Corte IV
D-2389/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Kurt Gysi, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
alias B._______, dichiaratosi nato il (...),
e dichiaratosi cittadino del Niger,
alias C._______, nato il (...),
alias D._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2389/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
l'esame osseo a cui il ricorrente è stato sottoposto in data
10 febbraio 2010 ed il relativo rapporto;
il verbale d'audizione del 24 febbraio 2010 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro])
in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Niger nato il
(...) e con ultimo domicilio a E._______, da dove il (...) sarebbe
espatriato, poiché minacciato di morte dalla famiglia della propria
fidanzata, morta in seguito ad un aborto, nonché, nello stesso verbale,
la presa di posizione dell'insorgente sulle risultanze dell'esame osseo;
l'analisi LINGUA effettuata il 5 marzo 2010 ed il relativo rapporto del
28 marzo 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata;
il verbale d'audizione del 9 aprile 2010, in occasione del quale al ri-
chiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze
del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione del-
l'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31),
il verbale della decisione dell'UFM del 9 aprile 2010, notificata all'inte-
ressato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso del 9 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 12 aprile 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 12 aprile 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nella decisione del 9 aprile 2010, l'UFM ha considerato che, da un
lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sanci-
to dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a
sostegno della stessa, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esa-
me osseo, per il qual motivo l'audizione sui fatti si sarebbe svolta sen-
za una persona di fiducia; che, d'altro lato, in virtù delle risultanze del
rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha ingannato le autorità
svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso con certezza che la sua socializza-
zione non sarebbe avvenuta in Niger, bensì, con ogni probabilità, in Ni -
geria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha
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pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'e -
secuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di esse-
re cittadino del Niger e affermando di essere nato il (...) e di aver
inteso, durante le audizioni, di essere nel proprio diciottesimo anno di
vita, e non di avere già compiuto 18 anni (cfr. ricorso, pag. 2); che, a
tal proposito, egli contesta l'esame osseo, osservando come debba
esserci necessariamente stato un errore; che egli contesta anche
l'esame LINGUA, in quanto egli avrebbe risposto a molte domande sul
Niger e dunque fornendo informazioni sufficienti a confermare la
propria provenienza; egli censura pure il fatto che non gli sia stato con-
segnato il rapporto integrale relativo all'esame LINGUA o la registra-
zione video dalle quali si evincerebbe in modo evidente che egli pro-
verrebbe dal Niger;
che, inoltre, il ricorrente ritiene che non si possa affermare che abbia
violato il suo dovere di collaborare e che un suo rinvio non sarebbe ra -
gionevolmente esigibile;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci -
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle spese processuali;
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richieden-
te l'asilo minorenne non accompagnato, viene nominata una persona
di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma
al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino
al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una per-
sona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del ri-
chiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante,
dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e re -
lativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è al tresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
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che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su-
scettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che
segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - non è
stato in grado di indicare né l'età della propria madre, né la propria et -
nia, il nome o la data di nascita del proprio padre, e neppure quando
egli avrebbe iniziato e terminato la scuola primaria (cfr. verbale d'audi -
zione del 24 febbraio 2010, pagg. 3-4); che, d'altronde non soccorrono
il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata pro-
duzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. ibidem, pag. 5), tanto
più ritenute le inverosimili allegazioni rese dal medesimo quanto alle
circostanze del viaggio d'espatrio, che sostanzialmente avrebbe effet -
tuato in aereo da E._______ fino a giungere in Francia, in una località
a lui sconosciuta e senza subire alcun controllo da parte di qualsivo-
glia autorità (cfr. ibidem, pag. 9), e di cui non ha saputo ricordare le
date precise, dichiarando di essere espatriato il (...);
che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare
l'asserita minore età;
che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico
effettuato il 10 febbraio 2010 (cfr. A 6/1 agli atti) risulta un'età ossea
del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata
età di 17 anni; che, inoltre, l'insorgente stesso ha dichiarato durante la
prima audizione di avere 18 anni (cfr. verbale d'audizione del
24 marzo 2010, pag. 2) ed ha fornito un'ulteriore contraddizione,
contenuta nel ricorso, dichiarando di essere nato il (...) invece del (...),
ossia quanto dichiarato nei verbali d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2);
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presen-
tati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia
mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età dell'autore
del gravame e di confermare la mancata designazione al ricorrente di
una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'in-
sorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri
mezzi di prova;
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che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut -
tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle pro-
ve e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i -
dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20
e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una deci-
sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia
consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esa-
me LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richieden-
te l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinan-
za (GICRA 2004 n. 4);
che il ricorrente ha censurato il risultato dell'esame LINGUA, conte-
stando il fatto di non avere conoscenze adeguate della propria città
(cfr. ricorso, pag. 2);
che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di
essere sentito;
che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti dell'esa-
me LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua deci-
sione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 9 aprile 2010);
che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio
diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione
presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi;
che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del
28 marzo 2010, da un lato, è emerso con certezza che la socializza-
zione del ricorrente è stata compiuta con ogni probabilità in Nigeria, e
dall'altro, è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa sia av -
venuta in qualsiasi altro paese, incluso il Niger (cfr. rapporto LINGUA
del 28 marzo 2010, pagg. 1 e 2);
che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua inglese
nelle sue diverse varianti parlate nell'Africa occidentale e delle lingue
pidgins e creolo [cfr. agli atti]) ha indicato come le caratteristiche lin -
guistiche dell'insorgente rilevino un utilizzo dell'inglese tipico dell'Africa
occidentale che escludono una sua provenienza dal Niger e conferma-
no invece la sua origine nigeriana (cfr. rapporto LINGUA, pagg. 2 e 4);
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che, nonostante il ricorrente abbia sostenuto di aver vissuto dalla na-
scita fino all'espatrio a E._______, in Niger (cfr. verbale d'audizione
del 24 febbraio 2010, pag. 1), il suo modo di esprimersi presenta diver-
si tratti caratteristici dell'inglese parlato in Nigeria, senza contare che
egli non parlerebbe il francese – lingua ufficiale del Niger – né alcun
dialetto tribale, quale ad esempio l'hausa, idioma parlato dalla madre
(cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010, pagg. 2 e 3 );
che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere
delle conoscenze particolari della zona di E._______, come è emerso
dal rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che
egli non ha saputo indicare alcun villaggio nei pressi di E._______,
malgrado abbia affermato che vi avrebbe vissuto per tutta la vita; che il
ricorrente non ha saputo indicare né le targhe di circolazione né le uni-
formi della polizia in Niger (cfr. rapporto LINGUA del 28 marzo 2010
pag. 3);
che se, come in casu, in ragione dell'art. 27 PA, del rapporto stesso o
della registrazione audio ne può essere limitata la compulsazione, non
di meno il diritto di essere sentito del ricorrente non è violato se il ri -
corrente, come nell'evenienza concreta, viene a conoscenza del conte-
nuto essenziale degli atti di causa (cfr. GICRA 1994 no 1, consid. 4 e
5);
che, peralto, il ricorrente – sia in occasione del diritto di essere sentito,
sia in sede di ricorso – non ha fatto valere alcun argomento o mezzo di
prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame LINGUA così
come delle risultanze dello stesso;
che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi -
che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettiva-
mente al rapporto LINGUA;
che il ricorrente si è limitato a ribadire di essere cittadino nigerino sen -
za allegare fatti ulteriori od in contraddizione con quanto contenuto nel
rapporto LINGUA;
che, a mente di questo Tribunale, sulla base del rapporto lingua agli
atti e noto a questa autorità, non v'è motivo di censurare o di scostarsi
dalle conclusioni a cui è giunto l'esaminatore nel rapporto LINGUA del
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28 marzo 2010, e neppure di scostarsi dalla decisione dell'UFM qui im-
pugnata che rettamente si fonda su tali conclusioni;
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronun-
cia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2
lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1;
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri -
corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato al-
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve es-
sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del ca-
rattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'uffi-
cio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla pro-
pria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA,
al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Niger (cfr.
rapporto LINGUA del 28 marzo 2010, pagg. 1-3) e contestualmente
qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese,
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come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e
semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che per di più, questo Tri-
bunale osserva, alla luce del rapporto sull'esame LINGUA, che il ricor-
rente parla fluentemente la variante dell'inglese dell'Africa occidentale
con inflessione tipicamente ed unicamente nigeriana e non conosce
alcun idioma nigerino (cfr. rapporto LINGUA, pag. 3);
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso suddetto Paese;
che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la
Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Co-
stituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respin-
gimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-
sibile;
che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nella totalità del territorio nazionale;
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine;
che del resto, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è
giovane e possiede una formazione di base, in quanto ha frequentato
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le scuole fino alla sesta classe; che, inoltre, egli ha dichiarato di avere
ancora la madre in patria e si può quindi partire dal presupposto che
possa disporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha
nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro-
blematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esa-
me d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insor-
gente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamen-
to è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali
è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio-
ne della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chias-
so (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza alla ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am-
ministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 6 apri-
le 2010);
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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