B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2370/2019
Sen t en z a d e l 1 ° n o vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 aprile 2019 / N (…).
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Pagina 2
Fatti:
A.
In data (…) gennaio 2018, A._______, asserito cittadino srilankese, di et-
nia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, ha
presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2; atto A4/11, p.to
1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A14/15, D29 segg., pag. 5).
B.
Il richiedente è stato sentito rispettivamente il (…) gennaio 2018 durante
un’audizione sulle generalità, sul viaggio intrapreso, così come sommaria-
mente sui suoi motivi d’asilo (di seguito: verbale 1) ed il (…) agosto 2018
più approfonditamente sui suoi motivi d’asilo (di seguito: verbale 2).
Per quanto qui di rilievo, durante la prima audizione, l’interessato ha in par-
ticolare dichiarato di essere espatriato illegalmente il (…) gennaio 2018,
partendo dall’(…) di D._______ in direzione di E._______, a causa del ti-
more suo e della moglie per la sua incolumità, dovuto alla presenza, nei
paraggi del suo domicilio, di gruppi attivi, i quali ferirebbero o pugnalereb-
bero i civili con delle spade, dei coltelli o delle asce (cfr. verbale 1, p.to 5.01
segg., pag. 6 e p.to 7.02, pag. 7). Il richiedente l’asilo ha inoltre narrato che
prima del suo matrimonio, avvenuto nel (…), egli sarebbe stato arrestato
quattro volte dai soldati srilankesi, che lo avrebbero accusato di avere dei
legami con il movimento “Liberation Tigers of Tamil Eelam” (LTTE), a causa
del disegno di un (…) presente su una maglietta che egli avrebbe indossato
una volta. In un’occasione egli sarebbe pure stato torturato, riportando
quale conseguenza un danno (…) all’(…). Durante il suo secondo arresto,
egli sarebbe invece stato ferito con una sbarra al (…), mentre che in un’al-
tra occasione gli avrebbero provocato una lesione con un coltello all’(…).
In seguito al suo matrimonio, l’interessato ha allegato di essere stato più
volte ricercato a casa sua e preso dalle forze armate srilankesi, le quali
avrebbero pure tormentato e minacciato la moglie. In alcuni casi egli sa-
rebbe stato rilasciato il giorno dopo e spesso sarebbe dovuta intervenire la
moglie perché egli fosse liberato (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.).
Nel corso della seconda audizione, interrogato in merito ai suoi motivi
d’asilo, il richiedente ha segnatamente asserito di essere stato arrestato e
detenuto quattro volte tra il (…) ed il (…) dalle forze armate, nonché gli
avrebbero fatto subire diverse violenze e torture in tali frangenti. Tali vi-
cende sarebbero scaturite dalle accuse a lui mosse di essere membro delle
LTTE ed alfine di estorcergli delle informazioni in merito al medesimo mo-
vimento, il tutto cominciato poiché egli avrebbe indossato una maglietta
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con l’immagine di un (…). Negli anni seguenti e sino al (…) del 2017, egli
sarebbe stato fermato e questionato quasi quotidianamente all’esterno di
due campi militari da parte di soldati. In due occasioni egli sarebbe stato
detenuto all’interno di una casa in prossimità di uno dei due campi militari,
ove gli avrebbero fatto subire diverse violenze e minacce, oltreché al suo
rilascio gli avrebbero imposto di andare a firmare presso il “(…)” per circa
una settimana (cfr. verbale 2, D54 segg., pag. 6 segg.). A causa di tali av-
venimenti, l’interessato ha dichiarato di essere stato obbligato ad espa-
triare (cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 7 seg.). Infine, egli ha sostenuto che,
nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, teme di essere arrestato, e non sa
che cosa gli accadrebbe (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 12).
A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha presentato: la sua
carta d’identità (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2), così come la copia certifi-
cata del certificato di matrimonio (cfr. verbale 2, D3, pag. 2; D4, pag. 3 e
D6, pag. 3) e l’originale del certificato di nascita datato (…) (cfr. verbale 2,
D3, pag. 2 e D5, pag. 3).
C.
Con decisione del 15 aprile 2019, notificata il 16 aprile 2019 (cfr. risultanze
processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato
ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il
suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, in
quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
D.
L’interessato ha impugnato la decisione precitata con ricorso del 16 mag-
gio 2019 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale), richiedendo, a titolo principale, l’annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; a titolo
subordinato, che gli sia concessa l’ammissione provvisoria per inammissi-
bilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì, il ricor-
rente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso,
tendente all’esenzione dal versamento delle spese processuali e del rela-
tivo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili.
E.
Con scritto del 20 maggio 2019, il ricorrente ha prodotto quale ulteriore
mezzo di prova, il certificato medico del Dr. med. G._______ datato (…).
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Pagina 4
F.
Per il tramite della decisione incidentale del 6 settembre 2019, il Tribunale
ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente
e lo ha invitato a versare, entro il 23 settembre 2019, un anticipo di
CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con commina-
toria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza.
G.
Il ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell’anticipo richiesto
in data 11 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali).
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver-
tenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal
1° marzo 2019).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
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Pagina 5
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare,
o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto i motivi d’asilo
del richiedente inverosimili ex art. 7 LAsi. Invero le sue allegazioni circa i
motivi per i quali i militari pensassero che egli avesse delle informazioni
rilevanti sul conto delle LTTE, come pure in merito alle modalità ed agli
episodi in cui sarebbero avvenuti gli interrogatori, gli arresti, le minacce e
le torture, sarebbero privi di dettagli, vaghi e stereotipati. Inoltre, la descri-
zione del campo e della casa nella quale avrebbe subito degli atti di vio-
lenza da parte dei militari, sarebbe priva di dettagli consistenti. Prose-
guendo nell’analisi, la SEM rileva che gli eventi riguardanti gli interrogatori
e le torture, che l’interessato avrebbe subito negli ultimi (…) anni presso il
campo militare oltreché il fatto che egli fosse obbligato a passare ogni
giorno davanti al campo militare situato vicino al suo domicilio, non sareb-
bero mai stati menzionati dallo stesso nell’audizione sulle generalità e ri-
sultano tardivi, ciò che renderebbe inverosimili tutte le sue dichiarazioni. Vi
sarebbe infine una palese incoerenza circa il periodo temporale in cui egli
avrebbe dichiarato di aver perso l’(…), avendo dapprima sostenuto essere
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Pagina 7
stato prima del (…), mentre in seguito avendo asserito essere avvenuto nel
(…) del (…).
6.2 L’insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso e specificato alcuni
fatti, contesta le considerazioni e le conclusioni presenti nella decisione
avversata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto ed
incompleto delle sue allegazioni, le quali non sarebbero state analizzate
nella loro globalità, in relazione alla situazione politica nel suo Paese d’ori-
gine, ed in particolare rispetto al suo fondato timore di persecuzione. D’un
canto, le asserzioni da lui rilasciate durante le due audizioni non sarebbero
contraddittorie e sarebbero state molto dettagliate. In particolare egli
avrebbe descritto in maniera minuziosa le modalità in cui avvenivano gli
interrogatori e le minacce, oltreché le persone che lo fermavano, i “(…)” e
le motivazioni utilizzate per fermarlo. Altresì, durante l’audizione sulle ge-
neralità egli non avrebbe citato tutti gli eventi di violenza perpetrati nei suoi
confronti, in quanto pensava di non doverlo raccontare in tale occasione,
ma di dover indicare unicamente il motivo fondamentale per il quale egli
era stato perseguitato, ovvero l’accusa di far parte del movimento LTTE.
Anche la supposta contraddizione imputatagli per quanto concerne il
danno all’(…) non sussisterebbe, in quanto egli avrebbe sempre asserito
averlo subito prima del matrimonio. D’altro canto, le autorità srilankesi, mal-
grado gli impegni internazionali pattuiti dallo Sri Lanka, continuerebbero a
procedere ad arrestare e detenere, anche arbitrariamente, persone sospet-
tate di avere dei legami con le LTTE, ed egli rischia pertanto di essere trat-
tenuto e torturato in tale contesto. Infine, in caso di rientro in patria, egli
sarebbe esposto all’arresto all’(…) di D._______ o di essere in seguito
identificato.
7.
7.1 Nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dall’insor-
gente nel corso delle due audizioni, risultano essere, come rettamente con-
cluso dall’autorità inferiore, in più punti incoerenti, vaghe e stereotipate. A
titolo d’esempio, discordanti risultano essere i motivi per il quale egli sa-
rebbe espatriato dal suo Paese d’origine. Invero egli ha dapprima ricon-
dotto la sua partenza al timore che gli potesse accadere qualcosa a causa
di gruppi attivi nelle vicinanze del suo domicilio, che ferirebbero le persone
con diverse tipologie di armi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7). Durante la
seconda audizione, ha invece allegato che il suo espatrio sarebbe ricondu-
cibile al fatto che negli ultimi due anni prima della sua partenza dal paese
d’origine, dei militari presenti in un campo militare vicino a casa sua – ove
sarebbe stato obbligato a passarvi davanti per recarsi al lavoro – l’avreb-
bero quotidianamente fermato, interrogato, minacciato e violentato (cfr.
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Pagina 8
verbale 2, D60 segg., pag. 7 segg.). La spiegazione del ricorrente conte-
nuta nel gravame circa tale dissonanza, non conduce il Tribunale a diversa
conclusione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall’interessato durante le
audizioni in tal senso, risultano essere univoche ed inconciliabili. A ragione
inoltre la SEM rileva che la narrazione degli interrogatori, delle minacce e
delle violenze subite dall’insorgente da parte delle forze armate, come pure
la descrizione del campo militare, ove sarebbe stato condotto per essere
interrogato ed avrebbe subito diverse violenze, risultano essere vaghe e
prive di dettagli convincenti, che rendano plausibili i fatti addotti dall’inte-
ressato (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 8 segg.). In relazione agli stessi, si
rinvia integralmente a quanto compiutamente e correttamente già motivato
nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impu-
gnata), essendo che il ricorrente non apporta con il gravame alcuna dichia-
razione che possa mutare tale apprezzamento. Proseguendo nell’analisi,
si rileva come, nel corso della prima audizione, l’insorgente ha sostenuto
di essersi pure nascosto alle ricerche dei militari, e di essere stato ricercato
più volte presso il suo domicilio, ove la moglie sarebbe pure stata minac-
ciata ed assillata dai medesimi (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.).
Tali evenienze non sono invece state sollevate nell’audizione sui motivi,
ove l’interessato ha descritto tutta un’altra dinamica dei fermi a lui imposti
– essendo avvenuti sempre all’esterno del suo domicilio, mentre egli pas-
sava dinnanzi ai campi militari (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.) –.
Tra l’altro, inspiegabilmente, egli si è palesemente contraddetto circa le ri-
percussioni che avrebbero avuto i fatti narrati sui suoi famigliari, asserendo
che non ve ne sarebbe stata alcuna (cfr. verbale 2, D99, pag. 12), non al-
legando più le ricerche presso il suo domicilio, come espresso nella prima
audizione, le quali avrebbero interessato anche la moglie (cfr. verbale 1,
p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). Infine, il motivo scatenante tali eventi, ovvero
il fatto che egli avrebbe indossato una maglietta con un disegno di un (…),
in mancanza di qualsiasi spiegazione maggiormente precisa in merito (cfr.
verbale 2, D55, pag. 7; D67 segg., pag. 8), non risulta essere credibile.
7.2 Alla luce di quanto sopra, neppure il certificato medico del (…), prodotto
dall’insorgente a sostegno delle presunte lesioni subite durante le violenze
perpetrate dai militari in Sri Lanka, non risulta atto a sostenere le sue di-
chiarazioni in merito alle circostanze nelle quali le stesse sarebbero oc-
corse. In tal senso, non risulta essere compito del Tribunale, in mancanza
di spiegazioni circostanziate e credibili da parte del ricorrente, dipanarsi in
possibili scenari e congetture, per spiegare in quali evenienze le stesse
lesioni sarebbero successe.
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7.3 Ne consegue che il ricorrente non ha reso verosimile che, al momento
della partenza dallo Sri Lanka, egli adempiva alle condizioni per il ricono-
scimento della qualità di rifugiato. Pertanto, il ricorso in materia di conces-
sione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 Resta tuttavia da esaminare se l’interessato può vedersi riconoscere la
qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi
soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua par-
tenza dal paese d’origine (“Republikflucht”), tenuto conto dei fattori di ri-
schio che esistevano già prima del suo espatrio (cfr. sentenza di riferimento
del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.6).
8.2 Nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata (cfr.
consid. 7.1), il Tribunale ha proceduto ad un’analisi attualizzata della situa-
zione dei cittadini srilankesi al loro ritorno in patria (cfr. ibidem, consid. 8).
Ha in particolare considerato che non esisteva un rischio serio e generaliz-
zato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka
in partenza dall’Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, con-
sid. 8.3). Proseguendo nell’analisi, il Tribunale, alfine di valutare i rischi di
seri pregiudizi – sotto forma di arresto e di tortura – incorsi dai richiedenti
srilankesi che rientrano nel loro paese d’origine, ha definito diversi elementi
suscettibili di costituire dei fattori di rischio detti forti, che sono in generale
sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura
determinante in materia d’asilo. Rientrano segnatamente in tale categoria:
l’iscrizione nella “Stop List”, utilizzata dalle autorità srilankesi all’aeroporto
di Colombo, o sulla “Watch List” (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l’esi-
stenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la
persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi, di voler
riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3);
un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo
scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. ibidem, con-
sid. 8.4.2 e 8.5.4). D’altro canto, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio
detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano suffi-
cienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia
d’asilo. Tuttavia i medesimi, combinati con dei fattori di rischio forti, o in
casi determinati pure combinati tra di loro, sono atti ad aumentare il rischio
che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro
ritorno in Sri Lanka e pertanto risultare determinanti per fondare un timore
di persecuzione rilevante in materia d’asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5).
Rientrano nella precitata categoria, in particolare: il ritorno in Sri Lanka
senza documenti d’identità valevoli (cfr. ibidem, consid. 8.4.4) nonché la
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presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5; cfr. in
merito ai fattori di rischio a titolo esemplificativo anche le sentenze del Tri-
bunale D-4962/2017 dell’11 gennaio 2019 consid. 7.3, E-3603/2019 del
18 settembre 2019 consid. 4).
8.3 Nella presente disamina il Tribunale constata che, anche considerando
la sua origine, la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera,
il ricorrente non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità sri-
lankesi – fermo considerato che quanto gli sarebbe successo in relazione
con le violenze allegate da parte dei militari srilankesi è stato ritenuto inve-
rosimile (cfr. consid. 7) – né avrebbe avuto alcun legame con le LTTE (cfr.
verbale 2, D54, pag. 6). Le sole evenienze della durata del suo soggiorno
in Svizzera, il suo ritorno nel Paese d’origine senza un eventuale passa-
porto e di una cicatrice visibile sul (…), non risultano da soli o sommati, dei
fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di
subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, ma confermano tutt’al
più che egli possa attirare su di sé l’attenzione delle autorità al suo ritorno
ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-
1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-
4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza
in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). In definitiva, l’insorgente non ap-
pare possa essere sospettato dalle autorità del suo paese di voler ravvivare
il movimento separatista tamil e sia identificato quale rappresentante un
pericolo per l’unità e la coesione nazionali (cfr. anche sentenza del Tribu-
nale E-3603/2019 consid. 4).
8.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può prevalersi di un timore fon-
dato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta
probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (cfr. sentenza di riferi-
mento E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 8.5.5).
8.5 Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da
confermare la decisione della SEM.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a
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questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana-
mento.
10.
10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell’allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4).
10.3 Nella decisione querelata, l’autorità inferiore ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente, come ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile. Segnatamente, in merito all’ammissibilità della misura,
al momento attuale, la situazione generale dei diritti dell’uomo in Sri Lanka
non consentirebbe di dichiarare come generalmente illecita l’esecuzione
dell’allontanamento in tale Stato. Altresì, a mente della SEM, non sussiste-
rebbero indizi concreti per ritenere che, in caso di rientro nel precitato
Paese, l’interessato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una
pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU. In relazione all’esigi-
bilità del provvedimento, l’autorità inferiore ha concluso che non vi fossero
ostacoli individuali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insor-
gente. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ri-
tenendo la sua esecuzione né ammissibile, né ragionevolmente esigibile.
La prima conclusione si imporrebbe in quanto, visti i suoi precedenti fermi
ed interrogatori arbitrari, egli rischierebbe di essere nuovamente sottoposto
a dei trattamenti inumani e degradanti e potrebbe essere detenuto per anni
senza processo ai sensi della legge antiterrorismo tutt’ora in vigore in tale
Paese. La misura sarebbe inoltre inesigibile, considerando la recente crisi
istituzionale che avrebbe interessato lo Sri Lanka nell’ultimo trimestre
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dell’anno 2018, oltreché gli attentati avvenuti nel periodo pasquale e lo
stato di emergenza decretato in seguito.
10.4
10.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non
si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu-
zione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrat-
tamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza gene-
ralizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una viola-
zione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere ve-
rosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà
un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale
sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2 e relativi riferimenti).
10.4.2 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito
a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sot-
toposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante anche le sue dichia-
razioni inverosimili, ed il principio del divieto di respingimento non trova
pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi enucleati sopra
ai consid. 7 e 8, il ricorrente non ha stabilito di avere un profilo di una per-
sona che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo
ritorno, ritenute le sue dichiarazioni sui suoi motivi d’asilo inverosimili ex
art. 7 LAsi, né l’esistenza di motivi seri ed avverati di fondare un rischio
reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi
dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel
Paese d’origine.
10.4.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso lo
Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI
in relazione con l’art. 44 LAsi.
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10.5
10.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
10.5.2 La disposizione precitata si applica principalmente ai «réfugiés de
la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug-
gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po-
trebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero,
con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimedia-
bilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una
degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla
morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria
quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di
impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretiz-
zare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la deci-
sione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari
legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr.
DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 e relativi riferimenti).
10.5.3 In specie, d’un canto risulta notorio che, dopo la cessazione delle
ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio del 2009,
in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale
E-1866/2015 consid. 13.1). Per quanto concerne la crisi politica che ha co-
nosciuto lo Sri Lanka durante l’ultimo trimestre dell’anno 2018, si rileva che
la situazione si è nel frattempo stabilizzata, con la dimissione di Mahinda
Rajapakse e la reinvestitura di Ranil Wickremesinghe nelle sue funzioni di
Primo ministro dello Sri Lanka (cfr. nello stesso senso sentenza del Tribu-
nale D-2807/2018 del 7 maggio 2019 consid. 9.5). Da allora, lo Sri Lanka
non ha riscontrato alcun ulteriore avvenimento politico notoriamente signi-
ficativo.
10.5.4 D’altro canto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l’esecuzione
dell’allontanamento nel distretto di C._______ – dal quale proviene l’insor-
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gente – è, in principio, ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribu-
nale succitata E-1866/2015 consid. 13.3.3). La recente esplosione di vio-
lenza nel periodo pasquale nonché la promulgazione dello stato di emer-
genza il 21 aprile 2019 (poi prorogato nel giugno del 2019), non mutano
tale apprezzamento (cfr. in tal senso anche tra le altre: sentenza del Tribu-
nale D-6648/2018 del 16 agosto 2019 consid. 9.2.2). La zona di
C._______, a maggioranza tamil, è stata inoltre risparmiata dagli attentati,
che hanno invece interessato le regioni di D._______ e dell’Est dello Sri
Lanka (cfr. nello stesso senso: sentenza del Tribunale D-3403/2015, D-
3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 15.3 con riferimenti ivi citati).
10.5.5 Infine, per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il
medesimo risulta ancora relativamente giovane e gode di buona salute (cfr.
verbale 1, p.to 8.02, pag. 7), non parendo peraltro la (…) all’(…) e la cica-
trice sul (…) (cfr. Certificato medico del […] del Dr. med. G._______; ver-
bale 1, p.to 7.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D55, pag. 7), come sufficiente-
mente importanti, dato che tali lesioni non gli hanno segnatamente impe-
dito di intraprendere un’attività lucrativa negli anni precedenti l’espatrio e
senza che da un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 – 8.3). L’insor-
gente vanta inoltre una discreta istruzione e delle solide conoscenze nelle
professioni quale (…) – professione da egli appresa – e quale (…) (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 4; verbale 2, D4, pag. 3; D36 segg.,
pag. 5). Dipoi, dispone nel suo Paese d’origine di una casa in proprietà,
ove tutt’ora risiedono la moglie ed i (…) figli (…) (cfr. verbale 1, p.to 3.01,
pag. 5; verbale 2, D9 seg., pag. 3; D19 segg., pag. 4; D42, pag. 5), come
pure di (…) (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 5). Infine, a parte la moglie ed i
figli, egli può contare in patria in caso di necessità anche su una rete fami-
gliare formata dal padre e da diversi fratelli, residenti nella sua regione
d’origine (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D9 segg., pag. 3 seg.).
Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l’interessato si reinte-
grerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d’origine.
10.5.6 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente
è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
10.5.7 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l’aspetto
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Invero, il ricorrente
possiede una carta d’identità srilankese – anche se in parte illeggibile –
(cfr. anche verbale 2, D3 seg., pag. 2) ed è in misura d’intraprendere ogni
passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese
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d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontana-
mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
11.
Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione
impugnata confermata.
12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo
spese versato dall’insorgente l’11 settembre 2019.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato l’11 settembre 2019.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: