Corte IV
D-2241/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, dichiaratasi nata il (...) e originaria della
Mongolia Interna,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2241/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
18 gennaio 2010 in Svizzera,
l'esame osseo della radiografia della mano a cui la richiedente è stata
sottoposta in data 19 gennaio 2010 e il relativo rapporto (cfr. act. A6),
il verbale d'audizione del 4 febbraio 2010 (di seguito verbale 1) al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (di seguito: Centro),
in cui la richiedente ha dichiarato di non conoscere il suo Paese
d'origine, di avere lasciato B._______ (Mongolia Interna), dove
sarebbe nata, con la zia e all'età di (...) anni per trasferirsi ad
C._______ (Mongolia) a seguito del decesso della madre, di essere
vissuta con la zia ed il di lei marito mongolo per cinque o, secondo
un'altra versione, nove anni, prima di trasferirsi presso una persona
che l'avrebbe obbligata alla prostituzione e, infine, di essere espatriata
in treno grazie all'aiuto di un cliente (cfr. act. A1),
l'analisi LINGUA effettuata il 23 febbraio 2010 ed il relativo rapporto
dell'11 marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata (cfr. act. A17),
il verbale d'audizione del 18 marzo 2010 (cfr. act. 18, di seguito
verbale 2), in occasione del quale alla richiedente è stato conferito il
diritto di essere sentita sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché
in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 30 marzo 2010, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. A22),
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 6 aprile 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 12 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nella decisione del 30 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, da
un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessata non sarebbe riuscita a
convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato
alcuna prova a sostegno della stessa, oltre ad essere risultata
maggiorenne dall'esame osseo, ragione per cui l'audizione sui fatti si
sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù
delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA e delle dichiarazioni
della ricorrente rese in sede di audizione, la medesima avrebbe
ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo verosimile che ella non sia
originaria della Mongolia Interna,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
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l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente allega di non aver ingannato le autorità
svizzere ed esprime la volontà di far pervenire a codesto Tribunale
documenti a comprova della sua minore età e della sua origine; che
ella ammette di non possedere conoscenze mediche per valutare
l'esame osseo effettuato e, nel contempo, ritiene che il suo esito sia
dovuto ad un errore; che l'insorgente ritiene altresì che il suo vissuto la
faccia apparire più vecchia di quanto sia in realtà ma che, in ogni caso,
ella non dimostrerebbe più di 18 anni; che, circa le incongruenze
sollevate dall'UFM in merito al suo percorso scolastico, la richiedente
definisce l'errore nel suo racconto, secondo cui nel 2003 avrebbe
avuto (...) anni, il frutto di un malinteso e conferma di avere avuto, in
tale anno, appena (...) anni; che, per quanto attiene alla sua
provenienza, ella allega che già entrambi i genitori sarebbero stati
originari della Mongolia Interna e che la sua famiglia le avrebbe
sempre detto di provenire da tale regione; che, inoltre, ella avrebbe
vissuto in tale ragione solo pochi anni da piccola, ragione per cui
sarebbe giustificabile che le sue conoscenze in merito non siano
dettagliate come quelle di un adulto che vi avrebbe vissuto più a lungo;
che, inoltre, sarebbe logico che dal suo racconto siano emersi
importanti elementi indicanti che la sua socializzazione sia avvenuta
ad C._______, ritenuto che in tale città ella avrebbe vissuto il periodo
più importante della sua vita; che, al contrario di quanto sosterrebbe
l'UFM, ella sarebbe ben a conoscenza del nome della sua città natia e
la somiglianza fonetica tra D._______ e B._______ avrebbe creato un
equivoco; che, a giustificazione delle sue carenti conoscenze
dell'organizzazione amministrativa della Mongolia Interna e dei suoi
legami con la Cina, l'insorgente dichiara di essere cresciuta in un
contesto mongolo, ragione per cui non si sentirebbe cinese, e, inoltre,
di avere frequentato solo pochi anni di scuola; che, in merito al
colloquio telefonico intercorso con l'esperto LINGUA, ella contesta di
non avere parlato nel dialetto tipico della Mongolia Interna; che, inoltre,
denuncia il fatto che, con la decisione impugnata, l'UFM non le
avrebbe consegnato né il rapporto completo dell'esame LINGUA, né il
nastro di registrazione del colloquio di cui parola, motivo per cui ella
domanda di poter avere accesso alla documentazione completa
relativa a detto esame e di potervisi esprimere dopo averne preso
visione; che, infine, ella definisce l'esecuzione dell'allontanamento
come ragionevolmente inesigibile,
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che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età;
che, infatti, la ricorrente non è stata in grado di fornire indicazioni
precise in merito al nome ed età del padre e alla data esatta del
decesso della madre (cfr. verbale 1 pagg. 1-2); che, per quel che
concerne il percorso scolastico, la richiedente ha allegato di avere
smesso la scuola a (...) anni nel 2003 (cfr. ibidem pag. 3), data,
questa, che risulta in contrasto con l'allegata data di nascita del
febbraio 1995; che ella, da un lato, ha fatto risalire il decesso della
madre all'anno 2000, e, dall'altro, invece, ha dichiarato di avere
vissuto, dopo il decesso della madre (vale a dire, secondo la versione
resa, dal 2000), con la zia per nove anni fino al 2005 (cfr. ibidem pag.
4); che, già alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di
concludere che l'età dichiarata dalla ricorrente è inverosimile,
che, peraltro, la ricorrente non ha apportato alcun documento
d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere
affermazioni stereotipate ed inattendibili circa la mancata
presentazione dei suoi documenti d'identità, vale a dire di pensare,
una volta giunta in Svizzera, di potersi identificare a voce e di aver
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viaggiato senza mai subire controlli grazie all'aiuto di un suo cliente
russo, che le avrebbe procurato dei documenti e le avrebbe fatto
memorizzare i dati di un passaporto mongolo; che, peraltro, non
convince l'asserzione secondo cui non avrebbe alcun ricordo del
viaggio in auto di quattro giorni da E._______ in Svizzera (cfr. ibidem
pagg. 6-7),
che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui è stata sottoposta la
ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella
fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle sue dichiarazioni circa la sua minor età,
che, pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali
presentati dalla ricorrente in merito (cfr. ricorso pag. 2), ed alla
mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di
concludere alla maggiore età dell'autrice del gravame e di confermare
la mancata designazione alla ricorrente di una persona di fiducia ai
sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stata in
grado di corroborare l'allegata minorità,
che, inoltre, va esaminata la fondatezza della conclusione dell'UFM,
secondo cui la ricorrente non proverrebbe dalla Mongolia Interna,
che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14,
tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle
prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno
sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e
n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è
tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando
l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il
richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la
cittadinanza (GICRA 2004 n. 4),
che, a titolo preliminare, si rileva che la ricorrente ha sollevato, in sede
di ricorso, una censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA,
segnatamente circa la facoltà d’esprimersi al riguardo, in quanto non
avrebbe potuto prendere visione del relativo rapporto
dell'11 marzo 2010 (cfr. act. A17, di seguito rapporto LINGUA) e non
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avrebbe potuto accedere alla relativa registrazione telefonica, sulle cui
risultanze si fonda la decisione dell'UFM di non entrata nel merito
merito (cfr. gravame pag. 3),
che, per quel che concerne un rapporto LINGUA come quello stilato
nella fattispecie, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico
preponderante alla sua segretezza, rispettivamente alla segretezza
delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di stabilire
l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste essere,
in futuro, utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo (GICRA
2004 n. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9 ); che il rispetto del
diritto di essere sentito comporta tuttavia che il richiedente sia messo
a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine
che egli si possa esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di
prova (cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il
rispetto del principio dell'equo processo e quindi di garantire un
corretto esercizio del diritto di difesa, in tale contesto è sufficiente la
messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei
risultati acquisiti dall'esame LINGUA; che, in altre parole, tale
relazione – che può essere comunicata oralmente o per iscritto – non
deve essere una trascrizione completa degli stessi, bensì deve
riportare il contenuto essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr.
art. 28 PA): segnatamente deve contenere le domande poste dal
consulente, la sostanza delle risposte ottenute dal richiedente (quelle
favorevoli, come pure quelle contrarie all'evocata provenienza),
nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio
acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui
parviene il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9),
che, nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che – in
occasione dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del
diritto di essere sentito del ricorrente in merito all'applicazione dell'art.
32 cpv. 2 lett. b LAsi – la relazione riassuntiva sulle risultanze del
rapporto esame LINGUA è stata sottoposta oralmente alla ricorrente,
con particolare riferimento sia alle domande postele, sia alle sue
risposte e sia alle conclusioni dell'esaminatore, e pertanto del
contenuto essenziale di tale rapporto, di cui ella ha pertanto potuto
prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi (cfr. verbale
2); che ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di
un vizio grave – quale la violazione del diritto di essere sentito e del
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principio dell'equo processo – suscettibile di un intervento d'ufficio da
parte del TAF medesimo,
che, quanto al fondo delle contestazioni della ricorrente in merito alle
risultanze dell'esame LINGUA, il TAF osserva dapprima che ella, in
sede di audizione, ha allegato di non conoscere la sua nazionalità (cfr.
verbale 1 pag. 1), per poi, durante il colloquio con l'esaminatore
LINGUA, allegare di non essere cittadina cinese, bensì della Mongolia
Interna (cfr. rapporto LINGUA pag. 2/3.1),
che dalle risultanze dell'esame LINGUA, da un lato, è emerso con
certezza che la socializzazione della ricorrente è avvenuta in
Mongolia, e, dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la
stessa sia avvenuta in Mongolia Interna (cfr. rapporto LINGUA pag. 1),
che, infatti l'esaminatore (con diversi lunghi soggiorni in Mongolia
Interna ed Esterna ed un'attività ventennale nell'ambito della cultura e
lingua mongola alle spalle, e cognito, in particolare, del mongolo
khalka e della varietà dei dialetti mongoli [cfr. act. 16]) ha indicato che
ella, esortata a parlare il dialetto della Mongolia Interna, nonostante
avesse dichiarato di avere parlato il dialetto della Mongolia interna con
la madre fino all'età di cinque anni, si è limitata a parlare in lingua
khalka (cfr. rapporto LINGUA pag. 6/4.), giustificandosi col fatto di, nel
frattempo, aver appreso molto bene tale lingua; che interrogata su
eventuali conoscenze del cinese, ella non ha saputo nominare che
singole banali espressioni, quali "io", "Buongiorno" o "grazie",
precisando di avere, per il resto, disimparato tale lingua (cfr. ibidem
pag. 6/4.); che l'esaminatore ha indicato che la sua parlata in lingua
khalka, in particolare dal punto di vista fonetico, morfologico e
lessicale, non presenta – eccezion fatta per due espressioni da lei
nominate, tipicamente utilizzate dagli abitanti della Mongolia Interna –
caratteristiche che suffragherebbero un influsso da parte di dialetti
della Mongolia Interna (cfr. ibidem pag. 6/4.); che, in particolare, ella
ha indicato il capoluogo dell'allegata provincia di provenienza in
maniera tipicamente mongola, vale a dire utilizzando lo stesso termine
per capoluogo e provincia (cfr. ibidem pag. 2/3.1); che la ricorrente ha
dichiarato di aver parlato il dialetto della Mongolia Interna con sua
madre e fino all'età di cinque anni; che alla luce di tale lasso di tempo
ci si potrebbe ragionevolmente attendere che ella sia tuttora in grado
di menzionare per lo meno qualche parola o frase, cosa che invece
non ha saputo fare, parlando sempre ed unicamente il mongolo khalk,
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che, inoltre, dal rapporto già menzionato è emerso che la ricorrente
non ha conoscenze della Mongolia Interna per quanto attiene ad
aspetti politico-amministrativi e geografici (cfr. ibidem pag. 2/3.1); che,
in particolare, l'insorgente non è stata in grado né di indicare la
denominazione ufficiale di tale Paese in lingua cinese, allegando di
non averla nemmeno mai udita (cfr. ibidem pag. 2/3.1), né di collocare
la provincia in cui sarebbe nata (cfr. ibidem pag. 3/3.1); che ella ha
dichiarato di essere della convinzione che la Mongolia Interna sia uno
stato autonomo, quando, invece, è risaputo che faccia parte della Cina
(cfr. ibidem pag. 3/3.1); che ella ha erroneamente indicato che in
Mongolia Interna non vi sarebbero grandi fiumi come in Mongolia e
che a Shilin Gol non vivrebbero cinesi, quando invece la loro quota
ammonta a circa 70% ed è solo in regioni rurali dove i mongoli
rappresentano la maggioranza (cfr. ibidem pag. 3/3.1),
che, peraltro, risulta inverosimile che alla sua età la ricorrente non sia
a conoscenza della sua nazionalità e che, dopo dieci anni passati in
Mongolia, ella non possieda alcun documento d'identità, tantopiù che
ella ha dichiarato essere andata a scuola ad C._______ per (...) anni
(cfr. verbale 1 pag. 3); che, peraltro, il TAF non possiede elementi
sufficienti nemmeno per poter affermare che la zia della ricorrente, con
cui quest'ultima avrebbe vissuto cinque o nove anni in Mongolia,
provenga dalla Mongolia Interna: difatti, la ricorrente, circa tale
aspetto, ha affermato unicamente di non conoscere la nazionalità della
zia, che quest'ultima vivrebbe legalmente ad C._______ e sarebbe
sposata con un mongolo (cfr. ibidem pag. 4), e che i pasti consumati a
casa della medesima sarebbero stati sia mongoli che della Mongolia
Interna (cfr. ibidem pag. 6); che questo aspetto contribuisce a mettere
seriamente in dubbio la provenienza della ricorrente dalla Mongolia
Interna,
che, d'altronde, la ricorrente – sia in occasione del diritto di essere
sentita, sia in sede di ricorso – non ha fatto valere alcun argomento o
mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame
LINGUA così come delle risultanze dello stesso a cui è giunto
l'esaminatore e, pertanto, della decisione impugnata; che, in
particolare, in considerazione di quanto precedentemente indicato,
non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui con l'esaminatore
LINGUA avrebbe parlato nel dialetto tipico della Mongolia Interna e
che questo non l'avrebbe capita (cfr. verbale 2 pag. 3 e ricorso pag. 3);
che, peraltro, non vi è ragione di dubitare che il rapporto menzionato
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riferisca con precisione e completezza del contenuto della
conversazione telefonica del 23 febbraio 2010 intercorsa tra
l'esaminatore e la ricorrente,
che, in ragione di quanto esposto, il TAF ritiene inverosimile che la
ricorrente sia originaria della Mongolia Interna; che, pertanto,
l'insorgente ha celato la sua vera identità; che non v'è quindi motivo di
scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata,
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art.
32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a
OAsi 1,
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D- 3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA,
che, avendo la ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
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vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della
ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere
esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è
ammissibile,
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di
pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese
d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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