B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
Sen t en z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisioni della SEM del 17 marzo 2017.
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
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Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini siriani di etnia assiriana e religione cristiana originari
di al-Malikiyah nel governatorato di al-Hasakah, hanno depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il 20 gennaio del 2015 dopo aver lasciato il
paese d’origine nel novembre del 2014 (cfr. incarto N 633560, atti A8 e A9;
incarto N 633563, atto A4; incarto N 633561, atto A4).
B.
B.a In corso di procedura A._______ ha addotto essere stato, a partire dal
2005, il direttore del locale Ufficio governativo dell’(…). Quanto ai suoi
motivi d’asilo, egli ha preliminarmente fatto menzione di alcune
problematiche da lui vissute con la popolazione curda negli anni
precedenti. Relativamente al periodo antecedente l’espatrio, l’interessato
ha riferito della situazione di insicurezza ingenerata dalla guerra civile in
Siria. In particolare, egli ha tenuto a sottolineare la rapida ascesa del Partito
curdo dell’Unione Democratica (curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD)
nella regione; partito che avrebbe ottenuto il controllo quantomeno de facto
delle strutture statali iniziando anche a reclutare forzatamente dei soldati
per le proprie milizie. Vi sarebbe inoltre stata un’esplosione a poca distanza
dall’abitazione di famiglia e dei bombardamenti dell’aviazione sulla città.
Queste ragioni avrebbero condotto il richiedente asilo a far trasferire alcuni
dei suoi figli in una regione del paese più sicura. In detto contesto egli
avrebbe ricevuto tramite la moglie una convocazione che lo esortava a
consegnare un membro della famiglia al PYD e si sarebbe dovuto recare
di persona presso un ente adibito al reclutamento. Inoltre, l’Ufficio del quale
era a capo sarebbe stato regolarmente oggetto di saccheggi e confische
da parte dei miliziani curdi, cosa, congiuntamente al rifiuto di issare il
vessillo della Repubblica Araba Unita, lo avrebbe potuto rendere
responsabile agli occhi delle autorità del governo centrale. Per questi
motivi, egli avrebbe regolarmente segnalato ai suoi superiori gli
avvenimenti in parola. D’altro canto, vaste zone del paese sarebbero finite
sotto il controllo di gruppi armati di matrice fondamentalista islamica che
minaccerebbero l’esistenza stessa della popolazione cristiana (cfr. incarto
N […], atto A20).
B.b La moglie, B._______ e la figlia E._______ hanno sostanzialmente
confermato la versione di A._______. B._______ ha riferito inoltre di un
episodio nel quale un giovane cristiano sarebbe rimasto vittima di una
pallottola vagante allorché alcuni esponenti del PYD avrebbero impedito ai
soccorritori di prestargli le cure necessarie. Ha inoltre addotto di temere le
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azioni dei gruppi fondamentalisti sunniti attivi nella regione (cfr. incarto N
633560, atto A19 e A21).
B.c La figlia maggiore, C._______, oggetto di separata procedura in sede
di prima istanza, ha a sua volta convalidato il racconto dei genitori. A
supporto della tesi circa le pressioni ad opera del PYD, ha raccontato che
nella scuola assiriana in cui insegnava tale gruppo avrebbe tentato di
imporre l’insegnamento in lingua curda. Quale fatto all’origine
dell’abbandono del paese ella ha in particolare fatto riferimento al rischio
di reclutamento da parte del PYD (cfr. incarto N 633563, atto A11).
B.d L’ulteriore figlia degli interessati, D._______, anch’essa destinataria di
separata decisione, oltre ad aver a sua volta segnalato le problematiche
già addotte dai famigliari, ha altresì ricondotto l’espatrio ai rischi che
avrebbero gravato su di lei in quanto ragazza cristiana ed alla necessità di
interrompere gli studi (cfr. incarto N 633561, atto A12).
C.
A sostegno della loro domanda, i richiedenti asilo hanno versato agli atti,
oltre ai rispettivi documenti:
– una bolletta della corrente elettrica emessa dal PYD;
– la convocazione militare del PYD menzionata nel corso delle audizioni;
– la segnalazione del sequestro di beni da parte del PYD;
– l’ordine di issare la bandiera destinato all’Ufficio di A._______;
– il paino di studi e il bonifico della retta relativo a D._______.
D.
Il 17 marzo 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto
le succitate domande d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti
asilo dalla Svizzera con tre separate decisioni dall’esito analogo (tutte
notificate il 20 marzo 2017; cfr. avvisi di ricevimento). Nei medesimi
provvedimenti l’autorità inferiore ha però giudicato inesigibile l’esecuzione
dell’allontanamento degli interessati, ammettendoli consequenzialmente in
Svizzera a titolo provvisorio.
E.
Con tre distinti ricorsi facenti data al 19 aprile 2017 (cfr. timbri dei plichi
raccomandati), gli interessati sono insorti contro le summenzionate
decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), chiedendone l’annullamento, il riconoscimento dello statuto di
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rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; contestualmente
l’esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio.
F.
Il 3 agosto 2017 (recte: 4 agosto 2017, cfr. timbro dei plichi raccomandati)
gli insorgenti hanno prodotto in copia un ulteriore mezzo di prova in lingua
straniera corredato da una traduzione in tedesco.
G.
Con decisione incidentale del 19 luglio 2017, emessa nella procedura D-
2265/2017, il Tribunale ha esentato A._______, B._______ e E._______
dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
invitandoli nel contempo a produrre il documento succitato in originale.
H.
Con missiva del 18 agosto 2017, i ricorrenti hanno versato agli atti il
documento in originale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione delle
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di
esse.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito dei gravami.
2.
Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie,
quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una
sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed.,
n° 3.17).
In specie, posto l’adempimento del summenzionato presupposto, risulta
giudizioso congiungere le procedure.
3.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è
vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid.
1; DTAF 2014/1 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed.
2011, no. 2.2.6.5, pag. 300).
I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente
a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234
consid. 1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3).
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisioni del 17 marzo 2017 e non avendo essi
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di
rifugiato e la concessione dell’asilo.
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Pagina 6
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le
persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri
pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri
segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
6.2 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
Sulla base di tale disposto, al richiedente l’asilo che ha motivi d’asilo
soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata
la concessione dell’asilo e concessa l’ammissione provvisoria per
inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il suo Paese
d’origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).
7.
Nelle decisioni impugnate, la SEM ha in primo luogo ricondotto parte delle
circostanze addotte dagli interessati alla situazione di guerra in essere nel
paese d’origine, irrilevante in materia d’asilo. Quo alla convocazione
ricevuta dal PYD, la stessa non sarebbe espressione di un atto
persecutorio ai sensi dell’art. 3 LAsi, siccome dipendente da criteri oggettivi
quali l’età ed il luogo di dimora. Potrebbe inoltre rimanere aperta la
questione di sapere se un’eventuale sanzione per le persone che non
dovessero rispettare la chiamata in servizio costituisca una persecuzione
abbastanza intensa. Ancora, quanto ai timori di A._______ derivanti dalle
confische e delle azioni dei miliziani nei confronti dell’Ufficio governativo di
cui era a capo, andrebbe in primo luogo rilevato che dette misure, ad ogni
modo insufficientemente intense, non sarebbero state intraprese
direttamente nei suoi confronti per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Del
resto, i problemi pregressi con la popolazione curda difetterebbero del
necessario nesso causale con l’espatrio e sarebbero di ordine generale,
nel senso che non avrebbero toccato direttamente la famiglia dei
richiedenti asilo. Da ultimo, la SEM si è chinata sulla questione di sapere
se nel paese d’origine degli interessati possa essere riconosciuta
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l’esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, giungendo a
conclusione che ciò non sarebbe il caso.
8.
8.1 Nei rispettivi gravami gli insorgenti presentano innanzitutto la
situazione in Siria in particolare per quanto concerne la condizione dei
cristiani. A loro dire sarebbe notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice
islamica avrebbero preso il controllo di parte del territorio. Sulla base di tale
assunto, gli interessati contestano anzitutto la valutazione della SEM circa
l’insussistenza di una persecuzione collettiva. L’accertamento della pulizia
etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani, costituirebbe infatti una
circostanza giuridicamente rilevante in materia d’asilo ed avrebbe pertanto
dovuto indurre la SEM a riconoscere ai ricorrenti lo statuto di rifugiato.
8.2 Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua
domanda d’asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate
personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il
richiedente nel suo Paese d’origine o di provenienza appartiene ad un
determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a
persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1;
2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi,
il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a
condizioni molto restrittive tant’è che la sola appartenenza ad un
determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare
la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell’asilo, la persecuzione
in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone
deve soddisfare le condizioni previste all’art. 3 LAsi circa l’intensità dei
pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo
la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un
determinato gruppo di persone. Dipoi v’è da verificare la sussistenza di una
persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i
provvedimenti esistenti siano indirizzati unicamente contro una
determinata cerchia di persone oppure in egual misura contro il resto della
popolazione. Le misure devono in ogni caso essere caratterizzate da una
considerevole intensità. Quest’ultima è data allorquando il provvedimento
implica un intervento che compromette la vita, lede l’integrità fisica,
nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e
frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l’obiettivo di
colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed
essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della
comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la
verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi
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effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso
gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12
consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di
persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel
contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale
comunità potranno avvalersi con successo dell’esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 1
consid. 6a).
8.1 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione. Con particolare riferimento al paese d’origine,
va però rammentato che il Tribunale, sulla base di un approccio regionale,
ha già escluso l’esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in
varie zone della Siria ed in particolare nell’integralità del governatorato di
al-Hasaka (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13
aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze
di riferimento). Ora, le argomentazioni di carattere generale contenute nei
ricorsi non sono tali da rimettere i discussione l’oculata analisi del
Tribunale. L’esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e
segnatamente nella regione d’origine degli insorgenti va pertanto
nuovamente negata. Si rammenti inoltre come le carenze nella protezione
contro degli atti di violenza ed il più generale peggioramento delle
condizioni di sussistenza siano tributari del conflitto in essere e non
riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza
religiosa. Tali vicissitudini possono semmai essere prese in conto
nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr.
sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-
1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel
caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data
dall’autorità di prime cure.
8.2 Pertanto, al momento attuale non si può concludere che i ricorrenti
abbiano a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all’art. 3
LAsi dettato dalla loro appartenenza alla religione cristiana. La valutazione
della SEM è sotto tale aspetto pienamente condivisibile.
9.
9.1 Gli insorgenti ritengono altresì che il rischio di arruolamento forzato
nelle fila delle milizie facenti capo al PYD possa giustificare il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo.
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Pagina 9
9.2 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF
2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale sanzione per
renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in
materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso
quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare
consid. 5.9). La rilevanza in materia d’asilo può parimenti essere
riscontrata, indipendentemente dall’entità della pena, quando
l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi
enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto
internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare
minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che
gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda
anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116;
Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).
9.3 Con particolare riferimento situazione in Siria, occorre inoltre
rammentare che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data
al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a
persecuzioni rilevanti in materia d’asilo qualora l’interessato rischi di essere
reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle Unità di Protezione
Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD). In una pari eventualità il
reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all’art. 3
LAsi (cfr. sentenza D-5329/2014 consid. 5.3). Tale valutazione risulta
tuttora attuale (cfr. sentenze del Tribunale D5941/2017 del 13 marzo 2019
consid. 7; D-3973/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 7; D-4215/2016 del 29
maggio 2017 consid. 7.1.2.).
9.4 Poste queste premesse e in assenza di elementi concreti atti a
rimettere in discussione tale assunto, la tesi ricorsuale va dunque
disattesa.
L’autorità inferiore ha a giusto titolo concluso che il timore di dover servire
nelle Unità di Protezione Popolare curde, rispettivamente di dover mettere
a disposizione del PYD uno o più discendenti, sia privo di rilevanza in
materia d’asilo.
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
Pagina 10
10.
10.1 I ricorrenti temono di essere vittime di una situazione di persecuzione
riflessa a causa della renitenza del figlio rispettivamente fratello F._______,
il quale ha ottenuto asilo con separata decisione. C._______ e D._______
sostengono in particolare che rischierebbero di dover svolgere il servizio
militare al posto di quest’ultimo.
10.2 Perché vi sia luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione
riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano
esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di
informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con
l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona
presa di mira. Anche in tale contesto, occorre che persona che si avvale di
un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari,
possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi nella sua
accezione oggettiva e soggettiva (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57
consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016
consid. 5.3.1).
10.3 Proprio siffatti requisiti non risultano però in specie adempiuti. Sulla
base degli atti causa e della documentazione relativa alla procedura d’asilo
di F._______ (cfr. dossier d’appoggio N […]), non vi è infatti modo di
riconoscere un rischio di rappresaglie con rilevanza per l’asilo in capo ai
ricorrenti. In primo luogo, le considerazioni dell’autorità di prima istanza
inferibili dall’esito della procedura avente per oggetto il fratello
rispettivamente figlio non sono decisive né vincolano il Tribunale, che è in
questa sede chiamato a pronunciarsi unicamente sull’esistenza di un
timore di esposizione a seri pregiudizi per gli insorgenti. La stessa va d’altro
canto categoricamente esclusa dal momento che quest’ultimi hanno
addotto di non aver mai avuto alcun problema con le autorità (cfr. incarto
N 633 560, atto A20, pag. 4 e seg., […]). Gli atti all’inserto e lo stesso
gravame lasciano inoltre chiaramente trasparire che la fuga degli insorgenti
sia da imputarsi alla situazione securitaria ed al timore di subire
persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti e non certo alla paura di
essere perseguitati dalle autorità siriane, cosa che pone dubbi anche
quanto all’esistenza del necessario legame di causalità materiale tra il
timore di rappresaglie ed il bisogno di protezione (cfr. sulla nozione WALTER
KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale
D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). In definitiva, il fatto che
F._______ possa essere considerato come renitente alla leva e sia
conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta
elemento rilevante ai fini dell’evasione del presente gravame (si vedano
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
Pagina 11
situazioni analoghe nelle sentenze del Tribunale D-2202/2017 del 14
novembre 2017 consid. 7; E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3;
E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3 ).
10.4 Non vi è dunque da temere che i ricorrenti, nel caso di un ipotetico
rientro in patria, siano esposti a pregiudizi rilevanti per l’asilo a causa della
situazione di F._______.
11.
11.1 Nel corso della procedura ricorsuale gli insorgenti hanno prodotto un
mandato di arresto in lingua araba corredato da una traduzione in tedesco.
Secondo il tenore di quest’ultima, le autorità avrebbero richiesto il fermo di
A._______ o, in alternativa, di una tra B._______, C._______ e
D._______. Nel documento sarebbe indicato che A._______ avrebbe
svolto attività minanti la pubblica sicurezza, l’interesse generale e l’integrità
territoriale della Repubblica Araba di Siria. Egli avrebbe inoltre trascurato
dei fondi pubblici ed abbandonato la sua funzione per recarsi all’estero.
Posta la partenza degli interessati dal paese, la questione è di principio da
trattare quale motivo d’asilo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. supra
consid. 5.4).
11.2 Ora, il Tribunale non può fare a meno che constatare come il
contenuto del documento in questione lasci alcuni dubbi quanto al fatto che
lo stesso possa essere stato confezionato per i fini della causa. In primo
luogo, è singolare che in un documento ufficiale venga richiesto l’arresto
alternativo di una tra B._______, C._______ e D._______ senza che per
quest’ultime sia stata proposta alcuna incriminazione. Allo stesso modo,
mal si comprende perché l’ulteriore fratello, F._______, che come detto,
risulta privo di interessi nella presente procedura ricorsuale in quanto già
posto al beneficio dell’asilo, sia escluso dalla “lista dei famigliari” destinatari
della misura coercitiva. Altresì, alla luce del profilo dei ricorrenti e
dell’assenza di qualsivoglia attività pregressa di opposizione al regime (si
vedano considerazioni in supra consid. 9.3), mal si comprendono buona
parte dei capi di imputazione elencati nel documento. Sulla base delle sue
stesse allegazioni non è infatti chiaro in che modo A._______ abbia svolto
attività minanti la pubblica sicurezza, l’interesse generale e l’integrità
territoriale della Repubblica Araba di Siria. Del resto, nel contesto siriano è
notoria la facilità di ottenimento di tali mezzi di prova dietro pagamento (cfr.
sentenza del Tribunale D-4215/2016 del 29 maggio 2017 consid. 7.2.1),
cosa che ad essa contribuisce a mettere in discussione il valore probatorio
del documento predetto, già inficiato dai summenzionati dubbi
contenutistici.
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11.3 D’altro canto, il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito
alla rilevanza in materia di statuto di rifugiato dell’abbandono di una
posizione nella amministrazione pubblica siriana. La stessa risulta
effettivamente punibile e di principio può condurre alla comminazione di
una multa o di una pena detentiva. Di norma, in assenza di una pregressa
catalogazione come oppositore, la giurisprudenza non riconosce però una
pertinenza ai fini dell’ottenimento dello statuto di rifugiato di un eventuale
procedimento penale per abbandono non autorizzato dei pubblici uffici (cfr.
tra le tante le sentenze del Tribunale D-5362/2018 del 19 febbraio 2019
consid. 8.3, D-373/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 6.7, D-4493/2015 del
7 luglio 2016 consid. 7.3, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.3). In
specie, come detto, i ricorrenti non risultano aver avuto alcuna
problematica pregressa con il regime siriano.
11.4 In definitiva, il Tribunale addiviene alla conclusione che quandanche
fosse effettivamente stata avviata una procedura penale per causa di
abbandono del posto di lavoro, la stessa non sarebbe comunque
significativa ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato.
11.5 Anche sotto tale aspetto, non sono in specie riuniti i presupposti per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato.
12.
In virtù di quanto sopra esposto, i ricorsi non meritano tutela e le decisioni
impugnate vanno confermate.
13.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
presentata nelle procedure D-2263/2017, D-2264/2017 è divenuta senza
oggetto.
14.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
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abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
D-2265/2017, D-2263/2017, D-2264/2017
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1.
Le procedure D-2265/2017, D-2263/2017 e D-2264/2017 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: