Corte IV
D-2387/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______ nato il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 / N 538 598.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2387/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
i verbali d'audizione del 25 marzo e del 7 aprile 2010;
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM,
autorità inferiore) del 7 aprile 2010, notificata al richiedente il medesi-
mo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 12 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 12 aprile 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere originario della Mongolia con ultimo domicilio a
B._______, nella regione di C._______ (cfr. verbale d'audizione del
25 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli ha allegato che, nel (...) sarebbe
stato testimone involontario, insieme ad un amico, un certo
D._______, mentre alcune persone avrebbero cacciato ed ucciso
alcuni cervi, atto illegale in tale zona, e, non appena scoperti, di
essere stati percossi da questi cacciatori; che, in seguito all'arresto di
dette persone, l'insorgente e D._______ sarebbero stati convocati a
testimoniare al processo contro di essi; che la sera del (...) due degli
imputati si sarebbero recati con D._______ a casa del ricorrente, mi -
nacciandolo di morte nel caso di una sua testimonianza, e forzandolo
immediatamente a salire sulla loro automobile portandolo quindi, insie-
me a D._______, ad E._______, ove li avrebbero poi costretti a salire
su un treno diretto a F._______ (cfr. verbale d'audizione del
25 marzo 2010, pag. 6); che da tale luogo egli sarebbe ripartito con un
TIR, giungendo ad un bosco ove avrebbe atteso di poter salire su di un
furgone, con il quale sarebbe poi giunto a Chiasso in data (...) (cfr.
ibidem, pagg. 6 e 7);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in
materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria; che, infatti, egli si sarebbe contraddetto in merito al proprio
espatrio, affermando prima di essere stato obbligato dalle persone
coinvolte nella caccia ai cervi, e poi di aver pagato D._______ per or -
ganizzare il viaggio d'espatrio; che, inoltre, malgrado le percosse di
dette persone, egli non si sarebbe mai rivolto alle autorità del proprio
paese;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei propri
motivi d'asilo, dichiarando che avrebbe ubbidito all'ordine di lasciare il
paese impartitogli dalle suddette persone, consegnando i soldi per
detto viaggio a D._______ (cfr. ricorso, pag. 2); che egli inoltre so-
stiene di non poter ritornare in patria a causa delle minacce di morte
ricevute e per le sanzioni da parte delle autorità, in cui incorrerebbe
per non essersi presentato a testimoniare il giorno del processo; che,
infine, visto quanto esposto, un rinvio sarebbe impossibile, non ragio-
nevolmente esigibile né ammissibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provviso-
ria, congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di perse-
cuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del l’art. 34 cpv. 1 LAsi
va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247);
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che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi -
ve in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di par te non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso e pur te-
nendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, in particolare, il ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato che
gli uomini che l'avrebbero picchiato si sarebbero presentati da lui una
sera, del (...) o del (...), a seconda delle versioni (cfr. verbale d'audi-
zione del 25 marzo 2010, pagg. 5 e 6) senza che se ne possa peraltro
dedurre alcun preavviso, e l'avrebbero obbligato a recarsi con loro ad
E._______ ed in seguito a salire su un treno per F._______ (cfr. verba-
le d'audizione del 25 marzo 2010, pag. 5 e del 7 aprile 2010, pag. 2),
mentre, durante la seconda audizione, egli ha allegato di aver conse-
gnato all'amico D._______ i soldi guadagnati con la vendita del proprio
bestiame per poter pagare il viaggio d'espatrio (cfr. verbale d'audizione
del 7 aprile 2010, pagg.4 e 5); che, confrontato con tale contraddizio-
ne, egli ha dichiarato che pensandoci, forse D._______ l'avrebbe in-
gannato, tenendo i suoi soldi (cfr. ibidem, pag. 5); che non è inoltre
chiaro perché il ricorrente, essendo stato obbligato ad espatriare con-
tro la propria volontà, non abbia cercato di fuggire, tanto più che si sa-
rebbe separato già a F._______ dall'uomo che si sarebbe dovuto assi-
curare del suo espatrio (cfr. ibidem, pag. 3), ma è contro ogni logica
che egli si sia addirittura assoggettato a percorrere una successione di
percorsi casuali, tramite i quali sarebbe giunto in Svizzera; che l'inte-
ressato non ha saputo controbattere a quanto contenuto nella decisio-
ne predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e
comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che, in conclu-
sione, le allegazioni del ricorrente non sono state rese verosimili; che,
in particolare, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in
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patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione stata-
le contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongo-
lia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe-
derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
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ricorrente; vista la giovane età e la pluriennale esperienza come pa-
store di bestiame (cfr. verbale d'audizione del 25 marzo 2010, pag. 2)
e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, si può partire dal pre-
supposto che egli disponga in patria di una rete sociale, tanto più che
egli ha dichiarato di aver trascorso tutta la vita a B._______, nel
C._______ (cfr. ibidem, pag. 1);
che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ri -
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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