Corte IV
D-2385/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Armenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 aprile 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2385/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
20 dicembre 2009 in Svizzera,
la decisione del 22 gennaio 2010 dell'UFM che ha respinto la
menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera, cresciuta in giudicato il 23 febbraio 2010,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato in data 4 marzo 2010,
i verbali d'audizione del 17 marzo 2010,
la decisione dell'UFM del 9 aprile 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. act. B17),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (TAF) il 12 aprile 2010 ,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato –
cittadino armeno, di religione (...) e di professione (...) – ha dichiarato
di essere nato a B._______ (Armenia) e di averci vissuto dalla nascita
fino all'espatrio nel (...),
che egli ha altresì allegato di non avere mai lasciato la Svizzera dopo
la conclusione infruttuosa della prima procedura d'asilo avviata in
Svizzera e, nel (...), di avere appreso tramite il suo vicino K. che il (…)
il suo appartamento a B._______ sarebbe stato incendiato e che sua
moglie avrebbe riferito a K. di ricevere giornalmente telefonate
minatorie; che egli ha allegato di sospettare che l'incendio e le
telefonate menzionate rappresenterebbero un atto di vendetta da parte
di R., un amico della (...) dell'attuale Presidente dell'Armenia di cui
avrebbe rivelato il nome alle forze di polizia nel (...), quando fu
arrestato,
che, nella decisione del 9 aprile 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la
sua esecuzione verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di avere, in sede di
audizione, esposto chiaramente le ragioni per le quali gli sarebbe stato
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impossibile inoltrare ricorso contro la decisione dell'UFM in merito alla
sua prima domanda d'asilo e che, dopo conclusione della prima
procedura d'asilo avviata in Svizzera, si sarebbero verificati fatti nuovi
e rilevanti in materia d'asilo; che le minacce nei suoi confronti, infatti,
continuerebbero e che, in Armenia, la sua vita sarebbe in pericolo per
gli stessi fatti già addotti durante la prima procedura d'asilo avviata in
Svizzera; che egli avrebbe esposto in maniera chiara e dettagliata sia
le ragioni del suo espatrio, che i fatti più recenti che avrebbero
determinato un aggravamento della sua situazione; che, pertanto, egli
è dell'avviso che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua seconda domanda d'asilo; che egli ha allegato che un
suo rientro in Armenia sarebbe inimmaginabile, in quanto rischierebbe
per la sua vita,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, e, in subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione nel merito dell'UFM del
22 gennaio 2010,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
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benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che v'è ragione di
ammettere che i motivi addotti nella presente procedura sono, seppure
nuovi, manifestamente correlati a quelli della prima domanda d'asilo,
ovvero sostanzialmente il suo intervento a difesa di manifestanti nel
(...), il suo arresto e la successiva rivelazione alla stampa della
persona di R. quale mandante delle violenze perpetrate dalla polizia ai
manifestanti di cui parola, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale
1 pag. 5 e ricorso pag. 2); che, alla luce dell'inverosimiglianza già
determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in
considerazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle
due rispettive procedure, si può fin d'ora concludere
all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura; che,
peraltro, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo
della presente procedura, basti rilevare che non risulta plausibile che il
ricorrente non si sia mai preoccupato di approfondire maggiormente la
notizia dell'incendio del suo appartamento (contattando il suo vicino
K., i pompieri stessi o le autorità), al fine di apprendere ad esempio la
causa o l'entità del danno subito, bensì si sia accontentato delle
informazioni ottenute in occasione dell'unica telefonata intercorsa con
K. su detto tema (cfr. verbale del 17 marzo 2010 [di seguito verbale 1],
act. B1, pag. 5 e verbale "Diritto di essere sentito [...]" del 17 marzo
2010 [di seguito verbale 2], act. B8, pag. 1); che, del resto, i sospetti
dell'insorgente circa gli autori delle chiamate minatorie alla moglie e
dell'incendio al suo appartamento non risultano essere corroborati da
alcun elemento concreto; che, segnatamente, egli non ha mai
verificato la presenza di vetture dei collaboratori di R. nel cortile del
suo palazzo il giorno dell'incendio come riferitagli dal vicino (cfr.
verbale 1 pag. 6); che ci si può ragionevolmente attendere che, se egli
avesse realmente sospettato R. quale autore delle telefonate minatorie
alla moglie e che il loro contenuto fosse rivolto a lui stesso, avrebbe
per lo meno tentato di mettersi in contatto con la moglie in Patria, cosa
che, invece, non ha fatto (cfr. ibidem pag. 6), nonostante, a suo stesso
dire, egli sarebbe rimasto in contatto telefonico con quest'ultima (cfr.
ibidem pag. 6); che, inoltre, egli non si è preoccupato che la moglie
sporgesse denuncia circa i fatti accaduti, fatto, questo, che non
depone a favore della verosimiglianza del suo racconto,
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che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato
come inverosimile il racconto del ricorrente,
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e,
in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, fatti propri a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante
per la concessione della protezione provvisoria,
che, per conseguenza, non vi sono indizi secondo cui i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo
siano propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
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l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Armenia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha frequentato, oltre le scuole dell'obbligo, pure il (...) e l'(...),
conseguendo la laurea in (...) pag. 3), ed ha lavorato diversi anni in
seno a (...) alla (...) dell'aeroporto di B._______ (cfr. ibidem pag. 3);
che, inoltre, in Patria dispone di una rete social-familiare, ritenuto che
per lo meno la (...) ed il suo (...) – coi quali è tuttora in contatto (cfr.
ibidem pagg. 5-6) – si trovano ancora in loco; che l'insorgente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti,
per i problemi di (...) di cui soffre il medico visitante gli ha prescritto
unicamente una terapia continua medicamentosa (cfr. act. B6), che il
ricorrente potrà del resto proseguire in Armenia,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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