Corte IV
D-2420/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller e Fulvio Haefeli,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
Iraq,
(...),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 marzo 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2420/2010
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, con ultimo
domicilio a D._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il
(...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricer-
cato nel suo paese da persone di origine araba. Il ricorrente ha riferito
di non aver subito direttamente dei maltrattamenti o delle minacce da
questi individui, né tanto meno di aver avuto contatti con essi. Tuttavia,
egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ricercato ed ucciso
dagli arabi, posto che, a causa del suo lavoro che prevede la vendita e
consegna di materiale, tra gli altri, anche ad americani, gli stessi lo
avrebbero già minacciato per il tramite della sua famiglia.
B.
In data 4 dicembre 2009, il richiedente è stato sottoposto ad un esame
LINGUA al fine di chiarire i dubbi circa la sua provenienza. Questo test
ha sconfessato il richiedente, determinando con certezza che la sua
socializzazione non è avvenuta a D._______ come asserito, bensì in
un ambiente curdo del Kurdistan iracheno, con grande probabilità nel
distretto di E._______(governatorato di F._______).
C.
In data 6 gennaio 2010, il documento di identità del richiedente, spedi-
togli nel frattempo per posta da un un collega di lavoro, è stato sotto-
posto a perizia per valutarne l'autenticità. La verifica in parola ha potu-
to stabilire, sulla scorta di diverse ed evidenti imprecisioni, la falsità del
documento.
D.
In data 27 gennaio 2010, è stato conferito al richiedente il diritto di es-
sere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, nonché in merito
alla perizia concernente la veridicità del documento di identità.
E.
Tramite decisione del 22 marzo 2010, notificata al ricorrente il 27 mar-
zo 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda
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d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo, siccome lecita, esigibile e possibile.
F.
In data 12 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con
conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Egli ha altresì pre-
sentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giustizia.
G.
Con scritto del 26 aprile 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al TAF
copia del certificato di nascita e dell'attestato di residenza.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di-
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu-
giate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali-
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
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o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM, ha considerato inverosimili ed
inattendibili le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'a-
silo. In particolare, secondo l'autorità di prime cure, egli non è stato in
grado di rendere verosimili la propria provenienza, la propria identità e
le minacce che stanno alla base della propria fuga. Infine, l'UFM ritie-
ne che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è ammissibile,
esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede
di audizione, e meglio di aver lasciato l'Iraq in seguito alle minacce ri-
cevute in Patria da persone di origine araba a causa della sua attività
di rifornimento delle forze americane. Inoltre, egli sostiene, in sostanza
e per quanto è qui di rilievo, che l'esame LINGUA al quale è stato sot-
toposto non rispecchia la realtà ribadendo di essere cittadino iracheno,
proveniente da D._______. Egli avversa pure, senza tuttavia avanzare
censure concrete, la verifica a cui è stato sottoposto il documento di
identità che ha consegnato alle autorità. Il ricorrente conclude che la
decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rile-
vanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposto al
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rischio di uccisione da parte degli arabi presenti sul territorio iracheno,
un suo rinvio in Iraq non è ragionevolmente esigibile. Egli ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese anti-
cipate di giustizia.
5.
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate
dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
5.2 In primo luogo, quo al motivo legato alla sua attività, mal si com-
prende come il ricorrente abbia potuto esercitarla a D._______ se dal-
l'esame LINGUA risulta che egli possiede soltanto una conoscenza ru-
dimentale della zona. Sia come sia, va rilevato che il ricorrente non ha
mai subito alcuna minaccia diretta, semmai queste gli sarebbero state
riferite dai propri famigliari. Inoltre, dopo la prima asserita minaccia,
egli ha continuato a lavorare senza preoccuparsi troppo e senza de-
nunciare il fatto alle autorità. Soltanto dopo la seconda minaccia, sem-
pre pervenuta tramite i famigliari, si sarebbe trasferito a E._______,
continuando tuttavia ad esercitare la propria attività, frutto della citata
turbativa. Occorre qui rilevare che, per ammissione dell'insorgente me-
desimo, dopo tale spostamento, pur continuando a fare lo stesso lavo-
ro, egli non è più stato raggiunto da molestia alcuna. Malgrado ciò, egli
ha deciso di espatriare per il timore che gli arabi prima o poi lo avreb-
bero trovato. Sia come sia, fintanto che il ricorrente è rimasto in patria
non ha subito alcun atto di violenza e neppure ha mai avuto contatti
con le persone che lo avrebbero minacciato. Oltretutto, dopo l'asserita
fuga interna verso E._______, egli non ha più ricevuto minacce, nem-
meno per interposta persona (cfr. verbale di audizione del 30 novem-
bre 2009, pagg. 5 e 6, verbale di audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 4,
5 e 6).
Oltre a ciò, stando a quanto allegato dal ricorrente, egli sarebbe origi-
nario di D._______ (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag.
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1). L'esame LINGUA, al quale è stato sottoposto il ricorrente, ha asso-
lutamente sconfessato quanto da egli allegato, escludendo con certez-
za l'origine dichiarata e attribuendo la provenienza dell'interessato ad
un ambiente curdo nel Kurdistan iracheno, con ogni probabilità nel di-
stretto di E._______ (governatorato di F._______) (cfr. rapporto sull'e-
same LINGUA, pagg. 1 e 5). Quanto ritenuto dall'esaminatore trova
conforto nelle lacune conoscitive, sia a livello geografico che socio-po-
litico, dimostrate dal ricorrente a proposito della regione di D._______,
ove egli pretende di essere nato e vissuto tutta la vita (cfr. rapporto sul-
l'esame LINGUA, pagg. 2 e 3). È infatti inverosimile affermare di aver
vissuto tutta la vita a D._______ e di averci svolto un'attività commer-
ciale senza neppure avere conoscenza del luogo.
Un ulteriore, rilevante elemento è la falsità del documento di identità,
ricevuto per posta da un collega di lavoro, che il richiedente ha deposi-
tato presso l'UFM. La verifica dell'autenticità alla quale è stato sottopo-
sto detto documento ha, infatti, portato alla luce diverse imprecisioni e
mancanze che hanno fatto concludere l'esperto incaricato per la natu-
ra mendace dello stesso (cfr. scheda di esame del documento di iden-
tità).
A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente conside-
rato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
5.3 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Pae-
se, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di
sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché
spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di
rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origi-
ne di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che
può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo
sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n.
15 pagg. 107 e segg.).
5.4 Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli non si è mai
rivolto alle autorità locali per denunciare le presunte minacce rivoltegli
da persone di origine araba (cfr. verbale di audizione del 27 genna-
io 2010, pag. 7). Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rasse-
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gna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state
impossibilitate a farlo.
Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le pro-
cedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri di-
ritti presso le autorità competenti.
5.5 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente circa le asse-
rite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi pa-
lesemente inverosimili. Ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che
egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportu-
namente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futu-
ro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione,
quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritie-
ne che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricor-
rente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art.
7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla-
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borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la senten-
za del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005
no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel
und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso
d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del-
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile;
7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e-
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al-
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
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sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere inesigibi-
le dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazio-
ne generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
7.4 Nel caso di specie, come evidenziato in precedenza (cfr. consid.
5.2) sulla base dell'esame LINGUA, le affermazioni del ricorrente in
merito alla propria provenienza sono manifestamente carenti ed inve-
rosimili. Sulla scorta delle risposte fornite dal ricorrente, l'esaminatore
ha potuto stabilire che egli si esprime in lingua curda Kurmanji, parlata
nell'ovest del governatorato di F._______, e pertanto che, con grande
probabilità, il ricorrente proviene dal distretto di E._______ (cfr. rappor-
to sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). A ciò aggiungasi che pure il docu-
mento di identità che un collega di lavoro ha inviato per posta al richie-
dente è risultato essere falso a seguito di una verifica dell'autenticità
(cfr. scheda di esame del documento di identità). Peraltro, ai sensi di
legge e prassi di questo Tribunale (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), i do-
cumenti (certificato di nascita e attestato di residenza) prodotti dal ri-
corrente con lo scritto del 26 aprile 2010, non possono essere presi in
considerazione ai fini della presente causa, posto che, oltretutto, si
tratta di semplici copie.
Ciò stante, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimen-
to all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota,
ponendo le autorità nell'impossibilità di conoscere con certezza il suo
luogo d'origine rispettivamente di poter valutare l'esistenza di ostacoli
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all'esecuzione dell'allontanamento, non spettando alle autorità in ma-
teria d'asilo di determinare la reale provenienza dell'insorgente (cfr.
decisioni del TAF D-1736/2009 del 27 marzo 2009; D-3170/2008 del
20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007; D-3975/2007 del 15
giugno 2007; nonché GICRA 2005 n. 1, consid. 3.2.2).
7.5 Non di meno, sulla base degli elementi che si evincono dagli atti,
si può partire con grande probabilità dal principio che egli sia originario
del distretto di E._______ nel governatorato di F._______, nel nord dell'I-
raq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5). Ora, in merito allo sta-
to della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare
che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleima-
niya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la
situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei
diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq.
In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province cur-
de è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salu-
te e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete socia-
le, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
7.6 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che il ricor-
rente ha una formazione di base avendo egli frequentato la scuola per tre
anni. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo operato in qualità di tut-
tofare al servizio di un commerciante di prodotti alimentari, per il quale
non solo trasportava la merce ma eseguiva pure compiti amministrativi e
teneva la contabilità (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag.
2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone anco-
ra di una fitta rete sociale in Patria, dove ha lasciato i genitori e cinque
fratelli (cfr. verbale di audizione del 30 novembre 2009, pag. 3). Infine, il
ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provviso-
ria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli
elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti
i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento
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alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento so-
ciale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ra-
gionevolmente esigibile.
7.7 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.8 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto;
9.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è di-
venuta senza oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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D-2420/2010
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (…) e copia del ricor-
so del 12 aprile 2010, per corriere interno; in copia)
- G._______(in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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