B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2260/2014
S e n t e n z a d e l 1 2 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Russia,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 marzo 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
14 ottobre 2013;
i verbali d'audizione del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
27 marzo 2014, notificata alla richiedente in data 28 marzo 2014 (cfr. ri-
sultanze processuali);
il ricorso del 28 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 29 aprile 2014);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 6 maggio 2014 con la quale ha informato la ricorrente di
poter soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha
respinto la domanda di dispensa dal versamento anticipato delle spese di
giustizia, invitando l'insorgente a versare, entro il 21 maggio 2014, un
anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali,
indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato
inammissibile;
il tempestivo pagamento dell'anticipo effettuato dalla ricorrente il
20 maggio 2014;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina russa, nata e cresciuta a B._______ in Russia
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5);
che sarebbe espatriata poiché aggredita e minacciata da due sconosciuti
nel suo appartamento ed in seguito licenziata a causa, a suo dire, del suo
orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3-
5);
che a sostegno della sua domanda d'asilo, ha depositato agli atti un bi-
glietto d'addio scritto in lingua straniera lasciato dalla sua compagna al
momento della sua scomparsa con preghiera di non cercarla;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, la
richiedente non avrebbe reso verosimile il nesso tra il suo orientamento
sessuale e l'aggressione subita come pure il suo licenziamento; che al-
tresì sarebbe illogico non aver denunciato tale aggressione o non essersi
rivolta ad un avvocato o ad un'associazione per la difesa dei diritti degli
omosessuali in Russia;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stes-
so verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, avendo la
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stessa fornito dichiarazioni dettagliate e precise circa l'aggressione
subita, non si potrebbe concludere all'inverosimiglianza della stessa; che
l'assenza di elementi atti a comprovare il nesso tra l'aggressione ed il
licenziamento con la sua omosessualità non escluderebbe di per sé
l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, giacché l'ipotesi della ricorrente,
ossia d'essere stata aggredita e licenziata perché omosessuale, sarebbe
conforme all'attuale situazione politica e sociale nei confronti degli
omosessuali in Russia; che inoltre, non vi sarebbero dubbi sulla causa
del licenziamento dell'insorgente, giacché il suo capo durante il mese di
giugno avrebbe tenuto un discorso sull'omosessualità – in concomitanza
alla promulgazione in Russia della legge contro la propaganda
omosessuale – e pertanto sarebbe verosimile che in tale clima di lavoro
un collaboratore abbia informato il capo sul suo orientamento sessuale
apparentemente non conforme alla politica aziendale; che sarebbe
pertanto comprensibile non aver denunciato l'aggressione ed il
licenziamento, poiché questo l'avrebbe esposta pubblicamente e, vista
l'omofobia presente in Russia, denunciando l'accaduto si sarebbe
ulteriormente esposta a subire pregiudizi a causa del suo orientamento
sessuale; che altresì, l'insorgente ha allegato d'aver recentemente
appreso che nella buca delle lettere della di lei madre sarebbe stata
trovata della carta bruciata e la porta del suo appartamento sarebbe stata
bruciata; che la madre si sarebbe rivolta alla polizia ed avrebbe scoperto
che l'insorgente sarebbe sotto inchiesta per promozione
dell'omosessualità;
che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poi-
ché nel suo Paese d'origine sarebbe sottoposta a tortura e a trattamenti
inumani e degradanti giusta l'art. 3 CEDU; che altresì, l'esecuzione dell'al-
lontanamento sarebbe pure non ragionevolmente esigibile in quanto l'in-
sorgente in Russia si troverebbe concretamente in pericolo;
che a sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha allegato tre messaggi
di posta elettronica redatti in lingua straniera con relativa traduzione
concernenti rispettivamente il suo licenziamento, una conversazione con
la di lei madre e la partenza dal suo appartamento con la locatrice, come
pure un flyer che avrebbe trovato nel suo palazzo circa la propaganda
dell'omosessualità ed infine, una stampa di una fotografia della ricorrente
in compagnia della sua ex-compagna;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento delle decisioni dell'UFM del 22 luglio 2013 (sic!) ed il riconoscimen-
to della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo alla stessa e a
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suo figlio (sic!); che, in via sussidiaria, ha chiesto la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la concessione
dell'ammissione provvisoria alla stessa e a suo figlio (sic!); che ha, altresì,
ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripeti-
bili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso
include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che
occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione
femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve prova-
re o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qua-
lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una pro-
babilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convin-
zione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del
contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni de-
vono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più ve-
rosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno
con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglian-
za dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusiva-
mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consen-
tire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo
di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
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giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di proce-
dura sono inverosimili, giacché non corroborate da elementi consistenti,
limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate
su un indizio oggettivo;
che in primo luogo, la ricorrente ha ipotizzato, senza poi poterlo corrobo-
rare, che il mandante dell'aggressione subita sarebbe stato il padre della
sua ex-compagna, una persona che svolgerebbe un incarico importante
nell'amministrazione russa e che pertanto la sua relazione sentimentale
con la figlia non sarebbe stata vista di buon occhio (cfr. verbale 1, pag. 10
e verbale 2, pagg. 3, 7 e 10); che tale ipotesi non convince il Tribunale
giacché l'aggressione subita sarebbe accaduta dopo la scomparsa della
sua ex-compagna e dopo aver contattato i di lei genitori e aver saputo
che la ex-compagna sarebbe stata bene (cfr. verbale 1, pag. 9 e verba-
le 2, pag. 9); che in secondo luogo, l'ulteriore ipotesi per la quale sarebbe
stata licenziata a causa del suo orientamento sessuale non è credibile;
che infatti nonostante ella sia stata consapevole che non vi sarebbe una
legge in Russia che permetta il licenziamento a causa dell'orientamento
sessuale dell'impiegato e nonostante il licenziamento sia stato giustificato
con un'assenza ingiustificata della stessa, l'insorgente ha tuttavia ricon-
dotto tale evento al suo orientamento sessuale, giacché in una riunione
aziendale i collaboratori sarebbero stati informati dell'impossibilità per gli
omosessuali di lavorare per tale azienda (cfr. verbale 1, pag. 4 e verba-
le 2, pagg. 3 e 12); che ciononostante, il Tribunale ritiene che non vi sono
sufficienti elementi per poter condividere le congetture della qui ricorrente;
che essendo stato il licenziamento effettuato a causa di una assenza in-
giustificata, e a suo dire, nessuno al lavoro sarebbe stato a conoscenza
della sua relazione con la sua ex-compagna, non vi sono nella fattispecie
sufficienti elementi da poter concludere che l'avvenuto licenziamento sia
accaduto proprio a causa del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2,
pagg. 6 e 12); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda
alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che sia come sia, giusta il principio della sussidiarietà della protezione in-
ternazionale come pure la teoria dell'alternativa di rifugio interno
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 8), il Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'in-
sorgente avrebbe potuto denunciare l'aggressione subita oppure il licen-
ziamento subito, rivolgendosi ad un avvocato oppure ad una organizza-
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zione attiva nella difesa dei diritti degli omosessuali, come pure cercare
un'alternativa di rifugio nel suo Paese d'origine, anziché espatriare in
Svizzera;
che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che altresì, il Tribunale ha fieri
dubbi circa la fondatezza dell'asserita inchiesta aperta contro la ricorrente
relativa alla propaganda dell'omosessualità, considerato che la stessa si
è limitata a menzionare tale fatto nel ricorso senza apportare ulteriori de-
lucidazioni; che inoltre, sia come sia e come già indicato poc'anzi, la ricor-
rente avrà la possibilità di fare valere i suoi diritti per le vie legali russe;
che neppure i mezzi di prova allegati al ricorso sono atti a provare la ve-
rosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
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pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibi-
to, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Russia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del-
la popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che ella è giovane ed ha frequentato quattro anni di università (pur non
ottenendo il diploma) e vanta un'ottima esperienza professionale come
(…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre la di lei madre risiede a tuttora nel
Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto, si può partire dal
presupposto che abbia un'ottima rete sociale in patria;
che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazio-
ne all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
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certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e compu-
tate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il
20 maggio 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamen-
to sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente e
computate con l'anticipo versato il 20 maggio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: