B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2393/2019
Sen t en z a d e l 2 2 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 10 maggio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 marzo
2019,
il verbale di rilevamento dei dati personali del 15 marzo 2019, nel corso del
quale l’interessato ha addotto essere sposato con la B._______, cittadina
Svizzera e padre del figlio concepito con quest’ultima nel 2011, C._______,
il colloquio personale Dublino del 21 marzo 2019 ed il colloquio comple-
mentare Dublino del 3 aprile 2019, dai quali si evince che la sua domanda
d’asilo sarebbe stata finalizzata alla permanenza in Svizzera assieme ai
succitati famigliari, con i quali l’insorgente avrebbe vissuto a tratti in Sviz-
zera e a tratti in Francia senza soluzione di continuità,
la decisione della SEM del 7 maggio 2019 (cfr. avviso di ricevimento; data
di notificazione: 10 maggio 2019), mediante la quale la Segreteria di Stato
della migrazione (di seguito SEM) non è entrata nel merito della domanda
d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronun-
ciato il trasferimento verso la Francia,
il ricorso del 16 maggio 2019 (recte: 17 maggio 2019; cfr. timbro del plico
raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) e per mezzo del quale il ricorrente ha contestato la com-
petenza francese, richiesto l’applicazione della clausola di sovranità e la
contestuale trattazione della sua domanda in Svizzera, paese nel quale
risiederebbero la moglie ed il figlio,
i mezzi di prova versati agli atti, e meglio, le fotografie delle carte d’identità
Svizzere di B._______ e di C._______ e la copia dell’atto relativo al matri-
monio celebrato à D._______ il 18 gennaio 2011 tra la predetta ed il ricor-
rente,
le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 maggio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione in
materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è
di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e
art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento
Dublino III),
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che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Rego-
lamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia
dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che il 5 aprile 2019 la SEM ha presentato, nei termini fissati all’art. 23 par.
2 Regolamento Dublino III, alle autorità francesi competenti una richiesta
di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino
III, poi accolta dalle preposte autorità francesi il 10 aprile 2019,
che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data,
che tuttavia ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se
"motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della do-
manda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sa-
rebbe competente per il trattamento della domanda; che detta facoltà con-
cretizza la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Re-
golamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza
ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di prote-
zione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, anche se tale esame non gli compete,
che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destina-
zione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazio-
nale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata
ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda
d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF
2015/9 consid. 8.2.1),
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che giusta l’art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza; che tale
disposto protegge in particolare le relazioni con la famiglia nucleare, in par-
ticolare con il coniuge ed i figli minori,
che nel caso di specie, è attestato dagli atti e non contestato che la moglie
ed il figlio minore del ricorrente dispongano della cittadinanza svizzera e
che vi risiedano,
che al momento risulta inoltre pendente una domanda volta al ricongiungi-
mento famigliare ed al rilascio di un permesso di dimora inoltrata presso le
competenti autorità cantonali (cfr. atti dell’Ufficio della migrazione del Can-
tone Ticino),
che in tale contesto ed a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera,
l’insorgente dispone di principio di una pretesa al rilascio di un’autorizza-
zione di soggiorno fondata sulla Legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (cfr. art. 42 LStrI),
che su tali presupposti, quandanche la questione dello status del titolo di
soggiorno dell’insorgente sia di esclusivo appannaggio delle autorità can-
tonali, l’applicazione della «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par.
1 Regolamento Dublino III avrebbe dovuto condurre la SEM ad evadere la
domanda in procedura nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-6945/2018
del 12 dicembre 2018),
che il ricorso merita dunque tutela e la decisione emessa dall’autorità di
prima istanza va annullata,
che gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per la trattazione della do-
manda in procedura nazionale,
che in tale contesto, qualora l’autorità inferiore dovesse riscontrare l’as-
senza di una richiesta volta all’ottenimento di protezione contro le persecu-
zioni, essa resterà libera di applicare l’art. 31a cpv. 3 LAsi,
che in ogni caso la SEM avrà premura di valutare se l’insorgente adempia
o meno alle condizioni in virtù delle quali vi sia da astenersi dal pronunciare
l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art.
32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid.
10.1),
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che d’altro canto, posta l’esistenza di una pretesa fondata sulla LStrI, la
litispendenza della procedura d’asilo non pregiudica di principio l’evasione
della domanda volta al rilascio di un’autorizzazione di polizia degli stranieri
da parte delle autorità cantonali preposte (cfr. art. 14 cpv. 1 in fine LAsi e
art. 42 LStrI),
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 seg. PA),
che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non si assegnano inden-
nità ripetibili,
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il TribunLale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione del 10 maggio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono retro-
cessi alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo del ricorrente.
3.
Il ricorrente può attendere in Svizzera l’esito della procedura.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non si assegnano indennità ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: