Corte IV
D-2289/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Blaise Pagan, giudice;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2289/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 7 marzo
2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessata del 30 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 6 aprile 2009, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata)
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'8 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di essere nata e vissuta a
B._______ (Mongolia),
che la stessa ha affermato di essere espatriata, in data (...), per il
timore di essere condannata a seguito delle accuse mosse nei suoi
confronti dal cognato e da altri parenti, timore dovuto al fatto che il
cognato avrebbe lavorato presso la polizia e vi avrebbe tuttora
conoscenze; che essa sarebbe stata, dopo la morte della sorella,
dapprima interrogata presso la procura, poi fermata presso la stazione
di polizia per settantadue ore ed infine incarcerata per quattordici
giorni; che, in assenza di prove concrete, essa sarebbe poi stata
rilasciata, subendo però vari interrogatori; che, inoltre, il passaporto le
sarebbe stato sequestrato; che nonostante il divieto impostole di
lasciare il Paese, l'interessata sarebbe espatriata dalla Mongolia,
giungendo a Mosca (Russia) con un lasciapassare, da dove avrebbe
poi continuato il viaggio in auto e senza documenti giungendo infine in
Svizzera,
che, nella decisione del 6 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente non sono verosimili siccome, incoerenti, inconstitenti e
fortemente contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente lamenta, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non aver potuto esporre i suoi motivi d'asilo all'UFM in
occasione di entrambe le audizioni, bensì unicamente nell'ambito della
seconda; che, inoltre, emergerebbero indizi di persecuzioni tali da
rendere necessaria una decisione materiale nel suo caso,
segnatamente per i gravi problemi che avrebbe avuto con la polizia,
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per le accuse mosse contro di lei dal cognato, un ex-poliziotto con
molte conoscenze in polizia e nell'ambiente giudiziario, e per la sua
paura di essere condannata in Patria; che in particolare ed in merito
alle circostanze dell'avvelenamento e della morte della di lei sorella, la
ricorrente conferma le allegazioni fatte in sede di audizione,
adducendo di non essere in grado di descrivere con più precisione
l'accaduto, essendo esso molto semplice; che i suoi motivi d'asilo, oltre
che gravi, sarebbero da ritenersi verosimili e rilevanti,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ella ha altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, preliminarmente, il TAF osserva che, giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi, il
centro di registrazione può interrogare sommariamente il richiedente
sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese,
che, giusta l'art. 19 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'interrogatorio
sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta
l'art. 29 LAsi,
che, pertanto, nel caso concreto, il fatto che l'UFM non abbia
interrogato la ricorrente nell'ambito dell'audizione sommaria sui suoi
motivi d'asilo, bensì unicamente nell'ambito dell'audizione ai sensi
dell'art. 29 LAsi, non costituisce un vizio procedurale; che la censura
della ricorrente su tale punto risulta pertanto infondata;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che codesto Tribunale osserva, in particolare, che la ricorrente si è
palesemente contraddetta in sede di audizione in merito alle
conseguenze del suo asserito arresto, dichiarando dapprima di essere
già stata sia processata che condannata (cfr. verbale della prima
audizione del 30 marzo 2009 [in seguito: verbale audizione (1)], pag.
5/13.2), per poi indicare in un secondo tempo che fino ad oggi, invece,
nessuna udienza sarebbe stata ancora fissata (cfr. verbale della
seconda audizione del 30 marzo 2009 [in seguito: verbale audizione
(2)], pag. 7/D 51) e che, viste le conoscenze in polizia di suo cognato,
temerebbe una condanna, ragione per cui sarebbe espatriata (cfr.
verbale audizione (2), pag. 3/D4 e 7/D49); che anche circa il momento
dell'interrogatorio in pretura e del suo fermo in polizia la ricorrente si è
contraddetta senza valida giustificazione: secondo una prima versione,
infatti, essa sarebbe stata interrogata sei giorni dopo la morte della
sorella e condotta in polizia il giorno seguente (cfr. verbale audizione
(2) pag. 4/D7-9); in un secondo tempo, invece, essa allega che
l'interrogatorio sarebbe avvenuto due rispettivamente tre giorni dopo la
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morte della sorella e il fermo tre giorni dopo il di lei decesso (cfr.
verbale audizione (2) pag. 4/D15-22); che anche circa il sequestro del
passaporto la ricorrente non è stata in grado di narrare i fatti senza
contraddirsi, dichiarando in fase di prima audizione che il fatto sarebbe
da riportare all'inizio di novembre 2008 (cfr. verbale di audizione (1)
pag. 4/13.1), per poi, un paio di ore dopo, far risalire il sequestro alla
fine dello stesso mese (cfr. verbale audizione (2) pag. 6/D33 e 38); che
risultano inverosimili, perchè contraddittorie, pure le allegazioni in
merito agli asseriti contatti avuti con le autorità dopo la sua
scarcerazione: infatti, se da una parte la ricorrente sostiene che le
autorità avrebbero continuato, dopo il rilascio, ad interrogarla (cfr.
verbale audizione (2) pag. 3/D4), dall'altra è emerso dalle sue
dichiarazioni che tali rapporti si limiterebbero invece ad un unico
episodio (cfr. verbale audizione (2) pag. 6/D39 e 43); che, come ha
rettamente osservato l'autorità inferiore, la ricorrente – in relazione alle
circostanze dell'avvelenamento e della morte della sorella, come pure
della sua detenzione - non ha saputo dettagliare le sue dichiarazioni di
per sé già molto vaghe, benchè sia stata più volte invitata a farlo; che,
circa la sua certezza di essere condannata, la ricorrente si è limitata a
giustificare il suo timore unicamente col fatto che il cognato avrebbe
lavorato in polizia e disporrebbe tuttora di conoscenze in tale ambito
(cfr. verbale audizione (2) pag. 7/D49-50), senza addurre, neanche in
sede ricorsuale, ulteriori elementi che ne coroborrebbero la
verosimiglianza; che, infine, mal si comprende che, nonostante
temesse fortemente di essere condannata, la ricorrente abbia
aspettato due mesi dopo l'ultimo contatto intercorso con la polizia per
espatriare; che vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa
dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo sia inverosimile,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa dalla ricorrente, non appare motivo per ritenere che essa
non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere
alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente;
che ella infatti è giovane e gode di una formazione scolastica di (...)
anni, nonché ha alle spalle un'esperienza professionale quale (...) e
(...) (cfr. verbale audizione (1) pag. 2/8); che alla luce
dell'inverosimiglianza della vicenda da lei addotta, non è nemmeno da
escludere che la ricorrente disponga di una rete familiare in loco; che
l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
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esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv.
4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta,
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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