B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2417/2010
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nata il (…),
D._______, nato il (…),
Kosovo e Serbia,
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), gli interessati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 22 gennaio 2009 del richiedente [di seguito: verbale 1] e
della richiedente [di seguito: verbale 2] nonché verbali di audizione del 25
maggio 2009 del richiedente [di seguito: verbale 3] e della richiedente [di
seguito: verbale 4]) di essere cittadini kosovari, di etnia serba, di avere
avuto ultimo domicilio in Patria a E._______ fino al (…), di essersi poi re-
cati a F._______ (Serbia) per una quindicina di giorni e di
avere, infine, vissuto a G._______ (Serbia), per dieci anni fino all'espatrio.
B.
Con decisione del 17 marzo 2010, notificata agli interessati il
18 marzo 2010 (cfr. atto A12/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interes-
sati dalla Svizzera e l'esecuzione del loro allontanamento, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 12 aprile 2010, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), limitatamente
all'esecuzione dell'allontanamento, contro la menzionata decisione
dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle
presumibili spese processuali.
D.
Con decisione incidentale del 7 maggio 2010, il Tribunale ha respinto la
succitata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalen-
te alle presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare,
entro il 25 maggio 2010, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle pre-
sumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricor-
so in caso di decorso infruttuoso del termine.
E.
In data 25 maggio 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'an-
ticipo richiesto.
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Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
Il ricorso del 12 aprile 2010 verte solo sulla questione relativa all'esecu-
zione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione impugnata è
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cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'al-
lontanamento.
6.
6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, in sostanza ed in
merito all'esecuzione dell'allontanamento, che non si applicherebbe il
principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la
cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi
circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, conside-
rato che, benché in linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe ra-
gionevolmente esigibile, il Kosovo settentrionale costituirebbe un'ecce-
zione e quindi un'alternativa di soggiorno valida. Peraltro, né la situazione
politica, né altri motivi relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e
pratico, si opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell''esecuzione
dell'allontanamento. Inoltre, l'UFM ha ritenuto che per i Serbi del Kosovo,
in principio, esisterebbe anche l'alternativa di soggiorno in Serbia, dove
gli interessati vi avrebbero vissuto per oltre dieci anni. Il Kosovo ne sa-
rebbe infatti parte integrante e i Serbi del Kosovo sarebbero considerati
dai Serbi come cittadini serbi.
6.2. Nel gravame, i ricorrenti, non contestano la decisione di rifiuto della
loro domanda di asilo, ma sostengono che l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Kosovo, rispettivamente verso la Serbia, non
sarebbe al momento attuale ragionevolmente esigibile. In particolare, la
dichiarazione della Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni
Unite in Kosovo (di seguito: UNMIK) e le fotografie prodotte,
dimostrerebbero (…), oltre che l'assenza delle condizioni minime per un
rientro nel villaggio di origine. Essi ritengono peraltro che un'alternativa di
soggiorno nel Nord del Kosovo sarebbe irrealistica. In aggiunta, la
motivazione dell'UFM sarebbe gravemente carente, in quanto non
sarebbe stata sufficientemente individualizzata. Segnatamente, non
terrebbe conto del fatto che il ricorrente avrebbe operato (…), né darebbe
peso alla presenza dei figli piccoli, né avrebbe tenuto conto dell'assenza
di una rete sociale su cui realisticamente potersi appoggiare in una
regione, il Nord del Kosovo, a loro sconosciuta. I ricorrenti sostengono
inoltre di non disporre di una formazione scolastica o professionale tale
da offrire loro realistiche possibilità di integrazione. Per quanto concerne
un eventuale allontanamento verso la Serbia, gli insorgenti affermano
che, malgrado vi abbiano vissuto per dieci anni, la loro condizione
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sarebbe stata quella di rifugiati interni ripudiati dalla popolazione locale. I
ricorrenti affermano che in Serbia non disporrebbero della garanzia di un
alloggio, né di un lavoro e sarebbero costretti a vivere in una situazione di
precariato esistenziale senza possibilità di sbocchi futuri. L'assenza di un
alloggio sarebbe inoltre particolarmente pregiudizievole, ritenuto che le
autorità serbe subordinerebbero l'accesso al lavoro ed al sistema
sanitario ad una residenza abitativa ufficiale. Visto quanto precede, l'UFM
avrebbe fondato la propria decisione sulla base di un accertamento
insufficiente della fattispecie.
7.
7.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
7.2. Nella fattispecie, i ricorrenti, di nazionalità kosovara e di etnia serba,
sono considerati Serbi dalle autorità serbe ed hanno la possibilità di
richiedere il riconoscimento ufficiale della cittadinanza serba
(cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.2, pag. 580 e relativi riferimenti). Gli stessi
insorgenti hanno d'altronde dichiarato di disporre della nazionalità serba
(cfr. verbale 3, pag. 5, Q 42 e 44; verbale 4, pag. 5, Q 54 e 55). Pertanto,
nella presente sentenza verrà analizzata l'esecuzione dell'allontanamento
dei ricorrenti verso la Serbia.
7.3. Ritenuto segnatamente il diniego della qualità di rifugiato nei
confronti dei ricorrenti nella decisione di prima istanza, regolarmente
cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte dei
medesimi tramite l'atto ricorsuale del 12 aprile 2010, non emergono dalle
carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario alle succitate disposizioni. In altri
termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno in
Serbia.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
7.4.
7.4.1.
7.4.1.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora nello Stato di origine lo stranie-
ro venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.4.1.2 In Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nella totalità del territorio nazionale.
7.4.2.
7.4.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Serbia di persone di etnia serba provenienti dal
Kosovo, è ragionevolmente esigibile a condizione che venga effettuata
una ponderazione scrupolosa del singolo caso, segnatamente in relazio-
ne alle conoscenze linguistiche, al livello di formazione, alle qualifiche ed
esperienze professionali, al legame con la Serbia, alla situazione fami-
gliare e medica, o ancora, ai mezzi finanziari di cui dispongono
(cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.6, pag. 588).
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7.4.2.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono ancora
giovani. L'insorgente gode di un'esperienza professionale quale (…)
(cfr. verbale 1 pag. 2). I ricorrenti dispongono inoltre di un'importante rete
sociale in Serbia, dove hanno vissuto gli ultimi dieci anni prima dell'espa-
trio, e vi risiedono tuttora il padre ed i fratelli dell'insorgente (cfr. verbale 1,
pag. 4). In Serbia, i ricorrenti dispongono dello statuto di persona disloca-
ta (cfr. verbale 3, pag. 5, Q 40-41), il quale permette loro di agevolare il
reinserimento sociale in detto Paese (cfr. DTAF 2010/41, consid. 8.3.3.6,
pag. 589). Peraltro, nel corso del loro soggiorno decennale in Serbia,
malgrado le difficoltà congiunturali e gli asseriti episodi di intolleranza da
parte della popolazione locale, i ricorrenti hanno dimostrato, seppure con
notevoli sacrifici, di fare capo ai bisogni della famiglia, ritenuto che l'insor-
gente lavorava saltuariamente come (…). Infine, i ricorrenti non hanno
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustifica-
re una sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2,
pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per i medesimi di un adeguato reinserimen-
to sociale in Serbia. Infine, gli insorgenti potranno, se necessario, richie-
dere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
7.4.3.
7.4.3.1 Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'in-
teresse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considera-
zione (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpreta-
zione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai
sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti
del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un
elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse
superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti
essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di ori-
gine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i
seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti so-
ciali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di rife-
rimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fan-
ciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di in-
tegrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare,
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere
preso in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed osta-
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coli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un
fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambien-
te familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non
deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo
familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo
la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine,
causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono
comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera
famiglia (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3, pagg. 367ss.; GICRA 2005 n. 6).
7.4.3.2 Nel caso di specie, i due figli sono nati rispettivamente nel (…) e
(…). Essi hanno vissuto la maggior parte della loro vita in Serbia, aven-
dovi soggiornato tra il (…) ed il (…) (cfr. verbale 1, pag. 2). In aggiunta, ri-
siedono in Svizzera da soli tre anni, sono tuttora dipendenti dai loro geni-
tori ed impregnati del loro modo di vita, ragione per cui, anche nel loro
caso, non vi è ragione di ammettere che un ritorno in Serbia equivarrebbe
ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed e-
quilibrio. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola
l'art. 3 CDF.
7.4.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento verso la Serbia è ragionevolmente esigibile nella fattispecie
(art. 83 cpv. 4 LStr).
7.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuto diligenza, anno procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12,
pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.
8.1. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
8.2. In ragione di quanto sopra, la questione relativa all'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il Kosovo può rimanere indecisa in questa sede.
9.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudi-
ce (art. 111 lett. e LAsi).
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10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compu-
tate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il
25 maggio 2010.
(dispositivo nella pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono compensate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il
25 maggio 2010 dai ricorrenti.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: