B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2413/2017
Sen t en z a d e l 4 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._________, nato il (…),
B._________, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito/stato terzo sicuro) ed allontana-
mento; decisione della SEM del 12 aprile 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 26 settembre
2016 in Svizzera,
il verbale d'audizione dell'11 ottobre 2017 (di seguito: verbale),
l'invito del 7 novembre 2016 formulato dalla Segreteria di Stato della mi-
grazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ad esprimersi
circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31)
ed il relativo eventuale rinvio verso l'Italia,
lo scritto dell’11 novembre 2016 nel quale l'interessato si è espresso con-
formemente all'invito della SEM,
la decisione del 12 aprile 2017, notificata all'interessato in data 24 aprile
2016 (cfr. conferma di ricevimento), con la quale la SEM non è entrata nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia,
nonché l'esecuzione dello stesso,
il ricorso del 26 aprile 2017 (data d'entrata: 27 aprile 2017) nel quale l'in-
sorgente si è opposto, secondo il senso, al suo ritorno in Italia,
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 28 aprile 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
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decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua; che in casu, la decisione impugnata è
redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che
la presente sentenza può essere redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino somalo, riconosciuto come rifugiato in Italia e titolare di
un permesso di soggiorno valevole fino al 2020 (cfr. verbale, pag. 7),
che sarebbe giunto in Svizzera poiché in Italia avrebbe vissuto male (cfr.
verbale, pag. 6),
che nello scritto in merito al diritto di essere sentito l'interessato ha preci-
sato che in Italia nessuno si curerebbe di lui né lo aiuterebbe; che non
avrebbe alcun lavoro né soldi e che sarebbe costretto a vivere per strada;
che dopo aver lasciato il centro per richiedenti asilo non avrebbe più otte-
nuto nulla dallo Stato italiano; che tale situazione non sarebbe modificabile
e che gli sarebbe impossibile richiedere nuovi soldi; che in altri termini l’Ita-
lia non sarebbe adatta per i rifugiati,
che, nella decisione impugnata, la SEM ha constatato che il Consiglio fe-
derale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità italiane in data 13 marzo 2017 si sareb-
bero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che
inoltre non vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato
all'interessato, godendo egli di tale statuto già in Italia; che, di conse-
guenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,
che circa l'esecuzione allontanamento verso l'Italia la SEM ha indicato che
l'Italia rispetterebbe il principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi) e
che pertanto l'esecuzione dello stesso sarebbe ammissibile; che la Diret-
tiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 re-
cante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della quali-
fica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per
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i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussi-
diaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L
337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), vincolante l’Ita-
lia, permetterebbe ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso al
mercato del lavoro ed alla protezione sociale negli stessi termini dei citta-
dini italiani; che pertanto la difficile situazione socioeconomica toccherebbe
tutta la popolazione e non permetterebbe di concludere all’inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento; che il ricorrente sarebbe dunque te-
nuto a rivolgersi alle autorità italiane competenti per ottenere il necessario
sostegno; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inoltre possibile,
avendo le autorità italiane espressamente confermato la riammissione del
ricorrente sul proprio territorio,
che, nel ricorso, l'insorgente ha censurato la precarie condizioni di acco-
glienza in Italia e la carenza di aiuti e protezione da parte dello Stato ita-
liano; che segnatamente egli si è detto preoccupato per la sua vita e triste;
che starebbe pensando a come procacciarsi il cibo e a dove dormire non-
ché alle questioni più basilari; che avrebbe bisogno di protezione in caso
di ritorno in Italia; che sarebbe chiaro che rimarrebbe per strada; che in
Italia non ci sarebbe nessuno disposto ad aiutarlo; che la situazione in tale
paese equivarrebbe ad una vita dura,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito
della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato pre-
cedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi
sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5
cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr.
DTAF 2010/56 consid. 3.2),
che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Ita-
lia, come altri Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente
una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1
LAsi),
che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo «per-
messo di soggiorno asilo» in corso di validità (cfr. atto A22),
che l'Italia, in data 13 marzo 2017 ha dichiarato di riaccettare il medesimo
sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno
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(cfr. atto A22); che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a
LAsi sono soddisfatte,
che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo
punto la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che in specie l'esecuzione dell'allontanamento è anzitutto ammissibile
(art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr),
che come detto l'Italia è infatti stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri
in cui si ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di non-refoulement ai
sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni
equivalenti, per il che l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese
è sotto tale aspetto pacifica,
che se è infatti vero che la presunzione secondo cui l'Italia rispetterebbe
adeguatamente i diritti fondamentali riconosciuti alle persone interessate
nell'ambito del regime europeo comune in materia di asilo non può essere
mantenuta senza riserva, è parimenti innegabile che le carenze riscontrate
non significano necessariamente che tali persone corrano, in maniera ge-
nerale, il pericolo di subire un trattamento inumano o degradante; che è
d'uopo invece dimostrare che nel singolo caso il trasferimento in Italia della
persona interessata la esporrebbe al pericolo, per via della sua apparte-
nenza a una categoria caratterizzata da particolare vulnerabilità, di subire
una violazione dei propri diritti fondamentali in ragione delle carenze riscon-
trate in loco nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza, cosa
che non è avvenuta in specie,
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento,
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che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità di prime cure non vi
sono elementi per ritenere che egli si ritroverebbe in una situazione esi-
stenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento verso l'Italia,
che tale Paese è infatti vincolato alla direttiva qualificazione la quale pre-
vede il diritto per i beneficiari di una protezione internazionale a ricevere
adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro
in questione (art. 29 direttiva qualificazione), per il che, il ricorrente è dun-
que tenuto a far valere i propri diritti e richiedere aiuto direttamente alle
autorità italiane,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);
che il soggetto dispone per l’appunto di un titolo di soggiorno in corso di
validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla
riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che in definitiva, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere :
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: