B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2239/2016
Sen t en z a d e l 6 g i ug no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andrea Berger-Fehr, Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
F._______, nata il (…),
Giordania,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 14 marzo 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______ e B._______, cittadini giordani con ultimo domicilio ad Amman,
hanno lasciato il loro paese d’origine il 29 settembre 2010 alla volta dell’Eu-
ropa con le figlie minori C._______ e D._______ dopo aver ricevuto un
visto Schengen rilasciato dalla rappresentanza elvetica in Giordania. Sus-
seguentemente al loro arrivo in Europa, gli interessati hanno dapprima de-
positato una domanda d’asilo in Svezia, per poi venir trasferiti in Svizzera
nell’ambito di una procedura Dublino. La loro domanda d’asilo è quindi
stata registrata il 14 aprile 2011 dall’allora Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di stato della migrazione, SEM) (cfr. atti A9 e A9).
B.
B.a A sostegno della sua domanda d’asilo, A._______, di professione au-
totrasportatore, ha dichiarato che nell’aprile del 2010, dopo aver traspor-
tato della merce per il conto di due nuovi clienti, sarebbe stato arrestato dai
servizi di sicurezza, subendo anche delle percosse. Dopo alcuni giorni di
interrogatori egli avrebbe quindi compreso di essere accusato di aver tra-
sportato illegalmente armi ed esplosivi. La detenzione, nel corso della
quale l’interessato avrebbe dovuto sopportare anche numerosi maltratta-
menti ed affronti, si sarebbe protratta sino al 12 giungo 2010, giorno del
suo rilascio su cauzione. Dopo essersi sincerato circa il probabile esito sfa-
vorevole della procedura che lo riguardava, egli si sarebbe quindi adope-
rato per organizzare la fuga (cfr. atti A20 e A25).
B.b Dal canto suo, B._______ si è in sostanza limitata a confermare la
versione del marito. Ella ha inoltre precisato che al momento dell’arresto di
quest’ultimo, la sua casa sarebbe stata perquisita con veemenza dai ser-
vizi di sicurezza. L’interessata ha per il resto addotto non aver mai avuto
problemi con le autorità né tantomeno con terze persone nel paese d’ori-
gine (cfr. atti A18 e A24).
B.c Sempre secondo quanto da loro dichiarato, i richiedenti, dopo la scar-
cerazione di A._______, si sarebbero dapprima fatti rilasciare un passa-
porto ed in seguito avrebbero espletato le formalità necessarie per l’otteni-
mento di un visto turistico grazie all’aiuto di un conoscente che lavorava
per lo Stato. Sarebbero quindi espatriati legalmente dall’aeroporto di Am-
man (cfr. atti A18, A20, A24 e A25).
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B.d Dopo il loro espatrio, A._______ avrebbe fatto l’oggetto di ricerche da
parte delle autorità presso il precedente domicilio. Anche terze persone,
che i richiedenti hanno ricondotto ai trafficanti di armi, si sarebbero interes-
sati alla sua sorte chiedendo informazioni su di lui nel suo quartiere di re-
sidenza. In seguito, questi stessi individui avrebbero minacciato i suoi fa-
migliari ed investito il fratello G._______ con un autoveicolo (cfr. atti A20 e
A25).
C.
Il 4 agosto 2011 ed il 31 maggio 2015 il nucleo famigliare è stato completato
dalla nascita di E._______ e F._______.
D.
Con decisione del 14 marzo 2016, notificata ai richiedenti al più presto il
giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente
l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera e non ritenendo in specie
data la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
E.
In data 12 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
13 aprile 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendone l’annullamento e il loro riconoscimento quali rifugiati in Svizzera;
in subordine la retrocessione degli atti all’autorità di prime cure per il com-
pletamento dell’istruttoria; in via ancor più subordinata l’accertamento
dell’inammissibilità e dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
con conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e
con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al beneficio dell’assistenza
giudiziaria parziale.
F.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 agosto 2016, ha respinto la
succitata domanda di assistenza giudiziaria, invitando i richiedenti a ver-
sare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
G.
Con scritto del 26 (recte: 30) agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato; data d’entrata: 31 aprile 2016), i ricorrenti hanno richiesto la riconsi-
derazione della succitata decisione incidentale, sulla scorta di un certificato
medico riguardante lo stato di salute di A._______. Prima che il Tribunale
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Pagina 4
si esprimesse al riguardo essi hanno tempestivamente versato la somma
richiesta.
H.
La SEM, chiamata a fornire la propria risposta al gravame, ha ribadito la
propria posizione con scritto del 26 settembre 2016, cogliendo quanto-
meno l’occasione per esprimersi a proposito delle problematiche mediche
invocate dagli insorgenti.
I.
Il 17 ottobre 2016, gli insorgenti hanno trasmesso la propria replica riba-
dendo in particolare la gravità dei disturbi psicofisici patiti da A._______
nonché l’impossibilità per quest’ultimo ad accedere a un trattamento ade-
guato nel paese d’origine.
J.
Con osservazioni del 9 novembre 2016, l’autorità intimata ha fornito alcune
ulteriori precisazioni a proposito delle possibilità di trattamento medico ad
Amman, in relazione alle condizioni di salute dell’interessato.
K.
Il 30 novembre 2016, i ricorrenti hanno prospettato la produzione di un cer-
tificato medico aggiornato.
L.
Stante la mancata trasmissione del mezzo di prova preannunciato, il Tribu-
nale, con ordinanza del 26 gennaio 2018, ha quindi sollecitato i ricorrenti
al riguardo.
M.
Il 12 febbraio 2018, gli insorgenti hanno prodotto la documentazione me-
dica richiesta.
N.
Con ulteriori osservazioni del 1° marzo 2018, la SEM ha in sostanza con-
fermato quanto già esposto nelle precedenti prese di posizione.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi),
alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l’art. 111a LAsi, il Tribunale
può rinunciare allo scambio di scritti.
3.
Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato in parte
inverosimili ed in parte irrilevanti i motivi addotti a sostegno della domanda
d’asilo degli interessati.
3.1 A mente dell’autorità di prima istanza sarebbe del tutto illogico che il
ricorrente abbia potuto lasciare legalmente il paese nonostante gli sarebbe
stato espressamente intimato un divieto dai servizi di sicurezza. Oltre-
modo, se ciò fosse effettivamente stato il caso, sarebbe lecito dubitare che
l’insorgente abbia potuto assumersi il rischio di sollecitare il rilascio di un
passaporto e di espatriare legalmente. Inoltre, il fatto che il richiedente sa-
rebbe stato aiutato da un terzo non sminuirebbe l’inverosimiglianza delle
sue allegazioni, stante il fatto che le autorità avrebbero comunque potuto
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risalire al mandante. Per queste ragioni, nulla permetterebbe di conside-
rare che A._______ sia legato a qualche costrizione da parte delle autorità
giordane; la sua liberazione dovrebbe essere considerata definitiva.
3.2 Per il resto, quanto avrebbe subito l’interessato, ovvero l’arresto e la
successiva carcerazione preventiva, durante la quale sarebbero stati utiliz-
zati metodi di interrogatorio duri, si iscriverebbe nel legittimo iter volto a
fare luce sui reati contestategli e non sarebbe riconducibile ad uno degli
elementi elencati all’art. 3 LAsi.
4.
Nel proprio gravame, gli insorgenti avversano le valutazioni dell’autorità di
prime cure.
4.1 In primo luogo essi rilevano come la loro domanda d’asilo risalirebbe al
lontano 2011. In ragione di ciò gli insorgenti sottolineano come non si
aspettassero una decisione negativa dopo un lasso di tempo così lungo e
ferma considerata la nascita in Svizzera di due delle loro figlie.
4.2 Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti avanzano l’ipotesi che l’autorità intimata non abbia preso in
debita considerazione le spiegazioni fornite da A._______. Invero, le mo-
dalità dell’espatrio sarebbero state tutt’altro che ordinarie nonché subordi-
nate all’intervento di alti funzionari per il tramite di un conoscente. Proprio
per questa ragione, egli non sarebbe stato al corrente di tutti i dettagli della
procedura volta all’ottenimento del visto. Su tali presupposti, gli insorgenti
ritengono che la procedura di prima istanza sia stata viziata da un’impor-
tante lacuna istruttoria e pertanto meritevole di annullamento.
4.3 Quanto al fatto che gli atti compiuti dalle autorità giordane rientrereb-
bero nell’ambito di una procedura legittima, i ricorrenti censurano il fatto
che la SEM avrebbe sminuito la gravità dell’uso della tortura. Del resto,
l’autorità di prime cure avrebbe ammesso precedentemente che il ricor-
rente sarebbe stato vittima di persecuzioni, posta l’esclusione del rischio
che le stesse potessero reiterarsi. Ora, risulterebbe altamente probabile
che in caso di rimpatrio A._______ rischierebbe nuovamente di essere sot-
toposto a torture e persecuzioni, rischio quest’ultimo, aggravato dall’espa-
trio e dalla lunga permanenza all’estero.
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Pagina 7
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3
cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet-
tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi-
denza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi
socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla
mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona,
nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza
del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In questo senso dichiarazioni va-
ghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti
essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’espe-
rienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi
dell’art. 7 LAsi.
6.
6.1 Nel caso che ci occupa, occorre in limine constatare come le conside-
razioni dell’autorità di prima istanza a proposito del fatto che le modalità
dell’espatrio dei ricorrenti mal si sposerebbero con i timori di subire atti pre-
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Pagina 8
giudizievoli siano in parte giustificate. A prescindere infatti da eventuali in-
terventi di terzi, è difficile credere che gli interessati, a fronte di un espresso
divieto da parte delle forze di sicurezza, si siano assunti il rischio di lasciare
il paese legalmente dopo aver preso volontariamente contatto con le auto-
rità per il rilascio dei passaporti. In tal senso, si può quindi ritenere che le
loro allegazioni degli insorgenti siano sprovviste della necessaria logica in-
terna atta a confermarne la plausibilità. Sia quel che sia, in casu la que-
stione può, per i motivi che seguono, essere lasciata aperta.
6.2 Invero, a prescindere da questioni di verosimiglianza, i motivi da loro
addotti non risultano ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello
statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. Le vicissitudini di cui
A._______ ha dichiarato essere stato oggetto, per quanto di indubbia gra-
vità, non sono infatti state dettate da motivi di cui all’art. 3 LAsi e come tali
risultano irrilevanti. È infatti indubbio che la procedura avviata a suo carico
in patria, e con questa i presunti maltrattamenti, non è stata dettata da una
volontà persecutoria riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità,
all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche
del ricorrente, quanto più alla necessità di far luce su un delitto di diritto
comune. In tal senso, il fatto che nel corso delle misure coercitive a lui im-
poste egli abbia subito atti pregiudizievoli non inficia una siffatta valuta-
zione. Si tratta infatti di problematiche addebitabili al fatto che in Giordania
le garanzie procedurali in ambito penale – seppur possano fare stato di
alcuni recenti miglioramenti – non adempiono attualmente agli standard
occidentali e possono sfociare in trattamenti poco ortodossi; trattamenti ai
quali ogni persona, nel paese in questione, può essere suo malgrado con-
frontata in caso di contatto con le autorità di perseguimento penale. (cfr.
Human Rights Watch (HRW), World Report 2018 – Jordan, 18.01.2018,
consul-
tato il 28.03.2018). Si rammenti tuttavia come tali circostanze possono
semmai essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame dell’ammis-
sibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, per il quale si rimanda a quanto
verrà analizzato in seguito (cfr. infra consid. 10).
6.3 Allo stesso modo, anche le presunte ricerche da parte della banda di
trafficanti, così come l’asserita aggressione ai danni del fratello che i ricor-
rente hanno pure ricondotto a tali individui, non essendo a loro volta moti-
vate da ragioni persecutorie ai sensi della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati, non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Inoltre,
trattandosi semmai di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli ema-
nanti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe ancora,
perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura
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Pagina 9
di ottenere un’appropriata protezione in patria, cosa non appurata nel caso
di specie (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51).
7.
È dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifu-
giato ed ha negato l’asilo agli insorgenti.
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli interessati non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
9.
Resta ora da esaminare se l’esecuzione dell’allontanamento debba essere
confermata. A tal proposito, la SEM, nella decisione impugnata così come
nelle ulteriori prese di posizione presentate in sede ricorsuale non ha rav-
visato alcun ostacolo. I ricorrenti ritengono invece che l’esecuzione del loro
rinvio andrebbe considerato illecita e inesigibile in virtù delle loro circo-
stanze personali, della particolare fragilità del nucleo famigliare nonché
della drammatica situazione in Giordania. Infine, i ricorrenti hanno in più
occasioni sollevato alcune problematiche mediche riguardanti A._______
adducendo anche documentazione medica a sostegno della loro tesi circa
l’ostatività all’esecuzione dell’allontanamento.
10.
L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr. Giusta
tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l’esecuzione dell’allontanamento
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’UFM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
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Pagina 10
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.3 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo
concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare
l’esecuzione dell’allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già
avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno
restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l’interesse superiore
dei bambini in tenera età conformemente all’art. 3 cpv. 1 della Convenzione
sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L’interesse del fanciullo può infatti
essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una
situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e
riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di
inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d’origine dovute ad
un’integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare
inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento per l’insieme della famiglia
anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).
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Pagina 11
11.4 I criteri applicabili per la determinazione dell’interesse superiore del
fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di
maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le
persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita,
impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato
e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente
professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese
d’origine. Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un
fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono
essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti.
Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non
solo la famiglia in senso stretto quantopiù l’insieme delle relazioni sociali.
Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo
soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale
conseguenza uno sradicamento dal paese d’origine; sradicamento che
può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid.
9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).
12.
12.1 Ora, nel caso che occupa i minori C._______ e D._______ risultano
aver lasciato il loro paese d’origine all’età di due rispettivamente tre anni. I
due bambini, che compiranno a breve dieci rispettivamente nove anni,
hanno pertanto vissuto in Svizzera gli anni determinanti della loro infanzia
e si apprestano ad intraprendere il fondamentale percorso
preadolescenziale. C._______ frequenta attualmente il 4° anno di scuola
elementare mentre D._______ si accinge a portare a termine la 3° classe.
La loro frequenza scolastica è regolare. Si può inoltre partire dal
presupposto che essi non abbiano alcun ricordo né contatto relativamente
al paese d’origine. Interamente scolarizzati in Svizzera, i due minori
possono essere considerati completemente integrati. La loro personalità si
è infatti formata in tale paese e vi ha evoluto nel corso del tempo. In caso
di allontanamento in Giordania, C._______ e D._______ vedrebbero
interropersi la loro formazione scolastica primaria ad uno stadio delicato e
si dovrebbero riadattare ad un sistema scolastico nel quale non hanno
legami diretti né riferimenti ed a un paese le cui condizioni di vita gli sono
sconosciute.
12.2 A ciò si aggiunge il fatto che il padre, A._______, si trovi tuttora in una
situazione psichica instabile come attestato dai certificati medici versati agli
atti. Ora, pur non essendo tali circostanze ad esse sole atte a renderne
inesigibile l’allontanamento, va quantomeno tenuto conto del fatto che lo
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Pagina 12
stesso potrebbe causare indirette conseguenze nefaste all’ambiente fami-
gliare. Invero, il fragile equilibrio che i ricorrenti hanno trovato in Svizzera
rischierebbe di essere rimesso in discussione influendo negativamente an-
che sullo sviluppo dei minori e ciò a prescindere dalle reali possibilità di
trattamento nel paese d’origine. I fanciulli rischierebbero di soffrire di una
tale situazione che azzererebbe ogni sforzo fatto in Svizzera per costruirsi
un futuro.
12.3 E._______ e F._______ dal canto loro, sono nati in Svizzera senza
mai aver risieduto nel paese d’origine. I due bambini sono pertanto del tutto
estranei al contesto giordano. E._______ ha a sua volta intrapreso la sua
formazione durante l’anno scolastico in corso e frequenta regolarmente la
1a classe delle elementari. Pur non essendo la loro situazione decisiva,
considerata la tenera età e la conseguente assenza di un vero e proprio
rischio di sradicamento, la loro permanenza in Svizzera è senz’altro
conforme al loro interesse quali fanciulli e viste le già esposte
considerazioni a proposito di C._______ e D._______ va ritenuta pure la
soluzione più adeguata nei loro riguardi.
12.4 In definitiva, si può a giusto titolo concludere che nel caso di specie
sia presente un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli relativamente
all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, in particolare in quanto
concerne la situazione di C._______ e D._______. Si necessita pertanto
la pronuncia dell’ammissione provvisoria per l’insieme della famiglia con-
formemente alla giurisprudenza citata e stante l’assenza in specie delle
condizioni per un’applicazione dell’art. 83 cpv. 7 LStr.
13.
Su tali presupposti, non si giustifica il vaglio approfondito dei rischi diretta-
mente derivanti dai problemi psichici allegati da A._______. Allo stesso
modo, ferma considerata l’alternatività delle condizioni di cui all’art. 83 LStr,
il Tribunale può esimersi dall’analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, siano essi da considerare in ambito di
ammissibilità o di possibilità della stessa.
14.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regola-
mentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle di-
sposizioni sull’ammissione provvisoria.
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Pagina 13
15.
Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulle que-
stioni della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento,
occorre porre delle spese processuali ridotte, di CHF 400.–, a loro carico
(art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale somma è prelevata
sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 6 settembre 2016. I restanti
CHF 200.– sono restituiti ai ricorrenti.
Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna
indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2239/2016
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento.
I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 14 marzo 2016 sono annullati.
Per il resto è il ricorso è respinto.
2.
L’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esi-
gibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei
ricorrenti conformemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria.
3.
Le spese processuali, di CHF 400.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 6 settembre 2016. I
restanti CHF 200.– sono restituiti ai ricorrenti.
4.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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