B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2242/2017
Sen t en z a d e l 2 9 ap r i l e 2019
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Senza nazionalità, alias
B._______, nato il (…), Siria, alias
C._______, nato il (…), Siria, alias
D._______, nato il (…), Siria, alias
D._______, nato il (…), Palestina
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 15 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, di origine palestinese e proveniente dalla Siria, ha vissuto nel
campo profughi di Khan al-Shih nel governatorato di Damasco fino all'età
di 16 anni per poi trasferirsi con la famiglia nel villaggio di E._______, nel
medesimo governatorato. Ad ottobre 2014 egli ha lasciato il villaggio in bus
in direzione di Aleppo e dopo un fermo di due giorni è riuscito ad espatriare
in direzione della Turchia (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 10 lu-
glio 2017 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Il 25 giugno 2015 è entrato
in Svizzera ed il 29 giugno successivo ha presentato la propria domanda
d'asilo.
Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per
quanto qui di rilievo di essere espatriato per fuggire la guerra ed evitare di
effettuare il servizio militare. Inizialmente, egli avrebbe tentato di lasciare
legalmente il Paese insieme ai famigliari e munito di un permesso tempo-
raneo – rilasciato dall'ufficio reclutamento su promessa dell'interessato di
presentarsi al reclutamento al compimento del diciottesimo compleanno e
su garanzia di USD 300.– fornita dalla madre – in direzione del Libano. Le
autorità libanesi avrebbero tuttavia rifiutato l'entrata sul loro territorio. In se-
guito, prossimo alla maggiore età, l'interessato sarebbe stato fermato, trat-
tenuto, maltrattato ed interrogato ad un posto di blocco. A seguito di tale
avvenimento, egli avrebbe pertanto deciso di lasciare illegalmente il Paese
(cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 1° febbraio 2017 [di seguito:
verbale 2], D25, D26; verbale 1, pag. 8).
B.
Con decisione del 15 marzo 2017, notificata il 16 marzo 2017 (cfr.
atto A27), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la domanda d'asilo del richiedente e pronunciato contestualmente il
suo allontanamento dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente
l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente
esigibile, ammettendolo quindi provvisoriamente.
C.
Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico; data d'entrata: 19 aprile 2017), l'inte-
ressato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annulla-
mento. Egli ha in seguito postulato il riconoscimento della qualità di rifu-
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giato, la concessione dell'asilo e su protesta di spese e ripetibili ha presen-
tato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Infine, ha richie-
sto lo svolgimento in lingua tedesca del procedimento.
D.
Con decisione incidentale del 15 febbraio 2018, il Tribunale ha respinto le
richieste di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, e di svolgimento del procedimento in lingua tede-
sca ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 marzo 2018, un anticipo
di 750.– CHF a copertura delle presunte spese processuali con commina-
toria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E.
Il 2 marzo 2018 l'insorgente ha tempestivamente corrisposto la somma ri-
chiesta.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle
Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 15 marzo 2017 e non avendo que-
st'ultimo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della
qualità di rifugiato.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Innanzitutto,
il fermo da parte di militari ad un posto di blocco, costituirebbe un episodio
drammatico, soprattutto per le percosse subite, che però non avrebbe
avuto conseguenze. Una volta rilasciato infatti, egli non sarebbe più stato
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considerato in posizione irregolare né preso di mira, essendo riuscito a
convincere le autorità dell'esistenza della garanzia secondo la quale egli si
sarebbe presentato presso l'ufficio di reclutamento. Tale avvenimento non
potrebbe dunque generare una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi.
Per quanto riguarda invece il timore di reclutamento futuro, la SEM ha rile-
vato che fino alla partenza dalla Siria il richiedente non avrebbe svolto al-
cuna procedura allo scopo di stabilire la sua idoneità al servizio e non po-
trebbe dunque essere considerato quale renitente.
5.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni della SEM e rileva che
in Siria, al raggiungimento della maggiore età, si riceverebbe una convo-
cazione per il reclutamento. Colui che non rispetta tale obbligo, verrebbe
considerato quale renitente e punito secondo il codice penale militare si-
riano. Le pene previste sarebbero sproporzionate e arbitrarie e le con-
danne avverrebbero senza processo. Nel caso in disamina, egli non
avrebbe dato seguito agli ordini delle autorità militari e si sarebbe dunque
reso colpevole. Segnatamente, il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi il
31 ottobre 2014 presso l'Ufficio di reclutamento competente per i rifugiati
palestinesi per ritirare il libretto di servizio e venire reclutato. Inoltre, non vi
sarebbero motivi medici o di altro tipo che permetterebbero di ritenere una
sua eventuale inabilità al servizio. Di conseguenza, rischierebbe di essere
condannato ad una pena privativa di libertà di diversi anni. Altresì, l'autorità
inferiore avrebbe omesso di esaminare le conseguenze della promessa
fatta alle autorità di presentarsi al reclutamento (promessa peraltro garan-
tita dalla madre con il versamento di una somma di USD 300.–). Questa
inosservanza corrisponderebbe ad un rifiuto del servizio militare. A ciò si
aggiungerebbe inoltre il fatto che avendo che la madre, avendo garantito
per lui, sarebbe dovuta scappare con i di lui fratelli nei territori controllati
dall'opposizione per sfuggire alle autorità. Una volta giunti in Svizzera, i
famigliari sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati e sarebbe stato loro con-
cesso asilo. Nel caso di specie tuttavia, l'autorità inferiore avrebbe omesso
di richiamare gli atti dei famigliari e di prendere posizione in merito alla loro
decisione positiva. Infine, il ricorrente osserva che sarebbe già stato fer-
mato, trattenuto e maltrattato una volta in un posto di controllo per presunto
rifiuto del servizio militare. Pertanto, le conseguenze per un effettivo rifiuto
di servire, sarebbero ben peggiori rispetto al fermo. Di conseguenza, egli
dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato ed ottenere l'asilo in Svizzera.
6.
Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM non ha contestato la ve-
rosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Il Tribunale non ha di giungere
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ad una diversa valutazione. Le dichiarazioni risultano infatti coerenti, so-
stanziate e plausibili. È dunque necessario analizzarne la rilevanza in ma-
teria d'asilo.
6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente
dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad
una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono
maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che
è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore
(soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto
per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul
piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi-
cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono espo-
ste a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver
rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza
ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora
seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il ri-
fiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr.
DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per
renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che
a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è
aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art.
3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipen-
dentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito
comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la
partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
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GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi
della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito
siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante
ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale
ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato
nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica
Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime
siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori
segnatamente qualora in passato l'interessato sia già stato identificato
come tale, oppure la persona appartiene ad una famiglia ostile al regime o
sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari even-
tualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga con-
siderata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che
non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittima-
mente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una pu-
nizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 con-
sid. 6.7.3).
6.2 Ora, nel caso in disamina vi sono fondati motivi per ritenere che l'inos-
servanza, da parte dell'interessato, dell'ordine di presentarsi all'Ufficio di
reclutamento per i profughi palestinesi il 31 ottobre 2014 configuri un rifiuto
di servire rilavante in materia d'asilo.
In primis, va tenuto conto di quanto accaduto in patria prima del suo espa-
trio. L'insorgente era infatti già entrato in contatto con le autorità militari in
due occasioni. Recatosi presso le competenti autorità nell'ottica di ottenere
un permesso temporaneo di lasciare il Paese con i famigliari, egli ha dovuto
promettere che si sarebbe presentato al reclutamento al compimento dei
diciotto anni; dal canto suo, la madre si è portata garante di tale promessa
depositando una somma pari a USD 300.–. Egli è poi stato fermato presso
un checkpoint qualche tempo prima dell'espatrio sulla strada per
E._______. Tale evenienza, differentemente da quanto pare ritenere l'au-
torità inferiore nella decisione impugnata, non può essere qualificata come
singolo episodio privo di rilevanza, ma costituisce bensì un elemento im-
portante per la valutazione delle conseguenze del rifiuto di servire. Il con-
trollo da parte degli agenti della difesa era infatti finalizzato al reclutamento
di persone in età militare. A suo dire, questi gli avrebbero chiesto le ragioni
della sua mancata entrata in servizio nonostante l'età di leva (cfr. verbale 2,
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D25, D41-D47). Non avendo con sé il permesso temporaneo rilasciato
dall'Ufficio reclutamento ed essendo indicato sul suo permesso di resi-
denza l'indirizzo di Khan al-Shih – ossia di un campo profughi palestinese
sotto il controllo dei ribelli (cfr. Agathocle de Syracuse, Syria areas of con-
trol [8 Oct 2014], civil-war-8-october-2014_18856#10/33.6083/36.6579 >, consultato il
11.04.2019). Oltre ai fatti direttamente occorsi all'insorgente, si aggiungono
pure gli avvenimenti inerenti ai suoi famigliari ed in particolare alla madre.
Infatti, nel campo profughi di Khan al-Shih a luglio 2015 la sorella del ricor-
rente è stata gravemente ferita in un bombardamento ed ha perso una
gamba. In questa occasione, dei soldati dell'esercito libero hanno fotogra-
fato la bambina ed hanno divulgato le fotografie per fare propaganda contro
il regime. La madre dell'insorgente – alla quale sarebbero state imputate
attività antistatali – è dunque stata ricercata dal regime. Ella era infatti ac-
cusata di appartenere all'opposizione e di aver pubblicato su internet le
fotografie della figlia a fini propagandistici. I famigliari sono così anch'essi
espatriati e sono giunti in Svizzera dove hanno depositato domanda d'asilo
il 29 settembre 2015. La SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla ma-
dre mettendola nel contempo al beneficio dell'asilo in Svizzera ed ha in-
cluso i fratelli ed il padre dell'insorgente nella qualità di rifugiato. Essi sono
pure stati messi al beneficio dell'asilo.
6.3 Di conseguenza, alla luce dei precedenti contatti dell'interessato con le
autorità militari, del profilo e degli eventi occorsi alla madre e tenuto conto
della situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei mo-
delli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento
generale degli organi statali siriani (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sen-
tenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1), ap-
pare altamente probabile che il comportamento del ricorrente venga consi-
derato quale atto di ostilità nei confronti del regime. In altri termini, egli ha
dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere d'essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione in
ragione della mancata presentazione in servizio, per la quale egli rischie-
rebbe di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente
carattere politico.
7.
Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il
diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la
domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che
giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo
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giusta l'art. 53 LAsi, il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e
allo stesso deve essere concesso l'asilo.
Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità
inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49
LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo di CHF 750.– versato dal ricorrente a
copertura delle spese processuali in data 2 marzo 2018, verrà debitamente
restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
9.
Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate in-
dennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 15 marzo 2017 è annullata.
2.
Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, alla SEM
è richiesto di accordare l'asilo all'insorgente.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.–, versato in
data 2 marzo 2018, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
4.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: