Corte IV
D-2399/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2399/2009
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 23
febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 30 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 14 aprile 2009, notificata al ricorrente il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 15 aprile 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano di etnia ljaw e residente a B._______ (Stato del Delta),
che egli ha affermato di avere lasciato la Nigeria nel (...) del (...) per il
timore di essere ucciso da parte di membri di una presunta
associazione "C._______" attiva nel campo dei sequestri di personale
di compagnie petrolifere e di funzionari statali, che lo avrebbero
dapprima avvicinato per proporgli l'entrata nell'associazione, e poi, in
seguito al suo rifiuto di aderirvi, minacciato di morte svariate volte,
che l'interessato ha dichiarato di essere fuggito a D._______ a seguito
delle suddette minacce, dove avrebbe trascorso circa una settimana,
durante la quale sarebbe stato nuovamente contattato per telefono dai
membri dell'associazione "C._______"; che a D._______ sarebbe poi
salpato su di una nave grazie all'aiuto di uno sconosciuto e che dopo
lo sbarco egli sarebbe stato aiutato da una terza persona, che lo
avrebbe condotto in automobile fino a Losanna; che con i soldi ricevuti
da tale persona egli avrebbe poi raggiunto, in data 25 febbraio 2009,
Vallorbe,
che l'interessato ha dichiarato di avere viaggiato dalla Nigeria alla
Svizzera sempre sprovvisto di documenti; che egli ha altresì affermato
di non avere né subito controlli né pagato per il viaggio da D._______
fino in Svizzera; che egli ha sostenuto inoltre di non conoscere la
destinazione della nave che avrebbe preso a D._______ e di non
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sapere da dove sarebbe transitato durante il viaggio in automobile in
direzione della Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 14 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli
sottolinea di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
documento d'identità, e segnala inoltre di non sapere a chi rivolgersi
per procurarsene uno; che nel ricorso egli dubita altresì del fatto che
l'Ambasciata nigeriana in Svizzera gli possa essere d'aiuto in tal
senso,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese perchè la sua vita sarebbe in pericolo e perchè non
avrebbe nessuno in Patria su cui potersi appoggiare,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
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domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato senza
documenti e senza mai subire controlli (cfr. verbali d'audizione del 16
marzo 2009 pag. 7-9, e del 30 marzo 2009 pag. 6/D46 e pag. 8/D71),
che il ricorrente non ha saputo indicare, se non in maniera molto
approssimativa, né il giorno della sua partenza da B._______, né la
data di arrivo a D._______, rispettivamente la data di partenza in nave
(cfr. verbali d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 7 e del 30 marzo 2009
pag. 4/D20-30 e D34), benché tali avvenimenti si situerebbero poco
prima rispettivamente poco dopo Natale, una data - a sua detta - per
lui, cristiano praticante, molto importante (cfr. verbali d'audizione del
30 marzo 2009 pag. 5/D33); che l'insorgente avrebbe, a D._______,
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conosciuto una persona (di cui non conoscerebbe né nome, né
nazionalità, né occupazione) grazie alla quale avrebbe potuto salire su
una nave a destinazione sconosciuta (cfr. verbali d'audizione del 16
marzo 2009 pag. 7 e del 30 marzo 2009 pag. 5/D35 segg.); che anche
circa la durata e le circostanze del viaggio in nave, come pure circa il
luogo e la data d'arrivo il ricorrente non ha saputo dare risposte
precise, rispondendo altresì con allegazioni stereotipate (cfr. verbale
d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 7/D52-61); che, una volta arrivato
in Europa, egli sarebbe stato consegnato ad una terza persona, che lo
avrebbe a sua volta portato in automobile fino a Losanna e gli avrebbe
dato del denaro contante per portarsi in treno a Vallorbe (cfr. verbale
d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 8/D66 segg.); che egli non è stato
in grado di indicare da quali paesi sarebbe transitato durante il suo
viaggio (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 8); che per
l'intero viaggio (eccetto la corsa in bus da B._______ a D._______)
egli non avrebbe dovuto pagare nulla perchè sempre aiutato da terzi
(cfr. verbali d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 9 e del 30 marzo 2009
pag. 8/D73),
che il TAF osserva che le indicazioni dell'insorgente in merito al
viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe
e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne
supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di
Schengen senza alcun documento di identità o di viaggio e senza
subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto,
costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che l'insorgente ha dichiarato, in sede di audizione, di non avere
intrapreso nulla al fine di procurarsi un documento d'identità perchè
non ne sarebbe mai stato in possesso (cfr. verbali d'audizione del 16
marzo 2009 pag. 5 e del 30 marzo 2009 pag. 3/D5),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti,
poiché non ne avrebbe mai posseduti (cf. ricorso pag. 2): tali
asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, inoltre,
l'asserzione secondo cui egli non saprebbe a chi rivolgersi per
presentare un documento essendo figlio unico e i genitori deceduti (cfr.
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ricorso pag. 2), non regge alla luce della dichiarazione fatta in sede di
audizione secondo cui egli avrebbe, in Nigeria, due cugini ed una zia
(cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 3-4), con la quale
avrebbe addirittura conversato telefonicamente dopo la prima
audizione (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 14/D142),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria dopo aver ricevuto minacce di morte per aver rifiutato di
aderire alla presunta associazione "C._______", attiva nell'ambito di
sequestri di personale di compagnie petrolifere e impiegati dello stato
(cfr., ad es., verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 9/D77 e 96),
che il ricorrente ha altresì affermato di essere in pericolo di vita, in
caso di ritorno in Nigeria (cf. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag.
9/D150 e ricorso pag. 2),
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che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato,
che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, codesto
Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è contraddittoria ed inverosimile: basti
rilevare innanzitutto che il ricorrente non è stato in grado di definire
con precisione la data in cui egli sarebbe stato avvicinato per la prima
volta dei due membri dell'associazione "C._______" ("una volta in
dicembre", verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 5, e "una o due
settimane prima di Natale", cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2009
pag. 9/D81), nonostante questo evento sia stato la causa primaria del
suo timore e della sua fuga dalla Nigeria e si situasse nel periodo di
Natale, festa importante per lui, come egli stesso asserisce in sede di
audizione (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 5/D33); che,
inoltre, il ricorrente si contraddice in modo palese sul momento,
anch'esso di rilevanza centrale nell'intera vicenda perchè da esso
sarebbero scaturite le minacce di morte che lo avrebbero indotto a
fuggire, in cui egli avrebbe comunicato ai membri di "C._______" il suo
rifiuto ad aderirvi: in una prima versione, infatti, egli avrebbe
comunicato il suo rifiuto telefonicamente ai membri di "C._______"
dopo la loro prima visita al ristorante (cfr. verbale d'audizione del 16
marzo 2009 pag. 5), mentre secondo un'altra versione (resa due
settimane più tardi) tale comunicazione sarebbe invece avvenuta
oralmente al ristorante già alla fine della prima visita, con le telefonate
da parte di membri di "C._______" che sarebbero iniziate appena
dopo la loro seconda visita (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2009
pag. 13/D130); che non è assolutamente plausibile, come rettamente
indicato dall'autorità inferiore, che il ricorrente non si sia ulteriormente
informato sull'associazione che lo avrebbe minacciato di morte,
limitandosi a subirne passivamente le minacce di morte; che il
ricorrente giustifica la mancata denuncia dei fatti dapprima con la
paura della polizia nei confronti dell'asserita associazione (che
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sarebbe armata e ucciderebbe pure poliziotti, cfr. verbale d'audizione
del 16 marzo 2009 pag. 6), per poi contraddirsi asserendo di non aver
denunciato i fatti per paura di essere lui stesso ucciso (cfr. verbale
d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 10/D99; dichiarazione, questa,
peraltro già di per sé illogica visto che egli già stava subendo minacce
di morte); che né plausibile né logico (né giustificato in modo
convincente in sede d'audizione) appare essere il fatto che il
ricorrente, nonostante subisse minacce di morte pure per telefono, non
si sia sbarazzato, all'inizio del suo viaggio di fuga, dei suoi numeri
telefonici (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 14/D140),
bensì abbia addirittura continuato a rispondere alle chiamate di
minaccia da parte di membri "C._______", anche quando già lontano
da B._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2009 pag.
14/D141): fatto, questo, in chiara contraddizione con l'asserita paura e
volontà di fuggire fisicamente dalle minacce subite; che, infine, il
ricorrente chiede di poter rimanere in Svizzera unicamente fino a fine
luglio, per poi ritornare in Africa per aiutare sua zia a mettere in piedi
un nuovo negozio in Ghana o in Camerun (cfr. verbale d'audizione del
30 marzo 2009 pag. 14/D143-145) e che mal si comprende come mai
tale trasferimento non sarebbe possibile già in data attuale e sarebbe
reso dipendente da sua zia, tantopiù che l'asserito gruppo
"C._______" sarebbe, secondo il ricorrente, in grado di ritrovarlo
unicamente entro i confini nigeriani e non oltre gli stessi (cfr. verbale
d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 12/D123-127),
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento
suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di
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accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria - che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
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nazionale - non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, il TAF
rileva che egli è in giovane età e in buona salute, e dispone di una
formazione scolastica (scuola elementare e secondaria) come pure di
un'esperienza professionale pluriennale presso il ristorante della zia
(cfr. verbale audizione del 16 marzo 2009 pag. 2); che egli, inoltre, può
beneficiare in Patria di una rete sociale, avendo ancora come minimo
la zia e due cugini a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 16
marzo 2009 pag. 3),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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