B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2393/2012
S e n t e n z a d e l l ' 8 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
B._______, nata il (…),
Etiopia,
C._______, nata il (…),
Eritrea,
tutti patrocinati dal Signor Tarig Hassan, lic. iur. LL.M.,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 5 marzo 2012 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in
Svizzera,
il verbale di audizione del 14 novembre 2011 del richiedente
(di seguito: verbale 1) ed il verbale di audizione del 15 novembre 2011
della richiedete (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2012 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati il 25 aprile 2012, nella quale
l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'al-
lontanamento degli interessati verso l'Italia ed ha constatato che un even-
tuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi,
il ricorso inoltrato via fax il 2 maggio 2012 ed in seguito in originale dinan-
zi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il
quale gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento della decisione
dell'UFM, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione,
l'accordo dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali e dal relativo anticipo, l'accordo del gratui-
to patrocinio, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso co-
me pure la pronuncia di misure supercautelari,
la ricezione da parte del Tribunale in data 3 maggio 2012 dell'incarto ori-
ginale dell'UFM,
le misure supercautelari del 3 maggio 2012 con cui il Tribunale ha ordina-
to la sospensione dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti, giusta
l'art. 56 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura ammi-
nistrativa (PA, RS 172.021),
l'avviso di notifica e di ricevuta della decisione dell'UFM del
5 marzo 2012, pervenuto al Tribunale in data 7 maggio 2012,
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e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso presentato in tedesco, di modo che la presente decisione può
essere redatta in italiano,
che i ricorrenti chiedono innanzitutto venga loro concesso l'accesso an-
che agli atti relativi alla prima procedura di asilo in Svizzera,
che la domanda di accesso a tali atti, peraltro mai esplicitamente richiesti
all'autorità inferiore, ma unicamente in sede di ricorso, non merita acco-
glimento, in quanto gli stessi non sono rilevanti ai fini della presente pro-
cedura; che, infatti, sia la decisione impugnata, sia la presente sentenza
si fondano unicamente sugli atti dell'UFM concernenti la seconda proce-
dura Dublino,
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
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tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera"
(ADD, RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di
una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2008 del
18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento
Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'e-
same di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un
cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Ana-
lyse der europäische Regelungen über due Zustandigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assozi-
ation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.),
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III,
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto,
quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul
territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la
domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Pa-
ese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabi-
liti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1),
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rileva-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
"EURODAC", che i richiedenti erano entrati illegalmente in Italia
(D._______) il (…) e che per entrambi l'Italia aveva accettato il trasferi-
mento ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino II già nel giu-
gno del 2011 (cfr. Atto C12/8),
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che il 30 gennaio 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti le rispettive richieste, fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regola-
mento Dublino II, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo
(cfr. Atto C13/2),
che queste autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legal-
mente a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente
riconosciuto la propria competenza, già in data
1° marzo 2012 (cfr. Atti C15/1 e C16/2),
che i ricorrenti hanno confermato di essere entrati illegalmente in Italia e
di essere stati registrati dalle autorità italiane a D._______ (cfr. verbale 1
e 2, pag. 6; ricorso pag. 4),
che di conseguenza la competenza dell'Italia è accertata,
che gli insorgenti ritengono che l'Italia avrebbe negato loro l'accesso alla
procedura di asilo; che, in particolare, tale Stato avrebbe ordinato al ricor-
rente di lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni dall'emissione del
provvedimento, notificando la decisione al ricorrente unicamente in lingua
italiana ed inglese; che l'insorgente, non conoscendo tali lingue, non a-
vrebbe avuto la possibilità concreta di interporre ricorso al provvedimento
emanato nei suoi confronti; che, inoltre, l'Italia avrebbe grosse difficoltà a
gestire il flusso di migranti e che pertanto le condizioni di vita dei richie-
denti l'asilo in tale Paese sarebbero critiche; che tale situazione sarebbe
stata accertata da numerose organizzazioni private nonché, tra l'altro, da
alcuni tribunali amministrativi tedeschi; che agli stessi ricorrenti non sa-
rebbe stato fornito alcun alloggio e avrebbero quindi dormito in stazione
come testimonierebbero le fotografie allegate al gravame; che, in aggiun-
ta, avendo un bambino nato da pochi mesi, rientrerebbero nella categoria
di persone vulnerabili e, pertanto, un loro allontanamento verso l'Italia sa-
rebbe a maggior ragione irragionevole; che, in sostanza, un trasferimento
in questo Stato li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento
minimo e di subire delle condizioni di vita indegna, ciò che costituirebbe
una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101); che, per questo motivo, la Svizzera dovrebbe esercitare la
possibilità concessa dagli articoli 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II nonché
dall'art. 29 cpv. 3 OASI 1,
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che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105),
che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contrav-
venire alle esigenze dell'art. 3 CEDU,
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di in-
ficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel
loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa ga-
ranzia o non accorderebbero loro la protezione necessaria o li privereb-
bero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sa-
rebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richie-
sta, ai loro bisogni,
che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità
della presa a carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non
hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento,
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva accoglienza),
che le fotografie allegate al ricorso (cfr. allegato 4) non permettono di pro-
vare che i richiedenti abbiano effettivamente passato la notte in stazione
nel corso del loro soggiorno in Italia, ritenuto che le stesse rappresentano
un semplice attimo della giornata e non una situazione durevole,
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che neppure il riferimento alle decisioni dei tribunali tedeschi sono perti-
nenti al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli ac-
certamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo,
che, peraltro, il provvedimento emanato dalle Autorità italiane nei confron-
ti del ricorrente (cfr. allegato 5 al ricorso), è stato notificato all'insorgente
in italiano ed in inglese; che la ricorrente ha dichiarato di avere delle no-
zioni di inglese (cfr. verbale 2, pag. 4); che, pertanto, gli insorgenti erano
senz'altro in grado di comprendere gli elementi essenziali del provvedi-
mento nonché le possibilità di ricorso e di assistenza giudiziaria loro con-
cesse dallo Stato italiano; che, ad ogni modo, per eventuali vizi di proce-
dura concernenti la loro situazione in Italia, sono competenti le autorità i-
taliane,
che, infine, gli insorgenti possono essere trasferiti in Italia entro il
1° settembre 2012; che, pertanto, non vi è ragione di temere per le condi-
zioni di salute della ricorrente e per quelle del neonato, ritenuto che le au-
torità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficientemen-
te tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debito conto della
situazione particolare degli insorgenti,
che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifi-
ca e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate,
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata
(cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e
Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69,
pagg. 342-343 e riferimenti citati),
che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale serio e concre-
to secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe
contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto interna-
zionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata,
che, in virtù di quanto precede, non soccorre i ricorrenti la convocazione
da parte delle autorità italiane (cfr. allegato 3 al ricorso), la quale dimostra
unicamente che quest'ultime hanno convocato i medesimi per regolariz-
zare la loro situazione,
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che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi
e art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
pag. 645),
che, in virtù di quanto sopra enunciato, anche le conclusioni ricorsuali vol-
te all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'auto-
rità inferiore vanno respinte,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in
virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giu-
diziaria e gratuito patrocinio in favore del signor Hassan deve essere re-
spinta (art. 65 PA),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è
respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: