Corte IV
D-2370/2007
vav/egl
{T 0/2}
Sentenza del 6 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Robert Galliker
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, nato il [...], Sri Lanka, rappresentato da B._______
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 28 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione
dell'8 e del 14 marzo 2007), d'essere espatriato perché ricercato sia dai militari
singalesi sia da dei membri del movimento LTTE. Dall'incarto dell'UFM risulta che
l'interessato ha depositato diversa documentazione in fotocopia, tra cui la carta
d'identità e il certificato di nascita. Emerge pure che il 27 marzo 2007 il richiedente
ha esibito otto non meglio precisati certificati che gli sono stati restituiti dall'autorità
inferiore – senza essere repertoriati ed esaminati – al momento della notificazione
della decisione impugnata, ossia il giorno seguente.
B. Il 28 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 30 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento del provvedimento litigioso e la conseguente entrata nel merito
della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e,
implicitamente, del relativo anticipo.
D. Con decisioni incidentali del 4 aprile 2007, il TAF ha rinunciato a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, nonché invitato l'UFM ad
inoltrare una risposta al ricorso.
E. Il 5 aprile 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F. Con scritto dell'11 aprile 2007, il ricorrente ha depositato agl'atti tre documenti, di
cui due in originale provvisti di traduzione in inglese.
G. Con decisione incidentale del 1° maggio 2007, il TAF ha invitato il ricorrente ad
introdurre l'atto di replica.
H. Il 21 maggio 2007, la rappresentante del ricorrente ha chiesto a questo Tribunale
la fissazione di un nuovo termine per l'inoltro della replica e per l'ottenimento di
spiegazioni, in tedesco, sul contenuto della decisione incidentale del TAF del 1°
maggio 2007 (redatta in italiano). Ha depositato agl'atti copia della procura
sottoscritta dal ricorrente il 18 maggio 2007.
3Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4
PA) o dai considerandi della decisione impugnata (Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 1 consid.
1a pag. 5 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per
ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la
decisione impugnata non ha preso in considerazione (GICRA 1994 n. 29 consid. 3
pag. 207 e relativo riferimento).
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha
presentato motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un
documento di viaggio o d'identità. In particolare, lo stesso nulla avrebbe intrapreso
alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha, inoltre, ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese
dall'interessato medesimo. Ha altresì considerato che, nel caso concreto, non
sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'aver fatto del suo meglio per collaborare con
l'autorità, esibendo, seppure in fotocopia, la sua carta d'identità, il certificato di
nascita e quello di residenza. Contesta, inoltre, d'aver voluto nascondere i suoi
documenti per i bisogni della causa, ritenuto che in tal caso non avrebbe
certamente depositato agli atti delle fotocopie degli stessi. Infine, assevera che dal
suo racconto emergono degli elementi, facilmente verificabili, che giustificano
l'effettuazione d'ulteriori accertamenti e, dunque, l'entrata nel merito della sua
domanda.
6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha spiegato di non aver preso in considerazione gli
otto certificati depositati agli atti dal ricorrente il 27 marzo 2007 in quanto, a quel
momento, la procedura di prima istanza risultava già conclusa. La notificazione
della decisione è certo intervenuta il 28 marzo 2007, ma per questioni
amministrative tale provvedimento è stato ultimato e firmato il 27 marzo 2007,
giorno in cui la procedura in esame era appunto da ritenersi siccome terminata.
Per il resto, il ricorrente non avrebbe depositato nei termini previsti dalla legge
documenti d'identità o di viaggio ai sensi dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
47.
7.1 Il TAF osserva che, nel caso di specie, emerge dalle carte processuali che il 27
marzo 2007 l'interessato ha consegnato all'autorità di prime cure otto non meglio
precisati certificati quali mezzi di prova. Risulta, altresì, che tali certificati non sono
stati né repertoriati né oggetto d'esame da parte dell'autorità inferiore, la quale non
li ha menzionati nel giudizio litigioso limitandosi, per contro, a restituirli al
ricorrente il giorno successivo, ossia il 28 marzo 2007, al momento della
notificazione della decisione qui impugnata.
7.2 Questo Tribunale rileva che la procedura tendente alla pronuncia di una decisione
amministrativa termina obbligatoriamente con la notificazione della stessa alle
parti giusta l'art. 34 e segg. PA (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2a ed., Berna 2005, pag. 235; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 884 e segg.
pag. 186 e seg. nonché n. 1638 pag. 353). In altri termini, una decisione esplica i
propri effetti solo a partire dal momento in cui è comunicata all'amministrato e
questo in modo tale che dipenda solo da quest'ultimo di poterne prendere
conoscenza (PIERRE MOOR, Droit administratif, 2a ed., vol. 2, Berna 2002, pag. 302).
Peraltro, con decisione di principio del 15 maggio 1996 (DTF 122 I 97), il Tribunale
federale ha sancito che un processo non termina con la pronuncia della sentenza
all'interno di un tribunale, bensì nel momento in cui il dispositivo della sentenza
medesima è comunicato oralmente o per scritto alle parti. Fino ad allora, sempre
secondo l'Alta Corte federale, la sentenza in questione non esiste e può, tutt'al più,
essere considerata alla stregua d'un progetto (ibidem; WERNER WICHSER, Die Tücken
der Unabänderlichkeit eines Gerichtsurteils [Drei kommentierte Entscheide],
Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ], 93. Jahrgang, Zurigo 1997, n. 9, pag. 173).
Tale assunto merita senz'altro d'essere applicato al caso di decisioni emanate da
autorità amministrative, ritenuto che le stesse, di principio, non crescono in
giudicato al momento della loro pronuncia.
7.3 Ritenuto segnatamente che il giudizio litigioso porta la data del 28 marzo 2007 e
che l'UFM stesso ha indicato tale data come il giorno in cui la decisione qui
impugnata è stata comunicata direttamente al ricorrente, la procedura
amministrativa in questione – contrariamente a quanto sostenuto dall'istanza di
prime cure nella sua risposta al ricorso – non poteva risultare già conclusa il giorno
precedente. In effetti, il 27 marzo 2007 la decisione in questione costituiva, per le
ragioni suesposte, tutt'al più un progetto. Peraltro, se al momento della consegna
degli otto certificati la decisione in questione fosse stata già pronta e sottoscritta,
così come preteso dall'istanza inferiore, è incomprensibile il motivo per cui l'UFM
non abbia provveduto a notificarla personalmente al ricorrente il giorno stesso (con
la data del 27 marzo 2007), allorquando quest'ultimo si è presentato presso detto
Ufficio alfine di depositare i citati documenti. Inoltre, e a prescindere dalla
questione di sapere se e a quali circostanze possa ammettersi – anche alla luce
dei principi costituzionali dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) e della
buona fede (art. 9 Cost.) – una pratica di un'autorità amministrativa tendente alla
postdatazione di una propria decisione, l'UFM neppure si è pronunciato nella
risposta al ricorso sull'esistenza di una sua simile prassi in materia d'asilo,
segnatamente nelle procedure rapide che terminano con una decisione di non
5entrata nel merito e con la notificazione diretta della decisione agli interessati
presso il Centro di registrazione e di procedura.
8. L'autorità inferiore ha pertanto scartato gli otto documenti prodotti dal ricorrente
senza effettuare alcun esame degli stessi ed in un momento in cui la procedura
non poteva ritenersi conclusa. Peraltro, detti documenti non sono stati oggetto
d'alcun esame da parte dell'UFM neppure nella risposta al ricorso.
8.1 Il TAF osserva che il diritto d'essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 121 I 230 consid. 2a). Il diritto d'essere sentito comprende varie
facoltà, tra cui quella d'esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche
quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro
assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15
consid. 2a/aa e relativi riferimenti). Di principio, l'autorità deve quindi assumere le
prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale.
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, se l'interessato ha facoltà di proporre
l'assunzione di determinate prove, l'autorità giudicante può, dal canto suo,
rinunciare a quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi
chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4); in tal caso, l'autorità deve però indicare i
motivi per i quali queste prove sono giudicate superflue o inidonee (GICRA 1995 n.
23; DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb e relativi riferimenti). L'apprezzamento anticipato
delle prove va, altresì, effettuato alla luce delle particolarità della singola
fattispecie.
8.2 Nel caso concreto, non è data conoscere la natura dei certificati scartati dall'UFM,
in particolare se si trattava d'originali, o di semplici fotocopie, e se riguardavano
l'identità del ricorrente oppure i motivi d'asilo da questi fatti valere. Nel caso in cui
tali documenti si fossero riferiti all'identità dell'insorgente – e ritenuto che non
esiste una presunzione d'assenza di valide giustificazioni per la loro esibizione in
data 27 marzo 2007 – l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere all'insorgente la
ragione che potesse spiegare una loro presentazione solo in quel momento. Nel
caso in cui i documenti si fossero rapportati ai motivi d'asilo, non avrebbero potuto
essere scartati se non alle restrittive condizioni di cui all'art. 32 cpv. 2 PA, peraltro
neppure esaminate dall'autorità inferiore.
8.3 Da quanto esposto, discende che l'UFM ha gravemente violato il diritto d'essere
sentito del ricorrente e, di conseguenza, la decisione impugnata incorre
nell'annullamento.
9. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e
giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti,
all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore se gl'atti sono completi e comunque sufficienti a statuire
sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65)
rispettivamente se una violazione non grave del diritto d'essere sentito può essere
sanato in sede ricorsuale (GICRA 2004 n. 17 consid. 10 pag. 113). Alcuno dei
menzionati presupposti essendo adempito nel caso di specie, la causa è rinviata
all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai sensi
6dei considerandi. L'UFM dovrà, in particolare, assegnare al ricorrente un termine
per esibire nuovamente gli otto certificati già prodotti il 27 marzo 2007, per
presentare eventuali altri documenti utili ai fini della presente domanda d'asilo
nonché per consentirgli di spiegare i motivi di un eventuale ritardo nella consegna
di determinati documenti.
10. Visto l'esito favorevole del ricorso, le domande del ricorrente volte
all'assegnazione di un nuovo termine per introdurre l'atto di replica ed
all'ottenimento di spiegazioni, in tedesco, sul contenuto della decisione incidentale
del TAF del 1° maggio 2007, sono divenute senza oggetto.
10.1 Non sono peraltro percepite spese processuali (art. 63 PA), di modo che la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è pure divenuta senza oggetto.
10.2 Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente – benché rappresentato
dal 18 maggio 2007 – abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e
relativamente elevate in relazione al gravame da lui personalmente inoltrato in
italiano o allo scritto in lingua tedesca del 21 maggio 2007 della sua
rappresentante (qualche riga di richiesta d'informazioni). Per conseguenza, non
sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM affinché proceda al completamento
dell'istruttoria ed all'emanazione di un nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Le domande del ricorrente volte all'assegnazione d'un nuovo termine per
introdurre l'atto di replica e all'ottenimento di spiegazioni, in tedesco, sul contenuto
della decisione incidentale del TAF del 1° maggio 2007, sono divenute senza
oggetto.
4. Non sono prelevate delle spese processuali.
5. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
6. Non sono attribuite delle spese ripetibili.
7. Comunicazione:
- alla rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N)
- a C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: