B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2371/2013
S e n t e n z a d e l 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...),
B._______, nata il (...),
Marocco,
Foyer CRS, Via Barzaghi 9,
Paradiso Caselle, 6902 Lugano
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 15 aprile 2013 / N (...).
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Visto
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data
2 febbraio 2013 in Svizzera;
l'audizione sulle generalità della richiedente del 6 febbraio 2013 ed il rela-
tivo diritto di essere sentita, di medesima data, circa la competenza
dell'Italia per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allonta-
namento (di seguito: verbale);
la nascita, in data (...) 2013, della figlia dell'interessata, B._______;
la decisione dell'UFM del 15 aprile 2013 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), notificata all'interessata il 22 aprile 2013 (cfr. risultanze pro-
cessuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allonta-
namento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata e della figlia
verso l'Italia, precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto ef-
fetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 26 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomanda-
to), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le) il 29 aprile 2013, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'accogli-
mento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, la concessione
dell'effetto sospensivo all'impugnazione e la necessità di essere posta a
beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo;
le misure supercautelari del 29 aprile 2013 con cui il Tribunale ha ordinato
la sospensione dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente, giusta
l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 2 maggio 2013, dell'incarto ori-
ginale dell'UFM;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto è legittimata ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
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tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessata – cittadina ma-
rocchina originaria di C._______ – e dai documenti agli atti è emerso che
la medesima ha ottenuto un visto italiano già nel (...) e che, dal (...), le è
stato rilasciato un permesso di soggiorno valido per 6 mesi (cfr. verbale p.
4 e p. 8);
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che, il 13 febbraio 2013, l'UFM ha presentato all'autorità italiana compe-
tente la richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II,
volta a riprendere a carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atto A16/7);
che tale autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmen-
te, a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 18 cpv. 7 del Regolamento Dublino II, ha tacitamente riconosciuto la
sua competenza;
che la competenza dell'Italia è quindi accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che in Italia non sarebbero garan-
tite per i richiedenti l'asilo le condizioni di esistenza degna per un essere
umano; che, in particolare, tale Paese non sarebbe più in grado di gestire
i flussi di richiedenti l'asilo; che, conseguentemente, diverse organizza-
zioni estere avrebbero denunciato, nei rispettivi paesi, il trattamento dei
richiedenti in Italia; che la Corte europea dei diritti dell'uomo sarebbe per
queste ragioni giunta al blocco dell'allontanamento dalla Germania verso
l'Italia di alcuni richiedenti somali; che, inoltre la ricorrente pone l'accento
sul proprio statuto vulnerabile, di donna sola con una figlia neonata, e
chiede che la propria domanda d'asilo venga trattata dalla Svizzera;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla,
adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo ca-
so particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o
non accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condi-
zioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
[Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e
C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che, se da un lato, la ricorrente ha contestato le modalità di presa a cari-
co dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, la mede-
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sima non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condi-
zioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire
alla CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di
destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti diffi-
coltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di
vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono con-
frontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà
relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale sof-
fre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre con-
tare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni cari-
tative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni siste-
matiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale
D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, ad ogni buon conto, va sottolineato che secondo la giurisprudenza
della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del
21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle di-
rettive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il tra-
sferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, in ultima analisi, il respingimento forzato di persone che soffrono di
problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione
dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad
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uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come
una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Uni-
to [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale ha partorito
il (...) 2013 e soffre di una leggera forma di diabete; che, ad ogni buon
conto, lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti
per far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessa-
rie; che, peraltro, la ricorrente durante il suo soggiorno in Italia ha già po-
tuto usufruire di tali strutture beneficiando delle appropriate cure mediche
(cfr. verbale, p. 7);
che, alla luce di tutto quanto sopra, l'insorgente e la figlia possono quindi
essere trasferite in Italia; che le autorità competenti per l'esecuzione
dell'allontanamento hanno sufficiente tempo per organizzarsi in maniera
tale da tenere debitamente conto della situazione particolare; che, pertan-
to, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato
italiano la presenza della bimba di pochi mesi; che, di conseguenza, non
vi è ragione di temere per le condizioni di salute delle medesime;
che, viste le considerazioni esposte, non sussiste un rischio personale
serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente e della figlia
verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito
della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso
l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645);
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che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 29 aprile 2013 è revocata.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: