Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D2338/2011
Sen t e n z a d e l 1 5 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 marzo 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
11 dicembre 2008 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 30 dicembre 2008 (di seguito: verbale 1) e del
29 aprile 2009 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
22 marzo 2011, notificata all'interessato in data 25 marzo 2011 (cfr.
avviso di ricevimento [act. A17]), con la quale detto Ufficio ha respinto la
succitata domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontana
mento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 20 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 aprile 2011) contro la menzionata decisione dell'UFM con il
quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione
impugnata,
ed alla concessione dell'asilo con contestuale domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo;
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 26 aprile 2011 con la quale ha informato il ricorrente della possibilità
di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura;
la decisione incidentale del 19 agosto 2011 del Tribunale con la quale il
ricorrente è stato invitato a versare entro l'8 settembre 2011 un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art. 63
cpv. 4 e 5 dalla legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dopo aver respinto la domanda
d'assistenza giudiziaria del ricorrente, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dal
ricorrente il 7 settembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
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argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessato è cittadino iracheno,
originario del villaggio di Sirie (Iraq), nel comune di Sheladeze, in
provincia di Dohuk, di etnia curda e confessione sunnita, con ultimo
domicilio nel comune originario (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);
che il richiedente ha dichiarato di essere espatriato in quanto, sarebbe
stato costretto a fuggire a causa delle attività svolte in seno ad un partito
politico illegale (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6);
che, infatti, dal 21 febbraio 2006 l'interessato sarebbe entrato a far parte
del partito di opposizione curdo "G._______", legato al vecchio regime
baathista iracheno, il cui leader sarebbe stato H._______
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7); che avrebbe distribuito a più
riprese volantini di propaganda ed altro materiale politico, sia ai membri
del partito che agli studenti della sua scuola e che detto movimento
politico avrebbe effettuato delle attività segrete (cfr. verbale 1, pag. 4);
che, in seguito, egli – presumibilmente il 3 dicembre 2008 – avrebbe
ricevuto una telefonata da parte del suo responsabile del partito,
"H._______", il quale gli avrebbe spiegato che egli sarebbe costretto a
fuggire, siccome le sue attività politiche sarebbero state scoperte (cfr.
verbale 1, pag. 5);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le dichiarazioni
del richiedente non soddisfano le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi; che,
anzitutto, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla data e alle
informazioni trasmessegli telefonicamente; che, durante la prima
audizione, il richiedente avrebbe fatto risalire la telefonata al
2 dicembre 2008, mentre durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli
avrebbe citato il 3 dicembre 2008; che, inoltre, il richiedente si sarebbe
contraddetto adducendo dapprima che sarebbero state scoperte le attività
di parecchie persone del partito, e in un secondo tempo che sarebbero
state portate alla luce soltanto le sue;
che, i propositi del richiedente sarebbero stereotipati e superficiali, sia per
quanto riguarda il suo reclutamento, sia per quanto riguarda i suoi
rapporti con i superiori e il suo impegno politico concreto; che, infatti, il
richiedente si sarebbe limitato a citare i nomi dei responsabili del partito,
senza specificarne le funzioni e le attività; che egli non sarebbe stato in
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grado di spiegare in che modo venivano distribuiti i volantini di
propaganda e non avrebbe fornito nessun dettaglio sul contenuto
specifico dei volantini che avrebbe distribuito, né sulla maniera in cui
avrebbe contattato i suoi colleghi di partito;
che, infine, il richiedente non avrebbe fornito alcuna precisazione in
merito alle persone che lo avrebbero ricercato al suo domicilio dopo la
sua partenza, né avrebbe indicato concretamente l'appartenenza politica
o
l'identità di queste persone;
che peraltro, il richiedente – con il presunto avvertimento tramite la
telefonata del responsabile del partito – avrebbe appreso da terzi
l'esistenza di un fondato timore di persecuzione ed inoltre il richiedente
non sarebbe stato in grado di spiegare chi si trovasse all'origine
dell'informazione; che da sola, l'informazione trasmessa da terzi non
sarebbe atta a giustificare l'esistenza di un timore fondato di
persecuzione; che, inoltre, il richiedente non sarebbe stato in grado di
fornire elementi di prova atti a dimostrare che sarebbe effettivamente
ricercato;
che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente
non consentirebbe di dedurre l'esistenza di un fondato timore di
persecuzione e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq – segnatamente
verso una delle tre province nordirachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) –
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo che egli non si sarebbe contraddetto; che, infatti, per quello
che riguarda la comunicazione da parte del suo responsabile del partito,
avrebbe fornito due date (2 e 3 dicembre 2008) diverse, poiché le date si
riferirebbero a domande non identiche; che, durante la prima audizione gli
sarebbe stato chiesto quando sarebbe stato scoperto ed avrebbe risposto
il 2 dicembre 2008, mentre nella seconda audizione gli sarebbe stato
domandato quando il di lui capo gli avrebbe comunicato detta informa
zione ed avrebbe risposto il 3 dicembre 2008; che, inoltre, nemmeno per
quello che riguarda il numero delle persone identificate, non ci sarebbe
stata nessuna contraddizione, avendo specificato, nel corso della
seconda audizione, di essere l'unica persona identificata;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e in
via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, il timore delle persecuzioni future, conformemente a quelle elencate
all'art. 3 LAsi, contengono un elemento oggettivo, in relazione ad una
specifica situazione legata ai fatti, e integra rispettivamente nella sua
definizione un elemento soggettivo; che, sarà riconosciuto come rifugiato,
colui che ha delle buone ragioni, ossia delle ragioni oggettivamente
riconoscibili da un terzo (elemento oggettivo), di temere (elemento
soggettivo) di subire sicuramente in un prossimo futuro una persecuzione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 1 consid. 6 e GICRA 1998 n. 4
consid. 5d);
che, quo all'elemento soggettivo, l'autorità deve tener conto degli
antecedenti del ricorrente, segnatamente l'esistenza di persecuzioni
anteriori, e della sua appartenenza ad un gruppo etnico, religioso, sociale
o politico che lo esporrebbe in special modo a tali persecuzioni (cfr.
ibidem); che, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi
oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato
di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20
consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11);
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che, per quanto concerne l'elemento oggettivo, il timore deve essere
fondato su degli indizi concreti che possono lasciare presagire
l'avvenimento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di misure
statali determinanti giusta l'art. 3 LAsi; che, non é sufficiente, in questa
ottica, riferirsi a delle minacce ipotetiche, che potrebbero prodursi in un
futuro più o meno lontano (cfr. ibidem);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi;
che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995
n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si
esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da
elementi consistenti; che, inoltre, l'insorgente, con riferimento ai fatti
evocati, si è limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio
oggettivo;
che, a titolo d'esempio, le allegazioni del ricorrente sono prive di prove, in
quanto, egli non è stato in grado di descrivere in nessun modo le persone
dalle quali sarebbe ricercato (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag 4),
nonché da cosa concretamente sarebbe fuggito; che, egli non ha fornito
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nessun elemento di prova circa i suoi persecutori, nemmeno dopo aver
asserito di essere stato informato che, alcuni giorni dopo la sua partenza,
persone armate sarebbero venute a casa sua a ricercarlo (cfr. verbale 2,
pag. 4); che, inoltre, sempre in merito alle attività politiche svolte da parte
del ricorrente, egli non è stato in grado di fornire nessun dettaglio di come
avrebbe partecipato alla propaganda politica, né del contenuto di essa
come neanche del partito stesso di cui egli sarebbe stato membro; che,
inoltre, il ricorrente non ha saputo spiegare, nemmeno con una certa
precisione, come e quando sarebbero stati distribuiti i volantini di
propaganda; che egli, soprattutto, non è stato in grado di indicare il
contenuto specifico dei volantini che avrebbe distribuito in 30 o 40 diverse
occasioni (cfr. verbale 2, pag. 8); che egli ha semplicemente affermato
che sul volantino vi era scritto che esisterebbe un altro partito il quale tra
le altre cose difenderebbe i diritti dell'umanità (cfr. verbale 2, pag. 7); che,
inoltre, al ricorrente non sarebbero note né le attività degli esponenti del
suo partito – di cui però conoscerebbe i rispettivi nomi – né quanti membri
esso conterebbe (cfr. verbale 2, pag. 8);
che egli si è anche contraddetto, come evidenziato rettamente
dall'autorità inferiore, asserendo due opzioni differenti per quello che
riguarda il numero delle persone di cui attività politica sarebbe stata
scoperta
(cfr. verbale 2, pag. 7); che, infatti, dapprima il ricorrente ha dichiarato
che il responsabile del partito gli avrebbe comunicato al telefono che non
solo le sue attività politiche, ma anche quelle di molte altre persone,
sarebbero state scoperte (cfr. verbale 2, pag. 7), per poi dichiarare in
seguito, di essere stato informato telefonicamente del fatto che solo le
sue attività politiche sarebbero state scoperte, ragione per la quale egli
avrebbe dovuto lasciare immediatamente il suo Paese d'origine (cfr.
verbale 2, pag. 9);
che, in secondo luogo – come rettamente osservato dall'autorità
inferiore – conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina nonché alla
prassi permanente del Tribunale, per giustificare l'esistenza di un fondato
timore di persecuzioni future, non basta aver appreso da terzi che si è
ricercati (cfr. ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in: WALTER KÄLIN (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friburgo 1991,
p. 44; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e
FrancofortesulMeno 1990, pag. 144); che, il ricorrente, dichiarando di
aver appreso, della possibilità di minacce a causa delle sue attività
politiche, dal suo responsabile del partito solo telefonicamente, egli,
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difatti, fa valere solo dichiarazioni trasmesse da terzi, le quali non sono
appropriate a giustificare l'esistenza di un timore fondato di persecuzione;
che, quo all'elemento soggettivo del timore fondato, dai fatti, in primo
luogo, non si evince l'esistenza di persecuzioni anteriori; che, non avendo
vissuto nel Paese d'origine prima della fuga degli accaduti negativi da
parte di privati, né essendo stato vittima di persecuzione statali, una
persona ragionevole, in una simile situazione, non avrebbe sviluppato il
timore di essere perseguito come lo ha fatto il ricorrente; che, una
persona ragionevole ed accorta, dopo la telefonata del superiore di partito
avrebbe dapprima cercato almeno approssimativamente di verificare la
situazione di possibile pericolo, per esempio contattando altri membri del
partito; che, per conseguenza, non vi sono i presupposti per giustificare
un fondato timore soggettivo;
che, sul piano oggettivo, – valutando le allegazioni del ricorrente – egli
non è stato in grado di rendere verosimile il timore fondato di
persecuzione, in quanto le sue ragioni non sono fondate su indizi concreti
e validi da lasciar presupporre che in un prossimo futuro, con un alta
probabilità, egli possa essere esposto a pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi;
che, infatti, il ricorrente si è riferito solamente a minacce ipotetiche,
asserendo che certe persone, collegate alla sua identificazione politica,
potrebbero diventare in un qualsivoglia modo pericolose per lui; che, egli
nel suo Paese
d'origine sarebbe potuto diventare vittima di ricatto e torture allo scopo di
dover fornire informazioni concernenti l'organizzazione del suo partito;
che dall'atto ricorsuale non emergono fatti nuovi che rendono verosimile
un fondato timore di persecuzione; che, soprattutto non vi sono gli
elementi di prova rispettivamente di verosimiglianza per dedurre, che in
caso di mancata fuga, egli sarebbe stato sicuramente arrestato, torturato
e forse avrebbe rischiato la sua vita;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati non adempiono i criteri
sopraccitati di rilevanza, in quanto le dichiarazioni dell'insorgente non
consentono di dedurre l'esistenza di un fondato timore di persecuzione ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi;
che, pertanto, la mancanza di dettagli e di prove conduce quindi a
desumere che le asserite ed in un futuro possibili persecuzioni non siano
altro che un pretesto costruito dal ricorrente per fondare la sua domanda
d'asilo;
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che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione dell'UFM;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999
[OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
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che, inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata ed il contesto politico
non è talmente teso da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile; che, segnatamente, lo stato di sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti
dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel Sud e nel centro
dell'Iraq; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in
buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia
originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di
una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure
relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe, senza figli o obblighi familiari e disporrebbe di un'ottima
formazione scolastica, essendo studente ed avendo frequentato il liceo
scientifico al quale prima dell'espatrio si sarebbe trovato nell'ultimo anno
(cfr. verbale 1, pag. 2); che, soprattutto, egli dispone di una densa rete
familiare e sociale a F._______, dove peraltro egli è nato ed ha trascorso
la maggior parte della sua vita (cfr. verbale 1, pag. 1); che,
segnatamente, i suoi genitori, tre fratelli, tre sorelle, quattro zii e tanti
cugini risiederebbero tutt'ora nella regione di F._______ (cfr. verbale 1,
pag. 3); che, per conseguenza, la sua famiglia potrà aiutarlo nel
reinserimento sociale, professionale o, eventualmente scolastico;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine e segnatamente a F._______ è ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, ne consegue, che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali
sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
7 settembre 2011;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 7 settembre 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: