B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2240/2019
Sen t en z a d e l 4 g i ug no 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Costa d’Avorio,
patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 2 maggio 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino ivoriano originario di B._______, nel distretto di
C._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 4 marzo 2019
pretendendosi minorenne (cfr. atti 1034816-1/2 e 1034816-2/2).
A sostegno dell’asserita minore età egli ha consegnato una fotografia di un
estratto del registro dello stato civile di B._______ rilasciato il 20 febbraio
2019.
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
EURODAC l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Italia
il 23 maggio 2018.
C.
Il 12 marzo 2019, l’interessato è stato sentito quale minore non accompa-
gnato nell’ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente
stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e
circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione,
la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza dell’Ita-
lia per il trattamento della sua domanda d’asilo in base al regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre-
sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31
del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una pos-
sibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell’art. 31a
cpv. 1 lett. b Lasi. L’interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere
in Svizzera a causa delle precarie condizioni di accoglienza in Italia. In tale
contesto, l’autorità inferiore ha altresì preannunciato al richiedente asilo
l’eventualità di esperire una perizia tesa a determinare la sua età (cfr. atto
1034816-13/16).
D.
Il 13 marzo 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di
medicina legale (di seguito: CURML) di svolgere una perizia per determi-
nare l’età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate
all’autorità inferiore il 28 marzo 2019 e basate su di un esame clinico e dei
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referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano si-
nistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) hanno stabilito che
l’età minima di A._______ sarebbe di 21 anni. Tale dato è stato dedotto in
particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che confe-
risce all’interessato un’età ossea minima di 26,6 anni e dall’esame odonto-
stomatologico indicante un’età minima di 19.1 anni.
E.
Il 12 aprile 2019, l’autorità inferiore ha quindi reso partecipe il richiedente
asilo circa le risultanze della perizia medica in parola, consegnandogliene
una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al ri-
guardo.
F.
Il rappresentatane legale dell’interessato ha presentato le proprie osserva-
zioni in merito il 16 aprile 2019 proponendo di escludere ogni rilevanza
probatoria alla perizia.
G.
Il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fis-
sati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in
carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa
è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.
H.
Con decisione del 2 maggio 2019, notificata il 6 maggio 2019 (cfr. atto
1034816-32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo
il trasferimento dell’interessato verso l’Italia.
I.
L’11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 13
maggio 2019) l’interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in li-
mine la sospensione dell’allontanamento in via supercautelare e la conces-
sione dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annullamento
della decisione avversata, la qualificazione come minorenne e la ritrasmis-
sione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura
d’asilo; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione
dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo.
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Pagina 4
J.
Con decisione incidentale del 13 maggio 2019, il Tribunale ha accolto le
domande tese alla concessione dell’effetto sospensivo dell’assistenza giu-
diziaria parziale al ricorrente. Nel contempo ha invitato la SEM a presentare
una risposta al gravame.
K.
Le osservazioni della SEM sono state trasmessa per conoscenza al ricor-
rente il 21 maggio 2019 con facoltà di prendere posizione in merito.
L.
Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell’insorgente del 24 maggio
2019, pervenuta al Tribunale il 27 maggio 2019.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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Pagina 5
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1. Il ricorrente censura in limine una violazione del diritto di essere sen-
tito. Nell’ambito della sua presa di posizione del 16 aprile 2019, egli
avrebbe infatti richiesto, per il tramite del suo patrocinatore, copia del ver-
bale della prima audizione. Lo stesso gli sarebbe stato effettivamente tra-
smesso il 6 maggio 2019. Tuttavia, dagli atti si evincerebbe che la SEM
avrebbe catalogato il richiedente asilo come maggiorenne già il 16 aprile
2019, cosa che equivarrebbe ad un rigetto della domanda di visione atti.
3.2. Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l’interessato
di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi-
gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
3.3. Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L’art. 26 cpv. 1 PA pre-
vede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di
procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett.
b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con va-
lore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione
sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve
essere fondato sull’art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere ne-
gato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l’osser-
vanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventua-
lità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere
adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli
la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).
3.4. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
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3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza
e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti
ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale
ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera
astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr.
WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale prin-
cipio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una
violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano
nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento
che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di
prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per
quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuri-
diche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSEN-
MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13,
pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio
2017 consid. 5.2).
3.5. La censura non può pertanto essere accolta. Certo, in un primo mo-
mento la SEM non pare aver dato seguito alla richiesta di trasmissione
della copia del verbale. Tuttavia, per stessa ammissione dell’insorgente,
egli è entrato in possesso di tale atto il 6 maggio 2019, ossia contestual-
mente alla notifica della decisione qui impugnata. Pertanto, quest’ultimo ha
potuto esprimersi in merito nel proprio allegato ricorsuale ed anche in sede
di replica, posto lo scambio scritti ordinato dal Tribunale. La violazione del
diritto di essere sentito, quandanche fosse riscontrabile, è dunque da con-
siderarsi pienamente sanata.
4.
4.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
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terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
4.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
4.3. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato
sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto,
essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell’ambito
della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda
di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla
SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente
nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora
la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e
riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018
e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
5.
5.1. Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa
minore età dell’insorgente. In primo luogo, quest’ultimo non avrebbe pro-
dotto alcun documento originale suscettibile di comprovare la sua identità.
In secondo luogo, il suo aspetto fisico si apparenterebbe a quello di una
persona di un’età decisamente maggiore a quella indicata. Tale assunto
sarebbe corroborato dai risultati della perizia medica, dalla quale sarebbe
emersa un’età compresa tra i 22 e i 31 anni e un’età minima di 21 anni,
potendosi dunque escludere formalmente la data di nascita dichiarata. In
aggiunta a tutto ciò, le indicazioni fornite dall’insorgente in merito al suo
curriculum scolastico e professionale ed all’esperienza di vita sarebbero
molto lacunose. In particolare, egli non sarebbe stato in grado di fornire
indicazioni concludenti sul periodo di frequentazione della scuola, in merito
all’attività professionale svolta ed alla data di decesso del padre. In merito
al documento dello Stato Civile depositato agli atti, la SEM ha fatto pre-
sente che si tratterebbe di una mera fotocopia d’altro canto facilmente ac-
quistabile o confezionabile per i fini della causa. Oltracciò, l’insorgente sa-
rebbe stato fortemente contraddittorio anche a tal proposito, affermando
che la fotocopia gli sarebbe stata spedita tramite WhatsApp dal fratello
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maggiore, salvo di lì a poco affermare di di non conoscere l’età di quest’ul-
timo. Tuttavia, il ricorrente avrebbe dichiarato di aver consegnato in Italia
proprio il certificato di nascita del fratello. Chiestogli quale data di nascita
vi figurasse, egli avrebbe replicato di non saperlo. Ancora, il fatto che l’Italia
abbia tacitamente accettato la competenza escluderebbe ogni dubbio a ri-
guardo della sua maggiore età.
5.2. Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione della autorità
inferiore. In primo luogo, l’unico mezzo di prova versato agli atti mostre-
rebbe una data di nascita coerente con le sue allegazioni. La provvisoria
impossibilità a produrre l’originale non dovrebbe inoltre aver la risultanza
di privare l’interessato della facoltà di vedersi ammesso tale mezzo di
prova. Le considerazioni dell’autorità inferiore in merito alla supposta man-
canza di consistenza delle allegazioni sarebbero del resto inidonee a so-
stanziare le conclusioni a cui essa è giunta. Quandanche il richiedente
l’asilo non sia stato in misura di indicare l’inizio della scuola coranica, da
ciò non si potrebbe inferire l’inverosimiglianza dei suoi motivi d’asilo vista
la sua giovane età, la drammaticità della sua storia personale ed i gravi
problemi di salute patiti. Oltremodo, andrebbe rammentato che le allega-
zioni di un minore non accompagnato andrebbero interpretate tenendo
conto del grado di maturità e del ridotto discernimento. Con riferimento agli
accertamenti medici per determinare l’età ordinata dalla SEM, l’insorgente
rileva come la Società Svizzera di Pediatria nel 2017 avrebbe emesso una
circostanziata presa di posizione ufficiale ribadendo l’inconsistenza scien-
tifica del metodo a tre pilastri e diffidando i propri associati dal prestarsi a
tali esami. Anche il Royal College of Pediatrics and Child Health ed il Co-
mitato Esecutivo dell’UNICEF avrebbero espresso riserve in merito ai me-
todi medici di determinazione dell’età. Concordemente, il Consiglio d’Eu-
ropa avrebbe osservato come la determinazione dell’età non possa fon-
darsi unicamente su accertamenti medici, dal momento che gli stessi non
sarebbero sorretti da dati empiricamente affidabili. Sarebbe dunque evi-
dente il consenso circa l’inconsistenza probatoria delle perizie in parola
nonché l’orientamento del tutto prevalente del diritto internazionale nel do-
ver considerare il minore come tale, a fronte di quadri probatori ove per-
mangano margini di dubbio, in ossequio al principio della tutela dell’inte-
resse superiore del fanciullo. Il criterio del beneficio del dubbio in favore
del minore troverebbe altresì riconoscimento nella direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (di seguito: direttiva procedura). Con particolare riferimento
agli accertamenti svolti nel caso di specie, andrebbe in primo luogo osser-
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vato come la tomografia delle articolazioni sterno clavicolari dovrebbe es-
sere esperita soltanto nei casi in cui la radiografia standard della mano
sinistra restituisca una valutazione di sicura maggiore età. In considera-
zione di ciò, una valutazione dell’esame osseo sterno-clavicolare non sa-
rebbe nemmeno dovuta entrare nel novero degli esami da svolgere, dal
momento che l’esame della mano avrebbe indicato un’età minima di 16.1
anni, ossia un valore compatibile alle dichiarazioni del ricorrente. Andrebbe
inoltre rilevato che l’esame odontostomatologico avrebbe notevolissime li-
mitazioni se utilizzato per la determinazione dell’età di un essere umano.
L’insorgente richiama quindi la sentenza del Tribunale E-891/2017 dell’8
agosto 2018 (poi pubblicata come DTAF 2018 VI/3) e secondo il cui tenore
i risultati del metodo a tre pilastri abbiano una portata probatoria importante
ma che occorrerebbe comunque operare una valutazione complessiva
della fattispecie, eventualmente ridotta a seconda delle risultanze delle in-
dagini mediche. Ora, la perizia in oggetto, conterrebbe indicazioni non solo
non univoche, ma anche manifestamente incoerenti. La cosa avrebbe
avuto conseguenze paradossali visto che la minore età sarebbe stata con-
fermata non solo dall’esame osseo della mano ma anche dalla totale man-
canza di sovrapposizione tra le stime dell’età restituite dall’esame clavico-
lare e da quello dentale.
5.3. In sede di risposta, l’autorità resistente ha rilevato che a seguito della
sentenza della Corte di giustizia europea C-648/11 del 6 giugno 2013 sul
trasferimento di minori la questione dell’età sarebbe di fondamentale im-
portanza nella procedura Dublino. Di conseguenza, la SEM si troverebbe
spesso ad affrontare il difficile compito di valutare un presunto minorenne.
Questa difficoltà sarebbe già considerata dalla giurisprudenza attuale che
imporrebbe ai richiedenti asilo l’obbligo di rendere verosimile la minore età
asserita sulla base di una valutazione globale di tutti gli indizi presenti. In
specie, la valutazione dell’età sarebbe stata eseguita in maniera completa
ed esaustiva e non unicamente sulla base della perizia medica. Si sarebbe
invero tenuto segnatamente conto delle dichiarazioni rilasciate durante la
prima audizione, dell’aspetto fisico dell’insorgente e delle fotocopie dei do-
cumenti d’identità disponibili. D’altro canto, le critiche presentate nell’atto
ricorsuale in merito alla metodologia degli accertamenti non sarebbero in
alcun modo pertinenti poiché basate unicamente su citazioni letterarie ge-
nerali decontestualizzate a sostegno del ricorrente, senza fare alcun riferi-
mento valido alla giurisprudenza del Tribunale. La metodologia criticata
verrebbe invero applicata con successo sin dal 2014 dal Testbetrieb-CFA
di Zurigo e sarebbe stata avallata dalla giurisprudenza. Il Tribunale avrebbe
infatti emesso diversi pareri sugli accertamenti sull’età svolti dall’istituto di
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medicina legale dell’Università di Basilea confermandone la qualità e va-
lore probatorio. In applicazione della giurisprudenza in questione andrebbe
ritenuto un indizio molto forte della maggiore età dell’interessato. La validità
della metodologia adoperata per la valutazione dell’età non sarebbe quindi
da mettere in discussione. Oltremodo, circa la documentazione presentata
dal ricorrente, l’autorità di prima istanza precisa di aver preso in considera-
zione i documenti agli atti al momento della decisione tenendo inoltre conto
delle giustificazioni in merito alla mancanza di originali. La SEM ha infine
rammentato come sia responsabilità del richiedente collaborare e ottenere
i documenti necessari per l’identificazione.
5.4. Con replica del 24 maggio 2019, l’insorgente ha in primo luogo sotto-
lineato l’assenza di determinazione della SEM in merito ai numerosi rilievi
mossi al contenuto della perizia, a proposito dell’età minima riportata
dall’esame della mano e circa la vistosa mancanza di sovrapposizione tra
il risultato dell’esame clavicolare e quello dentale. Oltremodo, nonostante
abbia dichiarato di aver tenuto conto delle giustificazioni proposte dall’in-
sorgente in ordine alla mancata trasmissione dell’atto di stato civile in ori-
ginale, occorrerebbe tenere conto del fatto ch’egli sarebbe orfano e che il
fratello tutt’ora residente in Costa d’Avorio sarebbe difficilmente reperibile
e non parlerebbe francese.
6.
6.1. Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano dubbi in
proposito, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla mi-
nore età di un richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giun-
gere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti
d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni
relativamente al contesto personale dell’interessato nel paese d’origine,
alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario
ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. DTAF
2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 set-
tembre 2018). In tale contesto, per valutare la verosimiglianza dell’allegata
minore età, l’autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti
gli elementi in presenza (art. 7 LAsi). L’onere di rendere verosimile la pro-
pria minore età appartiene in primo luogo al richiedente l’asilo che se ne
prevale, in ossequio all’art. 8 CC (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giuri-
sprudenza ivi citata).
6.2. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for-
niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per
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Pagina 11
stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap-
proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio-
grafia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un
esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano
non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag-
giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però
tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con
la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La
consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi
dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo
influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno clavicolare e l’esame
dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre
ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qua-
lora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni,
v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli
esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi in-
tervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età per-
mane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile
se con una sola età minima superiore a 18 anni non vi è sovrapposizione
tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustifi-
cante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le
risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell’esame dello sviluppo
dentale apportino solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di
maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costitui-
scono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario pro-
cedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3
consid. 4.2 e riferimenti citati).
6.3. La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità pre-
poste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF
2018 VI/3 consid. 4.2.3). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se neces-
sario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimo-
nianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). L’elemento
determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è
né l’origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o
come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a
determinare l’età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49
della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su ri-
mando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento
delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in
essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si
può scostare dagli stessi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne
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in dubbio l’affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid.
5-6; DTF 122 V 157).
7.
7.1. Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che
l’esame dello sviluppo dentale hanno indicato un’età minima ben superiore
a 18 anni. Già solo per questo motivo, v’è da annoverare un indizio molto
forte di maggiore età. Inoltre, in una tale casistica, il fatto che gli intervalli
tra età minima e massima risultanti dai due esami non siano equivalenti è
privo di reale portata, dal momento che una tale circostanza risulta deter-
minante unicamente in presenza di dati discordanti sull’età minima. D’altro
canto, gli esiti dell’esame osseo della mano non hanno alcun valore scien-
tifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento pre-
liminare abbia rilevato un’età minima inferiore a 18 anni non è decisivo e
non giustifica un’esclusione della maggiore età. Del resto, tale circostanza
nemmeno permette di constatare, come lo vuole l’insorgente, un vizio pro-
cedurale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall’as-
sunto che i medici chiamati a redigere un rapporto sull’età, essendo per-
sone con conoscenze specifiche, dispongano di un certo margine di ma-
novra nell’esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indi-
pendentemente a quali degli esami disponibili fare capo.
7.2. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte
dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è
infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell’insorgente.
Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l’anamnesi
dell’interessato. Da ultimo, occorre sottolineare come le critiche mosse
dalla Società Svizzera di Pediatria e dal Consiglio d’Europa, come pure
dagli ulteriori organismi citati dall’insorgente, erano già note al Tribunale al
momento dell’emanazione della predetta giurisprudenza coordinata e
come tali non giustificano una diversa valutazione del presente caso.
7.3. È altresì vero che l’insorgente non ha depositato alcun documento atto
a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l’asserita minore età.
Certo, egli ha prodotto una fotografia di un estratto dello stato civile. La
stessa risulta però ritrarre un’attestazione emessa il 20 febbraio del 2019,
ossia ad oltre due anni di distanza dall’espatrio e le cui circostanze di rila-
scio non risultano particolarmente chiare. Egli ha infatti dichiarato che
l’estratto in questione gli sarebbe stato trasmesso dal fratello maggiore per
il tramite di un servizio di messaggeria elettronica. Egli non ha tuttavia sa-
puto indicare in che modo quest’ultimo lo avrebbe ottenuto. In sostanza,
l’insorgente stesso ne ignora l’origine. Di lì a poco, egli ha inoltre riferito di
D-2240/2019
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non sapere se il fratello fosse minore o maggiore di lui, cosa che mal si
sposa con le precedenti dichiarazioni. Ad ogni modo, vista la scarsissima
qualità della fotografia agli atti, una valutazione dell’autenticità di tale
mezzo di prova non è ad ogni modo possibile.
7.4. Del resto, anche le affermazioni in merito all’identità fornita alle autorità
italiane ed ai documenti utilizzati per recarsi in Europa risultano fortemente
contraddittorie ed a tratti illogiche. In un primo momento l’insorgente ha
infatti asserito di aver lasciato la Costa d’Avorio senza alcun documento.
Poco dopo si è corretto adducendo di aver viaggiato con i documenti del
fratello; documenti che avrebbe poi “lasciato sulla strada prima di arrivare
qua” (cfr. atto 1034816-13/16, pag. 3). Successivamente, egli ha però af-
fermato che i documenti gli sarebbero stati sequestrati dalle autorità ita-
liane nel mentre della rilevazione delle generalità. Ha poi specificato che si
sarebbe trattato del certificato di nascita del fratello, senza però essere in
misura di rendere conto circa la data di nascita ivi figurante. Nella mede-
sima occasione, ha pure affermato che il passaporto gli sarebbe stato riti-
rato prima dell’imbarco. Confrontato con la sua impossibilità a determinare
l’attuale ubicazione del certificato di nascita, l’insorgente ha ritrattato la sua
versione, affermando di non aver consegnato alcunché ma di aver sempli-
cemente riferito la data di nascita del fratello (che poco prima aveva dichia-
rato di non conoscere) per poi spingersi sino ad addurre di aver consegnato
il numero di telefono del fratello alle autorità italiane perché queste si fa-
cessero comunicare tale indicazione direttamente da quest’ultimo (che se-
condo le allegazioni proposte in sede ricorsuale sarebbe difficilmente rin-
tracciabile e non parlerebbe francese; cfr. atto 1034816-13/16, pag. 7).
7.5. Peraltro, anche le allegazioni del richiedente asilo a proposito del suo
curriculum scolastico e personale lasciano a desiderare, non essendo que-
sti stato in misura di indicare la durata della formazione seguita e la data di
decesso del padre. La totale assenza di indicazioni in merito, ancorché
possa effettivamente essere in parte spiegabile sulla base della giovane
età dell’insorgente al momento dei fatti, non giunge ad ogni modo in soc-
corso della sua versione, non avendo egli nel complesso fornito alle auto-
rità d’asilo alcun elemento valido a sostegno dell’asserita minore età.
7.6. In definitiva, è dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha
ritenuto che l’interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere
minorenne al momento della registrazione della sua domanda d’asilo in
Svizzera.
D-2240/2019
Pagina 14
8.
8.1. Chiarito questo aspetto, occorre ora chiedersi se la SEM ha a giusto
titolo omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata dall’in-
sorgente.
8.2. L’insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli richiama innanzitutto
l’applicazione dei principi di cui alla sentenza della CorteEDU Tarakhel con-
tro Svizzera del 4 novembre 2014 (29217/12, §114). Ritiene poi di dover
essere qualificato quale persona vulnerabile. Le indicazioni fornite, unita-
mente alla documentazione medica agli atti, evidenzierebbero infatti l’esi-
stenza di problematiche di un certo rilevo. Egli, come anche attestato dal
medico legale intervenuto in sede di perizia di determinazione dell’età mo-
strerebbe i sintomi di un disturbo da stress post traumatico e sarebbe stato
inserito in un percorso di consulenza pedopsichiatrica tutt’ora attivo e fon-
damentale per il suo benessere psichico. Il ricorrente si appella poi alla
giurisprudenza del Tribunale secondo la quale a seguito dell’entrata in vi-
gore del “Decreto Salvini” l’assistenza psicologica o altre cure mediche
adeguate non sarebbero assicurate, cosa che dovrebbe condurre a non
pronunciare il suo allontanamento verso l’Italia. Gli effetti di tale modifica
legislativa sarebbero del resto stati evidenziati da studi e valutazioni di altri
organismi internazionali. Alcuni giudici di Paesi UE si sarebbero d’altro
canto pronunciati contro il trasferimento di persone vulnerabili in Italia. Dal
canto suo, la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe recentemente
rammentato l’obbligo di accertare l’eventuale presenza di carenze sistemi-
che o generalizzate nell’apparato di accoglienza.
8.3. In sede di risposta, l’autorità resistente ha osservato che problemi me-
dici del richiedente non risulterebbero di una gravità tale da dover rinun-
ciare al suo trasferimento in ltalia. Detto paese sarebbe del resto firmatario
della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti prote-
zione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza].
8.4. Nella propria replica, l’insorgente rileva che l’autorità di prima istanza
non sarebbe entrata nel merito della situazione ingenerata in Italia a se-
guito del cosiddetto “Decreto Salvini”. Andrebbe peraltro rilevato che l’in-
sorgente si troverebbe tutt’ora in detenzione amministrativa. Tale misura
apparrebbe oltremodo sproporzionata alle circostanze. L’insorgente non
avrebbe mai manifestato l’intenzione di fuggire o di non voler collaborare
con le autorità. Il Tribunale di Lucerna avrebbe peraltro respinto, con deci-
sione del 14 maggio 2019 la domanda di scarcerazione avanzata dal suo
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Pagina 15
patrocinatore. La considerazione delle autorità cantonali per il distress psi-
chiatrico del ricorrente sarebbero del tutto inesistenti e ciò nonostante egli
fosse precedentemente stato inserito in un percorso di valutazione pedo-
psichiatrica. Le condizioni psichiatriche in cui verserebbe quest’ultimo in
seguito ai fatti suesposti mostrerebbero un peggioramento legittimante
l’annullamento della decisione di allontanamento verso l’Italia.
9.
9.1. Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
9.2. Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impos-
sibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente desi-
gnato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condi-
zioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta-
mento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro
che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro compe-
tente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro
Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia
possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato
in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la do-
manda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione diventa lo Stato membro competente.
9.3. Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in os-
sequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui
domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza
un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
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Pagina 16
10.
Nel caso di specie l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Italia
il 23 maggio 2018. Di conseguenza, il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato
alle autorità italiane, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Du-
blino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle
sedi italiane preposte.
Di conseguenza, la competenza dell’Italia, risulta di principio essere data
nella fattispecie.
11.
11.1. Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre
innanzitutto rammentare che l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia
notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in ma-
teria di accoglienza dei richiedenti l’asilo, i quali potrebbero riscontrare
delle importanti difficoltà dal punto di vista dell’alloggio, delle condizioni di
vita, così come, a seconda delle circostanze, dell’accesso alle cure medi-
che (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebe-
dingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schu-
tzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto
2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata
a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro
Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein con-
tro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Sviz-
zera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Ji-
hana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
11.2. Su tali presupposti, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della
sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della
propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una prote-
zione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in
questione sia presunto (cfr. precitate direttiva procedura e direttiva acco-
glienza),
11.3. Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in
presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non
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Pagina 17
rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e
7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni siste-
matiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri
di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza
della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,
30696/09).
11.4. Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità ita-
liane abbiano violato il diritto dell’interessato all’esame della sua domanda
d’asilo nell’ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garan-
tirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l’insorgente non ha
dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell’Ita-
lia né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva
procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in mi-
sura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente
privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita inde-
gna in violazione della direttiva accoglienza in caso di trasferimento in Ita-
lia.
11.5. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la re-
cente evoluzione della situazione in Italia non è inoltre tale da permettere
di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in me-
rito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt’ora attuale (cfr. tra le
tante sentenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-
1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati).
11.6. Conseguentemente l’applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento
Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente.
12.
12.1. Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete.
12.2. Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giu-
stificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu-
sta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trat-
tamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore
dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito
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Pagina 18
dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb-
braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato
il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au-
torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og-
gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia
sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani-
tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito,
il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il
Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM
(cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).
12.3. Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di de-
stinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3
Conv. tortura, l’autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola
di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1).
12.4. Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di
persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una
violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si
trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia
come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili
contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
12.5. In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza
in Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui
quelli citati nell’allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all’autorità di prima
istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la
presa a carico sia adeguata. Si tratta in particolare delle casistiche impli-
canti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di
problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribu-
nale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019D-
835/2019 del 6 marzo 2019).
12.6. Per quanto riguarda il presente caso, va rilevato che in corso di pro-
cedura l’insorgente ha mostrato segnali di disturbi da stress post-trauma-
tico e di sofferenza psichica che hanno condotto i medici a proporre un
percorso di consulenza psichiatrica (cfr. ricorso, allegati 11 e 12). Ciò no-
nostante, dall’inserto non è chiaro se quest’ultimo abbia sofferto di proble-
matiche psichiche in Italia e se sia stato preso a carico per le medesime.
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In assenza di una valutazione medica completa, non è inoltre possibile
comprendere con la dovuta cognizione di causa la sintomatologia in pre-
senza e le necessità di trattamento. Certo, una dettagliata diagnosi confer-
mante un semplice disturbo da stress non permetterebbe di principio di
qualificare l’insorgente quale persona vulnerabile né tantomeno di ritenere
che il suo trasferimento verso l’Italia rischi di esporlo a trattamenti contrari
alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Tuttavia, viste le
frammentarie informazioni deducibili dagli atti e l’asserito peggioramento
delle condizioni psichiche addotto contestualmente alla replica del 24 mag-
gio 2019, appare in casu prudenzialmente giudizioso retrocedere gli atti
all’autorità di prima istanza per chiarire tale aspetto in modo da escludere
ogni rischio residuo.
13.
In altri termini, omettendo di verificare d’ufficio in modo dettagliato la situa-
zione medica dell’interessato, la SEM non ha ossequiato al suo obbligo di
stabilire in maniera completa i fatti giuridicamentete rilevanti (art. 106 cpv.
1 lett. b LAsi).
Ora, va rammentato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un
esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188).
Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso,
la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza,
di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accerta-
mento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sen-
tenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
14.
Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 maggio 2019 è
annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e l’emanazione di una
nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).
15.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attri-
buite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante
legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
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16.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorrente non ha reso verosimile la propria minore età.
2.
Per il resto il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 maggio 2019
è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento
dell’istruttoria (chiarimento delle problematiche mediche) e la pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non sono accordate spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: