B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2309/2019
Sen t en z a d e l 3 g i ug no 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Iran,
rappresentata dalla Signora Cecilia Sanna,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 3 maggio 2019 / N (…).
D-2309/2019
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina iraniana nata e cresciuta ad B._______, è
espatriata il 21 febbraio 2019, il 5 marzo 2019 è entrata in Svizzera ed il
giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. verbale di
rilevamento dei dati personali [atto 13/8]).
B.
Il 2 aprile 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha
svolto la prima audizione giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi,
RS 142.31 [atto 21/19; di seguito: verbale 1]). Il 23 aprile 2019 la
richiedente è stata sentita approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (cfr.
atto 30/18, di seguito: verbale 2).
Ella ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriata
per sottrarsi alle violenze del marito e sfuggire alle ricerche da parte di
agenti del Ministero delle informazioni e della sicurezza nazionale (ezarat-
e Ettela'at va Amniat-e Keshvar [VEVAK]). In effetti, poco tempo dopo il
matrimonio avvenuto nell'ottobre del 2015 egli avrebbe iniziato ad usare
violenza sessuale nei suoi confronti. A causa di ciò ella avrebbe iniziato a
soffrire di attacchi di panico e sarebbe anche stata in cura psichiatra,
tentando anche il suicidio. La ricorrente avrebbe nel frattempo iniziato ad
avvicinarsi alla religione cristiana. A dicembre 2018 la situazione sarebbe
degenerata dopo che una cugina del marito sarebbe venuta a conoscenza
dei maltrattamenti. Il marito l'avrebbe infatti cacciata di casa e qualche
tempo dopo, a seguito di un litigio, l'avrebbe denunciata per apostasia e
proselitismo all'Ettealat. I servizi segreti l'avrebbero poi ricercata presso i
genitori e presso l'abitazione coniugale (cfr. verbale 1, D54 segg.;
verbale 2, D12 segg.).
C.
Il 2 maggio 2019 la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM il parere
in merito alla bozza di decisione negativa del 30 aprile 2019.
D.
Con decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il medesimo
giorno (cfr. atto 39/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha
respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della
ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento.
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Pagina 3
E.
In data 14 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
15 maggio 2019), la ricorrente è insorta contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la
restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; in
secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera
per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di
spese e ripetibili.
F.
Con scritto del 23 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale la
copia della documentazione medica del 17 maggio 2019.
G.
Con scritto del 31 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un
rapporto di controllo dell’Ospedale regionale di C._______ datato 27
maggio 2019.
H.
Il 3 giugno 2019, ella ha fatto pervenire al Tribunale un ulteriore referto
medico risalente al 28 maggio 2019.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
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autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro
di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto a tratti inverosimili ed a
tratti irrilevanti i motivi d'asilo dell'interessata. Per quanto concerne la
verosimiglianza, le allegazioni dell'insorgente non sarebbero
sufficientemente motivate e sarebbero incompatibili con l'esperienza
generale di vita e la logica dell'agire. Segnatamente, ella non avrebbe
fornito informazioni concrete in merito ai problemi avuti con i servizi segreti.
In seguito, ella si sarebbe contraddetta in merito alle persone che erano a
conoscenza del fatto che non era più vergine al momento del matrimonio.
Per quanto concerne l'avvicinamento alla religione cristiana, la SEM ha
considerato contrario alla logica dell'agire il comportamento della
richiedente. A dire dell'autorità inferiore non sarebbe spiegabile il motivo
per il quale lei avrebbe reso pubblico il suo profilo Instagram proprio a
partire dal momento in cui cominciato a postarvi dei contenuti riguardanti
la fede cristiana. Altresì, inizialmente ella avrebbe dichiarato che il suo
profilo Instagram sarebbe stato completamente anonimo, salvo poi
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consegnare in seguito dei mezzi di prova dai quali risulterebbe che ella
avrebbe messo la sua foto personale sul profilo. Ulteriormente illogico
risulterebbe il fatto che nemmeno dopo le ricerche da parte degli agenti,
avrebbe provveduto a rimuovere le due foto sulle quali sarebbe
riconoscibile. Infine, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di un timore
fondato di subire delle persecuzioni future. Invero, non vi sarebbero fondati
motivi per ritenere che al ritorno in Patria l'interessata verrebbe rivendicata
dal marito e nuovamente sottoposta a violenza. Quanto espresso dalla
rappresentante legale nel parere in merito alla bozza di decisione non
permetterebbe una diversa valutazione.
4.2 Nel gravame, la ricorrente contesta le valutazioni della SEM.
Innanzitutto, le allegazioni in merito ai contatti del marito con i servizi
segreti sarebbero coerenti. In seguito, pure lineare sarebbero le allegazioni
in merito alla questione della verginità. L'insorgente avrebbe chiaramente
dichiarato di aver informato sia il futuro marito, sia l'intermediaria. La
reazione del padre sulla questione, sarebbe altresì conforme al contesto
iraniano ed in particolare a quello della provincia di origine della ricorrente.
Per quanto riguarda la conversione alla religione cristiana, l'insorgente
sottolinea che la pubblicazione di immagini relative alla religione su
Instagram sul suo profilo reso pubblico, ma anonimo. Soltanto a dicembre
2018, una volta abbandonato il domicilio, ella avrebbe pubblicato una foto
raffigurante il suo volto. Tale elemento non pregiudicherebbe il fatto che
ella si sarebbe convertita ed avrebbe svolto attività di proselitismo e che
per tali ragioni sarebbe punibile in Iran con la pena di morte. Le autorità
inoltre, sorveglierebbero l'utilizzo dei social network e ciò anche nell'ambito
di attività svolte all'estero. Infine, per quanto concerne le violenze sessuali
subite dal marito, la ricorrente si avvale di un timore fondato che le stesse
si ripetano in futuro. Tale assunto troverebbe fondamento nella
contestualizzazione delle violenze nel quadro normativo e sociale iraniano.
Le violenze domestiche non sarebbero infatti punite e fra gli obblighi
coniugali della donna rientrerebbero pure gli atti sessuali voluti dal marito.
L'insorgente non avrebbe né diritto al divorzio in forza del regime coniugale
e né l'appoggio della famiglia di origine. Tale situazione sarebbe inoltre
aggravata dai problemi psichici e neurologici, conseguenza delle violenze
subite.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 in fine LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
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Pagina 7
6.
A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni della
ricorrente in merito alle minacce del marito, alla questione della verginità,
ai problemi con i servizi segreti ed alla degenerazione della relazione
coniugale sono pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e
risultano dunque inverosimili.
6.1 L'insorgente ha infatti fornito due versioni diverse in merito alle minacce
proferite dal marito nei suoi confronti dopo la separazione. In un primo
tempo la ricorrente ha ricondotto le stesse alla sua conversione (Il marito
le avrebbe detto: "Io lo so che tu hai cambiato la religione, che fai
propaganda dell'altra religione, che non sei più fedele all'islam. Queste
cose le so. […] Faccio in modo che loro [i genitori] si vergognino di avere
una figlia come te" [cfr. verbale 1, D80]). In un secondo tempo invece, la
ricorrente ha allegato che questi avrebbe voluto farla vergognare davanti a
tutti rendendo pubblico il fatto che non fosse vergine al momento del
matrimonio (cfr. verbale 2, D18-D19).
6.2 Proprio su questa questione le dichiarazioni successive della ricorrente
risultano però manifestamente incongruenti. Questa ha riferito di aver
informato il coniuge del fatto che non fosse più vergine tramite la persona
che li avrebbe messi in contatto (cfr. verbale 1, D54) salvo poi affermare
che nessuno era a conoscenza di tale fatto avendo ella stessa avuto
premura di informare il marito prima del fidanzamento (cfr. verbale 2, D74-
D79). Confrontata sulla divergenza, l'insorgente ha palesemente tentato di
far combaciare le diverse allegazioni, senza tuttavia fornire una
spiegazione convincente. Infatti, ella ha proposto un'ulteriore versione,
dichiarando di aver personalmente informato il marito e che la persona che
avrebbe fatto da intermediario sarebbe stata informata della questione in
qualità di testimone (cfr. verbale 2, D81-D82). Tale aspetto tuttavia, risulta
nuovo e non corrispondente a quanto asserito nel corso della prima
audizione. In questo contesto nulla muta ai fini dell’apprezzamento
neanche il certificato allegato con scritto del 31 maggio 2019, certificato
che diagnosticata l’avvenuto aborto spontaneo completo, situazione
questa che non è ravvisabile la messa in relazione con la partenza dal
paese di provenienza. Dappoi, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha
reso verosimile il motivo per il quale tale problematica costituirebbe ora un
problema – in particolare per il padre – a distanza di più di tre anni dal
matrimonio. Infatti, come rettamente ritenuto dalla SEM, risulta
quantomeno sorprendente che il padre, descritto come uomo aperto,
tollerante e non fondamentalista (tollerava il fatto che la figlia non portasse
il velo, il consumo di alcolici così come l'avvicinamento dell'interessata al
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cristianesimo, volendo addirittura abbracciare lui stesso tale confessione
[cfr. verbale 1, D59, D84; verbale 2, D29]), fosse proprio unicamente su
tale aspetto molto tradizionalista curandosi di quanto potesse pensare la
gente.
6.3 Non meno contraddittorie risultano d'altro canto le dichiarazioni della
ricorrente in merito ai contatti tra il marito ed i servizi segreti,
rispettivamente in merito agli oggetti che gli agenti avrebbero sequestrato
nell'abitazione coniugale. L'insorgente ha in un primo tempo asserito di
aver capito, dopo essere stata ricercata dai servizi segreti con l'accusa di
proselitismo, che il marito ed il suocero sarebbero stati in contatto con i
servizi segreti (cfr. verbale 1, D56). Successivamente, l'interessata ha
tuttavia ricondotto i contatti del marito ai servizi segreti a degli amici che
avrebbero lavorato per loro. Ella avrebbe addirittura dichiarato di non
sapere se fossero i suoi amici o se fosse invece il coniuge stesso a lavorare
per i servizi segreti (cfr. verbale 2, D35 e D42). In seguito, la ricorrente ha
asserito che il marito l'avrebbe denunciata presso i servizi segreti (cfr.
verbale 1, D88), salvo poi supporre che fosse stato lui (cfr. verbale 2, D67-
D68). Anche i motivi della ricerca da parte degli agenti segreti non risultano
completamente congruenti. La ricorrente ha infatti dapprima riferito tre
motivi (proselitismo, attività antistatali e attività da infedele [cfr. verbale 1,
D56]) per poi allegarne soltanto uno (propaganda per la religione cristiana
[cfr. verbale 2, D36 e D51]). In seguito, la ricorrente ha preteso che gli
agenti avrebbero sequestrato la bibbia ed i suoi documenti d'identità.
Successivamente, ella ha tuttavia espresso dei dubbi a questo riguardo,
affermando di non credere che i servizi segreti avessero effettivamente
sequestrato i suoi documenti (cfr. verbale 2, D115). Da ultimo, appare
quantomeno sorprendente che dopo essere stata informata della ricerca
da parte delle autorità ella non abbia perlomeno tentato di sostituire o
rimuovere la sua foto profilo.
6.4 Infine, per ciò che è della degenerazione della relazione coniugale
avvenuta a dicembre 2018, l'interessata ha da una parte allegato di aver
raccontato alla cugina del marito di sentirsi violentata dal coniuge e questa
si sarebbe intromessa a parlare con il marito "magari per migliorare la
situazione"(cfr. verbale 1, D56), in un secondo tempo invece, ella ha
dichiarato di aver espressamente chiesto alla cugina di provare a
intercedere con il marito per migliorare la situazione (cfr. verbale 2, D30).
7.
Occorre ora determinare se gli ulteriori motivi d’asilo addotti dall’insorgente,
ossia le pubblicazioni su Instagram ed il timore di subire ulteriori atti
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pregiudizievoli ad opera del marito, abbiano rilevanza ai sensi dell’art. 3
LAsi.
7.1 A tal riguardo va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri
pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un
elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento
soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi
oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere
(elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un
futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e
2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo
religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato
timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di
persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di
nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta
(DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale
timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano
apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in
un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia
d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla
presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori
sia dato (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127;
OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag.
194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è
tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale.
7.2 Ora, nel contesto iraniano le attività apparentabili al proselitismo
potrebbero effettivamente giustificare l’esistenza di un timore fondato di
subire trattamenti pregiudizievoli qualora siano percepiti quali attività
antistatali. Ciò richiede tuttavia un grado di esposizione pubblico molto
elevato (cfr. sentenza della CorteEDU A. c. Svizzera del 19 dicembre 2017,
n. 60342/16, par. 43).
7.3 Questo non risulta essere il caso nella fattispecie. Dagli atti all'inserto
non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità
iraniane siano giunte a conoscenza di tali attività. Da una parte la
ricorrente, come detto, non ha reso verosimile di essere effettivamente
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Pagina 10
ricercata dalle autorità iraniane (cfr. supra consid. 6.2). Inoltre, non si può
ritenere che il grado di esposizione delle pubblicazioni su Instagram della
ricorrente sia tale da aver attirato le attenzioni delle autorità. Il profilo
Instagram della ricorrente è infatti anonimo e non contiene alcuna
informazione personale che possa ricondurre direttamente a quest’ultima.
Le fotografie ivi presenti, quandanche possano effettivamente portare ad
identificarla in base all’aspetto erano già state pubblicate diverso tempo
prima della sua partenza dal paese d’origine senza che ciò abbia
comportato alcuna conseguenza di sorta.
7.4 Per il resto, va ravvisato come i timori di subire in futuro ulteriori atti
pregiudizievoli ad opera del coniuge non siano più attuali. Non si può infatti
partire dall’assunto che l’insorgente, in caso di ritorno in patria, debba
forzatamente tornare presso il domicilio coniugale. Contrariamente a
quanto affermato in sede ricorsuale è infatti lecito attendersi che la
ricorrente possa contare sul sostegno e l'appoggio della famiglia.
L'arrabbiatura del padre risulta invero passeggera dal momento che la
madre la avrebbe informata circa la necessità di pazientare e lasciare del
tempo al padre perché questi la chiamasse (cfr. verbale 2, D27). Inoltre,
non si può fare a meno di constatare come secondo le sue stesse
dichiarazioni, l’interessata, in più di tre anni di matrimonio, non ha neppure
tentato di rivolgersi ad organizzazioni statali o di soccorso. In ragione della
situazione delle donne nella società iraniana, l’accesso all'infrastruttura
può effettivamente rivelarsi più difficile. Dalla ricorrente, donna istruita
appartenente alla classe media, sarebbe ad ogni modo stato lecito
attendersi ch’ella si informasse in merito all'esistenza di strutture di
accoglienza per le vittime di violenza domestica (cfr. sentenza del Tribunale
E-1304/2018 del 26 aprile 2018 consid. 4.3 e relativi riferimenti, laddove è
attestato che ritenuto che tali strutture esistono). D’altro canto, il caso citato
dall'insorgente in sede ricorsuale non risulta paragonabile alla presente
fattispecie. Tali considerazioni riguardano infatti le violenze sessuali subite
all'infuori del matrimonio, caso ben diverso da quello in disamina. Altresì,
vi è luogo di aggiungere che il codice civile iraniano prevede che una
donna, se determinate condizioni sono adempiute, può presentare al
giudice una richiesta di divorzio. Ciò è per esempio il caso qualora la
continuazione della vita coniugale sia intollerabile per la donna, cosa che
parrebbe poter essere in specie adempiuta alla luce delle allegate
conseguenze psichiche intercorse sulla sua persona, le quali avrebbero
potuto essere dimostrate dai documenti medici.
8.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
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Pagina 11
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato
l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello
stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
9.2 Nel gravame, la insorgente avversa anche tale assunto.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
11.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia
ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4).
12.
12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si
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Pagina 12
esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte
europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola
possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di
insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione
non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti
all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che
permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di
essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare
l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento
non trova applicazione nella fattispecie ed il sua rinvio verso l'Iran è dunque
ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare
l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di
essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi
dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
13.
13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
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potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
13.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
la insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale
vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale,
dall'altro.
Nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale della ricorrente, lei è giovane, ben istruita
e – come rilevato sopra – può contare sull'aiuto e sostegno della famiglia.
Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si rintegrerà senza
particolari problemi nel suo paese d'origine.
Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Infatti, per i problemi
psichiatrici di cui soffre l'interessata seguiva già un trattamento medico e
psichiatrico in Patria per il che potrà continuare la terapia prescritta in
Svizzera nonché l'accompagnamento terapeutico anche in Patria. Lo
stesso vale per quanto desumibile dal certificato del 27 maggio 2019
allegato con scritto del 31 maggio 2019 di cui sub. G, secondo il quale i
controlli ginecologici raccomandati possono, a giudizio del Tribunale,
essere effettuati in patria.
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In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
14.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la
decisione dell'autorità inferiore va confermata.
16.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
17.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
18.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni
ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di
possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la
ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza
giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia
(art. 65 cpv. 1 PA),
19.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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