Corte IV
D-2388/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...),
D._______, nata il (...),
E._______, nata il (...),
Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2388/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato, per loro stessi
e per i loro figli, in data (...) in Svizzera,
i verbali d'audizione del 10 marzo 2010 degli interessati e del figlio
C._______, nonché quelli del 29 marzo 2010 degli interessati e del
30 marzo 2010 relativo al figlio C._______,
la decisione dell'UFM del 7 aprile 2010, notificata agli interessati il
giorno medesimo (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato il 9 aprile 2010 dagli insorgenti per loro e per i loro
figli (cfr. timbro del plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta a codesto Tribunale in data
12 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
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lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia rom, originari di F._______ (Repubblica
della Serbia) dove avrebbero sostanzialmente visssuto sino al loro
espatrio nel (...),
che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati, a causa dei
problemi che avrebbero avuto con i membri di una famiglia di origine
albanese proveniente dal Kosovo, detti "G._______", i quali avrebbero
minacciato gli interessati e maltrattato loro figlio C._______, a causa
della loro etnia rom; che, infatti, un mese prima del loro espatrio, i
cinque fratelli della famiglia albanese avrebbero in due occasioni
malmenato e insultato il figlio C._______ mentre rincasava da scuola;
che, inoltre, la seconda volta, nel corso della serata, i suddetti
aggressori e il loro padre si sarebbero recati a casa degli interessati
muniti di pistole e li avrebbero minacciati di lasciare la loro abitazione
entro un paio d'ore; che, a questo, punto, gli interessati avrebbero
raccolto le loro cose e si sarebbero rifugiati presso la sorella del
ricorrente H._______ a F._______, da dove il giorno seguente
sarebbero espatriati, non potendo ottenere in patria alcuna protezione,
essendo di etnia rom,
che, nella decisione del 7 aprile 2010, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Serbia nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dai richiedenti e dal figlio David sono inverosimili, siccome
vaghe, illogiche e contraddittorie, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione del loro allontanamento siccome lecita, esigibile e
possibile,
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che, nel ricorso, gli insorgenti contestano in primis che la Serbia possa
essere considerata un Paese sicuro, in quanto essi sarebbero stati
vittime di gravi persecuzioni; che, pertanto, nel loro caso sarebbero
emersi quantomeno indizi di persecuzioni, secondo un'accezione
ampia e un grado di prova ridotto, per cui l'UFM avrebbe dovuto
entrare nel merito della loro domanda d'asilo; che, peraltro, i ricorrenti
sottolineano che lo stesso UFM avrebbe ammesso la possibile
esistenza di pregiudizi contro i rom, i quali – come sarebbe il caso per
i ricorrenti – sono vittime di minacce e violenze; che, d'altronde, essi
fanno valere che, non avendo protezione da parte della Polizia, essi
avrebbero avuto troppa paura a denunciare le persecuzioni subite;
che, inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da
giustificare una decisione di non entrata nel merito, e l'autorità
inferiore non avrebbe tenuto conto delle allegazioni dettagliate che
avrebbero fornito e del fatto che gli avvenimenti resi sarebbero stati
vissuti da punti di vista differenti tra lui, la moglie e il figlio; che, in
secondo luogo, i ricorrenti contestano la decisione di rinvio verso la
Serbia, alla luce delle persecuzioni subite e espresse nel corso delle
audizioni, nonché ritenuta la grave forma di (...) di cui soffrirebbe la
ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM secondo cui
essa sarebbe in buona salute; che, infatti, nel primo foglio di
trasmissione di informazioni mediche del (...), vi sarebbe indicato che
la ricorrente presenta sintomi di (...), mentre che, nel secondo del (...),
sarebbe indicato che la consultazione sarebbe finalizzata al controllo
delle (...); che, di conseguenza, la decisione dell'UFM si baserebbe su
un accertamento dei fatti erroneo; che, inoltre, nel caso del loro
allontanamento, la ricorrente sarebbe esposta a grave pericolo per la
vita poiché – a causa delle condizioni economiche e delle
discriminazioni – non sarebbe possibile ricevere le cure necessarie in
Serbia; che, peraltro, alla luce dell'insicurezza della situazione
generale in Serbia, nonché dell'assenza di garanzie di protezione da
parte dello Stato serbo, il loro rinvio in Serbia sarebbe inesigibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
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che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, gli insorgenti non sono stati in grado di abbozzare
minimamente l'identità delle persone da cui pretenderebbero essere
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perseguitate; che, infatti, sia il padre, la madre che anche loro figlio
hanno dichiarato espressamente di non conoscere il nome dei membri
della famiglia di cui sarebbero stati vittime (cfr. verbale d'audizione del
10 marzo 2010 del ricorrente pag. 7, della ricorrente pag. 7 e del figlio
pag. 6, nonché verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente
D12-14, della ricorrente D16-17 e del 30 marzo 2010 del figlio D28) né
il nome della famiglia stessa (cfr. verbale d'audizione del
10 marzo 2010 del ricorrente pag. 7) né il quartiere in cui la famiglia
vivrebbe (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente
D16, della ricorrente D19 e del 30 marzo 2010 del figlio D30); che la
mancanza di tali informazioni da parte dei ricorrenti risulta alquanto
incredibile e illogica, allorquando, in particolare, il ricorrente ha
dichiarato che nel suo Paese "[...] tutti sanno tutto [...]" (cfr. verbale
d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D8), "[...] si sa chi sono
loro, chi è la loro famiglia [...]" (cfr. ibidem D33) e "[...] tutti più o meno
sanno chi sono [...]" (cfr. ibidem D33); che, inoltre, risulta altrettanto
illogico credere che i presunti malfattori, di cui non si conosce l'identità
come detto, abbiano cominciato a perseguitare i ricorrenti, in special
modo loro figlio, solo durante il mese anteriore al loro espatrio, ed in
particolare in due occasioni, tra il (...) e il (...) (cfr. verbale d'audizione
del 10 marzo 2010 dei ricorrenti), dal momento in cui, secondo le
dichiarazioni degli insorgenti, la famiglia in questione si sarebbe
trasferita nella loro zona ben due o tre anni prima (cfr. verbale
d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D39 e della ricorrente
D22); che, infatti, se i ricorrenti fossero stati effettivamente il bersaglio
di persecuzioni da parte dei loro malfattori, quest'ultimi non avrebbero
atteso certo anni per attivarsi contro di loro,
che a ciò aggiungasi che i ricorrenti non sono stati nemmeno in grado
di indicare il motivo per cui sarebbero stati vittime di persecuzioni da
parte dei loro aggressori, limitandosi in maniera del tutto generale a
far riferimento alla loro appartenenza etnica quale causa principale
(cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti), come del
resto hanno preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2); che,
orbene, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia rom non giustifica il
riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a
persecuzioni o pregiudizi; che, infatti, sebbene si siano verificate negli
scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non si
può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di
gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e
generalizzata; che, d'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le
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autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i
responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-4666/2006 del 27 marzo 2009
consid. 2.2),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano
proprio gli elementi essenziali del racconto dei ricorrenti, v'è ragione di
ritenere che sono palesemente inverosimili le allegazioni dei ricorrenti
circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria, senza
che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili della loro
vicenda oppure la pertinenza delle numerose contraddizioni rilevate
dall'UFM,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nella
Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i
ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105); che, del resto, in sede di ricorso, i ricorrenti non hanno fatto
valere alcunché in tal senso,
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, nella Repubblica della Serbia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente
esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono giovani ed hanno entrambi una
formazione scolastica nonché vantano anni d'esperienza nell'ambito di
un'attività lucrativa (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei
ricorrenti pag. 3); che, il loro figlio maggiore, così come le figlie più
giovani, hanno sempre vissuto in patria con i genitori, dove C._______
ha potuto essere scolarizzato e presumibilmente anche le sue sorelle;
che, inoltre, i ricorrenti dispongono in patria di una densa rete
famigliare e sociale, ritenuto che vivono in loco ancora diversi loro
parenti (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti
pag. 4),
che, inoltre, gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro
ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici; che, infatti, il (...) di cui pretenderebbe
soffrire la ricorrente non costituisce un grave problema di salute, tanto
più che tale patologia non è stata corroborata da alcun mezzo di prova
adeguato, e meglio da un rapporto medico dettagliato; che, i ricorrenti
si sono limitati a produrre in sede di ricorso semplicemente i fogli di
trasmissione, nonché i test sulla (...) che tuttavia nulla comprovano
circa l'asserita gravità della malattia o il bisogno di cure speciali che
non potrebbero essere garantite nel loro Paese d'origine,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi), oltre alle carte d'identità che già possiedono
(cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai
ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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