B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2431/2015
Sen t en z a d e l l ' 8 o t t ob r e 20 19
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
con il figlio
B._______, nato il (…),
Turchia,
entrambi rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
Servizio giuridico di SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 18 marzo 2015 / N (…).
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Fatti:
I. Antefatti
A.
A._______, cittadina turca di etnia curda, ha depositato domanda d'asilo in
Svizzera il 4 marzo 2003. La richiedente ha fatto valere di essere espatriata
per timore di subire ulteriori pressioni, fermi e maltrattamenti da parte delle
autorità turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare De-
mocratico (Halkın Demokrasi Partisi [HADEP]) nonché del Partito Demo-
cratico Popolare (Demokratik Halk Partisi [DEHAP]) e di avere ricoperto
cariche di responsabile a livello locale. Ella ha inoltre allegato di essere
stata accusata di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Par-
tiya Karkerên Kurdistan [PKK]) e di essere stata ricercata dalle autorità sta-
tali dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità
di sorvegliante presso il seggio elettorale di C._______. Da ultimo, in data
(…) 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre anni e nove mesi
di carcere per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone.
B.
Con decisione del 5 novembre 2007 l'allora Ufficio federale della migra-
zione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), ha respinto
la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciato il suo allontanamento dalla
Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'e-
secuzione dell'allontanamento. L'interessata è insorta contro tale decisione
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con
ricorso del 6 dicembre 2007.
C.
Il marito dell'interessata, D._______ ed il loro figlio B._______, anch'essi
cittadini turchi di etnia curda, hanno raggiunto la moglie, rispettivamente
madre, in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il 4 giugno 2009.
D.
Con decisione del 23 ottobre 2009 l'allora UFM ha pure respinto la do-
manda d'asilo di D._______ e del figlio B._______, pronunciato il loro al-
lontanamento dalla Svizzera ed ha considerato ammissibile, ragionevol-
mente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Con ricorso
del 26 novembre 2009 gli insorti sono insorti dinanzi al Tribunale.
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Pagina 3
E.
Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e
D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi.
F.
Il 17 dicembre 2010 la famiglia E._______ ha presentato una domanda di
riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([…]) concernente
A._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione
del 20 maggio 2011.
G.
Di conseguenza, il marito dell'interessata, D._______, ha fatto volontaria-
mente ritorno in Turchia il 2 agosto 2011. Ella ed il figlio sono invece rimasti
in Svizzera.
II. Fatti occorsi in Turchia a D._______
A.
Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato
informato che all'arrivo a Istanbul D._______ sarebbe stato arrestato e tra-
dotto a G._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arre-
sto né il luogo in cui ora si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di
G._______ negherebbero infatti di detenere il signor G._______.
B.
Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di
Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed al marito.
L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto
dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato
che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli
stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del pas-
saporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([…]) fornito dai coniugi
E._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente A._______
non è stato ritenuto autentico.
C.
C.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha informato l'UFM
con scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2)
di aver finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il peniten-
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ziario di G._______ di G._______. In allegato ha inoltrato la documenta-
zione – tra cui i verbali d'interrogatorio – trasmessale dall'avvocato del si-
gnor D._______ e dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo
rivolte all'interessato, all'interessata nonché ai suoi fratelli. Da tali docu-
menti risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicem-
bre 2011. Con queste accuse, D._______ rischierebbe una condanna tra i
7 e i 14 anni di carcere.
C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 A._______ ha risposto alle
domande poste dall'UFM indicando che il marito si troverebbe sempre in
detenzione in detenzione accusato da una parte di aver falsificato dei do-
cumenti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per
questi reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni.
L'atto d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il pro-
cesso non sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe tuttavia stata fissata
per il 27 aprile 2012.
C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio
dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di
D._______.
C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 l'interessata ha tra-
smesso all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settem-
bre 2012 in esito della quale il signor D._______ sarebbe stato condannato
a 1 anno, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'orga-
nizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore
di tale organizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in car-
cere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione
sorvegliata. Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza
di inchieste aperte a carico dell'interessata, di suo fratello e di sua sorella.
III. Seconda domanda d'asilo
A.
In ragione degli avvenimenti riguardanti il marito, in data 8 giugno 2012
A._______ ed il figlio hanno presentato all'UFM una "Domanda di riesame
e sospensione dell'allontanamento". Segnatamente, i fatti occorsi al marito
nonché la gravità delle accuse evidenzierebbero una speciale attenzione
delle autorità turche ed un rischio concreto e attuale di persecuzioni di tale
gravità e intensità da configurare la sussistenza della qualità di rifugiato.
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Alla richiedente andrebbe dunque concesso asilo in Svizzera. Altresì, l'e-
secuzione dell'allontanamento dell'istante verso la Turchia sarebbe contra-
ria all'art. 3 CEDU oltre che non ragionevolmente esigibile. Infine, gli istanti
hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento e la con-
cessione dell'effetto sospensivo all'istanza di riesame.
B.
Con scritto del 19 settembre 2012, la SEM ha invitato il cantone a rinun-
ciare, per il momento, all'esecuzione dell'allontanamento.
C.
Il 22 gennaio 2013 D._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha deposi-
tato una nuova domanda d'asilo.
D.
In data 11 dicembre 2014 l'UFM ha trasmesso a A._______ le domande
rivolte all'Ambasciata svizzera di Ankara il 29 novembre 2011 e le risposte
della rappresentanza dell'8 febbraio 2012 con possibilità di esprimersi in
merito.
E.
Con osservazioni del 22 dicembre 2012 l'interessata rileva che gli accerta-
menti fatti dall'Ambasciata svizzera ad Ankara sarebbero stati effettuati tra
il 29 novembre 2011 (data della richiesta) e l'8 febbraio 2012, pertanto non
sarebbero decisivi al fine di valutare il rischio attuale degli interessati. Al-
tresì, per quanto concerne l'atto di accusa ([…]), esso sarebbe stato inol-
trato con una precedente domanda di riesame già da tempo oggetto di una
decisione passata in giudicato ed antecedente al rientro del signor
G._______ in Turchia. Infine, l'interessata osserva che il fratello H._______
e la sorella I._______ a seguito delle vicende del marito, sarebbero stati
riconosciuti quali rifugiati ed avrebbero ottenuto l'asilo in Svizzera. Ella ri-
tiene dunque che le procedure dei fratelli non potrebbero reputarsi irrile-
vanti ai fini della presente procedura, in particolare, i motivi di riesame di
H._______ riprenderebbero integralmente quelli dei coniugi G._______ e i
motivi d'asilo di I._______ sarebbero almeno parzialmente analoghi.
F.
Sentita nuovamente sui motivi d'asilo il 21 febbraio 2014 (cfr. verbale d'au-
dizione del 21 febbraio 2014 [atto E36/13]), A._______ ha dichiarato di non
aver avuto notizie del marito al suo rientro in Turchia e di non sapere se
fosse vivo o morto (cfr. atto E36/13, D7). Soltanto in seguito sarebbe ve-
nuta a conoscenza del suo arresto. Infine, alla precisa richiesta della SEM
D-2431/2015
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ella ha altresì negato di aver chiamato il marito e di averlo istruito affinché
egli compisse un attentato (cfr. atto E36/13, D52, D69).
G.
Con decisione del 18 marzo 2015, notificata il 25 marzo 2015 (cfr.
atto F17/1), la SEM ha innanzitutto trattato la richiesta di A._______
dell'8 giugno 2012 quale nuova domanda d'asilo, le ha in seguito ricono-
sciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, esclu-
dendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Di conse-
guenza è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera. Il figlio B._______
è stato pertanto incluso nella qualità di rifugiato della madre ai sensi
dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e anch'egli ammesso provvisoriamente.
Alla luce degli accertamenti svolti dalla rappresentanza svizzera ad Ankara
– in particolare per quanto riguarda l'atto d'accusa ([…]) considerato con-
traffatto – la SEM ha anzitutto confermato quanto già ritenuto nelle deci-
sioni in merito alla prima domanda d'asilo ed alla domanda di riesame e
nuovamente ribadito che al momento della partenza dalla Turchia, la richie-
dente non era esposta a nessuna misura di persecuzione verosimile.
In seguito, dagli atti di polizia e giudiziari turchi inerenti il marito risulterebbe
l'apertura di un'inchiesta penale nei confronti di A._______, per il che si
potrebbe dare per acquisito che in caso di un suo eventuale ritorno in Tur-
chia ella potrebbe essere arrestata e sottoposta a investigazioni per so-
spettato appoggio al PKK. Ella rischierebbe dunque di essere esposta ad
un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti in materia d'asilo
e le andrebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato. Tuttavia, ai sensi
dell'art. 54 LAsi non le sarebbe riconosciuto asilo in quanto ella avrebbe
istruito telefonicamente il marito in vista della preparazione di un attentato.
Alla luce di questo fatto, gli eventi all'origine del timore fondato della richie-
dente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante non si sa-
rebbero verificati senza un suo intervento e andrebbero dunque ritenuti
quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga e non motivi oggettivi.
H.
In medesima data, ma con decisione distinta, la SEM ha respinto la se-
conda domanda di asilo presentata dal marito D._______, l'ha incluso nella
qualità di rifugiato dell'interessata ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e l'ha am-
messo provvisoriamente in Svizzera.
I.
Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, il marito ed il figlio B._______
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Pagina 7
sono insorti, in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, conclu-
dendo alla congiunzione delle cause per motivi di economia processuale,
all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Al-
tresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento antici-
pato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili.
Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene in-
vece il marito D._______, cfr. procedura D-2436/2015 par. III lett. G), con
ricorso viene in particolare contestato che la ricorrente abbia dato qualsi-
voglia istruzione al marito affinché egli commettesse un attentato terrori-
stico. Dagli atti processuali, oltre ai verbali contenenti le ammissioni del
marito – contestate poiché ottenute sotto tortura – non risulterebbero ulte-
riori elementi a carico della ricorrente. Altresì, trovandosi il fratello dell'in-
sorgente già in Svizzera, ella non avrebbe potuto istruire il marito nelle cir-
costanze pretese dalle autorità turche. Di conseguenza, non sarebbe ve-
rosimile che la ricorrente potrebbe aver avuto un comportamento tale da
costituire un motivo soggettivo posteriore alla fuga. Infine, essendo le ac-
cuse rivolte dalle autorità turche alla ricorrente, alla sorella ed al fratello
essenzialmente le stesse e dal momento che tutti – pur trovandosi in Sviz-
zera – avrebbero concorso al piano terroristico, non sarebbe comprensibile
il motivo per il quale all'insorgente sono stati addebitati motivi soggettivi
posteriori alla fuga con esclusione dell'asilo mentre a suo fratello e a sua
sorella sarebbe stato concesso asilo.
J.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato
di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha
respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente
alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato i ricorrenti a
versare CHF 600.– entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inam-
missibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 di-
cembre 2015 gli interessati hanno tempestivamente versato il suddetto an-
ticipo.
K.
Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del 24
marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di
prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore
rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato da D._______,
gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svol-
tasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un
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Pagina 8
avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta libera-
mente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato
dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allega-
zioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa
apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità
turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che il
suo mandante si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al be-
neficio della legge sul pentimento. D'altra parte però D._______ si sarebbe
dichiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una ma-
nipolazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente
di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento
dell'interessato potrebbe essere unicamente giustificato dalla volontà dello
stesso di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi
così un motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità in-
feriore rinvia alle considerazioni della decisione impugnata.
L.
Il 4 aprile 2016 le autorità competenti svizzere hanno ricevuto una richiesta
di assistenza amministrativa da parte delle competenti autorità turche al
fine di ottenere informazioni in merito a D._______, oggetto di un procedi-
mento penale con l'accusa di essere membro di un'organizzazione terrori-
stica e di aver tentato di compiere un'azione in suo favore.
M.
Con risposta del 26 novembre 2018, i ricorrenti richiamano quanto esposto
nell'atto di ricorso e contestano l'ipotesi della SEM secondo cui D._______
avrebbe pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condan-
nare ed avere così un motivo d'asilo. La stessa non sarebbe infatti soste-
nibile date le terribili sofferenze ed i rischi a cui egli sarebbe stato esposto.
Tale ipotesi implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità
irrealistico e sarebbe incoerente con gli sforzi della ricorrente nella ricerca
del marito fin da agosto 2011. Altresì se il marito avesse voluto denunciare
la ricorrente ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in
altri modi e senza esporsi in prima persona. In tale ipotesi neppure sarebbe
comprensibile il motivo per il quale nel corso del processo egli avrebbe
proclamato la propria innocenza.
N.
In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai
numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor
D._______ in merito al suo viaggio in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di
essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato
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Pagina 9
incarcerato, salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima re-
cato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istan-
bul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che la
ricorrente, nelle procedure precedenti, ha più volte trasmesso alle autorità
d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che D._______ di ritorno
in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto non aiuterebbe
a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto di vista della
SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il comportamento del
ricorrente se non la volontà di procurare a sé ed alla famiglia i motivi ne-
cessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giustificherebbe
che il signor D._______, dopo anni di assenza dalla Turchia, improvvisa-
mente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK. Peraltro negli
interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe avuto nessun
ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella avrebbe svolto
in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile comportamento
sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Da ciò si po-
trebbe pertanto dedurre che la signora A._______ sarebbe stata attiva-
mente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque responsabile della con-
seguente situazione di persecuzione. La SEM rimane pertanto dell'avviso
che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia, abbiano intessuto
un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo soggettivi insorti dopo
la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospettare che anche i
famigliari ella ricorrente siano stati imputati nel complotto, dal dossier non
emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confermare questo so-
spetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto dare per acquisiti
motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto alla concessione
dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguardante il signor
D._______ non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta infatti,
si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio del marito
della ricorrente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro
della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della
qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte
delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della
qualità di rifugiato riconosciuta alla ricorrente ed alla sua famiglia.
O.
Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), i ricorrenti riba-
discono nuovamente che le motivazioni della condotta del marito quali ipo-
tizzate dall'autorità inferiore sarebbero in contrasto con la logica dell'agire
per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze del
D-2431/2015
Pagina 10
risultato. Essi ritengono in seguito che la presunta illogicità del comporta-
mento del marito, il quale si sarebbe attivato per il PKK; sarebbe in realtà
da riferire alla ricostruzione accusatoria delle autorità turche e non alle al-
legazioni di D._______. In conclusione, l'ipotesi di un previo consenso tra
i coniugi e di un coinvolgimento della ricorrente nella costruzione delle ac-
cuse del marito appare una supposizione non condivisibile, giacché basate
in buona parte su ammissioni alle autorità turche imputabili ad uno stato di
costrizione. Richiamati gli atti di causa, le risultanze mediche a comprova
delle precarie condizioni di salute del marito al ritorno in Svizzera nonché
dei mezzi di prova prodotti, i ricorrenti propongono nuovamente l'accogli-
mento del gravame e la concessione dell'asilo.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle
Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
2.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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Pagina 11
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente
procedimento con quello del marito (procedura D-2436/2015), si rileva che
le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandan-
che presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola pro-
cedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità
del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in
fine LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
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Pagina 12
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
relativi riferimenti).
5.
Nella fattispecie, ancor prima di poter qualificare i motivi d'asilo dell'insor-
gente quali motivi oggettivi o soggettivi insorti dopo la fuga, occorre anzi-
tutto determinare se effettivamente la stessa abbia istruito il marito in vista
della preparazione di un attentato.
5.1 La ricorrente, sia in sede d'audizione, sia in sede ricorsuale ha conte-
stato di aver dato qualsivoglia istruzione al marito. Tuttavia, il Tribunale ri-
leva che le sue dichiarazioni risultano quantomeno poco coerenti. Inizial-
mente, ella ha dichiarato di non essere a conoscenza della sentenza del
Tribunale di G._______ del 12 settembre 2012 nei confronti del marito –
affermando così implicitamente di non sapere che il marito aveva dichiarato
di aver ricevuto istruzioni dalla moglie (cfr. atto E36/13, D52) – per poi poco
dopo dire di essersi stupita quando ha visto le accuse formulate dal marito
contro di lei e contro suo fratello e sua sorella ed ha pensato che tali di-
chiarazioni fossero state ottenute sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57).
5.2 Proseguendo nell'analisi, in particolare delle affermazioni rilasciate dal
marito D._______ si rileva quanto segue. Innanzitutto, la versione dei fatti
fornita dal coniuge in merito al presunto primo arresto avvenuto al suo rien-
tro in Patria è stata considerata inverosimile dal Tribunale (cfr.
D-2436/2015 consid. 5). In secondo luogo, si rileva che la prima parte delle
allegazioni rilasciate dal marito alle autorità turche, ritrovano riscontri nelle
dichiarazioni rilasciate in sede d'audizione dinanzi alla SEM. Invero, dai
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verbali d'udienza turchi risulta che egli avrebbe affermato che A._______
era attiva per il settore femminile dell'HADEP e potrebbe essere tuttora at-
tiva in Svizzera per il PKK, ma di non averne la certezza (cfr. verbale d'in-
terrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011). Dinanzi all'autorità inferiore egli
ha ulteriormente precisato di non aver in alcun modo denunciato la moglie,
ma di aver soltanto confermato le informazioni già a disposizione delle au-
torità turche (cfr. atto E35/27, D158, D159, D187). Mentre in seguito, l'inte-
ressato contesta di essere stato istruito dalla moglie al fine di preparare
un'azione per l'organizzazione e sostiene che tale affermazione sia stata
architettata dalle autorità turche (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3
dicembre 2011; atto E35/27, D186). Orbene, allo scrivente Tribunale non
risulta né comprensibile né logico il motivo per il quale le autorità penali
avrebbero dovuto riprendere correttamente la prima parte del racconto per
poi costruire e/o inventare la seconda parte e incolpare dunque la ricor-
rente – peraltro in Svizzera – di aver organizzato un'azione in favore del
PKK ed infine, nella commisurazione della pena al diretto interessato, ap-
plicare diverse attenuanti come pure la legge sul pentitismo. Il fatto che la
seconda parte del racconto sia stata inventata non risulta essere suppor-
tato da alcun elemento oggettivo. Neppure convincenti per permettere una
diversa valutazione risultano essere le spiegazioni della qui ricorrente e del
marito. Invero, egli ha dichiarato di aver subito pressioni per firmare i do-
cumenti preparati in precedenza e senza poterli leggere (cfr. atto E35/27,
D159, D178), mentre la moglie ha dapprima affermato che il marito avrà
rilasciato la dichiarazione sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57), salvo poi
poco dopo dichiarare contraddittoriamente che il coniuge aveva accettato
le accuse senza aver letto (cfr. atto E36/13, D65).
5.3 Infine, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni di D._______ contenute
nel verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 risulta che egli si è dichiarato
innocente e che credeva di essere stato manipolato dai parenti. In questo
modo, egli ha dunque indirettamente riconosciuto di essersi procurato la
benzina su ordine dei famigliari.
5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni dunque, la versione dei fatti
riportata nei documenti giudiziari turchi appare più credibile e plausibile ri-
spetto a quanto affermato dalla ricorrente e dal marito. Come a giusto titolo
ha ritenuto l'autorità inferiore, il marito non pare aver avuto nessun ragio-
nevole motivo di esporre la moglie ed un simile comportamento sarebbe
spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Di conseguenza, si
può dedurre che A._______ sia stata attivamente coinvolta in questa trama
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e vi sono elementi che possono far pensare che ella abbia coinvolto il ma-
rito nella preparazione e commissione di un'azione in favore dell'organiz-
zazione.
6.
È ora d'uopo qualificare l'azione della ricorrente in rapporto al marito
quando ella già non si trovava più in patria.
6.1 Non trovandosi più in patria, la circostanza relativa alla qui ricorrente
va qualificata come motivo d'asilo insorto dopo la fuga. Un tale motivo si
fonda su una minaccia di persecuzione che si è prodotta dopo la partenza
del soggetto dal suo Paese d'origine (cfr. in particolare per la qualifica,
DTAF 2010/44 consid. 3.5 e relativi riferimenti e consid. 4.2). È il caso della
qui ricorrente, la quale, prima della partenza, non era ancora perseguitata
ed il suo espatrio è dunque dovuto ad altre cause (cfr. per ulteriori dettagli
supra par. I. Antefatti).
6.2 Secondo norma – segnatamente ex art. 54 LAsi – non è concesso asilo
al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con
la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del
comportamento dopo la partenza. Al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo
soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata
la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per
inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1
consid. 6.1). Il motivo d'esclusione dalla concessione dell'asilo previsto
all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal
comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'art. 54 LAsi non autorizza il
cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi
esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga,
insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato
(cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7).
Per contro, se i motivi insorti dopo la fuga sono oggettivi, non escludono al
richiedente l'ottenimento dell'asilo. Tali motivi vengono presi in
considerazione qualora dei fatti toccanti personalmente il richiedente e
giustificanti l'applicazione dell'art. 3 LAsi si siano prodotti nel Paese
d'origine indipendentemente dal suo comportamento o dalla sua volontà. Il
rischio di persecuzioni deriva dunque da circostanze esterne sulle quali il
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richiedente non ha potuto esercitare alcuna influenza (cfr. DTAF 2010/44
consid. 4.2 e relativi riferimenti).
6.3 Questo inquadramento non concerne la fattispecie in disamina. Il Tri-
bunale non ha elementi per discostarsi dalle considerazioni del provvedi-
mento impugnato secondo il quale il timore della ricorrente di essere espo-
sta in Turchia a una persecuzione rilevante in materia d'asilo sia stretta-
mente dipendente dal suo comportamento e dalla sua volontà, e come tale
sia da ritenere un motivo soggettivo insorto dopo la fuga esclusivo
dell’asilo. Dall'esame di tutte le circostanze, il ruolo della ricorrente in rap-
porto all'agire del marito nel perpetrare un'azione in favore dell'organizza-
zione non può essere semplicemente ignorato e quindi non si può soste-
nere che esistano nell'ordine logico della narrazione dei motivi indipendenti
dal suo comportamento (cfr. ampia analisi supra consid. 5). Di conse-
guenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo a A._______
in applicazione dell'art. 54 LAsi.
6.4 Infine, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, sebbene vi sia
modo di sospettare che anche il fratello e la sorella della ricorrente siano
stati imputati nel complotto, non vi sono indizi sufficienti per ritenere che
confermino tali sospetti, per il che essi sono stati messi al beneficio dell'a-
silo per motivi oggettivi insorti dopo la fuga.
7.
Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente –
riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi – può
essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'otte-
nimento dell'asilo da parte del marito D._______ (cfr. sentenza del TAF D-
2436/2015).
7.1 Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni
sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si
oppongano circostanze particolari.
7.2 Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54
LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in
applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base
dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex
art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e
dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a ti-
tolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo famigliare (cfr. DTAF 2015/40
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consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha con-
cesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario,
ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi.
8.
La situazione risulta tuttavia diversa per quanto riguarda il figlio della ricor-
rente. B._______ infatti, non adempie le condizioni per poter essere rico-
nosciuto quale rifugiato a titolo originario e quindi, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1
LAsi può essere incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ e
essere messo al beneficio dell'asilo in Svizzera.
9.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è parzialmente accolto
per quanto riguarda la concessione dell'asilo a B._______ e per il resto, in
particolare per quanto riguarda A._______ è respinto.
10.
Visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte di CHF 300.–
sono da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 21 di-
cembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.– verranno restituiti ai ricorrenti dalla
cassa del Tribunale.
11.
11.1 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
11.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 1'500.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
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12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda B._______, per il re-
sto, per quanto riguarda A._______, è respinto.
2.
B._______ è incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ ai sensi
dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e alla SEM è richiesto di concedergli l'asilo.
3.
Le spese processuali ridotte di CHF 300.– sono poste a carico dei ricor-
renti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 21 di-
cembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.– verranno restituiti ai ricorrenti dalla
cassa del Tribunale.
4.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'500.– a titolo di
indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: