B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-236/2019
Sen t en z a d e l 2 5 g e nn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 18 dicembre 2018 / N (…).
D-236/2019
Pagina 2
Visto:
la domanda d’asilo presentata in Svizzera da A._______ il 27 settembre
2018,
il verbale dell’audizione sulle generalità del 9 ottobre 2018 con contestuale
diritto di essere sentita in merito all’eventuale responsabilità dell’Italia per
la trattazione della loro domanda d’asilo (cfr. atto A9),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 18 dicembre 2018, notificata l’8 gennaio 2019 (cfr. risultanze proces-
suali; avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale la SEM non è en-
trata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessata verso l’Italia,
il ricorso del 9 gennaio 2019 (recte 14 gennaio 2019, cfr. timbro del plico
raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) e per il cui tramite l’interessata ha postulato preliminar-
mente la concessione dell’effetto sospensivo; in via principale l’annulla-
mento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per
l’esame in Svizzera della domanda d’asilo; in subordine la constatazione
dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente di
essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anti-
cipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
16 gennaio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
D-236/2019
Pagina 3
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura d’asilo e allontanamento,
che nel proprio gravame la ricorrente ritiene che in Italia non siano garantite
condizioni di esistenza conformi alla dignità umana; che il paese sarebbe
confrontato a molteplici difficoltà, le strutture di accoglienza risulterebbero
carenti e le più basilari garanzie sociali verrebbero calpestate; che ciò por-
rebbe un problema anche relativamente all’art. 3 CEDU; che a riprova di
quanto precede, l’insorgente produce alcuni estratti giornalistici,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola-
mento Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
D-236/2019
Pagina 4
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento
Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti
(CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte dell’Italia, di un
visto emesso in favore dell’interessata per il periodo 25 maggio 2018 – 28
D-236/2019
Pagina 5
giugno 2018 (cfr. atto A7), cosa del resto confermata dalla medesima al
momento dell’audizione; che la ricorrente ha inoltre espressamente am-
messo di aver raggiunto l’Italia proprio per il tramite del visto in questione
(cfr. atto A9, pag. 5),
che su tali presupposti, il 15 ottobre 2018, la SEM ha presentato alle auto-
rità italiane competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Du-
blino III, una richiesta di presa in carico della ricorrente fondata sull’art. 12
par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto A13),
che l’Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il
termine previsto all’art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacita-
mente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda
di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data,
che non vi sono del resto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo,
che malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei pro-
blemi in materia di accoglienza dei richiedenti l’asilo, i quali potrebbero ri-
scontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell’alloggio, delle con-
dizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell’accesso alle
cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]:
Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchen-
den und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Ita-
lien, agosto 2016), agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre
a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il
ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire
delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
D-236/2019
Pagina 6
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi
Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4
novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se "motivi
umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an-
che qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe com-
petente per il trattamento della domanda; che detta facoltà concretizza la
cosiddetta («clausola di sovranità») prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno
Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione in-
ternazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete,
che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destina-
zione contravvenga all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 della CEDU o all’ art. 3
Conv. tortura, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di so-
vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1),
che a tal proposito va tuttavia rammentato che l’Italia è a sua volta vincolata
dalla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicem-
bre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo
Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le
disposizioni,
che per di più, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare
il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giu-
sta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed euro-
peo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante proce-
dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di prote-
zione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]),
D-236/2019
Pagina 7
che se del caso, appartiene dunque all’interessata sollevare l’eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
che si ricorda infine che l’autorità di prima istanza, nell’applicazione
dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.),
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, tanto più che la ricorrente non
risulta disporre di particolari legami con la Svizzera,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo presentata dall’insorgente pronunciando contestualmente
il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che
la medesima non posside un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr.
art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI
(RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio
di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr.
DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM
confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di con-
cessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anti-
cipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza
oggetto,
D-236/2019
Pagina 8
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-236/2019
Pagina 9
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: