B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2240/2015
Sen t en z a d e l 1 5 d i c emb r e 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), con la moglie
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…), e le figlie
E._______, nata il (…), alias
F._______, nata il (…), e
G._______, nata il (…), alias
H._______, nata il (…),
Siria,
tutti patrocinati dall'avv. Jürg Walker,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 10 marzo 2015 / N (…).
D-2240/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
Gli interessati, A._______ con la moglie C._______ e le figlie E._______ e
G._______, cittadini siriani di etnia curda e religione musulmana con ultimo
domicilio a al-Qahtaniya (arabo) rispettivamente Tirbespî (curdo) nella pro-
vincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesekê (curdo), hanno presen-
tato domanda d'asilo in Svizzera in data 16 luglio 2012 congiuntamente ai
tre figli, rispettivamente ai fratelli, maggiorenni I._______, J._______ e
K._______ dopo avere raggiunto la Svizzera il medesimo giorno, passando
dapprima dalla Turchia, dalla Grecia per poi proseguire per mezzo di un
TIR fino in Svizzera (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 26 lu-
glio 2012 [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 3, 5 e 8, verbale d'audi-
zione di C._______ del 26 luglio 2012 [di seguito: verbale 1/C._______],
pagg. 3, 4 e 7).
A.a Sentito sui motivi d'asilo, A._______, ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché in Siria avrebbe avuto
dei problemi con le forze di sicurezza per aver partecipato a delle manife-
stazioni ed aver incitato altre persone a parteciparvi (cfr. ver-
bale 1/A._______, pag. 9; verbale d'audizione di A._______ del 10 lu-
glio 2014 [di seguito: verbale 2/A._______], Q57, pag. 9). Inoltre, le auto-
rità avrebbero ricercato i figli I._______, J._______ e K._______ per effet-
tuare il servizio militare (cfr. verbale 2/A._______, Q55-Q57, pagg. 8 seg.)
ed infine egli avrebbe avuto problemi con gli "Apochi" poiché i figli a turno
montavano la guardia per controllare il quartiere in cui vivevano (cfr. ver-
bale 2/A._______, Q59, pag. 9).
A.b Sentita separatamente sui motivi d'asilo, C._______ ha indicato che il
marito ed i figli partecipavano a delle manifestazioni, in particolare il figlio
K._______ (N […]) sarebbe stato coordinatore delle stesse e per questo
inoltre, il marito sarebbe stato ricercato tre o quattro volte dalle autorità. In
secondo luogo, sarebbero stati minacciati dagli "Apochi" per aver montato
la guardia nel quartiere per garantire la sicurezza. Per di più, i figli, essendo
oramai divenuti cittadini siriani, avrebbero dovuto effettuare il servizio mili-
tare. Infine, in Siria regnerebbe l'insicurezza causata dalla guerra in essere
ed ella avrebbe il timore che i figli potessero venire rapiti (cfr. ver-
bale 1/C._______, pag. 8; verbale d'audizione di C._______ dell'11 lu-
glio 2014 [di seguito: verbale 2/C._______], Q54, pag. 7).
D-2240/2015
Pagina 3
A.c La figlia E._______ ha indicato di essere espatriata insieme alla fami-
glia poiché le autorità li avrebbero minacciati, tuttavia non le sarebbe per-
sonalmente successo nulla. Inoltre, il fratello era ricercato per effettuare il
servizio militare (cfr. verbale d'audizione di E._______ del 3 agosto 2012
[di seguito: verbale 1/E._______], pag. 6; verbale d'audizione di
E._______ del 10 luglio 2014 [di seguito: verbale 2/E._______], Q44,
pag. 5).
A.d La figlia G._______, anch'essa sentita separatamente sui motivi d'a-
silo, ha indicato di essere espatriata con la famiglia a causa della guerra in
essere ed inoltre di essere stati minacciati dalle autorità ed i suoi fratelli
ricercati (cfr. verbale d'audizione di G._______ del 3 agosto 2012 [di se-
guito: verbale 1/G._______], pag. 6; verbale d'audizione di G._______
dell'11 luglio 2014 [di seguito: verbale 2/G._______], Q35, Q37, pag. 5).
A.e A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto i
documenti seguenti:
– un documento dell'Alto commissariato delle Nazioni Uniti che atteste-
rebbe la domanda d'asilo depositata in Libano da A._______ (doc. 1);
– la copia della carta da aǧānib di A._______ e di G._______ (doc. 2 e
3);
– la copia della carta d'identità siriana di A._______, di C._______ e di
E._______ (doc. 4, 5 e 6);
– un documento che attesterebbe lo statuto di "aǧānib" di A._______
(doc. 7);
– una chiavetta USB contenente delle fotografie e dei video di manife-
stazioni a cui avrebbe partecipato A._______ in Siria (doc. 8);
B.
La domanda d'asilo del figlio K._______ è stata respinta con decisione
della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della
migrazione, UFM) del 18 luglio 2014 contro la quale egli è insorto con ri-
corso il 18 agosto 2014 (numero di ruolo: D-4607/2014).
C.
Con decisione unica del 10 marzo 2015, notificata ai richiedenti in data
11 marzo 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
D-2240/2015
Pagina 4
federale della migrazione, UFM) ha respinto le domande d'asilo degli inte-
ressati, pronunciato contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera,
ammettendoli tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso la Siria.
In medesima data i figli J._______ e I._______ hanno fatto l'oggetto di de-
cisioni separate.
D.
In data 10 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
13 aprile 2015) gli interessati sono insorti contro la summenzionata deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il ricono-
scimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinata-
mente chiedono la concessione dell'ammissione provvisoria per inammis-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la conferma dell'ammissione
provvisoria in caso di respingimento del ricorso. Altresì hanno presentato
istanza di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio,
con protestate spese e ripetibili.
I figli I._______ e J._______ sono insorti in medesima data contro le deci-
sioni della SEM (numeri di ruolo: D-2246/2015 rispettivamente D-
2243/2015).
E.
In data 20 aprile 2015 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale un'attesta-
zione del Partito curdo Yekiti (Partiya Yekitî ya Kurd li Sùriyê, Kurdish Yekiti
Party in Syria, PYKS), sezione Svizzera, la quale indicherebbe che
A._______ ed i figli J._______ e I._______ sarebbero candidati a diventare
membri del partito (doc. 9).
F.
Lo scritto dei ricorrenti del 22 aprile 2015 al quale hanno allegato le deci-
sioni di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giu-
gno 2015 (doc. 10) a dimostrazione della loro indigenza, e un'e-mail rice-
vuta dall'Ambasciata svizzera a Bucarest (Romania; doc. 11) inerente ai
documenti d'identità degli insorgenti sequestrati dalle autorità rumene al
fratello di A._______.
D-2240/2015
Pagina 5
G.
Con decisione incidentale del 17 novembre 2015 il Tribunale ha respinto le
istanze di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, invitando i ricorrenti a
versare, entro il 2 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura
delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del
ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
H.
In data 23 novembre 2015 gli insorgenti hanno tempestivamente versato il
succitato anticipo.
I.
Con scritto del 2 dicembre 2015, il rappresentante dei ricorrenti ha richiesto
una proroga del termine di pagamento ed ha informato il Tribunale che i
figli J._______, I._______ e K._______ avrebbero ricevuto una convoca-
zione per il servizio militare e sarebbero nel frattempo ricercati per non es-
sersi presentati.
J.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2015, il Tribunale ha constatato il tempe-
stivo pagamento dell'anticipo spese dichiarando dunque senza oggetto la
richiesta di proroga del termine di pagamento ed ha trasmesso alla SEM
copia del ricorso, degli scritti del 20 aprile 2015, del 22 aprile 2015 e del
2 dicembre 2015 ed i relativi allegati, invitandola a presentare le sue osser-
vazioni.
K.
In data 21 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella
quale ha rinviato ai propri considerandi e proposto la reiezione del gra-
vame.
L.
Gli insorgenti, con replica del 15 febbraio 2016, hanno presentato le osser-
vazioni in merito alla risposta al ricorso.
M.
La SEM, con duplica del 15 marzo 2016, ha nuovamente rinviato ai consi-
derandi della decisione impugnata e postulato il respingimento del gra-
vame.
D-2240/2015
Pagina 6
N.
In data 21 aprile 2016 gli insorgenti si sono espressi in triplica chiedendo
la concessione dell'asilo in Svizzera.
O.
Con scritto del 4 maggio 2016 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale la
procura debitamente firmata della figlia G._______, nel frattempo diventata
maggiorenne.
P.
Con scritto del 18 maggio 2016, tramesso ai ricorrenti per conoscenza, la
SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni, limitandosi a postulare ulterior-
mente il respingimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-2240/2015
Pagina 7
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento
della qualità di rifugiato ed il respingimento della loro domanda d'asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto notificato
la decisione in italiano rilevando che ciò sarebbe conforme all'art. 16 cpv. 2
LAsi. In secondo luogo, benché la figlia E._______ fosse maggiorenne, è
stata inclusa nella decisione d'asilo dei genitori ritenuto il rapporto medico
che attesterebbe un probabile ritardo mentale e tenuto conto del fatto che
l'interessata non avrebbe motivi d'asilo propri. Per quanto attiene ai motivi
d'asilo degli interessati, la SEM ha considerato le loro allegazioni inverosi-
mili ed irrilevanti. In particolare, il signor A._______ si sarebbe contraddetto
in merito alla ricerche effettuate dalle autorità siriane nei suoi confronti, al-
legando di essere stato cercato già prima di recarsi in Libano mentre non
era a casa, per poi negare questo fatto ed infine indicare di essersi trovato
in casa, ma di essere riuscito a fuggire. Anche le dichiarazioni inerenti all'e-
spatrio in Libano sarebbero divergenti, egli avrebbe infatti dapprima indi-
cato di esservisi recato nel febbraio 2012 e di esservi rimasto per tre o
quattro mesi prima di fare ritorno in Siria, per poi dichiarare di esservisi
recato nel 2010-2011 e di non aver più fatto ritorno in Patria ma di essersi
recato direttamente in Turchia. Infine, nel corso dell'audizione sulle gene-
ralità avrebbe omesso di menzionare di essere stato ricercato dalle autorità
siriane per aver partecipato a delle manifestazioni giustificando la man-
canza con la sommarietà di tale audizione. Tuttavia, alla domanda se
avesse esposto tutti i suoi motivi d'asilo avrebbe risposto affermativa-
mente. Per quanto attiene alla signora C._______, ella avrebbe dapprima
affermato che il marito sarebbe stato ricercato tre o quattro volte dall'auto-
rità siriane per poi in seguito contraddirsi e sostenere che il marito ed i figli
fossero stati ricercati una o due volte soltanto. Ella infine, avrebbe indicato
di temere che i figli fossero presi dalle autorità, in particolare il figlio
K._______ poiché in età di effettuare il servizio militare. Di conseguenza,
D-2240/2015
Pagina 8
avrebbe impedito a K._______ di uscire di casa, sennonché in un secondo
tempo avrebbe invece indicato che tutti i figli sarebbero stati ricercati dalle
autorità siriane e pertanto avrebbero abbandonato il domicilio e si sareb-
bero nascosti in un altro villaggio per qualche mese prima dell'espatrio. Gli
ulteriori motivi d'asilo dei richiedenti sarebbero dappoi irrilevanti. Invero la
situazione di guerra presente in Siria e l'assenza di sicurezza non sareb-
bero dettate da una volontà di perseguitare una persona in particolare per
uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Infine, la SEM reputa che malgrado l'appar-
tenenza degli interessati all'etnia curda non potrebbero essere ritenute
delle repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre
un'esistenza degna di un essere umano in Siria. Pertanto la SEM ha re-
spinto le domande d'asilo dei richiedenti e pronunciato il loro allontana-
mento dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non attualmente ragionevolmente
esigibile l'esecuzione del medesimo.
4.2 Con ricorso, gli insorgenti richiedono innanzitutto lo svolgimento del
procedimento in lingua tedesca poiché il fratello di A._______ agente quale
interprete con il rappresentante comprenderebbe tale lingua ed inoltre nes-
sun atto importante, all'infuori della decisione impugnata, sarebbe stato re-
datto in italiano. In secondo luogo, essi postulano la cassazione della de-
cisione impugnata per violazione del diritto di essere sentito. La SEM
avrebbe infatti ottemperato alla richiesta di visione atti depositata il 21 ago-
sto 2013 unicamente cinque giorni prima della notificazione della querelata
decisione e ciò malgrado da luglio 2014 non fossero più state necessarie
misure d'istruzione. Per quel che riguarda invece il merito, gli insorgenti
contestano anzitutto le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore e ri-
tengono verosimili le loro allegazioni. Dato il carattere sommario dell'audi-
zione sulle generalità le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate sola-
mente se molto chiare e le contraddizioni potrebbero essere ritenute uni-
camente qualora risultino diametralmente divergenti. Nel caso di specie, le
dichiarazioni in merito all'espatrio non sarebbero divergenti, invero la fami-
glia si sarebbe riunita soltanto in Turchia ed il signor A._______ non
avrebbe mai allegato di essere tornato in Siria dopo aver chiesto asilo in
Libano. Il fatto poi che egli nella prima intervista non avrebbe menzionato
né le minacce degli apochi né il timore di subire una persecuzione a causa
della renitenza dei figli sarebbe dovuto al carattere sommario dell'audizione
sulle generalità. Neppure divergenti sarebbero le allegazioni della signora
C._______ inerenti al numero di volte che le autorità avrebbero cercato il
marito. Infatti, ella avrebbe parlato dapprima di tre-quattro volte e poi uni-
camente di una-due volte senza tuttavia specificare che le tre-quattro volte
comprendevano anche quelle in cui le autorità avevano ricercato soltanto i
figli. Le medesime considerazioni varrebbero quo le dichiarazioni in merito
D-2240/2015
Pagina 9
ai figli ricercati dalle autorità, invero gli stessi si sarebbero nascosti in un
villaggio distante quattro chilometri e non sarebbero più usciti di casa. In
seguito, i ricorrenti contestano pure l'irrilevanza dei loro motivi d'asilo. In-
vero, essi temono di subire delle persecuzioni riflesse a causa della reni-
tenza dei figli K._______, J._______ e I._______ ed a causa della ripresa
regolare dei contatti, dal loro arrivo in Svizzera, con L._______ (N […]),
fratello di A._______ a beneficio dell'asilo in Svizzera. Il servizio di sicu-
rezza siriano sarebbe infatti sicuramente a conoscenza di tali contatti ed in
caso di ritorno gli insorgenti rischierebbero di essere interrogati anche sulle
attività politiche esercitate in esilio da L._______. La situazione sarebbe
poi ulteriormente aggravata dal sequestro dei passaporti, delle carte d'i-
dentità e di altri documenti avvenuti in Romania. Le autorità rumene avreb-
bero sicuramente consegnato tali documenti alle autorità siriane le quali
sarebbero così venute a conoscenza della loro partenza e del deposito
della domanda d'asilo in Svizzera. Infine, A._______ effettuerebbe delle
attività politiche in esilio per il PYKS ed a causa del suo passato sarebbe
già sicuramente tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani, per il
che rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Di
conseguenza, andrebbe loro riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso
asilo. In subordine, sarebbero adempiute le condizioni per il riconoscimento
della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga.
4.3
4.3.1 Con scritto spontaneo, i ricorrenti allegano una conferma del Partito
curdo Yekiti (doc. 9) che confermerebbe la candidatura di A._______ – in-
sieme a quella dei figli figli J._______ e I._______ – a diventare membro
del partito. Da agosto 2013 egli parteciperebbe molto attivamente alle riu-
nioni di partito ed alle attività, tra cui le manifestazioni, a favore dei curdi
siriani. Di conseguenza sarebbe sicuramente controllato dai servizi segreti
siriani.
4.3.2 Con scritto spontaneo successivo, gli insorgenti inoltrano le decisioni
di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giu-
gno 2015 (doc. 10) ed un'e-mail ricevuta dall'Ambasciata svizzera a Buca-
rest (Romania; doc. 11) dalla quale risulterebbe un'impossibilità di fornire i
passaporti, le carte d'identità e gli altri documenti sequestrati dalle autorità
rumene al fratello del ricorrente. Di conseguenza, vi sarebbe il rischio che
questi vengano consegnati alla rappresentanza siriane.
D-2240/2015
Pagina 10
4.3.3 Con ulteriore scritto spontaneo, i ricorrenti informano il Tribunale che
i figli J._______, I._______ e K._______ avrebbero ricevuto una convoca-
zione per il servizio militare e sarebbero nel frattempo ricercati per non es-
sersi presentati.
4.4 Nel suo atto responsivo la SEM rileva che contrariamente all'attesta-
zione del PYKS (doc. 9) – facente stato di attività politiche intense eserci-
tate dal richiedente fin dal mese di agosto 2013 – nel corso dell'audizione
del 10 luglio 2014 il richiedente avrebbe sottaciuto la sua collaborazione
con tale partito in Svizzera e la sua partecipazione ad una qualsiasi attività
politica in esilio malgrado gli fosse esplicitamente stato chiesto se avesse
ulteriori motivi d'asilo.
4.5 In sede di replica, gli insorgenti osservano che l'autorità inferiore non si
sarebbe espressa in merito al sequestro dei documenti d'identità e di altri
documenti da parte delle autorità rumene. Poiché i documenti d'identità
appartengono allo Stato emittente, le autorità rumene dovrebbero averli
trasmessi alla rappresentanza siriana, ragione per cui le autorità siriane
saprebbero che i ricorrenti sarebbero espatriati. Nel caso in cui anche gli
altri documenti siano stati trasmessi alle autorità siriane, le stesse avreb-
bero la prova della persecuzione dei ricorrenti nel loro Paese. Di conse-
guenza, sarebbero in pericolo in caso di ritorno. A questo, si aggiungereb-
bero le attività politiche in esilio di A._______. Data la presenza da lungo
tempo in Svizzera, egli sarebbe conosciuto e tenuto sotto controllo dai ser-
vizi segreti siriani malgrado essi non sarebbero più in grado di controllare
ogni oppositore politico risiedente all'estero. La nuova giurisprudenza del
Tribunale non potrebbe pertanto essere applicata.
4.6 Con duplica, l'autorità inferiore precisa che dall'incarto emergerebbe
che i passaporti, rispettivamente i documenti d'identità sarebbero stati presi
dalle autorità rumene allorquando queste avrebbero arrestato L._______,
fratello del ricorrente. Pertanto, contrariamente a quanto allegato dagli in-
sorgenti, dall'incarto non risulterebbe alcun sequestro di ulteriori docu-
menti. D'altronde, nemmeno dalle dichiarazioni dei ricorrenti o dei figli
emergerebbe che vi fossero altri documenti inerenti ai loro motivi d'asilo.
Per di più, l'affermazione secondo cui la Romania avrebbero trasmesso
alle autorità siriane i documenti dei ricorrenti sarebbe una semplice suppo-
sizione sprovvista del benché minimo elemento di prova. In ogni caso, con-
formemente alla giurisprudenza, la sola presentazione di una domanda
d'asilo da parte di cittadini siriani di etnia curda non sarebbe sufficiente per
ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni fu-
ture.
D-2240/2015
Pagina 11
4.7 In sede di triplica i ricorrenti ribadiscono che i documenti d'identità ap-
partengono allo Stato emittente. Siccome la Romania non avrebbe risposto
alla richiesta della Svizzera di trasmissione di tali documenti si potrebbe
ritenere che essi siano stati inoltrati alle autorità siriane. Lo stesso varrebbe
per gli altri documenti che L._______ avrebbe dovuto portare in Svizzera.
Tali documenti avrebbero contenuto la prova delle attività politiche proibite
esercitate dal ricorrente in Patria e della sua opposizione al regime. Non
avendo delle copie di tali documenti non si potrebbe conoscere la sensibi-
lità delle informazioni in essi contenute, tuttavia rappresenterebbero un ri-
schio per il ricorrente e la sua famiglia. L._______ li avrebbe ricevuti in
Bulgaria, ma non avrebbe neppure avuto la possibilità di visionarli e non
potrebbe dunque fornire informazioni in merito. Inoltre, a dipendenza del
contenuto, essi potrebbero rendere rilevante il deposito di una domanda
d'asilo in Svizzera.
4.8 Con quadruplica, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero fatti o
mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua
posizione.
5.
Preliminarmente, va analizzata la questione della censurata violazione del
diritto di essere sentito da parte della SEM per aver dato seguito alla richie-
sta di esame atti presentata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni
prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado non vi
fossero più state misure d'istruzione a partire da luglio 2014. Il Tribunale
rileva che dal diritto di essere sentito discende per i richiedenti l'asilo il di-
ritto di consultare gli atti e di esprimersi, la possibilità d'influire all'accerta-
mento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'obbligo per le autorità decidenti
di motivare le decisioni (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e cfr. DTAF
2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti).
Di principio, da giurisprudenza costante, l'autorità inferiore non viola il di-
ritto di essere sentito allorquando, senza validi motivi, invia alla parte gli atti
di causa, richiestigli parecchio tempo prima, solo immediatamente prima
della notificazione della decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 8
consid. 3; tra le tante D-2642/2015 del 1° marzo 2016 consid. 5.1). In altre
parole, giusta il diritto procedurale vigente in materia d'asilo (eccezione
fatta per l'ordinanza sulle fasi di test del 4 settembre 2013 [OTest,
RS 142.318.1], nella fattispecie non applicabile) non vi è un obbligo per
D-2240/2015
Pagina 12
l'autorità inferiore, dopo aver terminato la fase d'istruzione e prima del rila-
scio della decisione, di dare la possibilità al richiedente di presentare una
presa di posizione conclusiva.
Nel caso di specie, il modo d'agire della SEM, con la trasmissione degli atti
di causa cinque giorni prima della notificazione della decisione, benché la
fase d'istruzione fosse terminata da luglio 2014 e non vi fosse più l'inte-
resse di un'inchiesta in corso che potesse giustificare un rifiuto dell'esame
degli atti, pur non potendo essere definito soddisfacente dal punto di vista
del principio dell'equo processo e dell'economia di procedura, non legittima
la cassazione della decisione impugnata. I richiedenti hanno infatti ottenuto
gli atti richiesti ed hanno potuto prendere posizione in svariate occasioni.
Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6)
D-2240/2015
Pagina 13
7.
Anzitutto va esaminato se le allegazioni dei richiedenti adempiono alle con-
dizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
7.1 Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richie-
dente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro;
in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici inter-
pretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica in-
terna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono es-
sere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es-
sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con-
trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og-
gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima au-
dizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che es-
sere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono es-
sere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se
le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In
particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi
principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non
sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determi-
nate (cfr. GICRA 1993 n. 3).
7.2 Nel caso in disamina, i ricorrenti hanno inizialmente allegato di essere
espatriati poiché le autorità siriane avevano ricercato diverse volte
A._______. In particolare, essi hanno asserito che le autorità avevano ri-
cercato A._______ già prima del suo espatrio in Libano, mentre egli non si
D-2240/2015
Pagina 14
trovava in casa (cfr. verbale 1/A._______, pag. 9; verbale 1/C._______,
pag. 8). Diversamente, egli ha in un secondo tempo negato che le autorità
lo avessero ricercato prima della sua partenza (cfr. verbale 2/A._______,
Q74). Reso attento a tale divergenza il ricorrente ha confermato la prima
versione dei fatti fornita, contraddicendosi tuttavia nuovamente indicando
di essere non essere stato assente, bensì di essersi trovato in casa e di
essere riuscito a scappare prima che la sua famiglia aprisse la porta (cfr.
verbale 2/A._______, Q77).
Anche le allegazioni fornite nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo da
C._______ non collimano con quanto dichiarato nell'intervista precedente.
Ella ha invero addotto che le autorità non erano venute a ricercare soltanto
il marito, bensì anche i figli poiché avevano partecipato tutti a delle mani-
festazioni ed in alcune di queste occasioni il marito si trovava a casa, ma
riusciva sempre a scappare prima che le autorità entrassero (cfr. ver-
bale 2/C._______, Q69, Q71-Q73, Q94).
Oltracciò, vi sono pure delle discrepanze inerenti al motivo per il quale
A._______ veniva ricercato dalle autorità siriane. Da una parte egli è stato
ricercato unicamente per aver partecipato a delle manifestazioni (cfr. ver-
bale 1/A._______, pag. 9; verbale 1/C._______, pag. 8; ver-
bale 2/C._______, Q69), mentre dall'altra la ricerca era dovuta sia alla sua
partecipazione alle manifestazioni sia a causa della renitenza dei tre figli
(cfr. verbale 2/A._______, Q55-Q57). Interrogata in merito alle discrepanze
inerenti ai motivi, C._______ ha giustificato il fatto di non aver parlato della
ricerca dei figli da parte delle autorità durante l'audizione sulle generalità in
quanto non ne aveva avuto il tempo (cfr. verbale 2/C._______, Q82). Tale
spiegazione non appare convincente allo scrivente Tribunale per giustifi-
care tale lacuna. Infatti, alla domanda dell'autorità inferiore se avesse avuto
altri motivi d'asilo da aggiungere l'interessata ha risposto negativamente
(verbale 1/C._______, pag. 9).
Infine, va pure osservato che neppure dalle allegazioni delle figlie si può
giungere ad una diversa valutazione della fattispecie. Invero, esse hanno
innanzitutto dichiarato in maniera generale che le autorità li minacciavano
ed in un secondo tempo hanno aggiunto che le autorità ricercavano i loro
fratelli, rispettivamente un fratello poiché avrebbe dovuto effettuare il ser-
vizio militare (cfr. verbale 1/G._______, pag. 6; verbale 1/E._______,
pag. 6; verbale 2/G._______, Q49, Q53; verbale 2/E._______, Q44). Esse
hanno inoltre affermato che i genitori non avevano avuto problemi, unica-
mente i fratelli (cfr. verbale 2/G._______, Q54; verbale 2/E._______, Q48).
D-2240/2015
Pagina 15
In definitiva, alla luce di tutte queste divergenze inerenti a punti essenziali
dei motivi d'asilo, non risulta pertanto essere verosimile che A._______ sia
stato ricercato dalle autorità siriane.
7.3 Gli insorgenti hanno in seguito allegato di essere stati minacciati di
morte da parte degli apochi a causa della partecipazione dei figli a delle
ronde notturne per la sicurezza nel quartiere (cfr. verbale 2/A._______,
Q55, Q58 segg.; verbale 2/C._______, Q54). Tali dichiarazioni risultano in-
nanzitutto tardive essendo state avanzate unicamente nel corso della se-
conda audizione mentre nel corso dell'audizione sulle generalità nessun
membro della famiglia ne ha fatto menzione (cfr. verbale 1/A._______,
pag. 9; verbale 1/C._______, pag. 8; verbale 1/E._______, pag. 6; ver-
bale 1/G._______, pag. 6). Confrontati in merito a tale lacuna in sede d'au-
dizione federale, gli insorgenti hanno indicato di non aver avuto il tempo di
elencare anche questo motivo d'asilo in quanto l'audizione era unicamente
sommaria ed era stato loro detto di rispondere alle domande poste (cfr.
verbale 2/A._______, Q79-Q80; verbale 2/C._______, Q83). Orbene tale
spiegazione non appare convincente dacché l'autorità inferiore ha esplici-
tamente chiesto agli interessati se avessero potuto allegare tutti i motivi
d'asilo ed essi hanno risposto affermativamente (cfr. verbale 1/A._______,
pag. 8; verbale 1/C._______, pag. 9). A ciò si aggiunge il fatto, pur non vo-
lendo causare alcun pregiudizio ai ricorrenti, che risulta quantomeno sin-
golare il fatto che neppure i figli I._______, J._______ e K._______ abbia
riportato le minacce durante la prima intervista (cfr. procedure
D-2246/2015; D-2243/2015 e D-4607/2014). Di conseguenza, vista l'im-
portanza assunta nell'audizione federale delle minacce degli apochi, le
quali costituivano il motivo d'asilo principale degli insorgenti, la loro allega-
zione tardiva non risulta nella fattispecie giustificata e di conseguenza esse
appaiono già solo per questo motivo inverosimili.
Per di più, oltre alla loro tardività, le allegazioni risultano essere stereoti-
pate, vaghe e contraddittorie. Gli insorgenti non sono stati in grado di de-
scrivere in maniera precisa chi fossero questi apochi. L'insorgente ha as-
serito che questi apochi costituiscono uno stato nelle regioni curde, rispet-
tivamente che sono un partito politico anche chiamato PKK (Partito dei la-
voratori del Kurdistan) (cfr. verbale 2/A._______, Q61-Q62), mentre
C._______ ha sostenuto che essi rappresentano le autorità nella loro re-
gione (cfr. verbale 2/C._______, Q54). Dalle informazioni a disposizione
del Tribunale, si potrebbe comunque giungere alla conclusione che essi
siano persone appartenenti al Partito dell'Unione Democratica (Partiya
Yekîtiya Demokrat [PYD]), rispettivamente rispettivamente all'Unità di pro-
tezione popolare (Yekîneyên Parastina Gel [YPG]).
D-2240/2015
Pagina 16
In seguito, gli insorgenti hanno allegato che quando A._______ era as-
sente delle persone mascherate hanno gettato degli scritti minatori contro
la loro casa (cfr. verbale 2/A._______, Q71; verbale 2/C._______, Q81).
Le dichiarazioni risultano tuttavia contraddittorie in merito al contenuto
delle minacce. Da una parte A._______ ha asserito che le minacce erano
dovuto alle ronde di guardia effettuate dai figli (cfr. verbale 2/A._______,
Q59), mentre la moglie ha indicato che gli avvertimenti erano dovuti alla
partecipazione di A._______ e dei figli alle manifestazioni (cfr. ver-
bale 2/C._______, Q81). Le dichiarazioni sono dappoi piuttosto vaghe. Il
ricorrente non ha saputo indicare che cosa ci fosse scritto poiché non li
aveva visti (cfr. verbale 2/A._______, Q63), mentre la ricorrente ha sempli-
cemente detto che i fogli contenevano delle minacce da parte degli apochi.
7.4 Infine, circa l'espatrio, il Tribunale ritiene quantomeno singolare che nel
corso della prima audizione tutti i membri della famiglia abbiano dichiarato
di aver fatto tutto il viaggio d'espatrio insieme (cfr. verbale 1/A._______,
pag. 5; verbale 1/C._______, pag. 7; verbale 1/E._______, pag. 5; ver-
bale 1/G._______, pag. 5), per poi dichiarare che il ricorrente non aveva
fatto ritorno in Patria dopo essere espatriato in Libano e di essersi ritrovati
in Turchia (cfr. verbale 2/A._______, Q23, Q31-Q32, pag. 5 seg.; ver-
bale 2/C._______, Q48-Q49, pag. 6). Il ricorrente, interrogato in merito, ha
confermato la seconda versione dei fatti ed ha indicato di aver avuto molta
paura e di essere stato stressato nel corso della prima audizione (cfr. ver-
bale 2/A._______, Q42-Q44, pag. 7).
7.5 Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo dei richiedenti risul-
tano dunque inverosimili.
8.
È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori
motivi d'asilo dell'insorgente.
8.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con
seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF
2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve es-
sere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'e-
sistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una
D-2240/2015
Pagina 17
razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggior-
mente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già
stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog-
gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la
prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata).
Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf-
ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già
prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un
fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel
de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferi-
menti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia ne-
cessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso,
tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale.
Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando
tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo
relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato
non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima inter-
viene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia
riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide
ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal
paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid.
4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle
minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale
entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto
allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine
sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non
potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle
persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in parti-
colare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare
alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 con-
sid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento
dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause
che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WAL-
TER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribu-
nale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).
D-2240/2015
Pagina 18
8.2 Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi
configurabili quali persecuzioni anteriori, (difettando le condizioni di verosi-
miglianza, cfr. supra consid. 7.3), è necessario stabilire se il ricorrente
possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. A questo
proposito il Tribunale rileva anzitutto che avendo il ricorrente cessato le
attività di controllo e protezione del quartiere, in specie verrebbe meno an-
che la finalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, gli apochi avreb-
bero fatto pressione proprio per far cessare queste attività. Invero, non ri-
sulta con seria probabilità che essi abbiano ancora interesse a minacciare
l'insorgente in caso di un ipotetico ritorno in Patria.
8.3 A._______ ha allegato di temere di subire delle persecuzioni future a
causa della partecipazione in Siria a delle manifestazioni.
8.3.1 Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del
conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con
estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del
governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a ma-
nifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere
trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-
5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rile-
vanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non
solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua con-
seguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale op-
positore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del
5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1).
Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di
esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso
parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad
una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo
(cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del
28 settembre 2016 consid. 6.3).
8.3.2 Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria,
nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde – tra cui an-
che ad al-Qahtaniyah – vi sono state numerose manifestazioni che invoca-
vano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni
si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. cfr. Kurd-
watch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions –
mass demonstration in al‑Malikiyah, 22.02.2016, /?aid=2459&z=en >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least
D-2240/2015
Pagina 19
four dead after the storming of a statue of Basil al‑Assad, 29.02.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012,
, tutti consultati il 02.11.2017). La
partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze
quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 ab-
biano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone
(cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime
escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, /?aid=1750&z=en >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo
del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin],
Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest,
17.03.2012, , consultato il
02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile,
l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella
regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur
vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le per-
sone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kur-
dwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish re-
gions increasing, 06.03.2012, ,
consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto
conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pub-
bliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva
delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può
essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad
essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi
ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.
8.3.3 Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente
preso parte a delle manifestazioni in favore della causa curda. Nel corso
delle stesse egli non ha allegato di aver svolto un ruolo particolare, ma di
essere stato un semplice partecipante (cfr. verbale 1/A._______, pag. 9;
verbale 2/A._______, Q92-Q94). Per di più, ha negato di aver mai eserci-
tato attività politiche o di esercitarne, di essere membro di un partito o di
essere mai stato in prigione (cfr. verbale 1/A._______, pag. 9). I mezzi di
prova allegati, ovvero fotografie e video di partecipazione a manifestazioni,
permettono di arrivare alla medesima conclusione. Il ricorrente infatti, non
risulta spiccare in particolare modo o avere assunto un ruolo importante
durante le stesse, bensì ritenuto il grande numero di manifestazioni e di
partecipanti, egli appare essere un semplice partecipante come migliaia di
D-2240/2015
Pagina 20
altre persone. Inoltre, non ha neppure reso verosimile di essere stato ricer-
cato dalle autorità e di avere avuto dei problemi a causa della sua parteci-
pazione (cfr. supra consid. 7). Di conseguenza, non può essere ritenuto
che egli sia stato identificato dalle forze di sicurezza siriane quale opposi-
tore al regime. Pertanto, non vi sono elementi che permettano di ritenere
un timore fondato per il richiedente di subire persecuzioni future a causa
della sua partecipazione a delle manifestazioni.
8.4 Per quanto riguarda invece il timore della famiglia di subire delle per-
secuzioni future a causa della renitenza dei figli, si rileva che la stessa è
stata considerata irrilevante in materia d'asilo (cfr. D-4607/2014;
D-2243/2015; D-2246/2015), ragione per cui non vi sono elementi per rite-
nere nella fattispecie data una persecuzione riflessa.
8.5 Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della si-
tuazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze
indirette da essa derivanti (cfr. verbale 1/A._______, pag. 9; ver-
bale 2/A._______, Q82; verbale 1/C._______, pag. 8; ver-
bale 2/C._______, Q98; verbale 1/G._______, pag. 6;). Ora, come corret-
tamente ritenuto dall'autorità di prime cure e come d'altronde non conte-
stato dagli interessati, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla
popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di
guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla vo-
lontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).
9.
Nel prosieguo della loro impugnativa gli insorgenti reputano di adempire le
condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi sogget-
tivi insorti dopo la fuga.
Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
D-2240/2015
Pagina 21
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo
d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata
assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno
dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi
riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi
insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa,
o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a
giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità
di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in
caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
9.1 Il ricorrente che a causa del suo passato e delle attività politiche svolte
in esilio per il PYKS egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicu-
rezza siriani e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia
d'asilo. Quo all'attestazione del Partito curdo Yekiti (PYKS, doc. 9) fornita
da A._______ va considerata ad esiguo valore probatorio. Essa non giunge
a rendere verosimile le dichiarazioni dell'insorgente. In tal senso occorre
rilevare come nell'attestazione venga riportato d'un lato che egli sia candi-
dato a diventare membro del PYKS e dall'altro, che dall'agosto 2013 egli si
sia attivamente mobilitato e abbia partecipato a riunioni e attività organiz-
zate. Orbene, tale documento getta ombra sulla verosimiglianza del rac-
conto nel suo insieme tant'è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un
documento di compiacenza. Infatti, nel corso dell'audizione sui motivi d'a-
silo avvenuta a luglio 2014 il richiedente non ha fatto alcuna menzione della
sua partecipazione ad attività politiche in Svizzera malgrado ne avesse
avuto l'occasione e gli fosse stato esplicitamente chiesto se avesse ulteriori
motivi d'asilo (cfr. verbale 2/A._______, Q96). Tale incongruenza non è
stata né contestata né spiegata dall'interessato in sede di replica, ragione
per cui Il Tribunale ritiene che tali attività non siano da considerarsi verosi-
mili nella fattispecie.
Ad ogni modo, quand'anche ammesso che le attività siano verosimili, il Tri-
bunale rileva per sovrabbondanza che A._______ non ha un profilo di op-
positore del regime tale da riconoscergli la qualità di rifugiato per le sue
partecipazioni su suolo svizzero ad attività a sostegno della causa curda
D-2240/2015
Pagina 22
(cfr. sulla questione, sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del
28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).
9.2 In seguito, per quanto riguarda la confisca al famigliare L._______ dei
documenti d'identità e di altri documenti dei richiedenti da parte delle auto-
rità rumene si rileva anzitutto che non vi sono motivi per ritenere che essi
siano stati trasmessi alle autorità siriane. Dalle documentazione tra l'am-
basciata e la SEM (doc. 11) non vi sono infatti risultanze in questo senso,
pertanto ciò rimane una mera supposizione dell'interessato. In secondo
luogo, l'insorgente indica che oltre ai passaporti, le autorità rumene avreb-
bero confiscato anche ulteriori mezzi di prova utili alla procedura d'asilo.
Tale affermazione non risulta tuttavia verosimile. Come rettamente ritenuto
dalla SEM, nello scritto della rappresentanza svizzera a Bucarest vengono
esplicitamente menzionati unicamente i documenti d'identità, senza riferi-
mento ad altri atti ed inoltre gli insorgenti non sono riusciti a fornire alcuna
informazione in merito. Pertanto, non vi è luogo di ritenere che dei docu-
menti compromettenti siano giunti nelle mani delle autorità siriane.
Sia come sia, quand'anche si ammettesse la trasmissione dei passaporti
alle autorità siriane, esse verrebbero unicamente a conoscenza – circo-
stanza verosimilmente già notoria – che gli interessati sono espatriati ed
hanno probabilmente depositato una domanda d'asilo all'estero. Per prassi
costante tuttavia, né l'espatrio illegale dalla Sira né il deposito di una do-
manda d'asilo all'estero, sono sufficienti per ritenere un timore fondato di
subire delle persecuzioni future. Visto quanto esposto in precedenza, i ri-
correnti al momento dell'espatrio non erano esposto a persecuzioni rile-
vanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 7 e 8) e non sono neppure
stati identificati quali oppositori al regime (cfr. supra consid. 8.3.3). Per-
tanto, non vi sono indizi concreti per ritenere che essi abbiano un timore
fondato di subire delle persecuzioni future per uno dei motivi di cui all'art. 3
LAsi. Nulla cambia a tale valutazione neppure il rischio di essere esposti,
in caso di (ipotetico) ritorno in Patria, ad un interrogatorio. Tale pratica co-
stituisce invero la normale prassi delle autorità siriane per le persone che
sono state a lungo assenti dal Paese.
9.3 Infine, i richiedenti temono di subire delle persecuzioni a causa di
L._______, fratello di A._______. Essi non sono tuttavia riusciti a spiegare
concretamente i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. Invero, i loro timori
sono fondati unicamente sulla ripresa dei contatti con il famigliare il quale
è stato messo al beneficio dell'asilo. Tuttavia, l'ampiezza, l'importanza e
l'incidenza di questi contatti non è stata esposta in maniera precisa e non
è neppure dato sapere per quale motivo il famigliare abbia ottenuto asilo in
D-2240/2015
Pagina 23
Svizzera. Di conseguenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al ri-
guardo, non è possibile nel caso in oggetto ritenere adempiute le condizioni
di una persecuzione riflessa (cfr. sulla questione DTAF 2010/57 con-
sid. 4.1.3 e relativi riferimenti).
10.
Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di
riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
11.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di que-
stione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
12.
L'ammissione provvisoria disposta con decisione della SEM del
10 marzo 2015, espressamente non impugnata, permane malgrado il re-
spingimento delle censure principali. Un diritto alla sua conferma formale
non sussiste.
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.
Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico dei
ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate
sull'anticipo di CHF 600.– versato il 23 novembre 2015.
D-2240/2015
Pagina 24
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-2240/2015
Pagina 25
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 23 novem-
bre 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: