Corte IV
D-2304/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Muriel Beck Kadima
Cancelliere Federico Pestoni.
A._______,
Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2304/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera;
la notifica del 3 marzo 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la mi-
nor età del richiedente;
la convocazione della persona di fiducia del 15 marzo 2010;
i verbali d'audizione del 3 marzo 2010 e 25 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, intimata lo stesso giorno al
all'interessato presso il Centro di registrazione e di procedura di
B._______ (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 7 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 8 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 8 aprile 2010;
l'ordinanza del 13 aprile 2010 con la quale il TAF a concesso un termi-
ne di 15 giorni all'UFM per prendere posizione sul ricorso del 7 aprile
2010, con particolare riferimento all'esigibilità dell'allontanamento del
richiedente tenuto conto della sua minore età;
le osservazioni dell'UFM del 21 aprile 2010, trasmesse il 27 aprile
2010 per conoscenza alla persona di fiducia, che confermano quanto
già espresso con decisione del 31 marzo 2010, posto che dalle dichia-
razioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare misu-
re d'istruzione supplementari.
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere nato a C._______, D._______, nella Repubblica di
Serbia, dove ha vissuto fino al giorno dell'espatrio;
che egli ha affermato di essere stato picchiato a scuola da un compa-
gno, E._______, il quale l'avrebbe cercato anche dopo la scuola per
picchiarsi con lui, rivolgendo delle offese ingiuriose persino a sua ma-
dre; che successivamente pure il nonno ed il padre di E._______
avrebbero insultato il richiedente e la sua famiglia; che una sera men-
tre il richiedenti e gli altri membri della sua famiglia si trovavano in
casa qualcuno dall'esterno avrebbe rotto le finestre della loro abitazio-
ne; che, a causa di ciò e per il timore di subire ulteriori soprusi, hanno
deciso di scappare ed andare a casa della zia del richiedente; che lì vi
avrebbero passato la notte e che l'indomani il ricorrente sarebbe espa-
triato con i nonni paterni lasciando i genitori ed i fratelli in Patria;
che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica di Serbia nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che i pregiudizi allegati non costi-
tuiscono una persecuzione ai sensi della legge, di modo che, non
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emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione del-
l'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il richiedente sostiene di aver addotto sufficienti motivi
a sostegno della sua domanda d'asilo posto che la nozione di perse-
cuzione prevista all'art. 34 cpv. 1 LAsi andrebbe interpretata in senso
estensivo, comprendendo, dunque, non soltanto i seri pregiudizi deter-
minanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, ma pure gli ele-
menti ostativi all'esecuzione dell'allontanamento ed in particolare i trat-
tamenti disumani e degradanti contemplati dall'art. 3 CEDU; che, in
particolare, il ricorrente ritiene che il suo allontanamento non sia ragio-
nevolmente esigibile in considerazione del fatto che, essendo egli mi-
norenne, l'UFM non avrebbe intrapreso le necessarie misure istruttorie
per determinare, nell'interesse superiore del fanciullo, le condizioni ne-
cessarie per un suo rinvio nel Paese di origine, e meglio, la presenza
dei genitori in Patria, l'eventuale rappresentanza legale dei nonni, chi
ed in che misura può rispettivamente deve accogliere il fanciullo in
caso di rientro in Serbia;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo;
che l'UFM nella sua presa di posizione del 21 aprile 2010 ha ritenuto
di non dover modificare la propria posizione, posto che da quanto di-
chiarato dal richiedente non emerge nulla che potrebbe mettere in
dubbio che le persone che hanno chiesto asilo insieme a lui non siano
i suoi nonni; che è pure chiaro che il richiedente ha vissuto con i nonni
e che loro si prendevano cura di lui;
che il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle
parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3);
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che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richieden-
te l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una
persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontana-
mento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore,
oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione
di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da par-
te del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità prepon-
derante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è al-
tresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1
OAsi 1);
che nel caso in rassegna, l'UFM ha considerato verosimile la minor età
del richiedente, il quale ha dichiarato di avere 8 anni, nominando a sua
tutela un rappresentante di fiducia nella persona del F._______(cfr.
scritto del 15 marzo 2010);
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero di quelli sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua si-
tuazione personale;
che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi
va intesa in senso lato, comprendendo, non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con de-
creto del 6 marzo 2009, la Repubblica di Serbia nel novero dei Paesi
esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assen-
za di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, il richiedente si è lamentato di essere stato pic-
chiato da un compagno di scuola e dal nonno di quest'ultimo e che
pure suo padre è stato picchiato; che inoltre i vetri delle finestre di
casa sua sarebbero stati rotti una sera mentre egli si trovava all'interno
con i genitori, e nonni e i fratelli;
che, in considerazione di quanto suesposto, come rettamente rilevato
dall'UFM, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e
18 LAsi né indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confuta-
bile dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che l'interessato ha fatto valere, mediante ricorso, che l'esecuzione del
suo allontanamento non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4
LStr), essendo egli minore e posto che l'UFM non ha in alcun modo
istruito la causa nel senso di verificare l'esistenza effettiva dei genitori
rispettivamente di altri parenti in Patria nonché la loro concreta possi-
bilità di accogliere ed accudire il richiedente, e nemmeno di accertare
il grado di autorità parentale esercitato dai nonni con i quali egli è
espatriato, oltre alle loro effettive capacità di assumersi la cura del ri-
corrente una volta tornati nel Paese d'origine;
che codesto Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM in merito al rea-
le diritto di affidamento dei presunti nonni rispettivamente all'effettiva
capacità di presa a carico del ricorrente da parte di parenti in Patria
come supposizioni espresse senza aver effettuato alcun accertamento
in merito; che in effetti, non è chiaro quali siano le ragioni precise e le
fonti su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento, che di conseguen-
za, il TAF non è in grado d'esprimere il sindacato di legittimità della de-
cisione impugnata; che questo Tribunale osserva infatti, che, stante le
premesse, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione del allontanamento del ri-
corrente;
che nel caso in rassegna, benché non sia stato depositato alcun docu-
mento, emerge dagli atti e dalla decisione avversata che l'UFM ha rite-
nuto verosimile l'età allegata dal richiedente; che, infatti, detto Ufficio
ha considerato che egli è minorenne, di 8 anni, e per questo motivo è
stata nominata una persona di fiducia, la quale ha partecipato in sede
di audizione formale;
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che secondo la giurisprudenza, la valutazione dell'allontanamento di
un minorenne non accompagnato presuppone la chiarificazione della
sua situazione personale sotto l'aspetto specifico del bene del fanciul-
lo; che l'esecuzione dell'allontanamento di un minore suppone che sia
stato chiarito, già allo stadio dell'istruzione, in quale misura potrà es-
sere preso a carico, dopo il suo ritorno, da un membro della sua fami-
glia o da un istituto specializzato; che l'autorità di prima istanza non
può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento
del richiedente è esigibile, perché egli può ritornare nella sua famiglia
o perché nel suo Paese d'origine esistono delle istituzioni appropriate
alle quali può indirizzarsi; che tale maniera di procedere costituisce
una constatazione incompleta dei fatti pertinenti (cfr. GICRA 2006 n.
24 consid. 6; GICRA 1999 n. 2 consid. 6b e 6c; GICRA 1997 n. 23);
che, come rilevato in precedenza, l'UFM ha ammesso che il ricorrente
è minorenne; che trattandosi di minori non accompagnati, la Svizzera
è tenuta dalle disposizioni della CDF, in particolare al principio dell'in-
teresse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF e in appli-
cazione del suo art. 22 cpv. 2, le autorità degli Stati parte devono intra-
prendere tutte le investigazioni possibili al fine di localizzare i genitori
o altri membri della famiglia del richiedente, per poi ottenere le indica-
zioni necessarie per permettere al minore di ricongiungersi a loro nel
suo Paese d'origine (GICRA 1997 n. 23 consid. 5);
che in casu, non è stata presa nessuna misura atta a verificare se il ri-
corrente, in caso di ritorno, potrà ritrovare effettivamente alcuni mem-
bri della sua famiglia e beneficiare di una presa a carico da parte loro;
che, infatti, emerge dalle dichiarazioni del ricorrente che i suoi genitori
sarebbero ancora in Patria, ma non che non saprebbe indicare dove;
che inoltre non è dato a sapere, vista anche l'assenza di documenti di
identità, la veridicità del diritto di affidamento dei presunti nonni con i
quali il richiedente è giunto in Svizzera;
che pertanto, nulla permette d'affermare con certezza, o almeno con
un grado di probabilità sufficiente, che i genitori del richiedente si tro-
vano ancora in Serbia; che qualora non fossero raggiungibili i genitori,
v'è da determinare l'effettiva capacità di altri parenti a prendersi carico
del fanciullo; che un'istruzione a tal proposito non dovrebbe costituire
delle difficoltà insormontabili posto che i nomi delle persone interessa-
te così come il loro luogo di residenza, emergono dagli atti, ciò che do-
vrebbe permettere di rintracciarli; che la risoluzione di queste questioni
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è essenziale, nella misura in cui il ricorrente, ancora minorenne, ri-
schia di essere abbandonato a se stesso dopo l'esecuzione dell'allon-
tanamento, nel caso in cui i suoi genitori non si trovassero più nel luo-
go di abituale residenza e se egli non può installarsi ed essere preso a
carico con le dovute capacità e possibilità da altri componenti della
sua famiglia;
che, di conseguenza, lo scrivente Tribunale è dell'avviso che l'istruzio-
ne condotta dall'UFM non ha permesso di determinare con chiarezza
ed una precisione sufficiente se l'esecuzione dell'allontanamento del-
l'interessato è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che l'U-
FM, avendo ammesso la minor età del ricorrente, non avrebbe dovuto
limitarsi a dire che il bambino ha raggiunto la Svizzera insieme ai non-
ni e può tornare nel Paese d'origine insieme ai nonni e frequentare la
scuola (cfr. decisione del 31 marzo 2010, pag. 4), affermando sempli-
cemente che dalle dichiarazioni del richiedente non emergerebbe nulla
che potrebbe mettere in dubbio che i richiedenti che hanno chiesto
asilo insieme a lui non siano i suoi nonni, posto che da quanto detto
dal bambino emergerebbe chiaramente che egli ha vissuto con loro e
che egli dormiva con la nonna;
che quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autori-
tà inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418); che
questo Tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente se gli
atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del TAF del 25 luglio 2007 D-6735/2006
consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie.
che in casu, la questione di sapere in quale misura l'esecuzione del-
l'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile non può es-
sere giudicata in quanto non sufficientemente istruita; che nella fatti-
specie si impone un'inchiesta condotta in collaborazione con l'amba-
sciata svizzera in Serbia, oltre che un'eventuale audizione comple-
mentare del richiedente; che questi atti di istruzione oltrepassano l'am-
piezza di quelli incombenti a questo Tribunale, che pertanto cassa la
decisione presa dall'UFM, sul punto relativo all'esecuzione dell'allonta-
namento per constatazione incompleta dei fatti pertinenti e rinvia la
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causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione ai sensi
dei considerandi e una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA); che incom-
be dunque all'UFM di completare le lacune dell'istruzione procedendo
alle investigazioni indicate e in seguito di rendere una nuova decisio-
ne, una volta completato il complemento istruttorio ordinato (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23, consid. 5a);
che il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che visto l’esito del gravame, non si riscuotono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art.
65 PA) è divenuta priva d'oggetto; che in considerazione del fatto che
l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]);
che la stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in
CHF 400.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisio-
ne ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese processuali.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...), per corriere inter-
no; in copia)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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