Corte IV
D-2403/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 aprile 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2403/2009
Visto:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il
3 gennaio 2001,
la decisione del 30 marzo 2001 dell'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attuale e di seguito UFM) che ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera,
la sentenza del 4 luglio 2001 dell'allora Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) che ha respinto il ricorso
inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato il 3 febbraio 2009,
i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 7 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 14 aprile 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 aprile 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
Considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art.
52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessato è originario di B._______ nello Stato di C._______
(Nigeria),
che egli ha dichiarato di aver lasciato il territorio elvetico nell'aprile
2003, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera, e di essere ritornato in Nigeria, dove segnatamente
avrebbe vissuto a D._______ dal 2003 al 2006 ed a E._______ nello
Stato di F._______, dal 2006 fino al suo espatrio alla fine del mese di
gennaio 2009,
che nell'ottobre 2006, l'interessato sarebbe stato attaccato da alcune
persone appartenenti al gruppo G._______, il quale sarebbe
responsabile della morte del di lui padre, avvenuta nel 2000; che, per
le ferite subite, sarebbe stato ricoverato per un mese all'ospedale,
dove avrebbe potuto depositare la sua denuncia alla Polizia,
che, dopo la degenza, l'interessato - per il tramite di un amico del
padre - avrebbe trovato un lavoro in un albergo a E._______, dove nel
dicembre 2008, avrebbe intravisto alcune delle persone che lo
avrebbero attaccato in occasione della prima aggressione del 2006,
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che tali individui sarebbero stati arrestati dalla Polizia avvertita
dall'interessato, ed avrebbero dichiarato durante gli interrogatori di
essere andati a E._______ per uccidere l'interessato;
che l'amico di suo padre gli avrebbe riferito che suddetti individui
sarebbero delle persone influenti e potenti, e gli avrebbe quindi
consigliato di lasciare la Nigeria, ciò che l'interessato avrebbe fatto il
1° febbraio 2009, viaggiando in aereo da H._______ a I._______ e
successivamente fino a J._______ con un altro volo,
che, nella decisione del 14 aprile 2009, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura
d'asilo che risale al 2001 e dopo il suo rientro in patria nel 2003 -
sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria, per i
quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo; che, infatti, i motivi d'asilo addotti a sostegno della
seconda domanda d'asilo sarebbero in parte collegati alla prima
procedura d'asilo; che, inoltre, il ricorrente contesta che egli avrebbe
reso un racconto vago e contraddittorio circa i suoi aggressori e la
possessione di poteri speciali,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 30 marzo 2001, a seguito della sentenza del
4 luglio 2001 della CRA con la quale è stato respinto il ricorso
presentato dall'insorgente,
che, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente
sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si
riferiscano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nel
2003 e sarebbero solo in parte collegati alla prima procedura (cfr.
ricorso pag. 2) - v'è ragione di ammettere che tali motivi sono
manifestamente correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ovvero
sostanzialmente all'uccisione del padre del ricorrente, come egli
stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag.
6); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi
d'asilo presentati nella prima procedura ed in considerazione della
netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due rispettive
procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza dei motivi
asseriti nella presente procedura, e ritenere - tra l'altro - che il
gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale; che, comunque, a
titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della
presente procedura, basti ancora rilevare che - oltre a quanto
rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore - il ricorrente avrebbe
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riferito di essere stato aggredito nell'ottobre 2006, senza saper
indicare la data precisa dell'aggressione, la quale tra l'altro sarebbe
avvenuta ben più di tre anni dopo il suo rientro in patria (cfr. verbale
d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 1 e 6); che l'insorgente non ha
saputo nemmeno dare una descrizione dettagliata dei suoi aggressori
(cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2009 pag. 9-10), di cui invece nel
gravame ha preteso averli inidividuati chiaramente (cfr. risorso pag. 2);
che non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui nel dicembre
2008 presso l'albergo in cui lavorava avrebbe riconosciuto due degli
uomini che l'avrebbero aggreddito due anni prima (cfr. verbale
d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6), allorquando ha riferito che li
avrebbe riconosciuti dalla loro faccia, la quale egli ha descritto essere
normale, di un uomo di colore come la sua o come quella
dell'interprete (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2009 pag. 9), ciò
che conduce - secondo l'esperienza generale - ad escludere la
possibilità di individualizzare e riconoscere una persona come invece
egli pretenderebbe aver fatto; che, infine, non soccorre il ricorrente la
vicenda legata ai poteri che egli pretenderebbe, con semplici
allegazioni di parte, possedere (cfr. ricorso pag. 2) e che sarebbero il
motivo per cui lo vorrebbero uccidere conformemente a quanto gli
sarebbe stato riferito (cfr. verbali d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 7
e del 7 aprile 2009 pag. 6, 8),
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e,
in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a
giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno
determinante per la concessione della protezione provvisoria,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
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art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr),
che, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente
non ha fatto valere alcunché in tal senso,
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che
egli è giovane, gode di una formazione scolastica perlomeno di base,
conosce la lingua inglese abbastanza bene (cfr. verbale d'audizione
del 16 marzo 2009 pag. 3) ed ha inoltre una formazione professionale
quale (...), nonché un'esperienza professionale quale (...) in albergo e
quale (...) degli immobili di appartenenza dei suoi genitori (cfr. verbale
d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 2); che l'insorgente proviene
pertanto da una famiglia benestante e possedente beni immobili; che,
d'altronde, in patria l'autore del gravame può beneficiare di
un'importante rete sociale, ritenuto che gran parte della sua famiglia -
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si trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag.
4),
che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. [...]; allegato: incarto
UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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