B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-233/2018
Sen t en z a d e l 2 1 g e nn a i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Philippe Weissenberger;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
A._______, nata il (…),
con il figlio
B._______, nato il (…),
Camerun,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 13 dicembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
16 settembre 2017,
il verbale di audizione del (…) con contestuale diritto di essere sentiti in
merito all’eventuale responsabilità dell’Italia per la trattazione della loro
domanda d’asilo (di seguito: verbale),
la nascita del figlio B._______ il (…) a C._______ (D._______),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 13 dicembre 2017, notificata il 4 gennaio 2018 (cfr. risultanze
processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento degli interessati verso l‘Italia,
il ricorso 11 gennaio 2017 [recte: 2018] (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d’entrata: 12 gennaio 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno concluso
all’annullamento della decisione ed al rinvio degli atti di causa per l’esame
in Svizzera della loro domanda d’asilo, in applicazione della clausola di
sovranità, da parte della SEM, onde evitare il rischio di violazione del diritto
internazionale (CEDU [RS 0.101] e Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989 [RS 0.107]), ritenendo le garanzie di accoglienza
espresse nei loro confronti da parte dell’Italia, come generiche e prive di
concretezza ed il loro allontanamento verso l’Italia non ragionevolmente
esigibile, poiché asseriscono si troverebbero senza assistenza e garanzie
sociali adeguate da parte dell’Italia; altresì, essi hanno presentato una
domanda di concessione dell’effetto sospensivo come pure dell’assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio
e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
15 gennaio 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura d’asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41
consid. 3.1),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
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che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
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che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che la ricorrente A._______, in stato di gravidanza, è entrata
illegalmente in Italia il (…),
che ciò è pure stato confermato dalla richiedente stessa (cfr. verbale,
pag. 6),
che l’11 ottobre 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una
richiesta di presa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino
III,
che l’Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il
termine previsto all’art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha
tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia, peraltro non contestata dai
ricorrenti, è di principio data,
che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la
Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
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Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva
procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nella fattispecie i ricorrenti allegano anzitutto che l’Italia non
concederebbe loro un’assistenza adeguata, anche dal profilo medico, ciò
che li esporrebbe a dei trattamenti inumani e degradanti proscritti dall’art.
3 CEDU, e che proprio per il rischio di lesione dei diritti e della dignità
umana che sono garantiti dalle convenzioni internazionali e che l’Italia,
malgrado firmataria degli stessi, non rispetterebbe, il loro allontanamento
verso il predetto Stato, non sarebbe ragionevolmente esigibile,
che dipoi i ricorrenti contestano pure la questione delle garanzie di
accoglienza delle autorità italiane, a loro dire, generiche e non
sufficientemente concrete,
che invero, esse non rispetterebbero le esigenze poste dalla
giurisprudenza (sentenza Tarakhel contro Svizzera), in quanto le liste dei
centri fornite dall’Italia, ormai datate e non aggiornate, non
rappresenterebbero una garanzia sufficiente per la ricorrente ed il figlio, di
disporre di un alloggio adeguato presso i centri per famiglie a E._______,
che, pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti
restituiti all’autorità di prime cure affinché la domanda di asilo venga
esaminata in Svizzera, poiché l’esecuzione dell’allontanamento verso l’
Italia non è ritenuto dai ricorrenti come ragionevolmente esigibile,
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che con tali argomenti i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola
di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente
all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il
Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda,
che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di
destinazione contravvenga all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 della CEDU o
all’ art. 3 Conv. tortura, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la
clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella
sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la
Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e
conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia;
che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un
rischio di violazione dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia
riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in
particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del
15 febbraio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate
e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di
destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5),
che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla CorteEDU con
decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35,
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che in specie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur unicamente in
seguito all’accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle autorità italiane
come «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di accettazione del
trasferimento delle autorità italiane del 13 dicembre 2017, atto A27/1); che
inoltre, in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità
precise degli stessi, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita
(cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la
famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell’8 giugno 2015 e
che i ricorrenti dovranno recarsi all’aeroporto di E._______ il prima
possibile dal loro arrivo in Italia e presentarsi all’«(…)» (cfr. ibidem),
che ai sensi della giurisprudenza sopracitata, tali garanzie risultano dunque
sufficientemente concrete ed individualizzate,
che altresì la censura sollevata dai ricorrenti circa l’attualità della liste dei
centri fornite dall’Italia e la disponibilità di alloggi, anche concretamente nei
centri per famiglie di E._______ è, alla luce dei recenti sviluppi, nella
fattispecie infondata,
che l’Italia ha difatti, e come rettamente sottolineato pure nella decisione
impugnata dall’autorità di prime cure, aggiornato la circolare dell’8 giugno
2015, con la circolare del 15 febbraio 2016, dove viene comunicata una
lista aggiornata dei progetti SPRAR a tutti gli Stati membri del Regolamento
Dublino III, ove sono citati i centri in cui saranno accolti i nuclei familiari con
minori richiedenti asilo, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle specifiche
vulnerabilità, e che nella Provincia di E._______, in concreto, vi sono
previsti (…) progetti in tal senso,
che inoltre, con circolare dell’11 ottobre 2016 il Ministro dell’Interno italiano
ha emanato una circolare contenente le regole per l’avvio di un sistema di
ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul
territorio nazionale italiano attraverso i progetti SPRAR (cfr. Ministro
dell’interno italiano istrointerno11ottobre2016.pdf, consultato il 19.01.2018),
che tale lista di progetti SPRAR viene costantemente aggiornata dalle
autorità italiane (cfr. Ministero dell’interno, Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati ,
consultato il 16.01.2018, dove si esplicano i dati aggiornati a novembre
2017 della composizione di base della Rete SPRAR, che per la Regione
F._______ offre […] posti e […] progetti),
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che ciò dimostra che l’Italia è impegnata continuativamente a provvedere
di alloggi consoni alle famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino
III (cfr. sentenza DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del TAF D-112/2016
del 26 aprile 2016 consid. 7.1),
che oltracciò, pure la censura dei ricorrenti relativa alla mancata assistenza
medica a cui sarebbero sottoposti in Italia, se ivi trasferiti, è completamente
priva di oggettività e concretezza, in quanto l’Italia, è Stato firmatario della
direttiva accoglienza, e deve quindi provvedere affinché i richiedenti
ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le
prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di
gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica, o di altro
tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienze particolari, comprese, se
necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2
direttiva accoglienza),
che tra l’altro i ricorrenti non allegano alcuna problematica medica concreta
di cui soffrirebbero e che potrebbe, a titolo unicamente eccezionale,
esporre ad una violazione dell’art. 3 CEDU la Svizzera se respinte
forzatamente,
che, visto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare che
l’Italia, nonostante l’importante flusso migratorio che caratterizza il Paese,
non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio
adeguato sia alla madre che al bambino ed alla preservazione dell’unità
della famiglia (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2, sentenza del TAF D-112/2016
del 26 aprile 2016 consid. 7.1), conformemente alla sentenza Tarakhel
contro Svizzera, così da poter escludere una violazione dell’art. 3 CEDU,
che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale
sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 Conv. tortura, come pure che l’Italia contravvenga ai diritti dei
minori ad avere accesso ai servizi medici ed alle cure sanitarie necessarie
e di riabilitazione (ex art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989), come pure a beneficiare della sicurezza sociale, ed
all’educazione scolastica primaria (ex art. 26 e 28 della Convenzione sui
diritti del fanciullo),
che ad ogni buon conto, appartiene agli interessati sollevare l’eventuale
violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
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che si ricorda che l’autorità di prime cure, nell’applicazione dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che, come già rilevato, concretizza in diritto
interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di
apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica
dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che
pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l’autorità
inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM
ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e
trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo
apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l‘Italia, confermata,
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per l’esame in Svizzera della domanda d’asilo,
come pure all’accertamento che l’esecuzione dell’allontanamento verso
l’Italia non sia esigibile vanno respinte,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: