B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2351/2016
Sen t en z a d e l 2 7 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
C._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 aprile 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
1° aprile 2016,
i verbali d'audizione del 6 aprile 2016 (di seguito: verbale 1) e del
12 aprile 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 aprile 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A13/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'al-
lontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera,
il ricorso del 18 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 19 aprile 2016), nel quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del
ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti
di causa alla SEM per un esame materiale della domanda, in subordine la
concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
del rinvio ed ha altresì depositato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo,
la copia dell'incarto della SEM trasmessa via fax al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale) in data 19 aprile 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino marocchino nato e cresciuto a D._______, Marocco (cfr.
verbale 1, pag. 4); che sarebbe espatriato poiché dopo essersi laureato in
economia non avrebbe trovato un lavoro e sarebbe dunque venuto in Eu-
ropa per poter continuare gli studi, poter ottenere dei documenti e costruirsi
un futuro (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 1, D24-D27, pag. 4),
che nella decisione impugnata alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non
avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni,
che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente ha preliminarmente aggiunto alcuni fatti impor-
tanti che non avrebbe menzionato in corso di procedura; che una delle ra-
gioni per cui avrebbe chiesto asilo in Svizzera sarebbe costituita dai timori
e dalle persecuzioni per cui si sarebbe sentito vittima in quanto omoses-
suale,
che tali fatti non li avrebbe menzionati poiché non se la sarebbe sentita di
parlare in presenza di un interprete arabo temendo che la cosa fosse rive-
lata ad altri o che potesse creargli problemi all'alloggio; che l'omosessualità
sarebbe gravemente repressa in Marocco ed egli avrebbe ricevuto nume-
rose minacce contro le quali non avrebbe avuto la possibilità di chiedere
protezione allo Stato,
che inoltre, in merito a quanto già allegato nel corso delle audizioni, egli ha
contestato la valutazione dell'autorità inferiore secondo cui non avrebbe
chiesto protezione contro le persecuzioni; che questa valutazione sarebbe
frutto di una lettura frammentaria e parziale degli atti di causa; che la SEM
avrebbe dato un rilievo del tutto marginale all'elemento essenziale delle
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sue allegazioni, ossia il pagamento di una tangente alle autorità quale con-
dizione per poter esercitare il diritto di partecipare ad un concorso pubblico,
che questa situazione sarebbe del tutto intollerabile, considerati gli enormi
sacrifici fatti dalla sua famiglia per avergli permesso di studiare all'univer-
sità,
che egli sarebbe dunque stato direttamente vittima di una persecuzione;
che pertanto la SEM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda
d'asilo e la decisione impugnata sarebbe viziata, andrebbe annullata, affin-
ché la sua domanda sia esaminata materialmente,
che in subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provviso-
ria sia per ragioni generali relative alla drammaticità della situazione in Ma-
rocco, sia per ragioni personali connesse al suo vissuto, l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe pertanto ragionevolmente esigibile,
che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposi-
zione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusi-
vamente per motivi economici o medici,
che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione
presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non
rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano;
che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che per contro, sono com-
presi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato,
non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma
ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44
LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti),
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel
senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona
a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le
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difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, con-
dizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi
insufficienti), dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o
da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può
essere confrontata,
che nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto per-
sonalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto
in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1
LAsi),
che infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espa-
trio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero
l'assenza di un lavoro, la volontà di continuare a studiare e di costruirsi un
futuro in Europa (cfr. verbale 2, D24-D26, pag. 4),
che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella de-
finizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi,
che contrariamente a quanto sollevato in sede ricorsuale, il pagamento di
una tangente di EUR 6'000 per poter accedere alla formazione per diven-
tare poliziotto non costituisce una persecuzione; che invero, come dichia-
rato dall'insorgente stesso tutti coloro che volevano accedere al posto do-
vevano pagare tale tangente (cfr. verbale 2, D51-D52, pag. 6); che per-
tanto egli non è stato discriminato rispetto ad altri partecipanti; che inoltre
nel corso delle audizioni non ha neppure mai indicato questo problema
come un problema di discriminazione, bensì quale problema legato alla
ricerca di un impiego e dunque legato a motivi economici (cfr. verbale 1,
pag. 7; verbale 2, D24, pag. 4),
che ciò è confermato anche dal fatto che concretamente, alla Svizzera, ha
chiesto solamente di poter ottenere i documenti per poter rimanere in Sviz-
zera, studiare e nient'altro (cfr. verbale 2, D49-D50, pag. 6),
che di conseguenza, non ha manifestamente espresso la volontà di cer-
care protezione contro delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 LAsi,
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che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscet-
tibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'im-
pugnata decisione,
che invero, l'allegazione ricorsuale secondo cui è espatriato ed è stato co-
stretto a chiedere asilo in Svizzera a causa dei timori e delle persecuzioni
in cui si è sentito vittima in quanto omosessuale, risulta inverosimile; che
tale motivo d'asilo è stato addotto tardivamente e senza alcuna giustifica-
zione convincente; che infatti, il timore di parlarne di fronte ad un interprete
arabo non è fondato, sapendo il richiedente che tutte le persone presenti
all'audizione, interprete compreso, sottostavano all'obbligo del segreto
d'ufficio (cfr. verbale 1, pag. 2),
che per di più, tale censura oltre che priva di fondamento, appare prete-
stuosa; che invero nel corso delle due audizioni gli è stato chiesto a più
riprese se avesse menzionato tutti i suoi motivi d'asilo o se avesse altro
d'aggiungere (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D25-D27, pag. 4, D50,
pag. 6); che inoltre aveva dichiarato di non aver avuto problemi né con terzi
né con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 7); che pertanto, come tale la cen-
sura va respinta,
che da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che invero, il problema agli occhi non è suscettibile di costituire una viola-
zione dell'art. 3 CEDU in quanto la malattia dell'interessato non si trova ad
uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come
una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Sviz-
zera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 31 segg.; N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008 [GC], 26565/05, par. 29-45; DTAF 2011/9 consid. 7.1),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell’allontanamento dell'in-
sorgente è pure ragionevolmente esigibile non essendoci indizi da cui de-
sumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Ma-
rocco,
che invero, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione
nell’integralità del territorio nazionale,
che egli è giovane, ha una laurea in economia, esperienza professionale
quale bracciante agricolo e nell'edilizia e nel Paese d'origine dispone di una
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solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro tra fratelli e
sorelle, nonché diversi zii (cfr. verbale 1, pagg. 4-5),
che infine, come già ritenuto sopra, il ricorrente non ha neppure preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti
di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente
dispone della carta d'identità marocchina in corso di validità; che l'esecu-
zione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: