B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2352/2016
Sen t en z a d e l 2 2 g i u gno 2 01 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
con i figli
C._______, nato il (…),
e
D._______, nato il (…),
Siria,
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento; decisione della SEM del 7 aprile 2016 / N (…).
D-2352/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato ed i due figli di (…) e (…) anni, tutti cittadini siriani, hanno
depositato domanda d’asilo in Svizzera il 19 novembre 2015. In occasione
del diritto di essere sentito in vista dell’applicazione dell'art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi (RS 142.31), il richiedente ha indicato di non voler tornare in
Germania poiché lo scopo della sua vita sarebbe quello di curare il figlio
D._______ e di non credere di avere la possibilità di farlo in Germania (cfr.
verbale d’audizione sulle generalità del 3 dicembre 2015 [di seguito: ver-
bale], pag. 9).
B.
Con decisione del 7 aprile 2016, notificata ai richiedenti il 12 aprile 2016
(cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai
sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli
interessati verso la Germania.
C.
In data 18 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
19 aprile 2016) gli interessati sono insorti contro suddetta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l’accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti di causa
all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e la concessione di
un termine di grazia per la produzione della pertinente documentazione
medica. Altresì hanno chiesto l’accordo dell’effetto sospensivo al ricorso,
nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravame gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti
in copia:
– un rapporto sociale del Servizio richiedenti l’asilo di SOS Ticino del
(…) 2016 (all. 1);
– un rapporto informativo del Direttore del Settore Educazione del Co-
mune di E._______ del (…) 2016 (all. 2);
– un rapporto informativo di Pro Infirmis del (…) 2016 (all. 3);
D-2352/2016
Pagina 3
– un certificato medico del Dott. F._______ del (…) 2016 (all. 4);
– un certificato medico in lingua inglese dell’(…) 2015 dell’organizzazione
“Medici nel mondo” (all. 5);
– due certificati medici del Dott. G._______ datati (…) 2015, rispettiva-
mente (…) 2015 (all. 6);
– un foglio di trasmissione di informazioni mediche del (…) 2015 (all. 7);
– un documento del (…) 2015 dell’Ospedale regionale di H._______ con-
cernente il ricovero dal (…) 2015 al (…) 2015 (all. 8);
– un rapporto medico dell’(…) 2015 dell’Ospedale regionale di H._______
(all. 9);
– un certificato medico del (…) 2015 dell’Ospedale regionale di
H._______ (all. 10);
– un rapporto SEPS del (…) 2016 (all. 11).
D.
L’incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale il 20 aprile 2016.
E.
Con decisione incidentale del 21 aprile 2016 il Tribunale ha accolto
l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso autorizzando il
soggiorno in Svizzera degli interessati fino a conclusione della procedura,
ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e trasmesso il ricorso con
i relativi allegati all’autorità inferiore invitandola ad esprimersi.
F.
Con scritti del 22 aprile 2016 e del 26 aprile 2016 gli insorgenti hanno inol-
trato al Tribunale gli all. 1, 2, 3, 4 e 11 in originale.
G.
La SEM, con risposta dell’11 maggio 2016 trasmessa ai ricorrenti con pos-
sibilità di replica, ha confermato la decisione impugnata proponendo di re-
spingere il ricorso.
H.
Con replica del 1° giugno 2016, trasmessa all’autorità inferiore con invito
D-2352/2016
Pagina 4
ad inoltrare una duplica, gli insorgenti hanno nuovamente proposto l’acco-
glimento del ricorso.
A sostegno delle loro osservazioni hanno inoltrato i seguenti mezzi di
prova:
– un certificato in originale della Dott.ssa I._______ del (…) 2016 (all. 12);
– una comunicazione in copia della Dott.ssa J._______ al collega
L._______ del (…) 2016 (all. 13).
I.
In data 8 giugno 2016 la SEM si è espressa in duplica, trasmessa ai ricor-
renti per informazione, rinviando ai considerandi della decisione impugnata
e postulando la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
D-2352/2016
Pagina 5
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono de-
cisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111
lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi).
4.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della proce-
dura di asilo e allontanamento.
4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
D-2352/2016
Pagina 6
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di
ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un
nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo
il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato
membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
4.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III).
4.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
5.
Nel caso di specie, dagli atti all’incarto, risulta un permesso di soggiorno
sloveno rilasciato a nome dell’insorgente valido dal 13 novembre 2015 al
13 maggio 2016.
D-2352/2016
Pagina 7
Inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consul-
tazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli inte-
ressati hanno inoltrato una domanda d’asilo in Germania il 15 novem-
bre 2015 (cfr. atto A6/1). I ricorrenti, pur negando di aver depositato una
domanda d’asilo in Germania, hanno tuttavia confermato di aver dovuto
rilasciare le impronte digitali per poter ricevere del cibo (cfr. verbale,
pag. 9).
Pertanto, il 5 gennaio 2016 la SEM ha dapprima inoltrato alle autorità slo-
vene competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino
III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento
Dublino III (cfr. atto A18/9).
In un secondo tempo, il 20 gennaio 2016, la SEM ha presentato alle auto-
rità tedesche competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento
Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III (cfr. atto A21/5).
Le autorità slovene, in data 22 gennaio 2016, hanno respinto la richiesta di
presa in carico presentata, mentre le autorità tedesche, in data 27 gen-
naio 2016 hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti
verso la Germania in applicazione della stessa disposizione, ovvero
l’art. 18 par. 1 lett. Regolamento Dublino III (cfr. atto A23/5).
Di conseguenza, la competenza della Germania è in casu data.
6.
Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania
non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).
La Germania è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-
tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-
collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le dispo-
sizioni.
D-2352/2016
Pagina 8
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]).
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
7.
I ricorrenti, contestano unicamente la questione della compatibilità di un
rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l’interruzione delle
misure terapeutiche e pedagogiche attivate in Ticino potrebbero esplicare
sul bambino.
7.1 Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) ri-
spettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que-
stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione
che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può
entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du-
blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do-
manda.
7.2 La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione
della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, il
potere cognitivo del Tribunale si è ridotto e pertanto il Tribunale può e deve
unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere di
apprezzamento ovvero valutare se la SEM ha fatto uso di tale potere e se
l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell’autorità inferiore devono es-
sere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario
che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno
la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora fosse il caso il Tribunale non
può sostituire il suo potere discrezionale a quello della SEM.
D-2352/2016
Pagina 9
7.3
7.3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che lo stato di salute
di D._______, pur non volendolo minimizzare, non sarebbe di una gravità
tale da dover rinunciare al trasferimento in Germania poiché non vi sarebbe
una violazione dell’art. 3 CEDU e pertanto la SEM non sarebbe obbligata
ad applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III. La Germania disporrebbe infatti di un’infrastruttura medica suf-
ficiente, l’art. 19 par. 1 direttiva accoglienza l’obbligherebbe poi a prestare
le cure mediche adeguate ed infine non vi sarebbero elementi che indur-
rebbero a pensare che non l’ha fatto o non lo farebbe. Lo stato di salute di
D._______ verrebbe poi preso in considerazione al momento del rinvio. La
SEM ha in seguito ritenuto che dagli atti all’incarto e dalle dichiarazioni dei
richiedenti non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l’applicazione
della clausola di sovranità per motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3
OAsi 1. Nelle due prese di posizione successive, l’autorità inferiore ha con-
fermato la decisione avversata, reiterando il fatto che non vi sarebbero ele-
menti che indurrebbero a ritenere che D._______ non riceverebbe le cure
mediche adeguate in Germania.
7.3.2 Nel ricorso e nella successiva replica, gli insorgenti rilevano che la
precarietà delle condizioni di salute di D._______ avrebbero dovuto por-
tare, quantomeno per motivi umanitari, ad una diversa valutazione del
caso. Il bambino soffrirebbe infatti di patologie importanti, già note all’auto-
rità inferiore e certificate da una cospicua documentazione medica. Le mi-
sure di accompagnamento adottate per aiutare D._______ ad intrapren-
dere un percorso di vita dignitosa starebbero già portando importanti risul-
tati e rischierebbero di essere compromesse se le misure attualmente at-
tive fossero abbandonate, o anche soltanto interrotte, in ragione del trasfe-
rimento in Germania. Dai certificati medici ed dai rapporti allegati risulte-
rebbe l’eccezionale fragilità del nucleo familiare, le possibilità di un inseri-
mento scolastico come il fratello, nonché l’importanza decisiva dell’accom-
pagnamento pedagogico-terapeutico avviato in favore del bambino. Sa-
rebbe poi primordiale per D._______ poter continuare il percorso intra-
preso in Svizzera senza ulteriori rotture e scombussolamenti della sua pre-
caria esistenza. Per di più, giusta l’art. 3 della convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (di seguito: Conv. diritti fanciullo, RS 0.107)
l’interesse superiore del fanciullo dovrebbe essere una considerazione per-
manente. L’allontanamento del bambino dalle maestre, dagli educatori, dai
medici e dagli assistenti costituirebbe un enorme shock emotivo per
D._______ ed il nucleo familiare si ritroverebbe a dover sopportare un com-
plesso di disagi troppo oneroso perché una riammissione possa apparire
giustificata. Di conseguenza, dagli atti di causa sembrerebbe che l’autorità
D-2352/2016
Pagina 10
inferiore non abbia valutato adeguatamente i rischi connessi ad un’interru-
zione delle cure, né le conseguenze traumatiche di un nuovo ed ennesimo
cambiamento di vita, in rapporto alla condizione di fragilità di D._______.
La decisione avversata andrebbe pertanto annullata e gli atti di causa tra-
smessi all’autorità inferiore ai fini di una valutazione della compatibilità di
un rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l’interruzione
delle misure terapeutiche e pedagogiche attivate in M._______ potrebbero
esplicare sul bambino.
7.4
7.4.1 Per quanto riguarda il trasferimento, malgrado il padre di D._______
in sede d’audizione abbia allegato di temere di non ricevere le cure ade-
guate in Germania (cfr. verbale, pag. 9), né nel ricorso né nel successivo
scambio di scritti è stato contestato che lo Stato di destinazione non di-
spone di infrastrutture mediche sufficienti. Su questo punto, il Tribunale non
può che confermare quanto ritenuto nella decisione avversata. Invero, lo
Stato di destinazione è firmatario della direttiva accoglienza e deve per-
tanto provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la ne-
cessaria assistenza medica o di altro tipo (art. 19 par. 1 e 2 direttiva acco-
glienza). In caso, sarebbe compito dei ricorrenti far valere i loro diritti diret-
tamente presso le autorità competenti usando le adeguate vie di diritto.
Pertanto, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che il trasferimento verso
la Germania non significa una violazione dell’art. 3 CEDU e di conse-
guenza non vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi
dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
7.4.2 Tuttavia, le condizioni di salute di D._______ hanno reso necessario
l’effettuazione di diversi controlli medici per determinare le patologie di cui
soffre. Le patologie hanno poi reso indispensabile l’adozione di misure di
accompagnamento speciale come dimostrato dai numerosi certificati me-
dici e dai rapporti allegati in corso di procedura. Dagli stessi risulta inoltre
chiaramente una situazione di particolare fragilità del nucleo familiare non-
ché l’eccezionalità del caso in esame.
L’autorità inferiore avrebbe dunque dovuto analizzare l’interruzione di que-
ste misure terapeutiche e pedagogiche attivate così come la compatibilità
di un trasferimento in Germania in rapporto alle conseguenze sul bambino.
Malgrado siano stati questi gli argomenti presentati dagli insorgenti, né
nella decisione impugnata né nello scambio di scritti successivo, l’autorità
inferiore si è espressa sull’interruzione delle misure di sostegno e di aiuto
D-2352/2016
Pagina 11
e sulle conseguenze sul nucleo familiare, estremamente fragile e già se-
gnato da traumi e sofferenze, del trasferimento in Germania, limitandosi
bensì ad un esame della CEDU e degli obblighi internazionali della Sviz-
zera.
Invero, la motivazione contenuta nella decisione impugnata sull’esistenza
di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 risposa su una moti-
vazione standard (“considerati gli atti all’incarto e le […] dichiarazioni, non
esistono motivi che giustifichino l’applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera” [cfr. pag. 5]) che non è stata minimamente ade-
guata alle circostanze del caso di specie e nella quale non sono state indi-
cate le ragioni per le quali sia stata ritenuta l’assenza di motivi umanitari.
7.5 Di conseguenza, così facendo l’autorità inferiore – ritenuta la specialità
del caso in disamina che avrebbe reso necessario un confronto ed un’ana-
lisi più approfondita delle circostanze – non ha controllato materialmente
l’esistenza di motivi umanitari.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la SEM, di fatto, non ha esercitato il suo
potere di apprezzamento (“Ermessensunterschreitung”, cfr. DTAF 2015/9
consid. 6.1 e relativi riferimenti) ed ha così violato il diritto federale (art. 106
cpv. 1 lett. a LAsi).
8.
Visto quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione del 7 aprile 2016
impugnata è annullata per violazione del diritto federale. Gli atti di causa
sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) per una nuova decisione la
quale dovrà indicare in maniera chiara gli elementi sui quali fonderà
l’esame dell’esistenza o meno di motivi umanitari giustificanti l’entrata nel
merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 21 aprile 2016.
9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
D-2352/2016
Pagina 12
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappresentati abbiano
protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non hanno presentato al
Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di
conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale
sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.– (disborsi e indennità supple-
mentare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2, art. 8 ed art. 10
TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2352/2016
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 aprile 2016 è annullata e
gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'000.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: