B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2259/2014
Sen t en z a d e l l ' 11 g i u gno 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Marocco,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 marzo 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
20 agosto 2013;
i verbali dell'audizione sulle generalità del 27 agosto 2013 (di seguito: ver-
bale 1), della prima parte dell'audizione sui motivi d'asilo del 5 settem-
bre 2013 (di seguito: verbale 2) e della seconda parte dell'audizione sui
motivi d'asilo del 12 settembre 2013 (di seguito: verbale 3);
lo scritto del 29 gennaio 2014 con cui l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha informato l'inte-
ressata circa le risultanze ottenute dall'Ambasciata svizzera in Marocco sul
suo conto concedendole, nel contempo, facoltà di esprimersi in merito;
lo scritto del 13 febbraio 2014 con cui la richiedente ha preso posizione in
merito alle risultanze dell'Ambasciata svizzera in Marocco e a cui ha alle-
gato l'atto di battesimo rilasciato il 31 gennaio 2014 dall'arcipretura di
B._______ (Svizzera);
la decisione dell'UFM del 27 marzo 2014, notificata alla richiedente in data
28 marzo 2014 (cfr. atto A22/1);
il ricorso del 28 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 29 aprile 2014);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha respinto la domanda della
ricorrente volta alla dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo e l'ha invitata a versare, entro il 21 maggio 2014, un anti-
cipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali;
il tempestivo pagamento dell'anticipo spese effettuato dall'insorgente in
data 15 maggio 2014;
lo scritto del 7 agosto 2014 con il quale la ricorrente, ha trasmesso un
documento agli atti e, tra le altre cose, ha chiesto di potere visionare il
rapporto completo dell'Ambasciata citato nella decisione contestata;
lo scritto del 7 maggio 2015 con il quale la ricorrente ha inoltrato due
ulteriori documenti al Tribunale;
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina marocchina, nata a Kenitra (Marocco) e con ultimo indi-
rizzo a Casablanca (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che, circa i propri motivi d'asilo, ha affermato sostanzialmente di avere
avuto problemi nel Paese d'origine a seguito dell'asserita conversione al
cristianesimo e all'appartenenza al movimento del 20 febbraio; che, in par-
ticolare, sarebbe tenuta sotto controllo dalle autorità marocchine; che la
polizia l'avrebbe portata al commissariato in più occasioni con svariati pre-
testi; che, inoltre, avrebbe subito la perquisizione della propria abitazione;
che, a seguito della manifestazione del 20 febbraio 2011 sarebbe stata ar-
restata, torturata e avrebbe subito violenze sessuali; che, infine, avrebbe
ricevuto minacce di morte dai fratelli musulmani (cfr. verbale 1, pag. 7);
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che nella decisione contestata l'UFM osserva dapprima come sarebbe
sorprendente che, malgrado i timori che avrebbe avuto nei confronti della
autorità, la ricorrente abbia continuato a vivere allo stesso domicilio e a
frequentare lo stesso luogo di culto in cui sarebbe stata arrestata; che,
pertanto, le dichiarazioni su questo punto sarebbero inverosimili; che le
informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera in Marocco smentirebbero
quanto sostenuto dall'insorgente; che, in particolare, ella non sarebbe
conosciuta come membro di spicco del movimento del 20 febbraio; che,
inoltre, ella avrebbe vissuto a Rabat negli ultimi cinque o sei anni e non a
Casablanca; che, oltretutto, il suo espatrio sarebbe avvenuto due o tre anni
prima di quanto dichiarato; che, confrontata con queste discrepanze, la
ricorrente si sarebbe limitata a ribadire le proprie affermazioni; che, per ciò
che riguarda l'asserita conversione al cristianesimo, l'UFM rileva che, in
virtù dell'inverosimiglianza dei motivi sopraccitati, la sola appartenenza alla
religione cristiana non sarebbe un elemento rilevante per la concessione
dell'asilo, ritenuto che in Marocco la libertà della pratica religiosa sarebbe
garantita dalla monarchia costituzionale e la conversione dall'islam al
cristianesimo non sarebbe punibile penalmente;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente sostiene che avrebbe atteso il 2013 per espa-
triare in quanto gli interrogatori subiti nel 2008 non sarebbero stati così duri
e mai si sarebbe aspettata che le autorità avrebbero commesso atti come
quelli subiti nel 2011; che, d'altronde, sarebbero proprio state le violenze
subite nel 2011 ad indurla ad espatriare; che, circa le risultanze dell'Amba-
sciata, la ricorrente ribadisce di avere fornito dichiarazioni conformi alla
realtà e contesta la decisione dell'UFM di non divulgare la fonte delle pro-
prie informazioni; che, quanto al timore di future persecuzioni, l'insorgente
contesta le osservazioni dell'autorità inferiore sostenendo che in realtà i
musulmani marocchini convertiti al cristianesimo sarebbero considerati cri-
minali e sarebbero esposti al rigetto di amici e parenti; che, d'altronde, il
Consiglio di Ulema avrebbe emesso una fatwa scritta che condannerebbe
a morte i musulmani che cambiano religione; che, oltretutto, la Svizzera
avrebbe dato rifugio nel 2010 ad un marocchino dichiaratosi ateo;
che, in concreto la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifu-
giato; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM per
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una nuova valutazione; che ella ha altresì chiesto la concessione dell'am-
missione provvisoria in Svizzera;
che con lo scritto del 7 agosto 2014 la ricorrente ha presentato un docu-
mento in lingua straniera con relativa traduzione in italiano; che tale docu-
mento sarebbe uno scritto dell'avvocato marocchino della ricorrente il
quale attesterebbe l'arresto subito il 20 febbraio 2011 ed il fatto che l'insor-
gente avrebbe effettivamente vissuto all'indirizzo dichiarato; che, con lo
scritto del 7 agosto 2014, la ricorrente nega che la madre sarebbe stata
contattata con alcun membro dell'Ambasciata svizzera; che, invero,
avrebbe avuto la visita di un poliziotto di quartiere la quale la avrebbe invi-
tata a presentarsi in Prefettura dove sarebbe stata interrogata in maniera
minacciosa circa la figlia;
che in data 7 maggio 2015 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un ulteriore
documento in lingua straniera; che suddetto documento sarebbe una copia
del certificato di residenza nel quale figurerebbe che, nell'ottobre 2009, ella
si trovava ancora in Marocco; che l'insorgente ha altresì allegato uno scritto
del Vescovo di Lugano atto a testimoniare l'effettiva conversione della
stessa al cristianesimo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso
include il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
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che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di
procedura sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti,
limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate
su alcun dettaglio concreto;
che, innanzitutto, mal si comprende il motivo per cui la ricorrente ha deciso
di espatriare soltanto nel 2013 (cfr. verbale 2, D47, pag.9) nonostante,
stando alle sue dichiarazioni, nel 2008 ella avrebbe avuto problemi con le
autorità marocchine (cfr. verbale 2, D26-29, pagg. 5 seg.), lo stesso anno
sarebbe stata minacciata di morte da alcuni esponenti del movimento dei
fratelli mussulmani (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D37-38, pag. 7 seg.)
ed il 20 febbraio 2011, nel corso di un arresto durato 48 ore, avrebbe subito
umiliazioni, percosse e sarebbe stata violentata (cfr. verbale 2, D34-
56, pag. 5 segg.); che nel ricorso l'interessata ha sottolineato di aver deciso
di espatriare proprio a seguito di quest'ultimo episodio di violenza; che per-
tanto, a mente di questo Tribunale, il legame di causalità temporale tra il
motivo addotto e l'espatrio non risulta essere dato nella fattispecie; che,
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peraltro, secondo le informazioni raccolte dall'Ambasciata svizzera in Ma-
rocco, la ricorrente ha lasciato il suo Paese d'origine tre o quattro anni
prima di quanto allegato ed ha, in seguito, vissuto in Francia;
che il Tribunale ritiene poco plausibile la dichiarazione della ricorrente se-
condo la quale ella sarebbe stata un membro di spicco del movimento del
20 febbraio (cfr. verbale 2, D44, pag. 9); che, infatti, la ricorrente ha dichia-
rato di aver aderito a suddetto movimento durante il mese di gennaio 2011
(cfr. verbale 3, D82, pag. 11) e di essere stata politicamente attiva fino
all'arresto avvenuto il 20 febbraio 2011 (cfr. verbale 3, D86-87, pag. 12);
che appare quantomeno sorprendente che la ricorrente, in un solo mese di
attività politica ed avendo partecipato unicamente ad una manifestazione
(cfr. verbale 3, D85, pag. 11), possa aver contribuito in una maniera tale da
essere considerata un membro di spicco del movimento del 20 febbraio;
che, oltretutto, secondo quanto riportato nel rapporto dell'Ambasciata sviz-
zera in Marocco, il nome della ricorrente non è conosciuto all'interno del
sopracitato movimento; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si
rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che nemmeno nell'ambito del diritto di essere sentito la ricorrente è riuscita
a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, nelle osser-
vazioni del 13 febbraio 2014 la ricorrente ha semplicemente negato il con-
tenuto del rapporto d'Ambasciata e riaffermato quanto dichiarato in prece-
denza (cfr. atto A16/3); che pertanto non sono emersi elementi che giusti-
fichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione;
che circa la conversione della ricorrente al cattolicesimo ed il conseguente
timore di essere esposta, nel caso di un rinvio verso il Marocco, a rischi di
persecuzione, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, considerata
l'inverosimiglianza delle sue persecuzioni in patria, la sola appartenenza
alla religione cristiana non è rilevante per l'asilo e non costituisce un timore
fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per
la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consul-
tare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7
consid. 2b); che, per quanto attiene alla procedura amministrativa federale,
tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA; che l'art. 26 cpv. 1 PA prevede il
diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di proce-
dura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le
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copie delle decisioni notificate (lett. c); che, pertanto, documenti con valore
probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione
("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno sempre al principio del
diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3° in
fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA; che, in
particolare, rapporti e perizie esperiti all'interno dell'amministrazione, che
vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare
gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non
sono contestati (cfr. DTF 115 V 297);
che, giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame degli atti che
soggiacciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pub-
blico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo
esiga; che il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa
l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del richiedente
o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle informazioni figuranti
negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c); che, tuttavia, in tali
casi il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a se-
greto secondo il principio della proporzionalità, come stabilito dall'art. 27
cpv. 2 PA; che, in altre parole, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario
ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguata-
mente accessibili; che, inoltre, il diniego di consultazione in applicazione
dei capoversi 1-2 del citato articolo è da motivare
(cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung-
sverfahren, 2008, ad art. 27, n. 9 e 12; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OE-
SCHGER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, ad art. 27, n. 38);
che l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è
stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qua-
lora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto
essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità
di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA); che, quindi, atti o
passaggi di essi, ritenuti segreti, possono essere utilizzati ai fini della deci-
sione a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto
che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; STE-
PHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28, n. 2 e 5; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS
OESCHGER, op. cit., art. 28, n. 3);
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che documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che servono
esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno ("verwal-
tungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti interni
all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli atti, una
nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art.
26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto di consultare gli
atti (cfr. DTF 115 V 297); che un diniego di consultazione per tali "atti in-
terni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi preponde-
ranti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna motivazione da
parte dell'autorità interessata; che, in tale contesto, giova comunque rile-
vare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "in-
terno" al fine di escluderlo dal diritto di esame; che nell'esaminare se un
diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato
non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione
quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei
fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1
consid. 3a); che secondo la giurisprudenza, l'analisi di un mezzo di prova
effettuato direttamente dall'UFM non può considerarsi un documento in-
terno all'amministrazione e come tale non soggetto a consultazione; che,
inoltre, l'UFM ha l'obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comu-
nicare al richiedente le risultanze dell'analisi del mezzo di prova, entro i
limiti sanciti dall'art. 27 PA (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3b, 4 e 5);
che, nel caso di disamina, il 29 gennaio 2014 l'UFM ha reso noti alla ricor-
rente i passaggi rilevanti del rapporto rilasciato dall'Ambasciata svizzera in
Marocco e le ha dato la possibilità di pronunciarsi in merito (cfr. atto A14/3);
che con scritto del 7 agosto 2014, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
poter visionare integralmente il rapporto dell'Ambasciata al fine di com-
prendere quali siano le fonti delle informazioni contenute nello stesso,
avanzando nel contempo l'ipotesi che queste possano essere le autorità
marocchine; che il rapporto d'Ambasciata soggiace, per le sue caratteristi-
che, all'art. 27 PA e, pertanto, questo Tribunale respinge suddetta richiesta
in virtù dell'esistenza di un interesse pubblico importante, ai sensi dell'art.
27 cpv. 1 lett. a PA, in particolare dell'osservanza del segreto in relazione
all'identità delle persone all'estero che forniscono le informazioni nonché ai
metodi utilizzati per procurarsi le stesse (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c
e relativi riferimenti); che, sia come sia, il Tribunale, avendo visionato inte-
gralmente il rapporto d'Ambasciata in questione, garantisce che le informa-
zioni non sono state ottenute tramite l'aiuto delle autorità marocchine,
come supposto dalla ricorrente;
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che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1,
RS 142.311) ; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
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che ella è giovane, ha frequentato dieci anni di scuola ed è in possesso di
un diploma di (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che la sua famiglia risiede in
Marocco (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D15, pag. 3) e l'interessata in-
trattiene buoni rapporti con la stessa (cfr. verbale 2, D 22, pag. 3); che,
inoltre, essi vivono in una casa di proprietà (cfr. verbale 2, D18-20, pag. 3);
che, pertanto, si può partire dal presupposto che la ricorrente disponga di
una rete famigliare solida nel Paese d'origine;
che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 25 maggio 2014
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente e
prelevate sull'anticipo versato il 15 maggio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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