B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2249/2015
Sen t en z a d e l 4 genna i o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 26 marzo 2015 / N […].
D-2249/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrigna e religione ortodossa, è nato
a D._______ ed ha vissuto da ultimo a Barentu (Eritrea) (cfr. verbale d’au-
dizione del 25 giugno 2014 [di seguito: verbale 1], pagg. 3 seg.). Il 27 gen-
naio 2014 ha lasciato l’Eritrea in auto e dopo aver attraversato l’Etiopia, il
Sudan, la Libia e l’Italia è giunto in Svizzera illegalmente il 1° maggio 2014
ed il 15 maggio 2014 ha depositato la domanda d’asilo in oggetto.
B.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto nell’ufficio in cui lavo-
rava c’era stato un furto ed egli, insieme ad altri impiegati, era stato arre-
stato perché sospettato di essere il responsabile. Egli sarebbe in seguito
stato rilasciato su garanzia e siccome temeva di dover restituire i soldi ru-
bati se non si fosse trovato il ladro, avrebbe deciso di espatriare (cfr. ver-
bale 1, pag. 7; verbale d’audizione del 16 marzo 2014 [di seguito: ver-
bale 2], D19).
A sostegno della sua domanda d’asilo ha fornito i seguenti documenti:
– la carta d’identità eritrea in originale (doc. 1);
– un certificato di studi secondari in originale (doc. 2);
– la copia del certificato di lavoro della E._______ a Barentu per il periodo
13 dicembre 2010 – 2 gennaio 2013 (doc. 3);
– la copia del certificato di matrimonio (doc. 4);
– la copia del formulario di garanzia ai fini della scarcerazione (doc. 5).
C.
Con decisione del 26 marzo 2015, notificata all’interessato il più presto il
27 marzo 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo,
riconoscendo tuttavia al richiedente la qualità di rifugiato ed ammettendolo
provvisoriamente in Svizzera.
D-2249/2015
Pagina 3
D.
In data 10 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
13 aprile 2015), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione
della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di
causa all’autorità inferiore per una nuova decisione sul punto di questione
dell’asilo. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili.
E.
Con decisione incidentale del 29 luglio 2015, il Tribunale ha respinto la do-
manda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali ed invitato l’insorgente a versare un anticipo di
CHF 600.– entro il 13 agosto 2015, con comminatoria d’inammissibilità del
ricorso in caso di inosservanza. Il 10 agosto 2015 il ricorrente ha tempesti-
vamente versato suddetto anticipo.
F.
Il Tribunale, con ordinanza dell’8 settembre 2015, ha trasmesso alla SEM
un esemplare del ricorso invitandola nel contempo a presentare una rispo-
sta.
G.
In data 18 agosto (recte: settembre) 2015 l’autorità inferiore ha presentato
la sua risposta al ricorso, proponendo la reiezione dello stesso.
H.
Con replica del 14 ottobre 2015 il ricorrente ha confermato le argomenta-
zioni ricorsuali postulando l’accoglimento del gravame.
I.
La SEM, con duplica del 29 ottobre 2015 trasmessa al ricorrente per cono-
scenza, ha rinviato alle osservazioni espresse precedentemente propo-
nendo nuovamente il respingimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-2249/2015
Pagina 4
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Innanzitutto il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità
di rifugiato al ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed essendo
egli stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del
26 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la questione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo
nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’in-
teressato circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficiente-
mente motivate, contraddittorie, parzialmente tardive e incompatibili con
l’esperienza generale di vita.
D-2249/2015
Pagina 5
In particolare, esse sarebbero inconsistenti, stereotipate e vaghe. Egli
avrebbe infatti genericamente asserito di aver fatto passare il tempo in de-
tenzione chiacchierando con altri ragazzi. Tuttavia, non sarebbe stato in
grado di aggiungere dettagli tali da permettere alla SEM di ritenere un vis-
suto strettamente personale. Il richiedente non avrebbe poi saputo ripor-
tare i pensieri avuti in questo periodo ed al momento della scarcerazione
si sarebbe semplicemente sentito sollevato e contento.
Le versioni fornite dall’interessato divergerebbero poi su punti essenziali:
egli avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti circa il rilascio delle persone
arrestate allegando dapprima che le persone sarebbero state rilasciate una
alla volta per poi indicare che lo erano state in gruppi di tre o quattro. Pure
contrastanti sarebbero inoltre le sue allegazioni circa l’ottenimento del pas-
saporto.
In seguito, il richiedente avrebbe addotto unicamente in una fase finale
della procedura – e dunque tardivamente – l’arresto della moglie a seguito
del suo espatrio.
Le allegazioni dell’interessato sarebbero poi incompatibili con l’esperienza
generale di vita. Infatti, malgrado egli avesse avuto regolari contatti telefo-
nici con la moglie e qualche contatto con i genitori ed il fratello, non avrebbe
saputo fornire notizie concrete circa l’evoluzione della situazione, motivo
determinante della sua fuga dal Paese d’origine.
Infine, la copia del formulario di garanzia ai fini della scarcerazione depo-
sitato quale mezzo di prova, non sarebbe atto a fondare le allegazioni
dell’interessato in quanto sarebbe appunto soltanto una fotocopia – per-
tanto senza valore probatorio – e sprovvisto di qualsivoglia intestazione
ufficiale.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente
contesta la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi
d'asilo.
In particolare, le sue allegazioni non sarebbero stereotipate e vaghe, bensì
egli avrebbe fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitati-
vamente accettabile, ovvero sarebbe stato in grado di focalizzare il rac-
conto su aspetti della quotidianità, selezionandone alcuni invece di altri.
In secondo luogo, l’insorgente rileva che le dichiarazioni inerenti al rilascio
degli altri detenuti sarebbero state fraintese dall’autorità inferiore – egli
D-2249/2015
Pagina 6
avrebbe spiegato le stesse cose in modo diverso – mentre quelle inerenti
alla richiesta di rilascio del passaporto non potrebbero essere definite di-
vergenti. Invero, egli non avrebbe indicato di averne fatto richiesta e di non
averlo ricevuto, bensì di essersi informato presso le autorità circa la possi-
bilità di ottenimento senza tuttavia mai richiederlo formalmente.
In seguito, il ricorrente avrebbe poi allegato soltanto ulteriormente l’arresto
della moglie poiché avrebbe reputato tale episodio come non attinente ai
suoi motivi d’asilo essendo accaduto in seguito alla sua fuga. L’allegazione
non potrebbe dunque essere considerata inverosimile unicamente per que-
sto motivo, tenuto pure conto del fatto che l’avvenimento rispecchierebbe
la prassi eritrea in questo tipo di situazioni.
L’insorgente avrebbe poi fornito motivazioni logiche e ragionevoli sul man-
cato ottenimento di informazioni circa l’evoluzione della situazione in Pa-
tria. Invero, oltre ad aver comunque saputo fornire alcune indicazioni, non
ci si potrebbe attendere che la moglie – già stata arrestata a causa
dell’espatrio del ricorrente – si rivolgesse alle autorità per ottenere raggua-
gli.
Infine, circa il mezzo di prova fornito a sostengo dei motivi d’asilo, l’insor-
gente reputa che la SEM avrebbe potuto interpellare la missione svizzera
in Eritrea per effettuare delle verifiche.
Le allegazioni del ricorrente nel complesso parrebbero pertanto verosimili
e plausibili, mentre l’istruzione della causa sarebbe incompleta e la moti-
vazione dell’autorità inferiore non sarebbe tale da consentire di sostenere
una decisione del tenore di quella impugnata.
4.3 Con risposta al ricorso, la SEM rileva che sarebbe proprio l’elemento
impersonale emerso dalle dichiarazioni del ricorrente che avrebbe per-
messo di ritenere le allegazioni quali inconsistenti e vaghe. Esse sarebbero
prive di qualsiasi dettaglio di vissuto personale, l’interessato avrebbe addi-
rittura citato una situazione che non lo riguarderebbe in prima persona. Egli
non avrebbe saputo esprimere concretamente le riflessioni avute, fornendo
unicamente elementi della detenzione limitati a cose materiali.
Per quanto riguarda le contraddizioni, esse sarebbero inopinabili poiché
risultanti in modo netto dai verbali. Malgrado la possibilità data dalla SEM
di delucidare tali incongruenze in corso d’audizione, egli non avrebbe sa-
puto fornire una spiegazione plausibile. Le motivazioni fornite in sede ricor-
suale non andrebbero poi considerate poiché non obiettive.
D-2249/2015
Pagina 7
4.4 In sede di replica, l’insorgente rileva che le incongruenze sollevate
dall’autorità inferiore potrebbero invece trovare, almeno in parte, spiega-
zioni diverse e plausibili, come esposto in sede ricorsuale. Analogamente,
egli avrebbe cercato di dimostrare di aver fornito un certo numero di ele-
menti importanti che meriterebbero di essere valutati favorevolmente
nell’ottica di una valutazione complessiva della verosimiglianza.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
D-2249/2015
Pagina 8
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
6.1 Nel caso che ci occupa, le allegazioni dell’insorgente risultano essere
innanzitutto incoerenti. In particolare, egli ha fornito delle versioni discor-
danti nel corso del racconto spontaneo, così come tra il racconto sponta-
neo e le risposte alle puntuali domande dell’auditore. Invero, il ricorrente
ha dapprima allegato di essere stato portato in carcere insieme agli altri e
di essere in seguito stato interrogato (cfr. verbale 2, D19) per poi poco dopo
indicare di essere stato portato davanti al giudice dopo due settimane in
carcere in cui non era stato interrogato (cfr. verbale 2, D19).
D-2249/2015
Pagina 9
Parimenti divergenti risultano essere le dichiarazioni inerenti all’agire della
polizia dopo la denuncia del furto. Il ricorrente ha infatti allegato che dalla
polizia è stato portato indietro con i colleghi all’ufficio dove lavorava per
verificare che cosa fosse stato rubato (cfr. verbale 2, D19), allorché ha in
seguito allegato di essersi recato con gli altri dipendenti a controllare che
cosa mancasse per poi tornare alla stazione di polizia per comunicarlo (cfr.
verbale 2, D28), mentre in un terzo momento ha indicato che la polizia
aveva fatto il sopralluogo dell’ufficio (cfr. verbale 2, D33). Dalle allegazioni
non risulta poi chiaro se il carcere della stazione di polizia indicato in un
primo tempo (cfr. verbale 2, D19) sia lo stesso carcere del Zoba a Barentu
(cfr. verbale 2, D28).
Inoltre il ricorrente, dopo aver saputo che se non si fosse trovato il ladro
avrebbe dovuto restituire i soldi rubati – ovvero 10 mila Nakfa – ha deciso
di espatriare perché non avrebbe mai potuto permettersi di pagarli, con uno
stipendio di soli 800 Nakfa mensili (cfr. verbale 2, D19). In un secondo
tempo però ha indicato di non essere il solo responsabile del denaro e per-
tanto di dover eventualmente restituire unicamente la sua parte di compe-
tenza (cfr. verbale 2, D83).
In secondo luogo, le allegazioni dell’insorgente non sono sufficientemente
sostanziate. Come rettamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione
querelata, egli ha riportato in maniera vaga e inconsistente gli avvenimenti
di una giornata tipo, limitandosi ad indicare di non aver fatto nulla, chiac-
chierato con gli altri detenuti oppure pensato tutto il giorno quando era solo
(cfr. verbale 2, D42). Alla richiesta di raccontare quali fossero i pensieri
avuti, egli ha genericamente indicato di aver anche pensato alla morte e di
aver sperato che la verità saltasse fuori un giorno (cfr. verbale 2, D43-D44),
senza tuttavia aggiungere alcun dettaglio personale al racconto. Per di più,
appare quantomeno singolare – essendo l’insorgente espatriato per timore
di essere nuovamente incarcerato (cfr. verbale 2, D45-D46) – e dà ulterior-
mente adito a riserve circa la verosimiglianza della detenzione, che l’evento
o ricordo legato alla detenzione che maggiormente l’ha colpito non sia stato
un avvenimento che lo riguarda personalmente bensì sia stata la pena pro-
vata per tre anziani detenuti (cfr. verbale 2, D45-D46).
Le dichiarazioni dell’insorgente sono poi contrarie all’esperienza generale
della vita e alla logica di agire. Invero, risulta perlomeno inconsueto che la
cassiera addetta al versamento degli stipendi, tale signora S.F., già impli-
cata in un episodio simile a quello di cui nel caso di specie – episodio nel
quale non era stato trovato il ladro e la cassiera era stata ritenuta respon-
sabile ed obbligata a restituire il denaro rubato (cfr. verbale 2, D19) – non
D-2249/2015
Pagina 10
sia stata licenziata, bensì fosse ancora impiegata al momento del secondo
furto ed sia dunque stata anch’ella arrestata insieme all’insorgente (cfr. ver-
bale 2, D23). Inoltre, non parrebbe logico che egli abbia interrogato il mini-
stro della finanza di F._______ in merito alle conseguenze in caso di non
identificazione dell’autore del furto e non l’impiegata S.F., la quale era ap-
punto già stata personalmente implicata in un caso simile (cfr. verbale 2,
D19 e D23).
Infine, per quanto attiene al formulario di garanzia ai fini della scarcera-
zione depositato quale mezzo di prova (doc. 5), lo scrivente Tribunale os-
serva che la questione del valore probatorio di tale documento, fornito sol-
tanto in fotocopia, può essere nel caso in disamina lasciata aperta per i
motivi che seguono (cfr. infra consid. 6.2). Di conseguenza, non vi è luogo
di dar seguito alla richiesta di interpellare la missione svizzera in eritrea per
effettuare le verifiche possibili.
Visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale ha dei dubbi relativamente
alla verosimiglianza dell’incarcerazione subita dall’insorgente. Nella fatti-
specie, la questione può comunque rimanere aperta per i motivi esposti qui
di seguito.
6.2 Quandanche fosse verosimile che l’insorgente sia stato incarcerato per
due settimane a seguito del furto avvenuto nell’ufficio in cui lavorava, egli
non ha comunque reso verosimile di avere in futuro un fondato timore di
subire delle persecuzione a causa di uno dei motivi enunciati all’art. 3 LAsi.
Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un proce-
dimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo
rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una
procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto
comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è
in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione
di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua
caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere
aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 con-
sid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" va in particolare
ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente
severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora,
rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosid-
detto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura
D-2249/2015
Pagina 11
penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo
qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della
stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente
di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr.
DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferi-
mento). Inoltre, una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del
procedimento penale deve fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), in altre parole un'inchiesta penale
è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecu-
torio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3
e 4).
Innanzitutto, nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni del ricor-
rente, dopo essere stato chiamato davanti al giudice, è stato rilasciato dopo
aver depositato una garanzia (cfr. verbale 2, D19 e D52). Da questo mo-
mento, malgrado egli non sia a conoscenza dello stato di tale procedura
(cfr. verbale 2, D63-D65) – e ciò principalmente a causa del suo disinte-
resse (cfr. verbale 2, D70) – né egli né la persona che ha fornito le garanzie
è stata convocata dalle autorità (cfr. verbale 2, D71). A ciò si aggiunge inol-
tre la sospensione del capo ufficio (cfr. verbale 2, D65 e D67). Di conse-
guenza, l’insorgente non ha reso verosimile di rischiare di essere condan-
nato per il furto, per il che il suo timore di esposizione a seri pregiudizi in
un futuro prossimo in caso di ritorno in Patria non è fondato.
In secondo luogo, va rilevato che non vi sono indizi per ritenere che egli sia
stato arrestato per un motivo di razza, religione, nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, bensì con
lo scopo di perseguire un’infrazione penale, ciò che risulta essere un atto
legittimo dello Stato. Di conseguenza, in siffatte circostanze, non v'è ra-
gione di concludere che l’eventuale procedimento penale abbia alcun le-
game di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto,
irrilevante in materia d'asilo.
6.3 In conclusione, per tutte queste ragioni, le allegazioni del ricorrente, per
quanto verosimili, sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di conces-
sione dell’asilo.
Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di
concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata.
D-2249/2015
Pagina 12
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 10 agosto 2015.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2249/2015
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese versato 10 agosto 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: