Corte IV
D-2307/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Emilia Antonioni, giudice;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2307/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gl'interessati hanno inoltrato in data 28
febbraio 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione degl'interessati dell'11 marzo e del 2 aprile 2009,
la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata)
il ricorso inoltrato dagli insorgenti l'11 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima
dell'espatrio, dimora a D._______ (Mongolia),
che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...), dopo che il
marito sarebbe stato ingiustamente arrestato ed accusato di omicidio;
che l'arresto sarebbe avvenuto in relazione alle manifestazioni del 1°
luglio 2008 davanti alla sede del partito rivoluzionario, data in cui il
marito avrebbe avuto il suo turno di guardia sorvegliando un cantiere
ubicato di fronte; che la polizia avrebbe scambiato il ricorrente e altri
due suoi colleghi per dei manifestanti e l'avrebbe, dopo uno scontro
diretto, preso in arresto, trasferito in un carcere (dove sarebbe stato
ferito alla testa ed alla gamba rispettivamente al piede), accusato di
avere percosso dei membri della polizia, aperto il fuoco contro la
stessa (o, secondo un'altra versione, contro i manifestanti) e di essere
lui l'uccisore dei cinque manifestanti deceduti durante la rivolta; che
durante la prigionia del ricorrente, la di lui moglie sarebbe stata
sequestrata da tre uomini, portata al cimitero e poi abbandonata dopo
essersi spogliata; che, dopo circa tre mesi di carcere, durante i quali
sarebbe stato interrogato una volta sola, il marito sarebbe stato
rilasciato su garanzia della moglie e del datore di lavoro; che, in
seguito, i ricorrenti avrebbero venduto la loro proprietà immobiliare e si
sarebbero nascosti fuori città in una casa affittata, che non avrebbero
più lasciato fino all'espatrio; che, per paura che il marito venisse usato
dalla polizia quale capro espriatorio in relazione alla morte dei
manifestanti e quindi ingiustamente ucciso o imprigionato, i ricorrenti
avrebbero lasciato la Mongolia muniti di passaporto in direzione della
Russia, da dove avrebbero poi raggiunto E._______ in minibus e privi
di documenti, in data (...),
che, nella decisione del 6 aprile 2009, l'UFM ha constatato, avendo il
Consiglio federale inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri ed
non essendo le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti
verosimili siccome incoerenti, inconstitenti e contraddittorie, che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti ribadiscono i fatti già esposti in sede di
audizione e il motivo del loro espatrio (il timore che il marito venisse
incarcerato ingiustamente), contestano di avere fornito dichiarazioni
vaghe e stereotipate e sostengono che vi sarebbero sufficienti indizi di
persecuzione per una decisione materiale; che gli stessi dichiarano
che sarebbe loro impossibile farsi proteggere dalle autorità mongole,
ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe
ammissibile; che quest'ultima sarebbe inoltre non esigibile in quanto la
ricorrente sarebbe gravida,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
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che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basta rilevare, in particolare, che i ricorrenti non sono stati in
grado di sostanziare e giustificare i motivi per cui il ricorrente sarebbe
oggetto delle asserite accuse da parte della polizia: infatti, la tesi
secondo cui a dare l'ordine di aprire il fuoco contro i manifestanti
sarebbe stato il generale F._______ come pure che quest'ultimo
sarebbe sparito dalla circolazione per sottrarsi alle sue responsabilità
e che quindi il ricorrente sarebbe da intendersi come capro espriatorio
a cui la polizia vorrebbe addossare gli omicidi avvenuti (cfr. ad es.
verbale audizione del ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 7/D52-54,
verbale audizione della ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 5/D29 e 31),
non è stata confortata da elementi seri e concreti ed è rimasta una
mera congettura di parte; ciò viene pure confermato dall'asserzione
dei ricorrenti in fase ricorsuale secondo cui le forze dell'ordine "forse
[...] volevano trovare un capro espiatorio [...]. Forse volevano attribuire
la responsabilità di ciò a noi che siamo stati scambiati per
manifestanti" (cfr. ricorso, pag. 2 in fine); che, pertanto, neanche i
ricorrenti stessi sono in grado di dichiarare con certezza come mai
proprio il ricorrente, tra le tante persone incarcerate insieme a lui dopo
la rivolta (200-300 a sua detta, cfr. verbale audizione del ricorrente del
2 aprile 2009 pag. 7/D52), sarebbe stato preso di mira dalla polizia;
che quindi mal si comprende come possa essere ritenuta verosimile
l'asserita eventualità di persecuzione sotto forma di uccisione o
incarcerazione ingiustificata del ricorrente in caso di ritorno in
Mongolia; che in tale contesto giova pure rilevare che le asserite
accuse subite dal ricorrente durante la prigionia gli sarebbero sempre
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state mosse unicamente in via orale e che egli non avrebbe mai
ricevuto niente per iscritto da parte della polizia, nemmeno al suo
rilascio (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag.
6/15 e verbale del 2 aprile 2009 pag. 8/60, verbale audizione della
ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15); che anche le dichiarazioni del
ricorrente circa l'oggetto delle accuse stesse risultano inverosimili: egli,
infatti, dichiara dapprima di essere stato accusato di avere sparato
contro la polizia (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo
2009 pag. 6/15), per poi invece affermare, senza giustificazione, che
gli si rimproverebbe di aver aperto il fuoco "per uccidere gente" e
contro i manifestanti (cfr. verbale audizione del ricorrente del 2 aprile
pag. 10/D91-93); che, in altre parole, mal si comprende come il
ricorrente si sia potuto sbagliare su un punto talmente centrale della
sua vicenda, da cui sarebbero conseguiti l'arresto, il timore di essere
nuovamente imprigionato, l'espatrio dal suo Paese ed infine la
richiesta d'asilo in Svizzera; che, come ha rettamente osservato l'UFM,
non è logico il racconto secondo cui la polizia avrebbe, da un lato,
scambiato il ricorrente per uno dei manifestanti e si sarebbe addirittura
scontrata con lui (nonostante egli portasse l'uniforme di servizio [cfr.
verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 6/15] grazie
alla quale sarebbe stato individuabile come esterno alla rivolta), e
dall'altro, lo avrebbe accusato di avere sparato contro i manifestanti
stessi; che, anche circa le condizioni del rilascio del ricorrente, le sue
dichiarazioni rese non convincono per mancanza di plausibilità: infatti,
se egli fosse davvero stato fortemente indiziato e/o accusato di
omicidio mal si comprende come mai le autorità lo avrebbero lasciato
a piede libero, dietro semplice garanzia della moglie e del datore di
lavoro, senza condizioni particolari (oltre a quella di doversi
presentare, in data ancora da convenire, ad un secondo interrogatorio)
e riconsegnandoli addirittura il passaporto; che l'allegazione ricorsuale
in merito, secondo la quale un prolungamento dell'incarcerazione non
risultava più necessario dopo l'avvertimento delle autorità messo in
atto tramite il sequestro della moglie del ricorrente (cfr. ricorso pag. 3),
non convince; che peraltro, a titolo abbondanziale, codesto Tribunale
osserva che tale spiegazione è in netta contraddizione con quella
fornita in sede di audizione, secondo cui il rilascio sarebbe invece
avvenuto, perchè il ricorrente sarebbe stato in condizioni di salute
pessime a causa di ferite subite alla testa ed alla gamba (cfr. verbale
audizione del ricorrente del 2 aprile 2009 pag. 11/D95); che non si
capisce come il ricorrente, se veramente indiziato e/o accusato dalle
autorità, avrebbe potuto lasciare il Paese con un passaporto portante il
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suo nome (cfr. ibidem pag. 3/D11), indipendentemente dal fatto se tale
passaporto fosse o meno quello consegnatoli al momento del rilascio
o piuttosto (cfr. ricorso pag. 3) un esemplare procuratogli dal
passatore; che l'inconsistenza ed inverosimiglianza della vicenda
raccontata dai ricorrenti è anche alimentata dal fatto che, come ha
rettamente evidenziato l'autorità inferiore e da come emerge dalle
dichiarazioni rese, durante gli ultimi mesi di soggiorno in Mongolia
(dall'[...] alla metà di [...]) essi non sono più stati oggetto di nessuna
azione di polizia; che, infine, mal si giustifica che, nonostante temesse
di essere usato come caprio espiatorio dalla polizia e di rischiare
l'incarcerazione, il ricorrente abbia aspettato ben quasi (...) mesi dopo
il suo rilascio per lasciare il suo Paese; che vi è pertanto ragione di
ritenere che la vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro
domanda d'asilo sia inverosimile,
che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo le
leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo
rilevante in materia d'asilo,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non
possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali
accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere
alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi,
rispettivamente che la ricorrente non possa ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli
insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio
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reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che
il ricorrente, infatti, gode di una formazione scolastica di (...) anni (cfr.
verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 3/8); che la
ricorrente è in possesso di una laurea in (...) (cfr. verbale audizione
della ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 2/8); che entrambi sono (...)
ed hanno alle spalle un'esperienza professionale pluriennale come (...)
(cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11 marzo 2009 pag. 2/8 e
verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 6/D42), rispettivamente come
(...) (cfr. verbale audizione della ricorrente del pag. 2/8); che entrambi i
ricorrenti dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente il
padre e gli zii paterni lui (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'11
marzo 2009 pag. 4/12), la madre, il patrigno, un fratello e gli zii materni
lei (cfr. verbale audizione della ricorrente del pag. 3/12); che gli
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insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che non soccorre i
ricorrenti nemmeno il versamento agli atti, in fase ricorsuale, del
certificato medico attestante che la ricorrente si trova alla (...)
settimana (in data 9 aprile 2009) di gestazione, tenuto conto del fatto
che dallo stesso non emerge che la ricorrente soffra di problemi
particolari e che lo stadio della gravidanza non è nella fattispecie tale
da ostare ad un viaggio di rimpatrio,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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