Corte IV
D-2338/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Bendicht Tellenbach,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
Cossovo, rispettivamente Serbia
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2338/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 gennaio 2010 e del 22 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata all'interessato il
3 aprile 2010;
il ricorso del 8 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 9 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 12 aprile 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che,
pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino cossovaro di etnia albanese,
nato a B._______ (Rep. del Cossovo), e di aver avuto l'ultima resi-
denza a C._______, quartiere D._______, B._______, fino al (...), data
in cui è espatriato (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pagg.
1 e 2); che esso avrebbe lasciato il Cossovo, appunto, nel mese di (...),
per il timore di essere malmenato o finanche ucciso da suo padre, il
quale crederebbe che il ricorrente avrebbe costretto la sua compagna
ad avere rapporti sessuali; che qualche settimana prima dell'espatrio,
infatti, il ricorrente sarebbe scappato da suo padre poiché quest'ultimo,
appresa la notizia, avrebbe estratto un'arma con l'intenzione di
uccidere l'interessato; che dopo tali fatti, avrebbe alloggiato per un
paio di settimane presso dei vicini, per poi lasciare il paese e giungere
in Svizzera, ove avrebbe vissuto dieci anni; che in seguito si sarebbe
recato in Francia dove è rimasto per un anno e mezzo prima di
giungere in Belgio e postulare domanda di asilo; che dal Belgio è stato
rimandato in Svizzera a seguito della procedura Dublino (cfr. verbale
d'audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 5 e 6);
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al -
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di aver lasciato la sua carta d'identità ori -
ginale in Cossovo, a casa di suo padre, con il quale, tuttavia, per quan-
to successo, non ha più alcun contatto; che il ricorrente ha affermato di
possedere un passaporto jugoslavo, con il quale aveva inoltrato do-
manda di asilo in Belgio, che però non gli è più stato restituito e che
potrebbe essere ancora nelle mani dell'autorità belga;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudi -
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia
e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
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l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necess-
ari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver la-
sciato a casa, in Cossovo, la sua carta di identità, e che, visti i cattivi
rapporti con il padre, gli è impossibile recuperarla; che inoltre, il passa-
porto jugoslavo, che avrebbe consegnato al momento della domanda
di asilo in Belgio, non gli sarebbe più stato restituito, e che quindi si
troverebbe ancora in possesso dell'autorità belga, senza mai aver in-
trapreso alcuna iniziativa per recuperarlo (cfr. verbale d'audizione del
27 gennaio 2010, pag. 3, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010,
pagg. 2 e 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, ha riferito di essere partito,
con l'ausilio di un passatore, il (...), da C._______ passando dalla Ser-
bia, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia; che egli avrebbe viaggia-
to in auto fino al confine italo-sloveno, superandolo a piedi, e che una
volta in Italia avrebbe viaggiato in treno fino a Como Passando per Mi -
lano; che di qui avrebbe proseguito in treno fino a Zurigo e quindi fino
Ginevra; che, per la sua sicurezza personale, avrebbe affrontato il
viaggio con un passaporto macedone falso, del quale si sarebbe sba-
razzato una volta giunto in Italia; che ciò, come rettamente rilevato dal -
l'UFM, risulta illogico, posto che in un eventuale controllo se fosse sta-
to trovato in possesso di più documenti differenti avrebbe rischiato di
compromettere la sua fuga; che tuttavia, durante tutto il tragitto citato
egli non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del
27 gennaio 2010, pag. 6, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010,
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pag. 3); che egli avrebbe vissuto clandestinamente in Svizzera fino al
2007 lavorando in nero, dopodiché si sarebbe recato in Francia dove
ha vissuto per un ulteriore anno e mezzo senza annunciarsi alle auto-
rità, per poi trasferirsi in Belgio e depositare una domanda di asilo; che
le autorità belghe hanno rinviato il ricorrente in Svizzera in seguito a
una procedura Dublino (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010,
pag. 3, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 2 e 3); che, a
prescindere dalle allegazioni più o meno verosimili di cui sopra, vale
sottolineare che non è molto probabile che egli sia giunto in Svizzera,
effettuando il percorso descritto e vivendoci clandestinamente per ben
10 anni, senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra -
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
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non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Cossovo per il timore di essere picchiato o finanche ucciso da suo pa-
dre;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato per
fuggire da suo padre, che avrebbe tentato di ucciderlo a seguito di
alcune infondate rivelazioni della sua compagna, la quale gli avrebbe
rivelato di essere stata vittima di una violenza sessuale perpetratale
proprio dal ricorrente; che in quell'occasione suo padre, a seconda
delle versioni, avrebbe estratto la pistola per ucciderlo (cfr. verbale
d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 5) rispettivamente sarebbe
andato in camera a prendere il fucile (cfr. verbale d'audizione del
22 febbraio 2010, pagg. 5 e 6); che quest'ultima variante resta soltanto
una supposizione visto che il ricorrente ha dichiarato di essere
scappato non appena ha visto il padre dirigersi verso la camera, e
quindi non può aver visto se quest'ultimo ha effettivamente imbracciato
l'arma (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 5 e 6); che,
infine, il ricorrente ha dichiarato di non sapere né il cognome né l'età
della compagna di suo padre, e ciò benché ella frequentasse suo
padre da almeno tre anni e vivesse in casa con loro (cfr. verbale
d'audizione del 22 febbraio 2010, pag. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le dichiarazioni
del ricorrente sono irrilevanti ai fini dell'asilo;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-423/2009
dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al -
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
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che, la situazione vigente in Cossovo non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza sanitaria
che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
ricevuto una buona istruzione essendosi diplomato come tecnico
tessile, ed ha esperienza lavorativa in Svizzera, quale bracciante
agricolo e nel settore della ristorazione (cfr. verbale d'audizione del
27 gennaio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, oltre al
padre, il ricorrente ha ancora due fratelli in patria; che oltre a ciò, egli
ha vissuto per ben 21 anni a C._______, ove ha pure compiuto la sua
formazione ed ove si può partire quindi dal presupposto che abbia
ancora una rete sociale; che l'insorgente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispen-
sa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1
PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del ricor-
so dell'8 aprile 2010, per corriere interno; in copia);
- E._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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