Corte IV
D-2362/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), e
B._______, nata il (...), e
C._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2362/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
3 agosto 2008 in Svizzera,
i verbali d'audizione di A._______ del 14 agosto 2008, di B._______
del 25 settembre 2008 e i verbali degli stessi del 1° aprile 2009,
la decisione dell'Ufficio federale della Migrazione (UFM)
dell'8 aprile 2009, notificata agli interessati il giorno seguente (cfr.
risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 14 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 17 aprile 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi i ricorrenti a
versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di
CHF 600.- entro il 28 aprile 2009, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
24 aprile 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato d'essere di etnia J._______ (mongoli) e di risiedere ad
X._______ (Mongolia), città nativa di B._______, dal 2002, sino
sostanzialmente al loro espatrio nel luglio 2008,
che i medesimi hanno dichiarato di aver lasciato la Mongolia il
28 luglio 2008, dopo che il 1° luglio 2008 A._______ sarebbe stato
arrestato in occasione di tumulti di piazza, ai quali egli non avrebbe
tuttavia partecipato attivamente; che, durante la detenzione nel
carcere di P._______, rispettivamente Q._______, il richiedente
sarebbe stato sottoposto a due, rispettivamente sette interrogatori,
durante i quali sarebbe stato vittima di pressioni e violenze per fargli
confessare la partecipazione ai tumulti e l'omicidio di un poliziotto,
imputazioni per le quali rischierebbe una pena fino a 17 anni di
carcere,
che il 14 luglio 2008, a seguito del decesso della madre, il richiedente
sarebbe stato rilasciato dietro cauzione di tre milioni di tugrug pagati
da B._______; che, dopo i funerali avvenuti il 18 luglio 2008, i
richiedenti sarebbero andati ad Y._______, da dove sarebbero
espatriati dieci giorni più tardi; che avrebbero attraversato in auto il
confine con la Russia, proseguendo il viaggio in treno fino a
Z._______ (Russia), da dove, infine, sarebbero ripartiti in auto sino a
giungere in Svizzera,
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che, nella decisione dell'8 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai
richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera,
entro l'8 maggio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere di aver reso un racconto
dettagliato e ricco di particolari, sottolineando che le contraddizioni
rilevate dall'UFM non sono tali da poter definire inverosimili le loro
dichiarazioni; che, infatti, le dichiarazioni contraddittorie, che vengono
contestate a A._______ e B._______, sarebbero risolte con quanto
affermato in occasione della loro seconda audizione; che gli autori del
gravame contestano che non emergerebbero indizi di persecuzioni per
procedere ad una decisione materiale per i motivi già esposti; che, in
caso di rinvio in Mongolia, la loro vita sarebbe in pericolo ed essi
sarebbero esposti a trattamenti inumani e degradanti vietati in
applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101), in quanto A._______ rischierebbe di essere nuovamente
messo in detenzione; che, pertanto, l'esecuzione del loro
allontanamento non sarebbe dunque né ammissibile, né
ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
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d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, oltre alle discrepanze su taluni elementi del racconto dei
ricorrenti, già rilevate dall'UFM, essi hanno reso dichiarazioni
contrastanti su altri punti; che, infatti, a titolo di esempio, A._______ ha
asserito di aver comprato la casa dove risiedevano (cfr. verbale
d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 2) per poi ritrattare e dichiarare
di essere soltanto in affitto (cfr. verbale d'audizione di A._______ del
1° aprile 2009 pag. 3); che, inoltre, B._______ ha dichiarato di aver
speso tutti i risparmi per il pagamento della cauzione di A._______
(cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2008 pag. 5), mentre
sarebbero stati pagati al passatore USD 6000.- oppure, secondo
un'altra versione, EUR 10'000.- (cfr. verbale d'audizione di A._______
del 1° aprile 2009 pag. 11); che, per le suddette palesi contraddizioni,
non soccorrono gli insorgenti le giustificazioni sollevate in sede di
ricorso,
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che, oltretutto, alla luce dell'asserita accusa addirittura di omicidio che
sarebbe stata mossa nei confronti di A._______, una scarcerazione
dietro semplice cauzione e su garanzia di non lasciare il Paese (cfr.
verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 5) è contraria ad ogni
logica,
che, inoltre, mal si comprende l'adotta presenza dell'insorgente ad una
manifestazione d'ordine politico, allorquando, proprio quest'ultimo, ha
affermato di non essere né membro, né simpatizzante di un partito (cfr.
verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009),
che, vista l'inverosimiglianza del racconto, non v'è motivo di ritenere
che il ricorrente, così come la sua famiglia, non possa beneficiare in
patria di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei
suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con
uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi; che, infatti, non soccorre
l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale rischierebbe di
essere ingiustamente incarcerato (cfr. ricorso pag. 3), ritenuto che
un'eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente è, di per se,
irrilevante in materia d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che i ricorrenti, dal canto loro, si limitano a mere e non corroborate
affermazioni quanto all'esistenza di un rischio reale ed immediato in
patria (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
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generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti essendo questi ultimi ancora giovani, nonché avendo
entrambi una formazione ed un'esperienza professionale: A._______
come gessatore, pittore e tassista (cfr. verbale d'audizione del
14 agosto 2008 pag. 2), B._______ come designer di abiti ed
ingegnere (cfr. verbale d'audizione di B._______ del 1° aprile 2009
pag. 3); che, inoltre, entrambi dispongono di una rete sociale in patria,
ritenuto che vivono ancora in loco il padre e gli zii di A._______ (cfr.
verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 3), così come il padre, la
sorella e i nipoti di B._______ (cfr. verbale d'audizione del
25 settembre 2008 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
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(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato
dagli insorgenti il 24 aprile 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il
24 aprile 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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