B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2246/2015
Sen t en z a d e l 1 5 d i c emb r e 20 17
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall'avv. Jürg Walker,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 10 marzo 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di etnia curda e religione musulmana, con ul-
timo domicilio ad al-Qahtaniyah (arabo) rispettivamente Tirbespî (curdo)
nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesekê (curdo), è en-
trato in Svizzera ed ha presentato domanda d'asilo in data 16 luglio 2012
congiuntamente ai genitori, ai due fratelli C._______ e D._______ e alle
due sorelle E._______ e F._______ (cfr. verbale d'audizione sulle genera-
lità del 3 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 2 segg.).
A.a Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere innanzitutto espatriato a causa della guerra
in Siria e della mancanza di sicurezza (cfr. verbale d'audizione sui motivi
d'asilo del 15 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], Q45, pag. 5). In se-
condo luogo, egli avrebbe allegato di essere ricercato al suo domicilio dalle
autorità siriane (cfr. verbale 1, pag. 6), di aver partecipato a delle manife-
stazioni in qualità di simpatizzante del Partito curdo Yekiti (Partiya Yekitî ya
Kurd li Sùriyê, Kurdish Yekiti Party in Syria, PYKS; cfr. verbale 2, Q48-Q53,
pag. 6 seg.) e di essere stato arrestato per un giorno (cfr. verbale 1, pag. 6;
verbale 2, Q108, pag. 10). Infine, il richiedente ha indicato di essere stato
minacciato dagli "Apochi" e dalla polizia per aver montato la guardia nel
quartiere insieme al fratello e ad altri giovani (cfr. verbale 2, Q45, pag. 5,
Q59-Q60, pag. 6, Q74, pag. 8).
B.
La domanda d'asilo del fratello D._______ è stata respinta con decisione
della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della
migrazione, UFM) del 18 luglio 2014 contro la quale egli è insorto con ri-
corso il 18 agosto 2014 (numero di ruolo: D-4607/2014).
C.
Con decisione del 10 marzo 2015, notificata al richiedente l'11 marzo 2015
(cfr. atto A23/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'inte-
ressato, pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera,
ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso la Siria.
In medesima data i genitori con le due sorelle, nonché il fratello C._______
hanno fatto oggetto di decisioni separate.
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D.
In data 10 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
13 aprile 2015) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinata-
mente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inammis-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la conferma dell'ammissione
provvisoria in caso di respingimento del ricorso. Altresì ha presentato
istanza di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio,
con protestate spese e ripetibili.
I genitori con le due sorelle ed il fratello C._______ sono ugualmente insorti
in medesima data contro le decisioni della SEM (numeri di ruolo:
D-2240/2015 rispettivamente D-2243/2015).
E.
In data 20 aprile 2015 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale un'attestazione
del Partito curdo Yekiti (Partiya Yekitî ya Kurd li Sùriyê, Kurdish Yekiti Party
in Syria, PYKS), sezione Svizzera, la quale indicherebbe che il ricorrente,
il padre G._______ ed il fratello C._______ sarebbero candidati a diventare
membri del partito (doc. 1).
F.
Lo scritto del ricorrente del 22 aprile 2015 al quale ha allegato le decisioni
di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giu-
gno 2015 (doc. 2) a dimostrazione della sua indigenza, e un'e-mail ricevuta
dall'Ambasciata svizzera a Bucarest (Romania; doc. 3) inerente ai docu-
menti d'identità dell'insorgente e dei suoi familiari sequestrati dalle autorità
rumene allo zio del ricorrente.
G.
Con decisione incidentale del 17 novembre 2015 il Tribunale ha respinto le
istanze di svolgimento del procedimento in lingua tedesca, di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ed ha nel contempo in-
vitato il ricorrente a versare, entro il 2 dicembre 2015, un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, con comminato-
ria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
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Pagina 4
H.
In data 23 novembre 2015 l'insorgente ha tempestivamente versato il suc-
citato anticipo.
I.
Con scritto del 2 dicembre 2015, il rappresentante del ricorrente ha richie-
sto una proroga del termine di pagamento ed ha informato il Tribunale che
il ricorrente ed i fratelli C._______ e D._______ avrebbero ricevuto un or-
dine di marcia per il servizio militare ("Marschbefehl", doc. 4) e sarebbero
nel frattempo ricercati per non essersi presentati ("Suchbefehl", doc. 5).
Tali documenti sono stati inoltrati con la rispettiva traduzione in tedesco.
J.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2015, il Tribunale ha constatato il tempe-
stivo pagamento dell'anticipo spese dichiarando dunque senza oggetto la
richiesta di proroga del termine di pagamento ed ha trasmesso alla SEM
copia del ricorso, degli scritti del 20 aprile 2015, del 22 aprile 2015 e del
2 dicembre 2015 ed i relativi allegati, invitandola a presentare le sue osser-
vazioni.
K.
In data 21 dicembre 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella
quale ha rinviato ai propri considerandi e proposto la reiezione del gra-
vame.
L.
L'insorgente, con replica del 15 febbraio 2016, ha presentato le osserva-
zioni in merito alla risposta al ricorso.
M.
Con duplica del 15 marzo 2016 la SEM ha nuovamente rinviato ai consi-
derandi della decisione impugnata e postulato il respingimento del gra-
vame.
N.
In data 21 aprile 2016 il ricorrente ha reiterato la richiesta di concessione
dell'asilo in Svizzera.
O.
Con scritto del 18 maggio 2016, tramesso all'insorgente per conoscenza,
la SEM non ha aggiunto ulteriori osservazioni, limitandosi a postulare ulte-
riormente il respingimento del ricorso.
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Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento
della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo.
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4.
4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto notificato
la decisione in italiano rilevando che ciò sarebbe conforme all'art. 16 cpv. 2
LAsi. In secondo luogo, le allegazioni dell'interessato sarebbero contrad-
dittorie e pertanto inverosimili. Egli avrebbe dapprima dichiarato che le au-
torità si recavano sempre al suo domicilio salvo poi omettere questo fatto
nel corso della seconda audizione. Per di più, durante l'audizione sulle ge-
neralità non avrebbe accennato ai problemi avuti con gli apochi, mentre in
un secondo tempo essi sarebbero divenuti i principali motivi d'asilo. Infine,
egli avrebbe in un primo tempo allegato di non aver mai svolto attività poli-
tica per poi indicare di essere un simpatizzante del Partito curdo Yekiti
(PYKS). In seguito la SEM ha reputato irrilevanti gli ulteriori motivi d'asilo
dell'interessato. Invero la situazione di guerra presente in Siria e l'assenza
di sicurezza non sarebbero dettate da una volontà di perseguitare una per-
sona in particolare per uno dei motivi dell'art. 3 LAsi. Pure irrilevante sa-
rebbe l'arresto di un giorno subito dal richiedente nel corso di una manife-
stazione. Esso infatti sarebbe da ascrivere alla situazione di guerra. Infine,
la SEM reputa che malgrado l'appartenenza del richiedente all'etnia curda
non potrebbero essere ritenute delle repressioni da parte dello Stato che
rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano. Di
conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente e pro-
nunciato l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera, ritenendo tuttavia
non attualmente ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo.
4.2 Con ricorso, l'insorgente richiede innanzitutto lo svolgimento del proce-
dimento in lingua tedesca poiché lo zio agente quale interprete con il rap-
presentante comprenderebbe tale lingua ed inoltre nessun atto importante,
all'infuori della decisione impugnata, sarebbe stato redatto in italiano. In
secondo luogo, egli postula la cassazione della decisione impugnata per
violazione del diritto di essere sentito. La SEM avrebbe infatti ottemperato
alla richiesta di visione atti depositata il 21 agosto 2013 unicamente cinque
giorni prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado da
gennaio 2014 non fossero più state necessarie misure d'istruzione. Per
quel che riguarda invece il merito, l'insorgente contesta le contraddizioni
sollevate dall'autorità inferiore. Dato il carattere sommario dell'audizione
sulle generalità le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate solamente se
molto chiare e le contraddizioni potrebbero essere ritenute unicamente
qualora risultino diametralmente divergenti. Nel caso di specie, la mancata
menzione nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo da parte dell'insorgente
dei problemi avuti con le autorità sarebbe dovuta ad un malinteso. Il ricor-
rente sarebbe stato infatti ricercato, tuttavia non si trovava già più a casa,
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dunque questi episodi gli sarebbero semplicemente stati raccontati. In se-
guito, l'insorgente non avrebbe evocato l'aver effettuato la guardia all'in-
terno del quartiere in sede d'audizione sulle generalità in quanto gli sa-
rebbe stato detto di esprimersi in maniera sintetica. Di conseguenza, le
allegazioni effettuate in un primo tempo costituirebbero unicamente una
versione accorciata dei suoi motivi d'asilo. Le medesime considerazioni
varrebbero anche per quanto riguarda la risposta inizialmente negativa alla
domanda di svolgimento di attività politiche, precisata in un secondo tempo
dal ricorrente il quale avrebbe allegato di essere simpatizzante del PYKS.
L'insorgente contesta in seguito l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. Egli ri-
tiene anzitutto di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future
a causa della convocazione al servizio militare ricevuta dopo l'espatrio ed
alla quale non si sarebbe presentato. In secondo luogo, l'arresto dell'inte-
ressato a seguito di una manifestazione sarebbe rilevante in materia d'asilo
poiché egli sarebbe stato identificato quale oppositore al regime dalle au-
torità. Esse sarebbero inoltre venute a conoscenza della sua partenza e
del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera a causa del sequestro
avvenuto in Romania dei passaporti, delle carte d'identità e di altri docu-
menti suoi e dei suoi familiari. Il ricorrente parte infatti dal presupposto che
la Romania abbiano ritornato questi documenti alle autorità siriane. La si-
tuazione sarebbe poi ulteriormente aggravata dai contatti del richiedente
con lo zio H._______ (N […]), riconosciuto quale rifugiato ed a beneficio
dell'asilo in Svizzera. Infine, l'interessato effettuerebbe delle attività politi-
che in esilio per il PYKS ed a causa del suo passato sarebbe già sicura-
mente tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza siriani, per il che ri-
schierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. In con-
clusione, all'insorgente andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato
e concesso asilo. In subordine, sarebbero adempiute le condizioni per il
riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la
fuga.
4.3
4.3.1 Con scritto spontaneo, il ricorrente allega un'attestazione del Partito
curdo Yekiti (doc. 1) che confermerebbe la sua candidatura – insieme a
quella del fratello C._______ e del padre G._______ – a diventare membro
del partito. Da agosto 2013 egli parteciperebbe molto attivamente alle riu-
nioni di partito ed alle attività, tra cui le manifestazioni, a favore dei curdi
siriani. Di conseguenza sarebbe sicuramente controllato dai servizi segreti
siriani.
D-2246/2015
Pagina 8
4.3.2 Con scritto spontaneo successivo, l'interessato inoltra le decisioni di
accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi di aprile-giu-
gno 2015 (doc. 2) ed un'e-mail ricevuta dall'Ambasciata svizzera a Buca-
rest (Romania; doc. 3) dalla quale risulterebbe che la richiesta alle autorità
rumene di restituire i documenti d'identità sequestrati allo zio del ricorrente
sarebbe rimasta inevasa e la possibilità di ottenerli risulterebbe esigua. Vi
sarebbe pertanto il rischio che questi vengano consegnati alla rappresen-
tanza siriana.
4.3.3 Con ulteriore scritto spontaneo, il ricorrente fornisce al Tribunale un
ordine di marcia (doc. 4) ed un mandato di ricerca (doc. 5). Anche i fratelli
C._______ e D._______ avrebbero ricevuto i medesimi documenti.
4.4 Nel suo atto responsivo la SEM rileva che contrariamente all'attesta-
zione del PYKS (doc. 1) – facente stato di attività politiche intense eserci-
tate dal richiedente fin dal mese di agosto 2013 – nel corso dell'audizione
del 15 gennaio 2014 il richiedente avrebbe sottaciuto la sua collaborazione
con tale partito in Svizzera e la sua partecipazione ad una qualsiasi attività
politica in esilio, malgrado gli fosse esplicitamente stato chiesto se avesse
ulteriori motivi d'asilo. Per quanto attiene al mandato di ricerca (doc. 5),
esso costituirebbe innanzitutto un documento interno alle autorità. In se-
condo luogo, il ricorrente avrebbe allegato nel corso dell'audizione sui mo-
tivi d'asilo di essere stato ufficialmente esonerato dal servizio militare men-
tre invece la madre avrebbe allegato che i figli sarebbero stati chiamati in
servizio ed avrebbero dovuto iniziarlo a luglio 2012, ma che al momento
dell'espatrio nel maggio/giugno 2012 non avrebbero ancora ricevuto la
convocazione. Se il ricorrente fosse effettivamente già stato convocato il
1° maggio 2012, non sarebbe verosimile che non ne abbia assolutamente
parlato nel corso delle rispettive audizioni, così come non sarebbe verosi-
mile, data l'importanza di tali mezzi di prova, che fino all'emanazione della
decisione il ricorrente non abbia mai informato la SEM dell'esistenza degli
stessi e siano stati trasmessi unicamente nel novembre 2015. Ritenuta
inoltre la facilità con cui si potrebbe procurarsi dei documenti in Siria, i due
mezzi di prova allegati non avrebbero alcun valore probatorio.
4.5 In sede di replica, l'insorgente osserva che l'autorità inferiore non si
sarebbe espressa in merito al sequestro dei documenti d'identità e di altri
documenti da parte delle autorità rumene. Poiché i documenti d'identità
appartengono allo Stato emittente, le autorità rumene dovrebbero averli
trasmessi alla rappresentanza siriana, ragione per cui le autorità siriane
saprebbero dell'espatrio del ricorrente e dei famigliari. Nel caso in cui an-
che gli altri documenti siano stati trasmessi alle autorità siriane, le stesse
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avrebbero la prova della persecuzione dell'interessato o di famigliari in Si-
ria. Di conseguenza, sarebbero in pericolo in caso di ritorno. Il ricorrente
sarebbe poi attivo politicamente in esilio. Data la presenza da lungo tempo
in Svizzera, egli sarebbe conosciuto e tenuto sotto controllo dai servizi se-
greti siriani malgrado essi non sarebbero più in grado di controllare ogni
oppositore politico risiedente all'estero. La nuova giurisprudenza del Tribu-
nale non potrebbe pertanto essere applicata. A ciò si aggiungerebbero le
attività politiche in esilio del padre e dello zio. Infine, l'insorgente rileva che
per quanto concerne l'avviso di ricerca e l'ordine di marcia non sarebbe
stato in grado di scoprire da dove provenissero questi documenti. Ad ogni
modo, egli sarebbe stato chiamato in servizio e non si sarebbe presentato,
per il che sarebbe considerato un renitente dalle autorità siriane e rischie-
rebbe una pesante sanzione.
4.6 Con duplica, l'autorità inferiore precisa che dall'incarto emergerebbe
che i passaporti, rispettivamente i documenti d'identità sarebbero stati presi
dalle autorità rumene allorquando queste avrebbero arrestato lo zio del ri-
corrente, H._______. Pertanto, contrariamente a quanto allegato dal ricor-
rente, dall'incarto non risulterebbe alcun sequestro di ulteriori documenti.
D'altronde, nemmeno dalle dichiarazioni del richiedente o dei suoi fami-
gliari emergerebbe che vi fossero altri documenti inerenti ai loro motivi d'a-
silo. Per di più, l'affermazione secondo cui la Romania avrebbe trasmesso
alle autorità siriane i documenti sequestrati sarebbe una semplice suppo-
sizione sprovvista del benché minimo elemento di prova. In ogni caso, con-
formemente alla giurisprudenza, la sola presentazione di una domanda
d'asilo da parte di cittadini siriani di etnia curda non sarebbe sufficiente per
ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni fu-
ture.
4.7 In sede di triplica, il ricorrente ribadisce che i documenti d'identità ap-
partengono allo Stato emittente. Siccome la Romania non avrebbe risposto
alla richiesta di trasmissione si potrebbe ritenere che essi siano stati inol-
trati alle autorità siriane. Lo stesso varrebbe per gli altri documenti che lo
zio H._______ avrebbe dovuto portare in Svizzera. Tali documenti sareb-
bero stati inerenti alla convocazione militare ed avrebbero contenuto la
prova delle attività politiche proibite esercitate dal padre dell'interessato in
Patria. Se le autorità siriane dovessero entrarne in possessione avrebbero
la prova che egli non si sarebbe volontariamente presentato al servizio mi-
litare. Non avendo delle copie di tali atti non si potrebbe dunque conoscere
la sensibilità delle informazioni in essi contenute. Lo zio li avrebbe ricevuti
in Bulgaria, ma non avrebbe neppure avuto la possibilità di visionarli e non
potrebbe dunque fornire informazioni in merito. Inoltre, a dipendenza del
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Pagina 10
contenuto, essi potrebbero rendere rilevante il deposito di una domanda
d'asilo in Svizzera.
4.8 Con quadruplica, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero fatti o
mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua
posizione.
5.
Preliminarmente, va analizzata la questione della censurata violazione del
diritto di essere sentito da parte della SEM per aver dato seguito alla richie-
sta di esame atti presentata il 21 agosto 2013 unicamente cinque giorni
prima della notificazione della querelata decisione e ciò malgrado non vi
fossero più state misure d'istruzione a partire da gennaio 2014. Il Tribunale
rileva che dal diritto di essere sentito discende per i richiedenti l'asilo il di-
ritto di consultare gli atti e di esprimersi, la possibilità d'influire all'accerta-
mento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'obbligo per le autorità decidenti
di motivare le decisioni (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e cfr. DTAF
2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti).
Di principio, da giurisprudenza costante, l'autorità inferiore non viola il di-
ritto di essere sentito allorquando, senza validi motivi, invia alla parte gli atti
di causa, richiestigli parecchio tempo prima, solo immediatamente prima
della notificazione della decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 8
consid. 3; tra le tante D-2642/2015 del 1° marzo 2016 consid. 5.1). In altre
parole, giusta il diritto procedurale vigente in materia d'asilo (eccezione
fatta per l'ordinanza sulle fasi di test del 4 settembre 2013 [OTest,
RS 142.318.1], nella fattispecie non applicabile) non vi è un obbligo per
l'autorità inferiore, dopo aver terminato la fase d'istruzione e prima del rila-
scio della decisione, di dare la possibilità al richiedente di presentare una
presa di posizione conclusiva.
Nel caso di specie, il modo d'agire della SEM, con la trasmissione degli atti
di causa cinque giorni prima della notificazione della decisione, benché la
fase d'istruzione fosse terminata da gennaio 2014 e non vi fosse più l'inte-
resse di un'inchiesta in corso che potesse giustificare un rifiuto dell'esame
degli atti, pur non potendo essere definito soddisfacente dal punto di vista
del principio dell'equo processo e dell'economia di procedura, non legittima
la cassazione della decisione impugnata. Il richiedente ha infatti ottenuto
gli atti richiesti ed ha potuto prendere posizione in svariate occasioni. Di
conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.
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Pagina 11
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
7.
Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle
condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
7.1 Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal richie-
dente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro;
in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici inter-
pretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica in-
terna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono es-
sere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
D-2246/2015
Pagina 12
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es-
sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con-
trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og-
gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima au-
dizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che es-
sere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono es-
sere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se
le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In
particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi
principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non
sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determi-
nate (cfr. GICRA 1993 n. 3).
7.2 Nel caso in disamina, il ricorrente ha inizialmente allegato di essere
espatriato poiché le autorità siriane lo avevano ricercato diverse volte (cfr.
verbale 1, pag. 6) salvo poi omettere tale fatto nel corso dell'audizione suc-
cessiva (cfr. verbale 2, Q103-Q104, Q109). È ora manifesto che tale con-
traddizione concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente
avendo egli fatto valere i problemi con le autorità quale motivo d'asilo prin-
cipale. D'altra parte le dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audi-
zione risultano chiare. La giustificazione fornita in sede ricorsuale, ovvero
che si sarebbe trattato di un malinteso in quanto il ricorrente era stato ri-
cercato, ma a quel momento già non si trovava più a casa, pertanto gli
sarebbe stato soltanto raccontato e non l'avrebbe vissuto in prima persona
(cfr. ricorso pag. 7 pto. 4), non permette una diversa valutazione. Invero,
da una parte il ricorrente a domanda specifica in sede d'audizione federale
ha negato aver avuto ulteriori problemi (oltre all'arresto) con le autorità (cfr.
verbale 2, Q109). Mentre d'altra parte la spiegazione non è neppure con-
vincente dal momento che anche le minacce degli apochi non sono state
vissute in prima persona dall'interessato e gli sono state semplicemente
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riferite dalla madre, eppure egli non ha mancato di menzionarle (cfr. ver-
bale 2, Q79 segg. in particolare Q96).
In limine, il Tribunale rileva che risulta poi essere piuttosto singolare che
nel corso della prima audizione il ricorrente e gli altri familiari (in particolare
i fratelli C._______ e D._______) hanno addotto di essere stati ricercati
dalle autorità, salvo poi omettere tale fatto nel corso dell'audizione succes-
siva.
7.3 Proseguendo nell'analisi, risultano pure delle contraddizioni sostanziali
inerenti alle attività politiche, esercitate dal ricorrente in Patria. Segnata-
mente, nel corso dell'audizione sulle generalità ad agosto 2012, egli ha
negato di essere stato politicamente attivo (cfr. verbale 1, pag. 6), salvo poi
smentirsi nell'intervista di gennaio 2014 ed allegare di essere simpatiz-
zante del PYKS (cfr. verbale 2, Q58). Il fatto che egli si sia giustificato ad-
ducendo che la prima audizione fosse "piccola" (cfr. verbale 2, Q124) non
spiega come sia possibile che alla domanda precisa egli abbia negato di
esercitare delle attività politiche. Di conseguenza, essendo le contraddi-
zioni sostanziali, le allegazioni risultano nella fattispecie inverosimili.
7.4 Il ricorrente ha in seguito allegato di essere stato minacciato a due ri-
prese dagli apochi in quanto insieme ai fratelli C._______ e D._______ ed
al padre, si occupava di garantire la sicurezza nel quartiere con delle ronde
notturne (cfr. verbale 2, Q45, Q71, Q74).
7.4.1 Tali dichiarazioni risultano innanzitutto tardive essendo state avan-
zate unicamente nel corso della seconda audizione. È ora necessario ana-
lizzare se la loro tardività sia giustificata o meno. In sede ricorsuale l'insor-
gente ha allegato che in sede d'audizione sulle generalità gli era stato detto
di esprimersi in maniera sintetica, per cui i motivi espressi nel corso della
prima audizione costituirebbero unicamente una versione accorciata delle
sue allegazioni. Inoltre, egli si sarebbe concentrato sull'arresto subito e non
gli sarebbe stato chiesto se fosse stato perseguito da parte di terzi. Orbene
tali spiegazioni non permettono di giustificare la tardività delle allegazioni
dal momento che il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda
dell'autorità inferiore in merito all'accadimento di ulteriori fatti rilevanti (cfr.
verbale 1, pag. 6). Oltracciò l'insorgente non è stato in grado di spiegare in
maniera chiara e soddisfacente chi fossero gli apochi e pertanto chi fosse
il presunto agente persecutore. Egli si è infatti limitato ad asserire che sono
degli apochi (cfr. verbale 2, Q112), che sono anche degli esseri umani, ma
molto ingiusti (cfr. verbale 2, Q113) e che ricevevano inoltre l'aiuto da parte
del regime ed in compenso lo sostenevano (cfr. verbale 2, Q73). Alla luce
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di tutto ciò, le allegazioni in merito alle minacce degli apochi risultano dun-
que nella fattispecie inverosimili.
7.4.2 A titolo abbondanziale, pur non volendo causare alcun pregiudizio al
ricorrente, il Tribunale osserva che non dissipano i dubbi in merito alla ve-
rosimiglianza di tali avvenimenti neppure il confronto tra le dichiarazioni
dell'insorgente e quelle dei famigliari. Innanzitutto, appare una singolare
coincidenza il fatto che nel corso dell'audizione sulle generalità nessun fa-
migliare abbia riferito di essere stato minacciato dagli apochi, salvo poi ad-
durre tutti questo motivo d'asilo in un secondo tempo (cfr. procedure con-
cernenti i genitori e le sorelle D-2240/2015, il fratello C._______ D-
2243/2015 ed il fratello D._______ D-4607/2014). In secondo luogo, le al-
legazioni risultano su più punti contraddittorie. Segnatamente, il ricorrente
ha indicato che quando sono stati ricercati al loro domicilio il padre si tro-
vava già in Libano e la madre non è riuscita a riconoscere i minacciatori
(cfr. verbale 2, Q88, Q79-Q80), mentre il fratello C._______ ha dichiarato
che il genitore si trovava ancora a casa e la madre ha identificato gli apochi
dal fazzoletto tradizionale (cfr. dossier N […], atto A12/16, F29, F75, F77).
In seguito, il richiedente ha affermato di essere stato ricercato due volte
dagli apochi quando non era in casa (cfr. verbale 2, Q79-Q80) mentre
C._______ ha detto di essere stato personalmente minacciato insieme al
fratello (cfr. dossier N […], atto A12/16, F66, F73). Anche il motivo per il
quale sono stati minacciati risulta divergente: da una parte l'interessato ha
riferito che avrebbero dovuto terminare l'attività di guardia (cfr. verbale 2,
Q45, Q74), d'altra parte invece il fratello ha indicato che la finalità delle
minacce era quella di convincerli a lavorare per gli apochi (cfr. dossier
N […], atto A12/16, F29-F30). Infine, non maggiormente congruenti risul-
tano le allegazioni in merito al numero di minacce ed alla loro modalità di
attuazione: il ricorrente ha sostenuto che gli apochi si sono recati al loro
domicilio soltanto due volte, la prima essi avrebbero lanciato degli scritti
minatori, mentre la seconda volta essi avrebbero proferito verbalmente le
loro minacce alla madre (cfr. verbale 2, Q91-Q94), C._______ invece ha
riferito di essere stati dapprima ricercati a casa ed in un secondo tempo di
avere ricevuto due o tre volte degli scritti minatori (cfr. dossier N […],
atto A12/16, F29, F85, F80).
7.5 Alla luce di quanto sopra, parte dei motivi d'asilo del richiedente risul-
tano dunque inverosimili.
8.
È ora necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo degli ulteriori
motivi d'asilo dell'insorgente.
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Pagina 15
8.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con
seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF
2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve es-
sere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'e-
sistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una
razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggior-
mente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già
stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog-
gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la
prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata).
Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e suf-
ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già
prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un
fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel
de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferi-
menti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia ne-
cessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso,
tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale.
Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando
tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo
relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato
non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima inter-
viene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia
riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide
ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal
paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid.
4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle
minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale
entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto
allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine
sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non
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Pagina 16
potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle
persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in parti-
colare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare
alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 con-
sid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento
dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause
che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WAL-
TER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribu-
nale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).
8.2 Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi
configurabili quali persecuzioni anteriori (difettando le condizioni di verosi-
miglianza, cfr. supra consid. 7.4) è necessario stabilire se il ricorrente
possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. A questo
proposito il Tribunale rileva anzitutto che avendo egli cessato le attività di
controllo e protezione del quartiere, in specie verrebbe meno anche la fi-
nalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, gli apochi avrebbero fatto
pressione proprio per far cessare queste attività. Invero, non risulta con
seria probabilità che essi abbiano ancora interesse a minacciare l'insor-
gente in caso di un ipotetico ritorno in Patria.
8.3 Il ricorrente ha allegato di essere stato arrestato e di temere di subire
delle persecuzioni future a causa della partecipazione in Siria a delle ma-
nifestazioni.
8.3.1 Il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del
conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con
estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del
governo. Se identificate come tali, le persone che hanno partecipato a ma-
nifestazioni di critica verso il regime hanno di principio ragione di temere
trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-
5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). In tal senso, perché la rile-
vanza possa essere ritenuta, occorre che il ricorrente renda verosimile non
solo la semplice partecipazione alle manifestazioni ma anche la sua con-
seguente identificazione da parte delle forze di sicurezza siriane quale op-
positore politico (cfr. tra le tante sentenze del TAF E-5154/2015 del
5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1).
Si può inoltre partire dal presupposto che in assenza di ulteriori elementi di
esposizione sociale o di background politico, il semplice fatto di aver preso
parte ad una o più dimostrazioni pubbliche non permetta di concludere ad
una verosimile identificazione con conseguente rilevanza in materia d'asilo
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Pagina 17
(cfr. sentenza del Tribunale E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del
28 settembre 2016 consid. 6.3).
8.3.2 Secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio della guerra civile in Siria,
nelle regioni curde ed in particolare nelle maggiori città curde – tra cui an-
che ad al-Qahtaniyah – vi sono state numerose manifestazioni che invoca-
vano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio 2012 tali manifestazioni
si sono susseguite ad una frequenza relativamente regolare (cfr. cfr. Kurd-
watch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the Kurdish regions –
mass demonstration in al‑Malikiyah, 22.02.2016, /?aid=2459&z=en >; Kurdwatch [Berlin], Al-Hasakah: At least
four dead after the storming of a statue of Basil al‑Assad, 29.02.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Number of demonstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012,
; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli:
Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising, 13.03.2012,
, tutti consultati il 02.11.2017). La
partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi sono evidenze
quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio del 2011 ab-
biano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le 20'000 persone
(cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime
escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, /?aid=1750&z=en >, consultato il 02.11.2017) mentre nel marzo
del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin],
Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest,
17.03.2012, , consultato il
02.11.2017). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile,
l'intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella
regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur
vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le per-
sone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kur-
dwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish re-
gions increasing, 06.03.2012, ,
consultato il 02.11.2017). Nell'analisi della fattispecie va dunque tenuto
conto da una parte dell'alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pub-
bliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva
delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può
essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad
essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi
ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.
D-2246/2015
Pagina 18
8.4 Nel caso in esame, l'interessato ha allegato di aver regolarmente par-
tecipato a delle manifestazioni in favore della causa curda in qualità di sim-
patizzante del PYKS e di essere stato fermato dalla polizia insieme al fra-
tello C._______ e a due amici mentre si recava ad una manifestazione con
la bandiera curda in mano. A seguito del fermo sono stati portati al posto di
polizia di al-Qahtaniyah dove è stato picchiato ed ha perso conoscenza
(cfr. verbale 2, Q37-Q39, Q105-Q108). La SEM non ha messo in dubbio la
verosimiglianza di tali allegazioni e non vi sono elementi per ritenere in
questa sede una diversa valutazione. Non sono infatti riscontrabili contrad-
dizioni tra la prima e la seconda audizione e le allegazioni trovano pure dei
riscontri nelle dichiarazioni del fratello C._______ (cfr. D-2243/2015). È
pertanto necessario analizzarne la rilevanza in materia d'asilo.
8.4.1 Anzitutto il Tribunale ritiene che il nesso di causalità materiale tra l'ar-
resto e l'espatrio non sia nella fattispecie adempiuto. Il fermo invero non è
stato il motivo per cui il ricorrente ed i famigliari hanno deciso di lasciare il
Paese d'origine. Come è stato affermato a più riprese dallo stesso le mi-
nacce da parte degli apochi hanno portato la famiglia siriana a decidere di
fuggire (cfr. verbale 2, Q45, Q46 ed in particolare Q95). Queste considera-
zioni sono inoltre supportate dal fatto che il ricorrente ed il fratello dopo
l'arresto, iniziando ad effettuare delle ronde notturne per assicurare la si-
curezza del quartiere, hanno assunto un comportamento che fa sorgere
dei dubbi quanto al timore di venire nuovamente fermati o ricercati dalle
autorità siriane. Oltracciò essi in seguito non hanno avuto ulteriori problemi
con le autorità siriane (cfr. verbale 2, Q109) ed il fermo risulta unicamente
un episodio circoscritto senza ulteriori conseguenze. Pertanto, il Tribunale
ritiene che il timore dell'insorgente di essere perseguitato al momento
dell'espatrio non era originato da cause riconducibili all'arresto, per il che
esso non è pertinente in materia d'asilo.
8.4.2 Non di meno, malgrado la summenzionata assenza di atti pregressi
configurabili quali persecuzioni anteriori rilevanti è necessario stabilire se il
ricorrente possa avere un timore fondato di subire delle persecuzioni fu-
ture. A questo proposito va rilevato che il fermo è durato poche ore ed il
richiedente ed il fratello, come in molti altri casi (cfr. supra consid. 8.3.2),
sono stati velocemente rilasciati (cfr. verbale 2, Q108 rispettivamente
D-2243/2015). Il richiedente poi non ha assunto un ruolo importante in seno
al PYKS: egli prendeva parte alle manifestazioni unicamente in qualità di
partecipante e non svolgeva alcuna mansione organizzativa, ma seguiva
semplicemente gli ordini ricevuti dall'organizzatore (cfr. verbale 2, Q48-
Q56). Alla luce di ciò e ritenuta la grande partecipazione popolare alle ma-
nifestazioni il grado di esposizione dell'insorgente non può essere ritenuto
D-2246/2015
Pagina 19
sufficientemente importante e può essere escluso che egli sia stato identi-
ficato quale oppositore politico. Pertanto, nella fattispecie non vi sono ele-
menti che permettano di ritenere un timore fondato per il richiedente di su-
bire persecuzioni future a causa della sua partecipazione a delle manife-
stazioni.
8.5 Proseguendo l'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente,
egli allega di temere di subire delle persecuzioni rilevanti per non essersi
presentato al servizio militare.
8.5.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurispru-
denza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione
per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo
che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la san-
zione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui
all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, in-
dipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'eser-
cito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata,
la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
8.5.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai
sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'e-
sercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto
rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il
Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità
di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della
Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che
il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli
oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come
tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può es-
sere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad
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una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto
di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile
che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del
regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena
finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al
contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere po-
litico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
8.5.3 Nel caso che ci occupa va anzitutto osservato che al momento dell'e-
spatrio il richiedente non era stato convocato al servizio militare, ma bensì
era stato smobilitato insieme al fratello C._______ (cfr. verbale 2, Q25-
Q26). Di conseguenza, con la partenza dal Paese d'origine egli non si è
sottratto ad alcun obbligo militare e non può essere considerato quale re-
nitente.
8.5.4 Per quanto riguarda invece l'ordine di marcia (doc. 4) e l'avviso di
ricerca per non essersi presentato (doc. 5) emessi ed ottenuti da parenti in
Patria dopo l'espatrio del ricorrente (cfr. scritto del 2 dicembre 2015) alla
luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Tribunale è già stato
in misura di concludere che l'interessato non presenta un profilo politico di
rilievo che lasci presupporre una sua precedente identificazione da parte
delle autorità siriane quale oppositore (cfr. supra consid. 8.4.2). Pertanto, il
fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a
causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente
per convalidare l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione
determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di proce-
dere ad un esame dettagliato dei mezzi di prova addotti al riguardo (cfr. al
riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre
2017, consid. 6.1).
8.6 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non giustificano
la concessione dell'asilo al ricorrente.
9.
Nel prosieguo della sua impugnativa l'insorgente reputa di adempire le con-
dizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi
insorti dopo la fuga.
Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
D-2246/2015
Pagina 21
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo
d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata
assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno
dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi
riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi
insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa,
o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a
giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).
In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità
di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in
caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
9.1 L'insorgente ritiene che a causa del suo passato e delle attività politiche
svolte in esilio per il PYKS egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di
sicurezza siriani e rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in ma-
teria d'asilo.
Quo all'attestazione del Partito curdo Yekiti (PYKS, doc. 1) fornita dal ricor-
rente va considerata ad esiguo valore probatorio. Essa non giunge a ren-
dere verosimile le dichiarazioni dell'insorgente. In tal senso occorre rilevare
come nell'attestazione venga riportato d'un lato che egli sia candidato a
diventare membro del PYKS e dall'altro, che dall'agosto 2013 egli si sia
attivamente mobilitato e abbia partecipato a riunioni e attività organizzate.
Orbene, tale documento getta ombra sulla verosimiglianza del racconto nel
suo insieme tant'è che lo stesso va ritenuto alla stregua di un documento
di compiacenza. Infatti, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avvenuta
a gennaio 2014 il richiedente non ha fatto alcuna menzione della sua par-
tecipazione ad attività politiche in Svizzera malgrado ne avesse avuto l'oc-
casione e gli fosse stato esplicitamente chiesto se avesse ulteriori motivi
D-2246/2015
Pagina 22
d'asilo (cfr. verbale 2, Q127-Q128). Tale incongruenza non è stata né con-
testata né spiegata dall'insorgente in sede di replica, ragione per cui Il Tri-
bunale ritiene che tali attività non siano da considerarsi verosimili nella fat-
tispecie.
Ad ogni modo, quand'anche ammesso che le attività siano verosimili, il Tri-
bunale rileva per sovrabbondanza che l'insorgente non ha un profilo di op-
positore del regime tale da riconoscergli la qualità di rifugiato per le sue
partecipazioni su suolo svizzero ad attività a sostegno della causa curda
(cfr. sulla questione, sentenza di riferimento del TAF D-3839/2013 del
28 ottobre 2015 consid. 6.3.6).
9.2 In seguito, per quanto riguarda la confisca allo zio H._______ dei do-
cumenti d'identità e di altri documenti del richiedente e dei suoi famigliari
da parte delle autorità rumene si rileva anzitutto che non vi sono motivi per
ritenere che essi siano stati trasmessi alle autorità siriane. Dalle documen-
tazione tra l'ambasciata e la SEM (doc. 3) non vi sono infatti risultanze in
questo senso, pertanto ciò rimane una mera supposizione dell'interessato.
In secondo luogo, l'insorgente indica che oltre ai passaporti, le autorità ru-
mene avrebbero confiscato anche ulteriori mezzi di prova utili alla proce-
dura d'asilo. Tale affermazione non risulta tuttavia verosimile. Come retta-
mente ritenuto dalla SEM, nello scritto della rappresentanza svizzera a Bu-
carest vengono esplicitamente menzionati unicamente i documenti d'iden-
tità, senza riferimento ad altri atti ed inoltre l'insorgente non è riuscito a
fornire alcuna informazione in merito. Pertanto, non vi è luogo di ritenere
che dei documenti compromettenti siano giunti nelle mani delle autorità si-
riane.
Sia come sia, quand'anche si ammettesse la trasmissione dei passaporti
alle autorità siriane, esse verrebbero unicamente a conoscenza – circo-
stanza verosimilmente già notoria – che l'interessato ed i famigliari sono
espatriati ed hanno probabilmente depositato una domanda d'asilo all'e-
stero. Per prassi costante tuttavia, né l'espatrio illegale dalla Sira né il de-
posito di una domanda d'asilo all'estero, sono sufficienti per ritenere un
timore fondato di subire delle persecuzioni future. Visto quanto esposto in
precedenza, il ricorrente al momento dell'espatrio non era esposto a per-
secuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 7 e 8) e non è
neppure stato identificato quale oppositore per le attività politiche svolte in
esilio (cfr. supra consid. 8.4.2). Pertanto, non vi sono indizi concreti per ri-
tenere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future
per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Nulla cambia a tale valutazione nep-
pure il rischio di essere esposto, in caso di (ipotetico) ritorno in Patria, ad
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un interrogatorio. Tale pratica costituisce invero la normale prassi delle au-
torità siriane per le persone che sono state a lungo assenti dal Paese.
9.3 Infine, il ricorrente teme di subire delle persecuzioni a causa dello zio
H._______. Il richiedente non è tuttavia riuscito a spiegare concretamente
i motivi per i quali ciò sarebbe il caso. Invero, i suoi timori sono fondati
unicamente sulla ripresa dei contatti con lo zio il quale è stato messo al
beneficio dell'asilo. Tuttavia, l'ampiezza, l'importanza e l'incidenza di questi
contatti non è stata esposta in maniera precisa e non è neppure dato sa-
pere per quale motivo lo zio abbia ottenuto asilo in Svizzera. Di conse-
guenza, non essendovi ulteriori elementi o indizi al riguardo, non è possi-
bile nel caso in oggetto ritenere adempiute le condizioni di una persecu-
zione riflessa (cfr. sulla questione DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e relativi ri-
ferimenti).
10.
Visto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di
riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione im-
pugnata va confermata.
11.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della
pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
12.
L'ammissione provvisoria disposta con decisione della SEM del
10 marzo 2015, espressamente non impugnata, permane malgrado il re-
spingimento delle censure principali. Un diritto alla sua conferma formale
non sussiste.
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.
Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate
sull'anticipo di CHF 600.– versato il 23 novembre 2015.
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 23 novem-
bre 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: