B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2277/2011
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Robert Galliker,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dal Signor Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
Il (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha presentato
una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, la prima
avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di Basilea il 30 ottobre
2008, la seconda presso l'UFM a Wabern il 18 marzo 2010, il medesimo
ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di au-
dizione del 30 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 18 marzo 2010 [di
seguito verbale 2]) di essere originario del villaggio di B._______,
C._______, nei pressi di D._______, distretto di Jaffna (Sri Lanka). Egli
sarebbe espatriato a causa dei sospetti legami della propria famiglia con
le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE), in quanto lui
ed i famigliari sarebbero stati residenti dal (...) al (...) nella regione di
E._______, inoltre in seno al succitato movimento un primo fratello dell'in-
teressato avrebbe perso la vita come combattente. Oltre a ciò, il richie-
dente avrebbe svolto delle attività di volontariato per (...) organizzate dalle
LTTE. Tali attività sarebbero diminuite nel (...), a causa dell'interruzione
dell'accordo di pace. Nel corso del (...), degli sconosciuti si sarebbero
presentati numerose volte presso il suo domicilio, questionando la sua
famiglia sul presunto ospitare riunioni notturne delle LTTE. Ad (...) avreb-
be saputo che delle persone lo stavano ricercando personalmente, aven-
do queste ultime fatto direttamente il suo nome, di conseguenza avrebbe
deciso di fuggire verso F._______. In attesa di espatriare, durante il sog-
giorno nel (...), avrebbe appreso dell'uccisione di un altro fratello, peraltro
riportata anche dalla stampa locale.
A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato ha prodotto, oltre
alla carta d'identità, l'atto di morte del fratello (doc. 1), una pagina in lin-
gua inglese estratta dal sito internet Tamilnet riportante la notizia della
morte del fratello, rispettivamente la versione del medesimo articolo in
lingua tamil (doc. 2), la fotocopia di un certificato del proprio avvocato at-
testante la morte del fratello (doc. 3), tre attestati del lavoro svolto presso
le LTTE (docc. 4-6) ed un certificato medico datato 28 marzo 2011 rila-
sciato dal Dr. med. G._______ (doc. 7).
B.
Con decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha respinto la succitata doman-
da di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla
Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso
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Pagina 3
lo Sri Lanka, segnatamente a B._______ presso D._______ (penisola di
Jaffna), siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 18 aprile 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione
dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova
valutazione e subordinatamente la concessione dell'ammissine
provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle pre-
sumibili spese processuali.
D.
In data 21 aprile 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibili-
tà di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
E.
Con decisone incidentale del 4 maggio 2011, ritenuta la sussistenza
di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), il
Tribunale ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un antici-
po a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invi-
tato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
F.
Tramite risposta del 9 maggio 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
Il 30 maggio 2011, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è
stato trasmesso per informazione all'autorità inferiore in data
3 giugno 2011.
H.
Con decisione incidentale del 12 settembre 2012, il Tribunale ha invitato
l'autore del gravame a produrre, entro il 27 settembre 2012, un certificato
medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, con la
comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine egli sarebbe
stato ritenuto non soffrire attualmente di problemi medici particolari.
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Pagina 4
I.
In data 27 settembre 2012 (cfr. data del plico raccomandato), in ossequio
al termine impartitogli, l'insorgente ha inoltrato il rapporto medico stilato
dal Dr. med. G._______ il 20 settembre 2012 (doc. 8).
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfat-
ti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
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Pagina 5
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1. Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che i
numerosi elementi riscontrati nelle dichiarazioni dell'interessato non pre-
senterebbero un profilo di rischio e nemmeno l'esposizione a qualsivoglia
tipo di persecuzione. Segnatamente, l'autorità inferiore ha sottolineato
come il medesimo non avrebbe mai partecipato ad attività politiche in fa-
vore delle LTTE, né frequentato combattenti appartenenti al menzionato
movimento. Le attività sociali svolte dal richiedente a favore della comuni-
tà tamil non avrebbero la connotazione terrorista tipica delle LTTE e, ad
ogni modo, dal 2005 egli non avrebbe più frequentato persone vicine alle
LTTE. In aggiunta, secondo l'Ufficio, qualora le autorità avessero avuto
dei sospetti in merito, esse non si sarebbero limitate a semplici intimida-
zioni, ma avrebbero certamente convocato ed interrogato l'interessato.
Dall'altro lato, l'omicidio del fratello del richiedente sarebbe da inserire in
un contesto di guerra e conflitto interetnico, che avrebbe creato una si-
tuazione di insicurezza nel Paese dando ampio spazio alla criminalità,
pertanto non vi sarebbero elementi per concludere che il fratello possa
essere stato ucciso per dei motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi. Per queste
ragioni, il timore dell'interessato non sarebbe fondato ed i motivi di asilo
da lui invocati non sarebbero pertinenti, tanto che il medesimo non soddi-
sferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato. Sulla base di queste considerazioni, l'autorità inferiore ha respinto
la domanda di asilo e pronunciato il contestuale allontanamento dell'inte-
ressato, la cui esecuzione risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile.
4.2. Nel gravame, il ricorrente ribadisce l'evento che lo avrebbe portato
all'espatrio, il 10/11 agosto 2008, allorquando egli sarebbe stato avvisato
che degli sconosciuti avrebbero chiesto di lui. A ciò andrebbe aggiunto il
fatto che sia un primo fratello, combattente LTTE, che il padre sarebbero
stati uccisi. L'insorgente, dal canto suo, avendo svolto delle attività sociali
a favore della popolazione organizzate dalle LTTE avrebbe contribuito ad
aumentare i sospetti circa le simpatie della propria famiglia per il gruppo
nazionalista in questione. Egli dopo la partenza dal suo villaggio, in attesa
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Pagina 6
di poter espatriare, avrebbe appreso della morte di un altro fratello, circo-
stanza per la quale si sentirebbe responsabile. L'autore del gravame ritie-
ne quindi di rappresentare un profilo a rischio di persecuzioni ad opera
delle autorità governative, in quanto apparterrebbe ad una famiglia da
tempo sospettata di simpatie e vicinanza alle LTTE. Inoltre, egli farebbe
parte delle persone particolarmente a rischio secondo il rapporto dell'Or-
ganizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del
1° dicembre 2010, in quanto presenterebbe le caratteristiche di più di uno
dei profili menzionati in tale rapporto. Nondimeno, le circostanze di ucci-
sione del fratello, non appena lasciato il villaggio dopo l'episodio che è al-
la base della sua fuga, andrebbero considerate. Di conseguenza, la deci-
sione impugnata si fonderebbe su di un accertamento incompleto dei fatti
rilevanti relativi alla qualità di rifugiato del ricorrente. Per quanto concerne
l'allontanamento, l'autore del gravame sostiene che in caso di pronuncia
della misura la Svizzera violerebbe gli accordi internazionali, in particolare
l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei di-
ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ritenuto che egli ver-
rebbe così esposto a trattamenti inumani e degradanti. Non da ultimo la
rete famigliare dell'insorgente ancora presente nel Paese di origine sa-
rebbe assai ridotta, considerati i famigliari uccisi e quelli che si trovereb-
bero già all'estero. Infine, secondo quanto stabilito dal rapporto medico di
cui al doc. 7, il ricorrente presenterebbe un importante stato ansioso-
depressivo nell'ambito di una sindrome post-traumatica da stress rispetto
alla quale un eventuale rientro in Sri Lanka risulterebbe assolutamente
controindicato. Conseguentemente, un rinvio verso il Paese di origine ap-
parirebbe non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Anche il doc. 8, prodotto in data 27 settembre 2012, confermerebbe la
diagnosi precedente e la necessità di prosieguo dell'attuale terapia.
5.
5.1.
5.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo
ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
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Pagina 7
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.1.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44,
consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo re-
ligioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato
timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di perse-
cuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove
persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta
(cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid.
5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e s.). Sul
piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi-
cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suf-
ficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, p.
447 e ss.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna
1999, p. 69 e ss.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit
des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, p.
44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Ber-
na/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylver-
fahrens, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; SAMUEL WEREN-
FELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna
1987, p. 287 e ss.).
5.1.3. Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo
giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e
le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di al-
cuni individui o di una parte della popolazione, i quali – secondo un esa-
me oggettivo – sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficil-
mente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza confor-
D-2277/2011
Pagina 8
me alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una
tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese
(cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 10.3.1 p. 200 e s. e GICRA 2000 n. 17,
consid. 10 e 11 p. 156 e ss.; KÄLIN, op. cit., p. 49 e ss.; WERENFELS,
op. cit., p. 275). Come ritenuto dal Consiglio federale, i metodi in oggetto
sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vi-
ta o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di co-
strizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la
permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno
di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. p. 125
e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del
6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. p. 631).
5.2.
5.2.1. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore
di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione
vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la si-
tuazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha consta-
tato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurez-
za del paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito sri-
lankese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e
sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del con-
flitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = inter-
nally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villag-
gi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka;
Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concer-
ning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento,
grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in
Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e
stanno migliorando progressivamente in tutto il paese soprattutto nelle
regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE
durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurispru-
denza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti in-
tervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi
di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone partico-
larmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime
del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti
dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le
vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid.
8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e
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Pagina 9
rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le
LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
5.2.2. Nulla nel comportamento personale del ricorrente lascia trasparire
una partecipazione politica particolare o una condotta che avrebbe potuto
essere percepita delle autorità singalesi quale sostegno attivo alle LTTE. I
sospetti nei confronti del medesimo e della sua famiglia sono da ricondur-
re, come da egli dichiarato (verbale 2, Q28-Q30 p.5), al soggiorno nella
regione di E._______ dal (...) al (...). Per quanto attiene al fratello del ri-
corrente, (...), egli è deceduto già nel (...), ossia (...) anni prima dell'espa-
trio dell'autore del gravame, di modo che le citate autorità se avessero
avuto un interesse nella persona del ricorrente o dei suoi famigliari non si
sarebbero limitate alle sole visite a domicilio a partire dal (...) (cfr. verbale
2, Q28 e ss. p. 5). Come documentato (cfr docc. 4-6), l'insorgente ha al-
tresì partecipato ad attività di volontariato volte alla (...) (verbale 1, p. 6;
verbale 2, Q9 p.3 e docc. 4-6). Tali attività, come riferito dal ricorrente
stesso (cfr. verbale 2, Q26 p. 4), sarebbero state organizzate dal movi-
mento tamil in collaborazione con il governo singalese, tanto non posso-
no di conseguenza essere definite politiche o aventi la connotazione tipi-
ca delle LTTE, bensì unicamente a carattere benefico. Ne discende che
dagli atti non emerge alcun indizio di partecipazione ad attività politiche,
vere e proprie, a favore delle LTTE da parte dell'autore del gravame, co-
me peraltro da lui stesso dichiarato (cfr. verbale 1, p. 6). Le summenzio-
nate opere di volontariato, sono terminate nel (...) (cfr. verbale 2, Q43 p.
6), di conseguenza nulla dall'esame degli atti di causa lascia intendere
che il ricorrente abbia frequentato esponenti del movimento tamil in que-
stione successivamente a tale data. Per quanto attiene al fermo subito
dal ricorrente, va rilevato che il medesimo è stato liberato e non ha dichia-
rato di aver subito violenza (cfr. verbale 2, Q39-Q40, p. 6), ciò dimostra
che le autorità singalesi non lo hanno considerato un soggetto pericoloso,
rispettivamente dal profilo considerevole dal punto di vista terroristico.
Questo episodio, le frequenti visite a domicilio (cfr. verbale 2, Q28 e ss. p.
5) e la ricerca dell'interessato (cfr. verbale 2, Q41-Q42, p. 6 e Q51, p. 7),
sono fatti che vanno inseriti nel contesto del periodo in questione, in cui
l'esercito era solito fermare dei giovani tamil al fine di ottenere delle in-
formazioni, tipicamente nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta an-
ti-terrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012,
consid. 3.4). L'omicidio di un altro fratello (cfr. docc. 1-3), avvenuto poco
prima dell'espatrio dell'insorgente, non presenta alcun indizio che possa
portare a concludere che tale avvenimento sia in qualche modo legato a
motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi, piuttosto va inserito nel contesto di
guerra, conflitto generalizzato e violenza dell'epoca.
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Alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine del ricorrente, un
timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di av-
venimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come ret-
tamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente non so-
no rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Del resto, non emergono dagli atti nemmeno elementi che permettano di
ammettere che l'interessato faccia parte del novero dei profili a rischio
sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 della presente). Di conseguenza, il Tribu-
nale ritiene che, visti gli atti di causa e la situazione attuale del Paese in
questione, per il ricorrente non vi siano rischi di persecuzione ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente verrà
sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea
della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente de-
tenzione alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Si tratta di misure anti-
terrorismo alle quali è sottoposta l maggior parte della popolazione, a Co-
lombo e nel resto del territorio nazionale, che ad ogni modo non rivestono
l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del
Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento).
5.3. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimen-
to della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo e, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
6.
6.1.
6.1.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
6.1.2. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
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Pagina 11
6.2.
6.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 5 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte
EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K.
c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Dani-
marca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito
[richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte
ha ritenuto che non vi sia da partire dal presupposto che ogni Tamil di ri-
entro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Per contro, occorrere analizzare se nel caso di specie e alla luce di diver-
si fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere
che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad inter-
rogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare
la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esisten-
za di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fu-
ga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpe-
volezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle
forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri
Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanzia-
mento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una
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domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle
LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a
costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe
essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in
considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Pa-
ese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri ter-
mini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la
soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni sopraesposte relative
all'analisi della qualità di rifugiato (consid. 5.2.2. della presente).
6.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
6.3.
6.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di
origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in
pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza gene-
ralizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111;
GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22,
consid. 7a p. 191).
In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto
recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmen-
te una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in
considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicu-
rezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti
dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il
Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso
l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto
attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a se-
guito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009
e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esisten-
za di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle atti-
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vità economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale
e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzio-
ne di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna,
Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per
sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione
ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà
(cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere
la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine
della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora pos-
sano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF
2011/24, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il
Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di
vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima catego-
ria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, ve-
rificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente,
concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento,
nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali con-
dizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alter-
nativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24,
consid. 13.2.1.2).
Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in ca-
so di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene
inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche
essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base,
nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto
della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non può pre-
valersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzio-
ne dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno
in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto
di accesso generale in questo paese alle forme di sostegno mediche, so-
ciali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute,
per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel
Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle
elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamen-
to, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla
base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine
o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono es-
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sere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero,
l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le
tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia,
l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamen-
to adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto
rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in
pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della
sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sentenza del
Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del Tribunale
D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale
E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essen-
ziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad
un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid.
9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b).
6.3.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario
della penisola di Jaffna, nonché di aver avuto quale ultimo domicilio
B._______ presso D._______ penisola di Jaffna a far tempo dal (...) (cfr.
verbale 2, Q13-Q14, p. 3). Egli è giovane, celibe, ha una discreta forma-
zione scolastica e ha lavorato in detto Paese presso il proprio (...) (cfr.
verbale 1, pp. 2-3). Inoltre, dispone di gran parte della famiglia nella zona
di D._______, tra cui la madre, le due sorelle (cfr. verbale 1, p. 3), uno zio
paterno e la moglie del fratello con i figli (cfr. verbale 2,
pp. 5-6). Non da ultimo, grazie alla sua attività di (...), il ricorrente ha cer-
tamente sviluppato anche un'importante rete sociale e professionale in
detta zona. Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente – sebbene sia espa-
triato prima della fine della guerra – potrà usufruire di un adeguato e con-
creto sostegno al suo reinserimento in Patria, segnatamente nella zona di
D._______.
Infine, come si evince dal gravame e dal recente doc. 8, il ricorrente soffre
attualmente di una sindrome post-traumatica da stress. Secondo le
informazioni a disposizione del Tribunale i medicamenti e i trattamenti
necessari sono, in generale, disponibili anche in Sri Lanka, infatti il paese
beneficia di un sistema sociale e sanitario di standard elevato per rappor-
to ad altri paesi con una situazione di sviluppo economico similare
(South-East Asia Region, Countries, 11 Health Questions, World Health
Organization 2007, p. 221). Nello specifico, per quanto attiene ai problemi
di salute mentale, il Paese dispone di varie strutture ospedaliere operanti
nel settore, inoltre alcune organizzazione non governative presenti sul
territorio propongono aiuto in campo psichiatrico. I medicamenti sono
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ottenibili gratuitamente e le sostanze non disponibili possono facilmente
essere importate dalla vicina India (cfr. Country of Origin Information Re-
port: Sri Lanka, UK Home Office, 18 febbraio 2010). In particolare, nella
penisola di Jaffna, vi è un ospedale universitario, il quale dispone altresì
di un dipartimento di psichiatria (cfr. Jaffna Regional Directorate of Health
Services, 2010 Statistics, e Ministry of Health Sri Lanka, Health Institu-
tions and Bed Strength by District - Jaffna District).
6.3.3. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr).
6.4. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre alla car-
ta di identità già prodotta in corso di procedura (cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
6.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata.
7.
In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con
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ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: