B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2404/2018
Sen t en z a d e l 2 6 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 23 marzo 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 28 novem-
bre 2015,
i verbali d’audizione dell’11 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 13
novembre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 23 marzo 2018, notificata all’interessato il 27 marzo 2018 (cfr. atto A22),
con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso datato 26 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), per
mezzo del quale il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione
impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in primo subordine di
essere ammesso provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dell’al-
lontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di as-
sistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
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stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il ricorrente si è dichiarato cittadino pakistano di origine afghana, di
etnia hazara e confessione sciita; ch’egli avrebbe risieduto a Quetta, capo-
luogo e maggiore centro della provincia del Belucistan, dalla nascita e sino
all’espatrio, fatti salvi alcuni soggiorni pluriennali in Iran e Regno Unito non-
ché una breve permanenza in Afghanistan a seguito di un rimpatrio coatto
dall’Inghilterra (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg. e verbale 2, pag. 1-8),
che l’interessato ha affermato di aver lasciato il paese d’origine in quanto,
oltre a gestire con profitto un ristorante, avrebbe svolto il ruolo di agente
sicurezza nell’ambito di alcune cerimonie religiose sciite e sarebbe stato
membro della “Balochistan Shia Conference”; che a causa di tali attività
alcuni gruppi fondamentalisti sunniti, segnatamente “Lashkar-e-Jhangvi” e
“Sipah-e Sahaba” lo avrebbero preso di mira causandogli atti pregiudizie-
voli; atti pregiudizievoli ai quali egli sarebbe già di per sé esposto in virtù
della sua estrazione etnica e confessionale; che più concretamente, egli
sarebbe stato preso di mira in tre episodi; che in un’occasione egli avrebbe
trovato una lettera intimidatoria sul suo veicolo; che inoltre, l’interessato
avrebbe visto degli sconosciuti armati recarsi verso di lui; che ancora, men-
tre stava acquistando delle derrate alimentari per la sua attività commer-
ciale, egli sarebbe finito vittima di un attacco con armi da fuoco costato la
vita a sei persone di etnia hazara (cfr. verbale 1, pag. 8-9 e segg. e verbale
2, pag. 8-17),
che a sostegno della propria domanda d’asilo, il ricorrente ha versato agli
atti la sua carta d’identità e la sua patente di guida pakistane in originale,
un attestato della “Balochistan Shia Conference”, un certificato scolastico
ed un documento proveniente dall’ufficio di registrazione del distretto di
Quetta (cfr. atto A19),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili in quanto contraddittorie, inconsistenti ed illogiche le allegazioni
dell’interessato a proposito del fatto di essere stato preso personalmente
di mira da gruppi terroristici; che i documenti addotti non permetterebbero
di giungere ad una diversa valutazione; che la SEM non ha inoltre ritenuto
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che l’appartenenza etnica e religiosa del richiedente giustifichi ad essa sola
il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo,
che nel proprio gravame, l’interessato avversa la valutazione dell’autorità
di prima istanza; che a suo dire, verosimiglianza e coerenza vadano ap-
prezzate globalmente; che egli sarebbe invero stato molto sintetico nell’am-
bito dell’audizione sulle generalità, a cui andrebbe consacrato un debole
valore probatorio; ch’egli conferma quindi l’ordine cronologico dei fatti
esposti nel corso della seconda audizione, che ricorda coincidere anche
con quanto dichiarato nella della prima audizione; che le situazioni di cui il
ricorrente sarebbe risultato vittima erano indirizzate personalmente nei
suoi confronti ed in progressione crescente; che le valutazioni della SEM
rispetto al fatto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere la
reazione dei terroristi al momento della fuga non meriterebbe alcun com-
mento; che agli occhi dei terroristi sunniti coloro che agiscono in favore di
manifestazioni sciite sarebbero automaticamente colpevoli; che egli sa-
rebbe del resto stato facilmente identificabile, esponendosi pubblicamente;
che del resto, la “Balochistan Shia Conference” sarebbe un’organizzazione
che prenderebbe duramente posizione contro le persecuzioni perpetrate
nei confronti degli hazara, per il che, egli risulterebbe un obbiettivo sensi-
bile in quanto alcuni membri sarebbero già stati uccisi; che su tali presup-
posti, la documentazione prodotta al riguardo non sarebbe priva di rilievo
come asserito dalla SEM; che in definitiva, il ricorrente ritiene di essere
maggiormente esposto a persecuzioni rispetto ai semplici appartenenti
all’etnia hazara, comunque già perseguitate in Pakistan; che alla luce di
ciò, i timori del ricorrente sarebbero assolutamente fondati; che la deci-
sione della SEM si baserebbe pertanto su di un accertamento inesatto e
incompleto delle allegazioni del ricorrente,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
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che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata),
che quo alle presunte azioni di gruppi fondamentalisti nei suoi confronti, è
indubbio che l’insorgente si sia contraddetto su svariati aspetti della vi-
cenda,
che come lo ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, il numero, la
collocazione e la sequenza temporale dei fatti narrati nelle due audizioni
risulta del tutto incompatibile; che invero, il richiedente ha in un primo mo-
mento menzionato due episodi susseguenti e svoltisi a distanza di un mese
e mezzo l’uno dall’altro: un’aggressione ad opera di un motociclista che
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avrebbe sparato sulla folla uccidendo sei persone allorquando questi si tro-
vava ad acquistare delle spezie ed una situazione da lui percepita come
pericolosa e che avrebbe consistito nella discesa di tre uomini sospetti da
un veicolo presso il bazar centrale di Quetta (cfr. verbale 1, pag. 8); che
tuttavia, nell’ambito della successiva audizione egli ha inspiegabilmente in-
vertito l’ordine cronologico dei due avvenimenti, collocando quanto svoltosi
al bazar antecedentemente alla sparatoria presso il negozio di alimentari
(cfr. verbale 2 pag. 9); che nella seconda occasione egli ha per di più posto
i due episodi a distanza di soli tre giorni, aggiungendo anche di aver inizial-
mente ricevuto una lettera di minaccia, circostanza quest’ultima inspiega-
bilmente tralasciata nell’ambito della prima audizione (cfr. verbale 2, pag.
9),
che inoltre, anche la stessa caratterizzazione di tali eventi presenta delle
importanti incongruenze, avendo l’insorgente in un primo momento asse-
rito, quanto al presunto episodio svoltosi al bazar, di trovarsi con la sua
moto nella strada ove avrebbe dovuto comprare del pollo e di aver intravi-
sto tre persone sospette scendere da un veicolo e dissimularsi il volto (cfr.
verbale 1, pag. 8-9) salvo poi contraddirsi affermando che questi si sareb-
bero diretti verso di lui allorché sarebbe stato seduto e che uno solo dei tre
si sarebbe ammantato con un turbante (cfr. verbale 2, pag. 9); che pure
quanto all’asserita aggressione a mano armata, il discorso non muta, dal
momento che il ricorrente risulta aver in un primo momento menzionato un
solo motociclista, che avrebbe aperto il fuoco sulla folla (cfr. verbale 1, pag.
8), mentre in seguito ha asserito che i motociclisti sarebbero stati sei e che
uno di questi avrebbe sparato su di lui, allorché gli altri sarebbero entrati
nel negozio facendo fuoco sugli avventori (cfr. verbale 2, pag. 11),
che per di più, è piuttosto incomprensibile che il ricorrente abbia conse-
gnato la lettera di minaccia ricevuta alla polizia senza conservarne una co-
pia (cfr. verbale 2, pag. 9),
che in definitiva, vista l’inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si
può partire dal presupposto che il ricorrente non sia stato personalmente
preso di mira dai gruppi fondamentalisti in questione,
che inoltre, il solo fatto di avere legami con la “Balochistan Shia Confe-
rence” non risulta decisivo ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato
e della concessione dell’asilo (cfr. secondo il senso DTAF 2014/32 consid.
5.1),
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che da ultimo, va altresì rammentato che il Tribunale ha già escluso l’esi-
stenza di una persecuzione collettiva della minoranza hazara di confes-
sione sciita in Pakistan; che nella DTAF 2014/32, il Tribunale è infatti giunto
alla conclusione che gli hazara residenti nella provincia del Belucistan (ed
in particolare nella città di Quetta), benché soggetti a violenza ad opera di
estremisti sunniti ed a carenze nella protezione, non adempiano alle con-
dizioni restrittive poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una
persecuzione dettata dalla sola appartenenza ad un determinato gruppo di
persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2); che lo stesso di può dire a propo-
sito della confessione sciita (cfr. segnatamente sentenza del Tribunale D-
468/2018 del 16 marzo 2018); che essendo la situazione di tale gruppo
etnico-confessionale rimasta sostanzialmente stabile, non vi è modo di ri-
mettere in discussione tale assunto in questa sede (cfr. sentenze del Tri-
bunale E-4443/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 4.3),
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prime cure,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
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che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale conclusione, soste-
nendo che il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che sebbene in alcune zone del Pakistan siano state registrate alcune pro-
blematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nel
paese viga una situazione tale da comportare l’inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3070/2017
del 2 ottobre 2017),
che tuttavia alla luce della giurisprudenza coordinata del tribunale e per gli
stessi motivi già esposti sopra (cfr. infra pag. 7), l’appartenenza all’etnia
hazara va considerata un indizio serio per ammettere che l’esecuzione
dell’allontanamento non sia ragionevolmente esigibile; che perché si possa
concludere all’inesigibilità, occorre nondimeno che dalla situazione perso-
nale del ricorrente emerga un ulteriore indizio di pericolo individuale, che si
aggiunga alla comune situazione generale precaria degli hazara (cfr. DTAF
2014/32 consid. 9.4),
che ciò è segnatamente il caso allorquando l’interessato è attivo in seno
ad organizzazioni agenti in difesa dei diritti del popolo hazara, quali la “Ba-
lochistan Shia Conference”, esponendosi così maggiormente ad un rischio
di subire atti pregiudizievoli (cfr. DTAF 2014/32 consid. 9.4; più recente-
mente sentenza del Tribunale E-5760/2013 dell’11 febbraio 2015),
che nella presente fattispecie, il ricorrente ha asserito essere stato attivo in
seno alla “Balochistan Shia Conference”; che egli ha parimenti prodotto
un’attestazione sottoscritta dal presidente di tale organizzazione il cui con-
tenuto corrisponde al materiale comparativo in possesso del Tribunale (cfr.
risultanze processuali),
che ciò nonostante, l’autorità di prima istanza ha inspiegabilmente omesso
di prendere in considerazione tale aspetto al momento dell’esame dell’esi-
gibilità,
che essendo tuttavia quest’ultima una circostanza pertinente nell’ambito
dell’analisi circa l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento,
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v’è luogo di ritenere che la SEM non abbia accertato in modo completo
l’insieme dei fatti giuridicamente rilevanti,
che su tali presupposti, i punti 4 e 5 della decisione impugnata vanno an-
nullati,
che parimenti si giustifica la ritrasmissione degli atti all’autorità di prime
cure per un nuovo esame sul punto di questione dell’esigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento; esame quest’ultimo da effettuarsi tenendo in de-
bita considerazione la giurisprudenza menzionata (DTAF 2014/32) e la
possibile affiliazione dell’interessato alla “Balochistan Shia Conference”, il
cui tenore andrà, se del caso, chiarito per il tramite di ulteriori misure istrut-
torie,
che il ricorso è pertanto accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontana-
mento e per il resto è respinto (la decisione è da considerarsi cresciuta in
giudicato per quanto concerne il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la
concessione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento); che gli atti di
causa sono trasmessi alla SEM per il la pronuncia di una nuova decisione
(art. 61 cpv. 1 PA),
che ferma considerata l’alternatività delle condizioni di cui all’art. 83 LStr, il
Tribunale può esimersi dall’analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento,
che visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero
da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]); che ciononostante, non essendo stata l’impugnativa priva di
possibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, non sono riscosse le
spese processuali (art. 65 PA),
che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata al-
cuna indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7
TS-TAF),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-
to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF); che la pronuncia è quindi definitiva,
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I
punti 4 e 5 della decisione della SEM del 23 marzo 2018 sono annullati e
gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: