Corte IV
D-2329/2007/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, alias
B._______,
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 febbraio 2007 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2329/2007
Fatti:
A.
L'interessata, di etnia amarica e dichiaratasi nata il (...), proveniente
dalla regione di C._______, nel sud-est dell'Etiopia.
Interrogata sui motivi di asilo ha allegato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che all'età di quattordici anni sarebbe stata obbligata a
sposare un capo di detta zona, il quale l'avrebbe ripetutamente per-
cossa. Dopo aver dato alla luce un figlio nel (…), la richiedente sareb-
be fuggita a D._______, ove avrebbe vissuto per circa un anno da una
signora, per la quale l'interessata avrebbe lavorato. I fratelli l'avrebbero
però ritrovata e riportata dal marito, il quale l'avrebbe rinchiusa in pri-
gione per due mesi, ove essa sarebbe stata continuamente picchiata,
sia dal marito che dai carcerieri. Una sera due poliziotti si sarebbero
introdotti nella sua cella e avrebbero abusato di lei sessualmente, per
poi liberarla la notte stessa. La richiedente avrebbe poi cercato rifugio
presso lo zio, il quale l'avrebbe portata ad E ._______ da una zia, ove
si sarebbe preparata al viaggio d'espatrio. Il (...) sarebbe giunta in Su-
dan, da cui, dopo due settimane, sarebbe partita in aereo alla volta
dell'Europa, deponendo la sua richiesta d'asilo in Svizzera in data (...).
B.
Con decisione del 28 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo e
pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 marzo 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata
decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).
Ha chiesto, in ordine il conferimento dell'effetto sospensivo con auto-
rizzazione a soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura, nel
merito, l'annullamento della decisione impugnata. Ha altresì presenta-
to una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e di ammis-
sione al gratuito patrocinio. Protestate spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, codesto Tribunale ha au-
torizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
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procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito
favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo, e di ammissione al gratuito pa-
trocinio. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo a co-
pertura delle presunte spese processuali.
E.
Il 12 maggio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
F.
Il 10 agosto 2009 è pervenuto all'UFM uno scritto anonimo datato
16 giugno 2009, ove viene affermato che le dichiarazioni dell'insorgen-
te sarebbero false, in particolare le dichiarazioni secondo le quali essa
sarebbe nubile e, a sostegno di ciò, sono stati allegati alcuni docu-
menti: una carta d'identità rilasciata dall'autorità comunale di
E.______, sprovvista di data, una delega in favore del fratello e firmata
presso il consolato etiope a Ginevra in data 8 aprile 2008, una ricevuta
di fattura ed una così definita "lettera di sostegno" in cui vengono atte-
state le generalità ed il nubilato della ricorrente, datata 9 giugno 2008.
G.
Il 20 novembre 2009 l'insorgente è stata sentita in merito allo scritto
anonimo ed ai documenti allegati. Essa ha confermato trattarsi della
propria carta d'identità. Ha inoltre sostenuto che il certificato di prove-
nienza sarebbe stato da lei espressamente richiesto contenente la di-
chiarazione del proprio nubilato, in quanto intenzionata a sposare
qualcuno in Svizzera, del quale non ha però dichiarato le generalità.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera
è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.
Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA).
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
4.
4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
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della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili non-
ché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti
i propri motivi d'asilo. In particolare, essa si sarebbe contraddetta più
volte su vari aspetti riguardanti il marito, il trattamento da lui infertole,
la signora ad D._______, e sul proprio soggiorno in tale luogo. Ella
non sarebbe inoltre riuscita a rendere verosimili le violenze subite in
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carcere, non essendo stata in grado di fornire dettagli personali e re-
stando vaga nelle proprie asserzioni. Infine, l'esecuzione dell'allonta-
namento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che le allegazioni contraddittorie concernereb-
bero unicamente fatti di secondaria importanza e non direttamente
connessi alla motivazione alla base della domanda d'asilo. Ella avreb-
be invece espresso motivi di persecuzione fondati e circostanziati. Le
dichiarazioni ritenute vaghe circa il periodo di prigionia sarebbero do-
vute alla gravità dei traumi subiti. Inoltre, la propria domanda d'asilo
non sarebbe fondata su fatti quali il giorno in cui avrebbe conosciuto il
marito, o se la signora di D._______ avesse avuto una famiglia o
meno, dettagli di secondaria importanza (cfr. ricorso, pag. 3), bensì su
altri elementi che l'UFM avrebbe omesso di ponderare (cfr. ibidem,
pag. 4). L'insorgente ritiene infatti che le sue allegazioni dovrebbero
essere considerate nella loro globalità, e che esse sarebbero quindi
sufficientemente suffragate e dunque verosimili. Un suo ritorno in Etio-
pia la porrebbe dunque in una situazione di pericolo. Vista la funzione
del marito della ricorrente quale capo di zona, l'esecuzione l'esporreb-
be concretamente al pericolo di subire nuove e gravi violenze. L'allon-
tanamento sarebbe inammissibile, inesigibile ed impossibile.
6.
A mente di questo Tribunale, come rettamente rilevato dall'autorità in-
feriore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in ma-
teria d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
6.1 Va avantutto osservato che è rifugiato a tenore del l'art. 3 LAsi e
dell'art. 1 A cpv. 2 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifu-
giati (Conv., RS 0.142.30) non solo colui che adempie i sopracitati cri-
teri (cfr. consid. 3), bensì anche lo straniero che non si trova nel pro-
prio Paese e che ha interrotto i propri contatti con esso. Ciò si evince
dai motivi elencati nell'art. 1 C 1 Conv. ("Auschliessungsgründe"): "Una
persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non frui-
sce più della presente Convenzione se ha volontariamente ridomanda-
to la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza". Lo statuto
di rifugiato è in tal caso dunque da revocare, o, se ciò avviene durante
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il procedimento d'asilo, è da rifiutare. Un ricorrente richiede im-
plicitamente e volontariamente la protezione del proprio Stato ai sensi
dell'art. 1 C 1 Conv. tramite, tra l'altro, la richiesta al proprio Paese di
emettere documenti di identità (cfr. (WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ueber-
sax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., Basilea 2009,
marginali 11.4, 11.8 e 11.28, pagg. 525, 526 e 535; GICRA 2000 n. 3).
In casu, la ricorrente si è, per sua stessa ammissione, rivolta all'Amba-
sciata d'Etiopia in Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 20 novem-
bre 2009, pag. 2). Infatti, fra i documenti pervenuti, vi sono la delega al
fratello per disporre dei beni della ricorrente, che reca il timbro del
Consolato d'Etiopia a Ginevra ed è datata 8 aprile 2008, la così defini-
ta lettera di sostegno, emessa il 9 giugno 2008 a C._______, e la rice-
vuta di pagamento con tanto di timbro del ministero degli affari esteri
etiope, che è invece datata 25 agosto 2008. La carta d'identità è
sprovvista di data, ma la ricorrente ha confermato che essa le appar-
terrebbe ed ha aggiunto di non esserne già stata in possesso al mo-
mento del proprio arrivo nel 2004. L'insorgente si è dunque rivolta a
più riprese alla rappresentanza del proprio Paese, il quale ha emesso i
documenti da lei richiesti.
Già da questo punto di vista, la domanda della ricorrente, messasi im-
plicitamente e volontariamente sotto la protezione del proprio Stato, il
quale non le ha negato l'emissione di detti documenti, andrebbe rifiu -
tata ed il ricorso respinto.
6.2 Sul motivo di asilo evocato in relazione al rapimento a scopo di
matrimonio ella ha dichiarato di essere stata costretta a sposarsi. Dal-
la "lettera di sostegno" così come dalla sua carta d'identità emerge
che essa sarebbe in realtà nubile. Interrogata a tal proposito, essa ha
allegato di avere lei stessa preteso che tali documenti attestassero il
suo nubilato. Già da sola questa circostanza risulta incongruente. An-
che gli elementi addotti dall'insorgente riguardanti l'unione risultano fra
loro contraddittori. La ricorrente ha allegato di essersi sposata nel
mese di settembre-ottobre 2002, rapita al proprio ritorno da scuola. In
un'altra versione ha invece affermando di aver frequentato le scuole
fino al novembre-dicembre 2004 (cfr. verbale d'audizione del 21 feb-
braio 2005, pagg. 3 e 4). Confrontata con tali differenti versioni, essa si
è limitata a ribadire di ricordare di avere interrotto gli studi nel mese di
novembre-dicembre, e, sollecitata ad indicare l'anno, essa ha sempli-
cemente dichiarato: "Io non lo so. Non ricordo niente. Mi hanno fatto
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interrompere la scuola" (cfr. ibidem, pag. 4). Risulta pertanto improba-
bile che essa possa confondersi al punto tale da allegare di essersi
sposata nel 2002 e di avere interrotto la scuola nel 2004, avendo di-
chiarato di essere stata rapita al ritorno da scuola venendo costretta a
sposarsi e immediatamente condotta a casa dell'ipotetico marito (cfr.
verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 3 e 6).
Riguardo al periodo in cui afferma di aver vissuto con il marito, ella ha
dapprima dichiarato che con loro viveva la sorellina più piccola di lui
(cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 6), ed in seguito al-
legato che con loro non abitava nessuno (cfr. verbale d'audizione del
18 gennaio 2007, pag. 7). Invitata poi a descrivere la casa in cui il ma-
rito l'avrebbe tenuta rinchiusa per sette mesi, non è stata in grado di
fornire alcun dettaglio particolare, limitandosi ad allegare che era una
casa con un salone ed una cucina, con i servizi igienici all'esterno
(cfr. ibidem). Non è pertanto plausibile che una persona, tenuta rin-
chiusa per molti mesi in un luogo, non sia in grado di fornire più detta-
gli descrittivi.
Quo alla professione del marito, la ricorrente ha allegato che egli lavo-
rerebbe nel parlamento. Sollecitata a spiegarsi meglio, ha dichiarato
che lui "era capo" (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2005,
pag. 4). In altre occasioni essa ha ribadito il suo ruolo di spicco e di
potere (cfr. verbale d'audizione del 16 dicembre 2004, pag. 4 e del
21 febbraio 2005, pag. 3). In questo contesto essa ha dichiarato che,
nel caso di un suo ritorno in Etiopia, il marito la farebbe uccidere (cfr.
verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 10). Non si spiega dun-
que perché la ricorrente, temendo così tanto il proprio marito, uomo a
suo dire dal grande potere politico, si sarebbe assunta il rischio di po-
ter venire da lui rintracciata attraverso il suo contatto con l'ambasciata.
Circa il periodo in prigione, l'insorgente non è riuscita a rendere vero-
simile il proprio racconto. In primo luogo, non è stata capace di indica-
re il nome del carcere né di dire dove questo si trovasse. Quando sol-
lecitata a descriverlo essa si è limitata a rispondere: "sembra una
casa. C'è un muro. È una prigione dove c'erano tutti i criminali" (cfr.
verbale d'audizione del 21 febbraio 2005, pag. 8) e non è riuscita a
procurare alcun minimo dettaglio, neppure sulle compagne di cella,
delle quali non è stata in grado di fornire neppure il nome (cfr. ibidem).
In relazione alle violenze sessuali subite, quando le è stato chiesto di
descrivere l'abbigliamento dei suoi aggressori o di indicare un elemen-
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to in loro che l'avrebbe colpita, essa non ha saputo rispondere, limitan-
dosi a ripetere di essere stata sotto choc (cfr. verbale d'audizione del
18 gennaio 2007, pag. 12). Il fatto di non avere circostanziato violenze
subite, sarebbe ascrivibile ai gravi traumi che una tale esperienza ha
cagionato alla sua psiche. Va non di meno osservato che, né in prima
istanza né in sede di ricorso la stessa appare avere dimostrato l'esi-
stenza di detti gravi traumi e problemi psichici, fermo restando che in
materia d'asilo incombe di principio alla parte richiedente di dimostrare
di moto proprio la sussistenza di una situazione decisiva suscettibile di
contribuire all'accoglimento della sua domanda (cfr. GICRA 1995 n.
23). Usando della necessaria diligenza, la ricorrente avrebbe potuto e
dovuto dimostrare i citati traumi e problemi psichici, senza che appaia-
no potersi muovere dei rimproveri all'autorità inferiore per quanto attie-
ne all'accertamento dei fatti determinanti.
Visto nel suo insieme, le affermazioni ed il comportamento illogico del-
la ricorrente nonché le numerose contraddizioni che, neppure conte-
state in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono – sia per nume-
ro sia per qualità – suscettibili d'essere utilizzate alfine di una valuta-
zione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorren -
te. Rinvenute nel suo racconto, questo si rende illogico e non plausibi -
le, tanto da poter concludere che detto rapimento e detto matrimonio,
come di conseguenza tutti i fatti successivi, risultino altamente invero-
simili.
Visto quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'insorgente non ha
saputo fornire indicazioni precise e coerenti sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della propria domanda d'asilo, per il
che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
6.3 Ciò posto, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente con-
siderato che i motivi presentati dai ricorrenti non adempiono le condi -
zioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi, le allegazioni del -
la ricorrente non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza di cui
all'art. 7 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricor -
so, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata.
7.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
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cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e
della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio
(cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262).
8.2 Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del me-
desimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisio-
ne dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna-
zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto,
in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibi-
le.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si -
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica.
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Secondo la prassi di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio
ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attual-
mente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coin-
volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale
(cfr. GICRA 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, du-
rata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato
nel giugno 2000 per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana
(OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di
pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eri-
trea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aper-
to al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare
di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in
Etiopia (cfr. Sentenze del TAF D-2332/2008 del 9 settembre 2008, consid.
6.4.1; D-2515/2007 del 21 gennaio 2009, consid. 12.3; D-7598/2007 del
11 febbraio 2009, consid. 14.3).
Quo alla situazione personale della ricorrente, essa è giovane, scola-
rizzata e possiede ancora di una rete sociale a F._______, C._______,
ove è cresciuta e ove risiedono i genitori, tre sorelle e tre fratelli. Se-
condo quanto esposto, ella avrebbe ancora contatti con i famigliari in
patria (vedasi la delega al fratello in data 8 aprile 2008). Ella non ha
neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GI-
CRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
stessa, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pae-
se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
Pagina 11
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10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamen-
to e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisio-
ne confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice
unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali
sono compensate con l'anticipo versato in data 12 maggio 2007.
Non viene assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 64
PA).
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina successiva)
Pagina 12
D-2329/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te, le quali vengono compensate con l'anticipo versato in data
12 maggio 2007.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile.
5.
Comunicazione a:
- Rappresentante della ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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