Corte IV
D-2433/2007/pen
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Walter Lang,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 marzo 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2433/2007
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 14 febbraio 2007 [di seguito: verbale 1] e del
26 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2]) di essere originario del
villaggio di B._______ nel distretto di C._______ (Pakistan) e di
essere espatriato per il timore di essere ricercato e incarcerato dalle
autorità pakistane. Il (...), giorno delle elezioni amministrative, vi
sarebbero stati brogli elettorali nel seggio delle votazioni del suo
villaggio e sarebbe nata una rissa durante la quale suo padre, suo
fratello ed altre tre persone sarebbero state arrestate dalla polizia.
Essi sarebbero stati accusati di aver partecipato ai brogli, di aver
scandito slogan contro il governo e di aver detenuto armi illegalmente.
La sentenza contro il padre, dirigente della "D._______", non sarebbe
ancora stata emessa, mentre il fratello sarebbe stato condannato a
(...) anni di reclusione nel (...). Il (...), l'interessato, membro della
"E._______", avrebbe preso parte ad una marcia di protesta, che
avrebbe organizzato lui stesso, durante la quale sarebbe stato
arrestato, nonché accusato di detenzione illegale di armi e di aver
bruciato il poster del presidente pakistano, F._______ e, dopo alcuni
giorni, sarebbe stato rilasciato, in quanto studente. L'interessato
sarebbe poi stato espulso dalla scuola a causa di pressioni esercitate
sul direttore dalla "G._______", partito antagonista a quello del padre
dell'interessato. Il (...), durante una manifestazione per la destituzione
di F._______, organizzata dalla D._______, la polizia sarebbe
intervenuta e l'interessato sarebbe stato denunciato, insieme ad altri
partecipanti, per detenzione illegale di armi, per consumo di bevande
alcoliche e per aver incendiato un manichino del presidente. Dopo la
manifestazione, costui sarebbe tornato a casa e sarebbe stato
avvisato da familiari che la polizia lo avrebbe cercato. Di conseguenza,
l'interessato avrebbe lasciato il suo domicilio e si sarebbe recato dalla
zia materna, a H._______ (Pakistan), dove sarebbe rimasto alcuni
giorni. Il (…) rispettivamente il (...), i parenti dell'interessato lo
avrebbero informato che la polizia continuava a cercarlo e gli
avrebbero consigliato di lasciare il Paese, poiché, vista la condanna di
suo fratello e l'arresto di suo padre, avrebbe rischiato la stessa sorte.
L'interessato sarebbe quindi espatriato il (...).
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B.
Con decisione del 7 marzo 2007, notificata all'interessato il giorno
medesimo (cfr. atto A 11/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda
d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 3 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo. A sostegno del suo ricorso, l'insorgente ha prodotto diversi
documenti: da un lato, 15 pagine estratte da internet inerenti alla
situazione geografica di I._______ (Pakistan; cfr. doc. A), alle
informazioni sul Pakistan (cfr. doc. B), alla D._______ (cfr. doc. C e D)
e alla E._______ (cfr. doc. E), nonché concernenti la struttura del
sistema giudiziario in Pakistan (cfr. doc. F e G); dall'altro lato, otto
documenti presentati nella sua lingua e in inglese (cfr. doc. 1 a 8).
D.
Il 2 maggio 2007, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato
il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura. Peraltro, detto Tribunale, ha rinunciato a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021]) ed ha, nel contempo,
invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
Con scritto del 9 maggio 2007, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la
traduzione di alcuni dei documenti nella sua lingua prodotti al
momento del ricorso, presentati come il mandato d'arresto del (...)
(cfr. doc. 1), l'annuncio di pubblicazione del (...) del suddetto ordine
d'arresto (cfr. doc. 2), nonché due scritti datati entrambi (...) del
Presidente della D._______ di J._______ (cfr. doc. 3 e 4).
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F.
Il 16 maggio 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
G.
Con scritto dell'11 giugno 2007, il ricorrente ha presentato l'atto di
replica.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
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5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le
allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un
lato, non sufficientemente motivate e circostanziate a tal punto di dare
l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti
personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie
in quanto divergenti su punti essenziali del suo racconto. In
particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado né di precisare il
periodo in cui sarebbe stato trattenuto in polizia, né di indicare la data
del suo rilascio e dell'udienza in tribunale. Inoltre, l'interessato avrebbe
raccontato in maniera estremamente generica, vaga e stereotipata il
suo periodo di detenzione e l'episodio del (...). Detto Ufficio ha ritenuto
che, se l'interessato avesse veramente vissuto un episodio così
drammatico e coinvolgente, egli l'avrebbe esposto in maniera più
appropriata, fornendo un racconto minuzioso e persuasivo, evitando di
dare l'impressione di aver appreso l'intera storia a memoria. In
aggiunta, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla sua fuga
del (...) così come riguardo al processo dei suoi familiari. In
conclusione, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella
fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del
divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui
esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi
circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio
ha, altresì, considerato che né la situazione politica, né altri motivi
relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico si
opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento.
5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere
esposto a pregiudizi per motivi politici e incarcerato in patria, come
sarebbe avvenuto nel caso di suo padre e di suo fratello, il ricorrente
fa valere di aver fornito tutte le informazioni necessarie, cercando di
essere più preciso possibile. In particolare, l'insorgente sottolinea che
la dimenticanza di alcune date non condurrebbe a considerare
inconsistente il suo racconto, rispettivamente che la sua concisione nel
descrivere il periodo di detenzione non significherebbe che questo sia
stereotipato. Per quanto concerne le contraddizioni relative sia
all'arresto di suo padre, sia all'appello contro la condanna del fratello,
l'insorgente fa valere che queste sarebbero il frutto di un equivoco. Ciò
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considerato, e richiamati i documenti allegati al presente ricorso, il
ricorrente conclude che il suo racconto sarebbe verosimile e dovrebbe
essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Infine, il ricorrente ritiene
che – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – la situazione
attuale in Pakistan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella
dignità e nella sicurezza e rischierebbe di essere esposto a trattamenti
inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU, ragione per cui, in
applicazione dell'art. 14a cpv. 1 della nel frattempo abrogata legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS), l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né
ammissibile, né esigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
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postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre,
l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun
indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il
ricorrente non è stato in grado di fornire informazioni circostanziate e
precise circa gli avvenimenti che sarebbero a fondamento della sua
domanda d'asilo. Innanzitutto, circa il periodo in cui sarebbe stato
arrestato dalla polizia, in seguito alla marcia di protesta del (...),
l'insorgente non è stato in grado di indicare né la data dell'udienza in
tribunale (cfr. verbale 2, pag. 5, D59), né quella del suo rilascio
(cfr. verbale 2, pag. 5, D57). Ha, inoltre, affermato dapprima di essere
stato trattenuto dieci o venti giorni (cfr. verbale 2, pag. 5, D56) per poi
correggersi subito, dichiarando che i giorni di detenzione sarebbero
stati venti. È palese che le evocate inconsistenze e incongruenze delle
allegazioni del ricorrente sono grossolane e non lasciano spazio a
equivoci, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nel gravame
(cfr. ricorso, pag. 3), avendo per oggetto punti essenziali della sua
domanda d'asilo, costituendo così dei manifesti indizi di
inverosimiglianza. Esso non ha, inoltre, saputo descrivere il suo
periodo di detenzione in modo preciso ma si è limitato ad una
descrizione stereotipata e priva di dettagli, facendo riferimento
soltanto alla grandezza della cella, ad una piccola porta da cui gli
davano da mangiare, nonché affermando che lo facevano uscire due
volte al giorno e che non vi era il letto (cfr. verbale 2, pag. 6, D67).
L'assenza di dettagli tipici e individuali, caratteristici del ricordo di chi
ha subito una simile esperienza, denota che esso non ha veramente
vissuto quell'episodio, cosa che l'asserita giustificazione ricorsuale –
ovvero la concisione del racconto (cfr. ricorso, pag.3) – non saprebbe
spiegare, ritenuto che gli è stato esplicitamente chiesto di descrivere
"dettagliatamente" i venti giorni di prigionia (cfr. ibidem). D'altronde,
non soccorre l'insorgente il rapporto di polizia (cfr. doc. 6), peraltro non
tradotto dal ricorrente, così come presentato, ovvero in fotocopia con
appostovi un timbro di colore viola, chiaramente posteriore, il quale
risulta essere di dubbia autenticità. Anche riguardo alla manifestazione
del (...), benché gli sia stato esplicitamente chiesto di indicare "ogni
dettaglio", il ricorrente non ne ha fornito alcuno, raccontando, in modo
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generico, che l'avrebbe organizzata la D._______ e che la polizia
sarebbe intervenuta disperdendo nonché picchiando i manifestanti,
come pure che la gente, spaventata, sarebbe fuggita, cosa che
avrebbe fatto anche lui (cfr. verbale 2, pagg. 7 e 8, D93 e D94). Questa
assenza di dettagli comprova che il ricorrente non ha realmente
partecipato alla suddetta manifestazione. A tal proposito, il rapporto di
Polizia (cfr. doc. 7), anch'esso non tradotto dal ricorrente, non
costituisce palesemente un documento adeguato a rovesciare la
ritenuta inverosimiglianza, poiché di dubbia autenticità, trattandosi
unicamente di una fotocopia sulla quale il timbro è stato apposto
posteriormente. Per i medesimi motivi, il rapporto di polizia del (...)
(cfr. doc. 5), concernente il padre e il fratello dell'insorgente, è di
dubbia autenticità, e quindi non è atto a rendere verosimili i fatti ivi
evocati. Parimenti, il timore del ricorrente di essere ricercato non può
corrispondere alla realtà, tanto più che, anche in questo caso, i
documenti presentati come il mandato d'arresto e la relativa
pubblicazione (cfr. doc. 1 e 2) risultano contenere diversi indizi di
falsificazione. A titolo d'esempio, come rilevato dall'UFM, una data è
stata grossolanamente corretta, e, inoltre, le firme che dovrebbero
essere quelle dello stesso magistrato e i timbri riportanti la sezione di
quest'ultimo a I._______ non corrispondono tra loro. In siffatte
circostanze, non v'è motivo né di analizzare il timbro a destra
riportante la sigla di un Giudice civile, né la susseguente questione
posta dal ricorrente, secondo cui detto Giudice sarebbe competente in
ambito penale (cfr. doc. G e F). Inoltre, a sostegno
dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
ha saputo dare alcuna informazione sul detto partito di suo padre,
malgrado abbia dichiarato che quest'ultimo era presidente della
D._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D17). Confrontato a tale
inconsistenza, l'insorgente si è limitato ad affermare, in modo molto
poco convincente, che "Si sa che non si possono fare tante domande
agli adulti." (cfr. verbale 2, pag. 8, D105). Inoltre, l'insorgente non è
stato in grado di indicare quando sarebbe iniziato il processo di suo
padre (cfr. verbale 2, pag. 7, D81). Per giunta, sebbene il ricorrente
medesimo abbia affermato di essere stato attivo in seno alla
E._______ (movimento giovanile della D._______) come segretario
(cfr. verbale 2, pag. 3, D25), egli non è stato in grado di fornire alcun
dettaglio di rilievo in merito al citato movimento, rimanendo vago e
sorprendentemente succinto, limitandosi ad affermare che "questo
partito è stato fatto per aiutare la gente, per volontariato"
(cfr. verbale 2, pag. 3, D26). Interrogato sugli scopi del movimento, ha
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risposto in modo estremamente generico "Uno è di aiutare gli studenti
poveri e per organizzare volontariato per aiutare la gente"
(cfr. verbale 2, pag. 4, D42) ed, inoltre, incitato a precisare meglio
questi obiettivi, ha semplicemente affermato che "vogliono aiutare la
gente povera" (cfr. verbale 2, pag. 4, D 43). Tali risposte, vaghe e
generiche su punti centrali del racconto del ricorrente, prive di dettagli
e stereotipate, costituiscono un ulteriore indizio che i fatti addotti sono
inverosimili. A ciò aggiungasi che il ricorrente si è contraddetto a più
riprese: segnatamente, in merito alle circostanze in cui sarebbe venuto
a conoscenza dell'arresto del padre, che sarebbe avvenuto il (...):
l'insorgente ha dapprima affermato di averlo appreso dai suoi parenti
"circa il (…) o (…)" (cfr. verbale 2, pag. 3, D18 e D19) – allorquando
afferma di aver organizzato la manifestazione del (...) "anche contro
l'arresto di mio padre" (cfr. verbale 2, pag. 5, D49) – e, in seguito, ha
dichiarato che glielo avrebbero riferito sua madre e sua sorella
(cfr. verbale 2, pag. 6, D72), ciò che appare manifestamente
contraddittorio. In aggiunta, circa la condanna del fratello, esso ha,
dapprima, affermato di non ricordare quando sarebbe stata
pronunciata (cfr. verbale 1, pag. 4) e che la domanda d'appello
sarebbe stata fatta nel (...) (cfr. ibidem). Successivamente, ha
dichiarato che la condanna sarebbe stata pronunciata nel (...)
(cfr. verbale 2, pag. 6, D79 e ricorso, pag. 3) e che il ricorso sarebbe
stato presentato nel mese di (...) (cfr. verbale 2, pag. 7, D86).
Confrontato a tale incongruenza, esso ha affermato di non ricordare
quando fu presentato il ricorso (cfr. verbale 2, pag. 8, D100 e D101).
Non soccorre, peraltro, il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo
cui si tratterebbe di un malinteso. Infatti, egli ha firmato i verbali,
attestandone così la loro conformità rispetto a quanto dichiarato e
certificando che le sue allegazioni erano veritiere. Ritenuto ciò, non vi
è alcuna spiegazione logica ad tali contraddizioni, se non quella di
ammettere che detto "malinteso" sia frutto della confusione tipica di
chi racconta fatti non realmente accaduti. A tal proposito, il Tribunale
rileva che i documenti avanzati a comprova dei fatti addotti non sono
atti a rovesciare tale conclusione in quanto, innanzitutto, le due lettere
del presidente della D._______ J._______ (cfr. doc. 3 e 4), nonché la
lettera in inglese dell'avvocato K._______ (cfr. doc. 8), non
contengono altro che mere affermazioni di parte, non verificabili e
quindi non atte a provare i fatti addotti. Inoltre, le succitate lettere
fanno riferimento ad una condanna all'ergastolo (cfr. doc. 4),
pronunciata contro il fratello dell'insorgente, rispettivamente ad una
pena di (...) anni (cfr. doc. 8), ciò in flagrante contraddizione con
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quanto affermato dal ricorrente, che ha dichiarato che suo fratello
sarebbe stato condannato ad una pena di (…) anni (cfr. verbale 2,
pag. 3, D17). In aggiunta, i documenti, estratti da internet (cfr. doc. A,
B, C, D e E), avanzati dal ricorrente non provano nulla circa l'esistenza
delle asserite persecuzioni nei contronti del ricorrente. Infine,
contrariamente a quanto affermato, non corrisponde al vero che in
Pakistan "tutti i partiti sono illegali" (cfr. verbale 2, pag. 8, D107),
segnatamente, la D._______ è legale in detto Paese.
Alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie, vaghe e non
circostanziate del ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei
fatti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto reso dall'insorgente. Di conseguenza, il
Tribunale ritiene che non v'è ragione alcuna di ritenere che l'insorgente
non possa beneficiare in Patria di un equo processo in caso fosse
accusato di infrazioni di diritto comune.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2
9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
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Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr, la cui portata non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di
diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è
tuttavia dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa
essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un
trattamento contrario a siffatte disposizioni.
9.2.2 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3
9.3.1 Inoltre, in Pakistan, non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica superiore, avendo studiato fino a (…)
anni (cfr. verbale 1, pag. 2). Per di più, a seguito del suo espatrio, ha
potuto acquisire un'esperienza lavorativa, quale (...). Inoltre,
l'insorgente dispone di una densa rete sociale in Patria, da un lato, a
B._______ (Pakistan), dove risiedono sua madre, suo padre, sua
sorella, nonché i suoi sette fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3) e, dall'altro
lato, a G._______ (Pakistan), dove vivono alcuni suoi parenti,
segnatamente sua zia materna (cfr. verbale 2, pag. 2, D7-D9), presso
cui ha soggiornato una ventina di giorni prima del suo espatrio.
Peraltro, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici. Infine, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere
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altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente verso il Pakistan è ragionevolmente
esigibile.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta d'identità che
ha già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione
del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid.
513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
11.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza
giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito
favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno,
se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità
chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli
atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e
sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della
procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89
consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il
criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e
in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY,
Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti).
Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese
processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete
del caso al momento della presentazione della domanda e devono
essere realizzate cumulativamente.
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11.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento
dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. Pertanto, la
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, va respinta.
12.
12.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte.
12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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