Corte IV
D-2360/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Afganistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(Dublino); decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2360/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
25 dicembre 2009, in cui ha allegato di essere originario
dell'Afganistan e di essere espatriato nel (...) verso l'B._______, dove
vi sarebbe rimasto fino all'(...) quando sarebbe partito, al fine di poter
esaudire il suo desiderio di studiare, verso l'Europa, transitando
attraverso la Grecia, Serbia, Macedonia, Ungheria, Austria e l'Italia,
fino a giungere in Svizzera,
il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro
EURODAC in data (...), dal quale è emerso che l'interessato era già
stato controllato in Ungheria in data (...) (recte: [...], cfr. atto A19/1)
(EURODAC 1), dove ha deposto una domanda d'asilo, nonché in
Grecia dove era già stato registrato in data (...) (EURODAC 3; cfr. atto
A7/2),
il verbale d'audizione dell'11 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1),
il diritto di essere sentito concessogli in data 20 gennaio 2010
(di seguito: verbale 2) in merito ad un'eventuale evasione della sua
domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), nell'ambito del quale, da un lato, il ricorrente ha
riconosciuto di essere stato in Grecia ed in Ungheria, affermando che
in detti Paesi non avrebbe ottenuto né mezzi finanziari o materiali per
vivere, né le cure di cui necessiterebbe, dall'altro ha ammesso di
essere stato in Austria e in Italia, dichiarando per contro che in merito
a quest'ultimi non vi sarebbero dei motivi specifici per cui non potrebbe
esservi allontanato (cfr. atto A14/3),
la richiesta di ammissione dell'interessato del 25 gennaio 2010
(cfr. atto A18/5) inoltrata alle autorità ungheresi dall'UFM secondo il
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino),
l'accordo del (...) delle autorità ungheresi, le quali hanno dichiarato la
loro competenza per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie,
in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. atto
A26-27/1),
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l'istituzione di una curatela di rappresentanza personale ordinata in
data 8 marzo 2010 in favore dell'interessato, in quanto è stato ritenuto
essere minorenne dall'UFM,
la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 (notificata al tutore
dell'interessato il 1° aprile 2010; cfr. risultanze processuali) di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, nella quale
codesto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso l'Ungheria ed ha constatato
che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in
applicazione dell'art. 107a LAsi,
il ricorso in originale inoltrato dall'insorgente il 9 aprile 2010 via fax e
per raccomandata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF),
pervenuto al Giudice incaricato dell'istruzione il medesimo giorno
(ricevuto per fax alle ore 09:10 circa), mediante il quale l'insorgente ha
chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della
decisione impugnata ed ha presentato altresì una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
la richiesta immediata del TAF dell'incarto dell'UFM relativo alla
procedura di prima istanza (cfr. risultanze processuali),
l'ordinanza del 12 aprile 2010 di sospensione in via supercautelare
dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente giusta l'art. 56 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021),
l'ottenimento da parte del TAF in data 13 aprile 2010 dell'incarto
originale dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS
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173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, in particolare, essendo stata la decisione notificata il
1° aprile 2010 al ricorrente (cfr. risultanze processuali) ed essendo il
5 aprile 2010 un giorno festivo riconosciuto nel Canton Ticino e a
livello nazionale, il ricorso presentato il 9 aprile 2010 è tempestivo,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle
parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito
di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno
Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale,
l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che – essendo
emerso dal riscontro dattiloscopico che il richiedente avrebbe chiesto
asilo politico il (...) (recte: il [...]) in Ungheria – detto Paese è
competente per trattare la sua domanda d'asilo, in virtù dell'"Accordo
del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di
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determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD,
RS 0.142.392.68), così come dell'"Accordo del 17 dicembre 2004 tra la
Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di
Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in
Svizzera, in Islanda o in Norvegia" (RS 0.362.32); che, inoltre, detto
Ufficio ha constatato che l'Ungheria, in data (...), ha accettato
l'ammissione del richiedente e che, quindi, l'allontanamento del
richiedente deve essere eseguito entro il (...), salvo eventuali eccezioni
ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino; che, peraltro,
l'UFM ha considerato che le motivazioni, espresse dal ricorrente in
occasione dell'audizione del 20 gennaio 2010, circa l'assenza di cibo e
assistenza in Ungheria o la necessità di cure a causa dei reumatismi
di cui soffrirebbe, non costituiscono un ostacolo all'allontanamento del
medesimo in Ungheria, ritenuto che detto Paese è uno Stato di diritto
con istituzioni democratiche stabili, che assicura il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dispone di strutture idonee
all'accoglimento di minori ed è in grado di provveddere a eventuali
cure del richiedente,
che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere – oltre alla restituzione
dell'effetto sospensivo al ricorso – che il Paese di primo ingresso nello
spazio Dublino, quindi competente per trattare la domanda d'asilo del
medesimo, sarebbe la Grecia e non l'Ungheria in applicazione dei
criteri indicati al capo III del Regolamento Dublino; che, inoltre,
secondo l'art. 6 Regolamento Dublino, se il richiedente l'asilo è un
minorenne non accompagnato, in assenza di un suo familiare in un
altro Stato, sarebbe competente per l'esame della sua domanda
d'asilo lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda
d'asilo; che, nel suo caso, il ricorrente sostiene di non aver mai
manifestato la volontà di chiedere asilo in Ungheria, sebbene
risulterebbe che avrebbe presentato una domanda in tal senso in detto
Paese il (...), ragione per cui non sarebbe l'Ungheria, bensì la Svizzera
ad essere competente per trattare la sua domanda d'asilo, in virtù
dell'art. 6 Regolamento Dublino; che, in conclusione, la decisione
impugnata sarebbe stata resa in violazione del diritto federale e
andrebbe quindi annullata,
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che, in virtù dell'ADD – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di
una domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino,
che stabiliscono i criteri e i meccanismi che permettono di determinare
lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in
uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli art. 1
e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pag. 193 e segg.),
che, se da tale esame, effettuato sulla base dei criteri definiti al
capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14) del Regolamento Dublino, risulta che
il trattamento della domanda d’asilo compete ad un altro Stato, l’UFM
emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato
richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente
l’asilo,
che, conformemente all'art. 5 cpv. 1 Regolamento Dublino, i criteri per
la determinazione dello Stato membro competente si applicano
nell'ordine nel quale sono definiti al capo III del Regolamento Dublino;
che, giusta il cpv. 2 della predetta norma, il primo criterio stabilisce che
la determinazione dello Stato membro competente in applicazione di
tali criteri avviene sulla base della situazione al momento in cui il
richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in
uno Stato membro,
che, inoltre, conformemente all'art. 6 Regolamento Dublino, se il
richiedente l'asilo è un minorenne non accompagnato, è competente
per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova
legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del
minore; che, per contro, in mancanza di un familiare, è competente lo
stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo,
che, giusta l'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino, lo Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo è tenuto a riprendere
in carico, alle condizioni di cui all’art. 20, il cittadino di un paese terzo
del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato,
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che, in deroga ai criteri di competenza sopraesposti, ciascuno Stato
membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un
cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in
base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2
dell'art. 3 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista
all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi),
che, nella fattispecie, secondo quanto emerso dal riscontro
dattiloscopico con il registro EURODAC, il richiedente ha chiesto asilo
politico il 30 novembre 2009 in Ungheria,
che, sulla base di tali informazioni, nonché in applicazione dell'accordo
ADD, così come dell'"Accordo del 17 dicembre 2004 tra la
Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di
Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in
Svizzera, in Islanda o in Norvegia" (RS 0.362.32), l'UFM ha inoltrato il
25 gennaio 2010 la richiesta di ammissione dell'interessato alle
autorità ungheresi,
che l'Ungheria, in data (...), ha accettato espressamente l'ammissione
del richiedente ed ha disposto che l'allontanamento del richiedente
deve essere eseguito entro il (...), come ha constatato l'autorità
inferiore,
che, inoltre, non risulta dagli atti di causa che il ricorrente, ritenuto
minorenne, abbia un familiare che si trova legalemente in un altro
Stato membro,
che, pertanto, l'Ungheria è manifestamente il Paese competente per
trattare la domanda d'asilo del ricorrente, come ha rettamente ritenuto
l'UFM,
che, in siffatte circostanze, la questione a sapere se l'insorgente può
prevalersi della violazione delle norme del Regolamento Dublino
(carattere "self-executing") può rimanere indecisa,
che, ad ogni modo, le dichiarazioni e le allegazioni ricorsuali
dell'insorgente, secondo cui avrebbe firmato dei fogli in Ungheria
senza sapere se avrebbe depositato una domanda d'asilo
(cfr. verbale 1 pagg. 6-7) e, di conseguenza, non avrebbe mai
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manifestato la volontà di chiedere asilo in Ungheria (cfr. ricorso
pag. 3), costituiscono delle semplici affermazioni di parte, che non si
fondano su alcun elemento oggettivo; che, d'altronde, il ricorrente ha
reso versioni contraddittorie nel corso della procedura, dichiarando
"ho chiesto asilo firmando dei documenti. Non volevo dormire nei
boschi." (cfr. verbale 2 pag. 1),
che l'Ungheria è firmataria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e del Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (Prot., RS 0.142.31), della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), così come della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e ne
applica le disposizioni; che, nell’ambito della cooperazione prevista da
Dublino, lo Stato membro responsabile dell’esame di una domanda
d’asilo è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle
disposizioni della suddette Convenzioni,
che l'Ungheria ha altresì ratificato la Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107),
che, in caso di allontanamento verso l'Ungheria, le autorità elvetiche
possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle
precitate Convenzioni, tra cui altresì il principio del divieto di
respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, sono
rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo
d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, secondo la più recente giurisprudenza del TAF, non vi è alcun
indizio che l'Ungheria violi gli obblighi sopraccitati dettati dal diritto
pubblico internazionale o che le condizioni di soggiorno nell'ambito
della procedura d'asilo espongano i richiedenti l'asilo a condizioni
contrarie alle summenzionate Convenzioni (cfr. fra le tante sentenza
del TAF del 19 aprile 2010 D-2397/2010, del 7 aprile 2010
D- 1825/2010 e del 16 ottobre 2009 D-6316/2009); che, d'altronde,
essendo l'Ungheria uno Stato di diritto, incombe all'insorgente
prevalersi dei rimedi di diritto in questo Stato, per far sí che tali norme
siano applicate regolarmente (cfr. sentenza del TAF del 7 aprile 2010
D-1825/2010),
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che, in siffatte circostanze, come ritenuto dall'UFM, non soccorrono il
ricorrente le considerazioni – espresse in occasione del diritto di
essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso
l'Ungheria – secondo cui in detto Paese non gli sarebbe offerto cibo,
assistenza e le cure necessaire (cfr. verbale 2 pag. 2),
che, pertanto, non sussistono indizi fondati che in Ungheria siano
violati i diritti garantiti dalla CEDU; che, di conseguenza, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso l'Ungheria nell'ambito del
Regolamento Dublino è ammissibile,
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, l'UFM non è entrato
rettamente nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2
lett. d LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che la non entrata nel merito di una domanda d'asilo ha, di norma,
come conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 cpv. 1
LAsi); che, nella fattispecie, il ricorrente non adempie le condizioni in
virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi,
nonché art. 32 OAsi 1),
che, nel quadro di una procedura Dublino, l'esame dell'esecuzione
dell'allontanamento, dal profilo dell'ammissibilità e della possibilità, è
da considerarsi già effettuato per i motivi esposti nei paragrafi
precedenti, in relazione all'esame della decisione di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che, pertanto, la
questione relativa al divieto di respingimento a catena, così come
quella relativa ad un rischio di esposizione a trattamenti vietati
secondo l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura, non deve più essere
riesaminata,
che, inoltre, l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
nelle procedure Dublino non sottostà più all'art. 83 cpv. 1 e 4 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
bensì rientra unicamente nell'esame della decisione di non entrata nel
merito, laddove le autorità elvetiche si ritengono competenti per la
trattazione della domanda d'asilo in ragione della clausola di sovranità
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("Selbsteintrittrechts") oppure in ragione della clausola umanitaria ai
sensi dell'art. 15 Regolamento Dublino, laddove i membri della famiglia
del richiedente si trovano in altri Stati membri,
che, in tale contesto, l'UFM ha rettamente ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso l'Ungheria come ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore va confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la richiesta di
restituzione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto,
che, per la medesima ragione, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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