B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2283/2015
Sen t en z a d e l 1 3 magg i o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Senegal,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 31 marzo 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
10 novembre 2014;
i verbali d'audizione del 17 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
9 marzo 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 31 marzo 2015, notificata al richie-
dente in data 1° aprile 2015 (cfr. atto A26/1);
il ricorso del 13 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 14 aprile 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino senegalese di etnia diola e di aver vissuto dalla nascita
fino al suo espatrio a C._______ in Senegal (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 4);
che sarebbe espatriato alla ricerca di un futuro migliore e di un lavoro giac-
ché in Senegal sarebbe rimasto solo, essendo suo padre e sua sorella stati
uccisi dai ribelli (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg.);
che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le di-
chiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il
richiedente si sarebbe contraddetto sulla data della morte dei suo fami-
gliari; che, da un lato, avrebbe avuto il timore di tornare a D._______, suo
luogo d'origine, in quanto i ribelli gli farebbero pagare una quota, e dall'altro
lato avrebbe indicato di essersi nascosto dai ribelli per tutta la vita; che
interrogato su tali aspetti non avrebbe fornito alcuna spiegazione attendi-
bile; che infine avrebbe equivocato l'acronimo del gruppo ribelle;
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso il Senegal siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che l'inesattezza della data
precisa della morte dei suoi famigliari sarebbe giustificata dal suo stato
emotivo di sofferenza legato a tali episodi; che oltracciò avrebbe avuto pro-
blemi di comprensione con l'interprete, pertanto le altre contraddizioni sa-
rebbero da ricondurre a problemi di interpretazione e di verbalizzazione
delle sue dichiarazioni; che la SEM avrebbe dovuto analizzare la situazione
delle persone appartenenti all'etnia diola in Senegal e le persecuzioni di cui
sarebbero vittime;
che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile poiché non avrebbe nessun legame sociale e la sorella, nono-
stante viva in Senegal, sarebbe impossibile per lui raggiungerla;
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il riconosci-
mento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via
sussidiaria ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova
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decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha al-
tresì chiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria,
nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
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che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili giacché contraddittorie e non corroborate da elementi
consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture
non fondate su un indizio oggettivo;
che il suo racconto circa i motivi d'asilo allegati è caratterizzato da impor-
tanti contraddizioni; che in primo luogo, il ricorrente ha allegato che il padre,
la madre e la sorella minore sarebbero morti tutti nel 1998 uccisi dai ribelli
e da qui avrebbe cominciato a nutrire timore verso di loro (cfr. verbale 2,
pag. 5); che ciononostante ha fornito contrastanti versioni, indicando che
la madre sarebbe ancora viva, oppure che il padre sarebbe morto nel 1999,
oppure ancora che la sorella sarebbe deceduta nel 2001 (cfr. verbale 1,
pagg. 4 seg.); che interrogato su tali contraddizioni egli ha risposto che
sarebbe difficile ricordare le date e che i senegalesi non sarebbero molto
precisi nel ricordare le date (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.); che tale giustifi-
cazione, come ovvio, non è sufficiente per spiegare le contraddizioni so-
praccitate; che in secondo luogo, non è riuscito a rendere credibile che i
ribelli lo stiano effettivamente cercando; che ha fornito ipotesi poco convin-
centi, ossia che i ribelli avrebbero parlato di lui durante le loro riunioni e ciò
gli sarebbe stato riferito da persone non meglio precisate; che chiestogli da
quanto tempo sarebbe ricercato egli ha risposto "da quando mio padre è
deceduto loro parlano di me" (cfr. verbale 2, pag. 9); che queste allegazioni
sono prive di dettagli e stereotipate; che si aggiunga che per sua stessa
ammissione egli non ha mai avuto contatto con i ribelli (cfr. verbale 2,
pag. 7); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione della SEM;
che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le
varie contraddizioni rilevate sarebbero da imputare all'incorretta trascri-
zione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete; che il Tribunale con-
stata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti all'insorgente e lo
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stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correg-
gendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde nemmeno la rappresen-
tante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale ha espresso
dubbi sulla conduzione di tale audizione; che pertanto tale generale dichia-
razione ricorsuale non trova fondamento alcuno;
che in Senegal la sola appartenenza all'etnia diola non è motivo di perse-
cuzione; che come dichiarato dal ricorrente, egli non ha mai avuto problemi
con le autorità del suo Paese d'origine ed ha, tra le altre cose, potuto fre-
quentare l'Università a Dakar (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7 e verbale 2,
pag. 8); che per sovrabbondanza si aggiunga che il Consiglio federale ha
designato il Senegal nel novero degli Stati in cui non vi è pericolo di perse-
cuzioni giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
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espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, ha frequentato più di dieci anni di scuola e pure l'Uni-
versità di Dakar e vanta un'esperienza professionale decennale come com-
merciante (cfr. verbale 1, pag. 4); che la sorella maggiore vive a tuttora nel
Paese d'origine e avendovi egli vissuto gran parte della sua esistenza (cfr.
verbale 1, pag. 4 seg. e verbale 2, pag. 6) si può partire dal presupposto
che abbia un'ottima rete sociale in Patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
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che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: