilmente con il
periodo di prigionia allegato, rispettivamente la partenza dal proprio Pae-
se nelle due settimane successive (cfr. verbale 2, Q69 p. 10). Il ricorrente
giustifica questa incongruenza asserendo che nel proprio Paese vi sa-
rebbe un altro calendario, quindi che vi sarebbe stato un malinteso con
l'interprete, senza ad ogni modo fornire ulteriori dettagli sul calendario uti-
lizzato, né perlomeno spiegarne la modalità di calcolo (cfr. doc. 2, p. 2).
Peraltro, sorprende che il ricorrente non ricordi esattamente a quale mo-
vimento rivoluzionario abbia aderito il fratello, trattandosi del tema centra-
le, ritenuti i motivi di asilo che egli invoca. Infatti, l'autore del gravame ha
rilasciato due dichiarazioni divergenti, secondo cui il fratello G._______
sarebbe membro del JEM, per poi dichiarare successivamente che
quest'ultimo avrebbe invece aderito allo SLA (cfr. verbale 1, p. 5; verbale
2, Q26 p. 6).
Il Tribunale rileva, altresì, che il ricorrente nemmeno in sede di ricorso ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili
di convincere ad una chiave di lettura diversa o interpretata delle afferma-
zioni rilasciate nel corso delle due audizioni. In particolare, circa la confu-
sione in cui sono narrate le vicende, l'insorgente spiega di avere descritto,
durante la prima audizione, gli episodi senza badare all'ordine cronologi-
co degli avvenimenti. L'argomento non soccorre il ricorrente che comun-
que, interpellato su precisi momenti, confonde i vari fermi, segnatamente
il periodo (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7 e verbale 1, p. 6). Inoltre, non si com-
prende nemmeno per quale motivo o secondo quale logica egli avrebbe
narrato gli episodi prima in modo confuso e poi nel corso della seconda
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audizione seguendo un ordine temporale chiaro. Sennonché, trovatosi di
fronte a precise domande dell'auditore in merito a tre arresti, egli ha evi-
dentemente cercato, invano, di fornirne tre descrizioni assestanti.
9.4.
In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso sui punti di questione
del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente di concessio-
ne dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
10.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
DTAF 2009/50, p. 733 consid. 9).
11.
11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità,
dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esami-
nata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto,
l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12,
32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti
giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a
p. 108).
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Nella fattispecie, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente che il Tribunale intende concentrare la propria analisi.
11.2.
11.2.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a
seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o e-
mergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle
persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di
rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazio-
ni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone
che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di perico-
lo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie.
L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti
umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero inte-
ressato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interes-
se pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segnata-
mente DTAF 2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti).
11.2.2. Secondo la giurisprudenza, il Sudan, esclusa la regione del Dar-
fur, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata che permetta di primo acchito – e indipendentemente dalle
circostanze del caso di specie – di presumere, a proposito di tutti i cittadi-
ni del Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale
E-1628/2007 del 19 giugno 2008, consid. 7.2 p. 9;
cfr. GICRA 2006 n. 25).
11.2.3. Quanto alla sua situazione personale, il ricorrente allega di appar-
tenere all'etnia (…) e di provenire dal Darfur, circostanze queste non con-
testate dall'autorità di prime cure, la quale esclude l'esecuzione dell'allon-
tanamento in tale regione. Quest'ultima ritiene tuttavia che l'autore del
gravame non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il proprio sog-
giorno in Darfur tra il (…) e il (…), ma che le sue dichiarazioni lascerebbe-
ro per contro presupporre la permanenza per lungo tempo all'infuori di ta-
le regione prima dell'espatrio (cfr. decisione, consid. 2 p. 5). Tale valuta-
zione non è però corroborata da nessun elemento agli atti, rispettivamen-
te da alcun riferimento alle asserzioni del ricorrente. Il Tribunale ritiene le
affermazioni dell'UFM, in merito all'alternativa di soggiorno interna dell'in-
sorgente, nello specifico a J._______, come mere supposizioni carenti di
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motivazione ed espresse senza aver effettuato alcun accertamento con-
creto in merito. In sostanza, non è chiaro quali siano le fonti su cui l'UFM
basa il proprio apprezzamento, tanto da rendere la decisione impugnata
priva di filo logico circa l'esecuzione dell'allontanamento.
L'autorità di prime cure omette infatti di chiarire dove, e in che condizioni,
avrebbe vissuto il ricorrente nel periodo contestato, rispettivamente la
possibilità di fare rientro in detto luogo. Inoltre, in ottica di un'alternativa di
soggiorno interna, vanno tenute in considerazione anche le eventuali dif-
ficoltà economiche e di reinserimento sociale dell'insorgente nel caso
specifico, come pure le condizioni di salute del medesimo.
Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a considerare, nella motiva-
zione della decisione impugnata, che dagli atti emergerebbero indizi per
ritenere che il ricorrente soggiornasse già da lungo tempo fuori dal Darfur,
senza circoscrivere tali indizi, richiamare le dichiarazioni del medesimo,
rispettivamente fornire ulteriori elementi di prova agli atti ed analizzare in
concreto le possibilità di reinserimento in Sudan, secondo quanto sopra
indicato.
11.3.
11.3.1. In considerazione di quanto precede, allo stato attuale degli atti e
ritenuta la manifesta carente motivazione nell'ambito dell'esigibilità dell'al-
lontanamento del ricorrente, discende che l'UFM ha proceduto ad un ac-
certamento inesatto, oggettivamente incompleto, oltre che insufficiente-
mente motivato, dei fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, la de-
cisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allonta-
namento del ricorrente in Sudan, incorre nell'annullamento.
11.3.2.
11.3.2.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per
statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, con-
sid. 11 e relativo riferimento).
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11.3.2.2 Nella fattispecie, gli atti di causa sono pertanto rinviati all'UFM,
affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
[Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a
pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza. In particolare, l'UFM viene invitato ad effettuare le dovute
e necessarie indagini volte a statuire sull'esigibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento del ricorrente in Sudan, tenendo altresì conto dell'attuale si-
tuazione geopolitica della regione in questione.
12.
Di conseguenza, il ricorso in materia di esecuzione dell'allontanamento è
accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale punto (n. 4 e
5 del dispositivo della decisione impugnata).
13.
13.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è
pertanto divenuta priva di oggetto.
13.2. Considerato che l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica
l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio in CHF 300.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rap-
presentante del ricorrente (art. 10 e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è
accolto. Per il resto, è respinto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: