Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2376/2011
Sentenza del 3 maggio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 aprile 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 31 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
19 aprile 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 19 aprile 2011, notificata oralmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto
A 11/1),
il ricorso del 22 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
26 aprile 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______
(Algeria) e di aver vissuto a C._______, nella provincia di B._______
dalla nascita sino al suo espatrio avvenuto il (…),
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per
migliorare la sua situazione economica e trovare un lavoro in Svizzera,
rispettivamente per il timore di essere ucciso dai familiari di un vicino di
casa di suo fratello D., quest'ultimo residente a D._______ (Algeria)
presso il quale l'interessato viveva dal (…) 2009; che il suddetto vicino di
casa sarebbe deceduto a seguito di un incidente che suo fratello D.
avrebbe causato; che quest'ultimo sarebbe stato condannato al carcere,
mentre l'interessato avrebbe subito delle minacce e sarebbe stato
aggredito da parte dei familiari della persona deceduta che volevano
vendicarsi della sua morte; che, in occasione della terza aggressione,
l'interessato sarebbe stato colpito con una sedia e sarebbe stato
ospitalizzato; che l'interessato avrebbe sporto denuncia alla Polizia e da
quel giorno non avrebbe più fatto rientro a casa di suo fratello D.; che egli
sarebbe andato a vivere da amici e nel (…) 2010 sarebbe espatriato
definitivamente,
che l'interessato avrebbe raggiunto E._______ (Algeria), da dove si
sarebbe imbarcato via mare per raggiungere la F._______ (Italia); che, lo
stesso giorno, avrebbe preso una nave e sarebbe arrivato a G._______
(Italia), da dove poi avrebbe continuato il viaggio in treno per giungere a
H._______ (Italia); che, dopo aver vissuto per circa (…) mesi alla
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stazione di detta località, egli avrebbe preso un altro treno e sarebbe
giunto a I._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire
alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe
annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera
senza documenti e di non poterseli procurare, poiché non avrebbe mai
avuto un passaporto, la sua carta d'identità sarebbe andata persa e non
sarebbe in condizione né di contattare nessuno in patria né di rivolgersi
alle autorità diplomatiche algerine; che, inoltre, il ricorrente fa valere che
l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in
quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che,
segnatamente, oltre ai problemi di ordine economico che lo renderebbero
ancora più vulnerabile, il ricorrente ribadisce di essere stato minacciato e
aggredito più volte dai fratelli della vittima dell'incidente causato da suo
fratello, nonché adduce di non aver ricevuto nessuna effettiva protezione
dalla Polizia, nonostante le sue denuncie; che, infine, l'autore del
gravame ritiene altresì che dovrebbe essere verificata l'esigibilità del suo
allontanamento in Algeria, a causa della situazione generale in detto
Paese, dove dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza, ciò
che dovrebbe condurre alla sua ammissione provvisoria in Svizzera,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
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all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso allegazioni
incredibili e stereotipate; che, a titolo d'esempio, non è manifestamente
verosimile che il ricorrente sia potuto arrivare dall'Algeria, entrando nello
spazio Schengen, senza subire alcun controllo e senza documenti
(cfr. verbale 1 pag. 6); che, del resto, non è nemmeno plausibile che, se il
ricorrente fosse effettivamente arrivato sulle coste della F._______, egli
abbia praticamente circumnavigato la penisola italiana, fino ad arrivare a
G._______ (cfr. verbale 1 pag. 6),
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che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le contraddittorie, nonché
stereotipate allegazioni circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità; che, infatti, il ricorrente ha inizialmente affermato di non aver
mai ritirato il passaporto richiesto (cfr. verbale 1 pagg. 3-4), per poi
dichiarare di non averne nemmeno mai chiesto il rilascio (cfr. verbale 2
D17); che, posto di fronte a tale incongruenza, egli si è limitato ad
affermare che la seconda versione sarebbe quella corretta, senza fornire
alcuna spiegazione plausibile (cfr. verbale 2 D18-20); che, peraltro,
l'insorgente ha dichiarato in maniera stereotipata di aver smarrito la sua
carta di identità e si è altresì contraddetto sul fatto di averne denunciato o
meno lo smarrimento alle autorità (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D9-
D15), ciò che non può certo trovare alcuna giustificazione in relazione alle
spiegazioni rese dal ricorrente (cfr. verbale 2 D13-D15); che tali
asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che,
peraltro, non è verosimile che il ricorrente non sappia il numero di
telefono dei suoi familiari (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 D6-D8),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
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della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, la motivazione fatta valere dal ricorrente all'inizio della
procedura a sostegno della sua domanda di asilo è irrilevante in materia
di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e
professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle
difficoltà economiche (cfr. verbale 1 pagg. 5-6, verbale 2 D38, nonché
ricorso pag. 2), non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che, inoltre, l'ulteriore motivo addotto dal ricorrente soltanto in sede di
seconda audizione è tardivo, nonché totalmente in contrapposizione con
quanto precedentemente dichiarato dal medesimo, ciò che ne comprova
la manifesta inverosimiglianza; che, segnatamente, il ricorrente ha
esplicitamente affermato e ribadito che non esistevano altri motivi di asilo,
oltre ai problemi di natura economica (cfr. verbale pag. 5-6), rispondendo
alle domande puntuali ed estremamente chiare del collaboratore
dell'UFM; che, in tale contesto, non soccorrono il ricorrente le spiegazioni
fornite dal medesimo a giustificazione della palese contraddizione circa i
suoi motivi di asilo e della loro tardività (cfr. verbale 2 D36-D40); che,
peraltro, la motivazione a fondamento della sua domanda di asilo,
secondo cui egli sarebbe stato aggredito e minacciato di morte per
vendetta dai familiari del vicino di casa di suo fratello, costituisce una
semplice allegazione di parte non comprovata da alcun indizio oggettivo e
appare essere stata invocata soltanto per i bisogni della causa; che, ad
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ogni modo, anche se le asserite persecuzioni subite fossero verosimili,
esse non sarebbero manifestamente rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi,
poiché costituiscono il fatto di terzi; che, infatti, secondo la teoria della
protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né
uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il
riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una
protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà
della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può
essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se
essa è appropriata, ossia se è suscettibile di essere ottenuta da strutture
di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18);
che, nella fattispecie, sebbene il ricorrente abbia affermato di essersi
rivolto alla Polizia algerina senza successo, non vi sono indizi o elementi
che lascino desumere che egli non possa ottenere in patria
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo
da parte di terzi nei suoi confronti contrariamente a quanto pretende il
medesimo con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 3); che,
infatti, la Polizia si sarebbe recata all'ospedale dove il ricorrente sarebbe
stato ricoverato ed avrebbe deposto la denuncia (cfr. ricorso pag. 2); che,
del resto, l'assenza di testimoni o di prove necessari ai fini delle indagini
(cfr. ibidem) non si può certo imputare all'incapacità o all'impossibilità
delle autorità di proteggere i propri cittadini,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
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16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base
ed ha diversi anni di esperienza professionale quale (…) (cfr. verbale 1
pag. 2); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete
sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi quattro fratelli (cfr. verbale 1 pag.
3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
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(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: