B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2436/2015
Sen t en z a d e l l ' 8 o t t ob r e 20 19
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Servizio giuridico di SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 18 marzo 2015 / N (…).
D-2436/2015
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Fatti:
I. Antefatti
A.
A._______ ed il figlio B._______, cittadini turchi di etnia curda, sono espa-
triati il 31 maggio 2009 ed hanno raggiunto la moglie, rispettivamente ma-
dre C._______, in Svizzera dove il 4 giugno 2009 hanno depositato do-
manda d'asilo. Il richiedente avrebbe fatto valere di essere espatriato per i
problemi che avrebbe avuto con le autorità turche a causa delle attività
politiche svolte dalla moglie e dai famigliari di quest'ultima. La polizia e le
autorità turche gli avrebbero più volte chiesto informazioni sulla moglie.
Inoltre, gli avrebbero a due riprese chiesto di far da spia e di fornire infor-
mazioni. Infine, ad aprile 2009 sarebbe stato prelevato da un agente di
polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme al figlio.
A.a Ancor prima che i richiedenti giungessero in Svizzera, l'allora Ufficio
federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione
[SEM]), con decisione del 5 novembre 2007, aveva già respinto la do-
manda d'asilo di C._______ depositata il 4 marzo 2003, pronunciato il suo
allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile l'esecuzione dello stesso. Contro tale decisione l'interes-
sata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) con ricorso del 6 dicembre 2007.
B.
Con decisione del 23 ottobre 2009, l'allora UFM, ha pure respinto la do-
manda d'asilo di A._______ e del figlio, ha pronunciato il loro allontana-
mento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Contro tale decisione gli inte-
ressati sono insorti dinanzi al Tribunale con ricorso del 26 novembre 2009.
C.
Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e
D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi.
D.
Il 17 dicembre 2010 la famiglia D._______ ha presentato una domanda di
riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([…]) concernente
C._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione
del 20 maggio 2011.
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Pagina 3
E.
Di conseguenza, il 2 agosto 2011 A._______ ha fatto volontariamente ri-
torno in Turchia, mentre la moglie ed il figlio sono rimasti in Svizzera.
II. Fatti occorsi in Turchia a A._______
A.
Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato
informato che all'arrivo a Istanbul A._______ sarebbe stato arrestato e tra-
dotto a F._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arresto
né il luogo in cui ora egli si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di
F._______ negherebbero infatti di detenere il signor A._______.
B.
Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di
Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed alla moglie.
L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto
dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato
che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli
stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del pas-
saporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([…]) fornito dai coniugi
D._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente C._______
non è stato ritenuto autentico.
C.
C.a Per il tramite del suo rappresentate C._______ ha informato l'UFM con
scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2) di
avere finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il peniten-
ziario di E._______ di F._______. In allegato ella ha inoltrato la documen-
tazione – tra cui i verbali d'interrogatorio – trasmessale dall'avvocato del
signor A._______ dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo
rivolte all'interessato, a lei stessa nonché ai suoi fratelli. Da tali documenti
risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011.
Con queste accuse il marito rischierebbe una condanna tra i 7 e i 14 anni
di carcere.
C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 C._______ ha risposto alle
domande poste dall'UFM indicando che A._______ si troverebbe sempre
in detenzione e sarebbe accusato da una parte di aver falsificato dei docu-
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menti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per que-
sti reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni. L'atto
d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il processo non
sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe stata fissata per il
27 aprile 2012.
C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio
dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di
A._______.
C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 la moglie ha trasmesso
all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 in
esito della quale il signor A._______ sarebbe stato condannato a 1 anno,
6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'organizzazione
terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale orga-
nizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sa-
rebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione sorvegliata.
Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza di inchieste
aperte a carico della moglie e dei cognati.
D.
Nel frattempo, C._______ in data 8 giugno 2012 ha presentato all'UFM una
"Domanda di riesame e sospensione dell'allontanamento" (cfr. per ulteriori
dettagli la procedura D-2431/2015 par. III. A.).
III. Seconda domanda d'asilo
A.
Il 22 gennaio 2013 A._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha deposi-
tato una nuova domanda d'asilo. A sostegno della richiesta egli ha conse-
gnato i seguenti documenti in copia:
– un verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011;
– l'ordine di arresto del 3 dicembre 2011;
– le decisioni di prosecuzione dell'arresto del 2 gennaio 2012, del 10 feb-
braio 2012, del 25 maggio 2012 e del 25 giugno 2012;
– un atto d'accusa del Pubblico ministero di F._______ del 2 feb-
braio 2012;
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– un atto d'accusa del Pubblico ministero di G._______ del 6 feb-
braio 2012;
– il verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 dell'(…) corte dei reati penali
gravi di F._______;
– il verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012
dell'(…) corte dei reati penali gravi di F._______;
– diverse corrispondenze tra l'avvocato ed i famigliari del signor
A._______;
– diversi documenti inerenti a dei procedimenti disciplinari;
– documenti attestanti la sua situazione medica.
B.
Il 25 gennaio 2013 il richiedente è stato sentito sulle generalità e somma-
riamente sui motivi d'asilo presso l'aeroporto di Zurigo (cfr. verbale d'audi-
zione del 25 gennaio 2013 [atto E7/37]).
C.
La SEM, con decisione del 30 gennaio 2013, ha autorizzato l'entrata in
Svizzera al richiedente e lo ha attribuito al Cantone H._______.
D.
In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale del 20 feb-
braio 2014 [atto E35/27]) il richiedente ha fatto valere di essere stato arre-
stato al controllo passaporti all'arrivo all'aeroporto di Istanbul ad agosto
2011. In questa occasione sarebbe stato insultato e accusato di essere un
terrorista. In seguito sarebbe stato trasferito a F._______ in aereo dove
sarebbe stato preso in consegna da dei funzionari dell'unità anti-terrorismo
e portato alla loro unità per circa tre settimane. Lì egli sarebbe stato inter-
rogato, maltrattato e torturato ed in seguito trasferito in una sorta di baita
di montagna. A dicembre 2011 il richiedente sarebbe poi stato improvvisa-
mente rilasciato nei pressi di G._______. Lì l'interessato avrebbe telefo-
nato alla suocera per farsi venire a prendere e mentre aspettava alla sta-
zione degli autobus sarebbe stato nuovamente arrestato dai gendarmi.
Nello zaino che gli era stato consegnato al momento del rilascio sarebbe
stata trovata della benzina (cfr. atto E35/27, D52). Il giorno seguente sa-
rebbe stato presentato al Ministero Pubblico e poi al giudice competente
per la carcerazione il quale avrebbe pronunciato la detenzione preventiva.
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Il 12 settembre 2012 sarebbe stato infine rilasciato dopo esser stato con-
dannato a 19 mesi per essere membro di un'organizzazione terroristica e
per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione.
Dopo il rilascio, egli non avrebbe potuto lasciare il suo domicilio e sarebbe
stato continuamente controllato, insultato e minacciato dai poliziotti (cfr.
atto E35/27, D36, D52, D56, D58).
E.
Con decisione del 18 marzo 2015 la SEM ha riconosciuto alla moglie
C._______ la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga,
escludendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Nel con-
tempo l'autorità inferiore l'ha messa al beneficio dell'ammissione provviso-
ria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed ha incluso il
figlio B._______ nella sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi
e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera.
F.
In medesima data, tuttavia con decisione distinta notificata il
25 marzo 2015 (cfr. atto F18/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo di
A._______, includendolo tuttavia nella qualità di rifugiato della moglie ai
sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza anch'egli è stato ammesso
provvisoriamente in Svizzera.
La SEM ha in particolare ritenuto che i documenti giudiziari turchi conse-
gnati da A._______ contraddirebbero le sue allegazioni in merito agli avve-
nimenti accaduti al suo rientro in Turchia. Da tali documenti risulterebbe
infatti che al suo arrivo egli si sarebbe recato dalla suocera a F._______ e
poi dalla madre. In seguito, si sarebbe recato a Istanbul per incontrare i
cognati – i quali tuttavia non si sarebbero presentati – al fine di venire in-
trodotto nelle cerchie del BDP di Istanbul. Durante questo soggiorno, in un
colloquio telefonico con la moglie, ella le avrebbe ingiunto, per il conto del
di lei fratello, di trovarsi il 2 dicembre 2011 presso il caffè del capo di un
villaggio nei pressi di G._______, di portare con sé della benzina e di at-
tendere un certo A. che gli avrebbe spiegato che cosa fare. Egli avrebbe
seguito le indicazioni della moglie, tuttavia all'incontro non si sarebbe pre-
sentato nessuno, così avrebbe fatto ritorno a G._______. L'autorità infe-
riore ha considerato verosimile tale versione dei fatti ed ha rilevato che se
effettivamente le affermazioni fossero state conseguite con la tortura, egli
avrebbe potuto in qualsiasi momento far valere dinanzi alle autorità turche
tali maltrattamenti. Il fatto che egli non si sia avvalso di tale possibilità ren-
derebbe, a dire della SEM, tale allegazione poco credibile e solleverebbe
D-2436/2015
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pure dei dubbi quanto alle torture descritte. Pertanto, non vi sarebbero mo-
tivi di dubitare della verità della descrizione del suo ritorno in Turchia e degli
eventi successivi contenuti nei documenti giudiziari turchi.
In seguito, la SEM ha ritenuto inverosimili – in quanto contraddittorie e non
plausibili – le allegazioni inerenti al preteso arresto avvenuto immediata-
mente al suo arrivo in Turchia. Sarebbe infatti inverosimile, a fronte della
situazione odierna in Turchia, che egli sarebbe stato per così tanto tempo
senza poter contattare né un avvocato né la sua famiglia e sia stato dete-
nuto subendo torture tanto gravi. Altresì, non vi sarebbe alcun motivo logico
che spiegherebbe come mai le forze di sicurezza turche al momento del
rilascio gli avrebbero consegnato uno zainetto contenente della benzina.
Altrettanto inverosimile, sarebbe il fatto che il richiedente non avrebbe vo-
luto verificare il contenuto dello zainetto.
Infine, la SEM ha negato l'esistenza di un fondato timore per l'interessato
di essere esposto in futuro a una persecuzione rilevante in materia d'asilo
poiché il procedimento penale – svoltosi in conformità ai principi dello Stato
di diritto – sarebbe concluso e la condanna inflitta non sarebbe tale da de-
notare un accanimento nei confronti di A._______ e quindi risultare rile-
vante ai fini dell'asilo.
G.
Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, la moglie ed il figlio sono insorti,
in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, concludendo alla
congiunzione delle cause per motivi di economia processuale, all'accogli-
mento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili.
Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene in-
vece la moglie C._______ cfr. procedura D-2431/2015 par. III lett. I.), con
ricorso viene anzitutto contestata l'inverosimiglianza dell'arresto al suo
rientro in Turchia. In seguito, per quanto riguarda la ritenuta plausibilità e
coerenza delle affermazioni dell'interessato dinanzi alle autorità turche,
viene rilevato che egli avrebbe sottoscritto tali ammissioni solo prima del
processo e prima di poter contare su un legale di fiducia. Inoltre, il verbale
sarebbe tanto lineare e coerente da suscitare più di un dubbio quanto alla
sua spontaneità e autenticità. Inoltre, se fosse vero che l'arresto sarebbe
avvenuto solo il 2 dicembre 2011, non sarebbe comprensibile il motivo per
il quale l'insorgente avrebbe dovuto concedere tali ammissioni tanto facil-
mente e peraltro senza prove di rilievo a suo carico. Altresì, contrariamente
D-2436/2015
Pagina 8
a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata l'interessato
avrebbe effettivamente denunciato alle autorità i maltrattamenti subiti. L'au-
torità avrebbe dovuto esaminare se la cosiddetta ricostruzione ufficiale
delle autorità turche potesse essere ritenuta intrinsecamente verosimile. Il
ricorrente sostiene che tale ricostruzione paleserebbe una serie di elementi
e incongruenze compatibili con l'ipotesi della messinscena e di ammissioni
estorte con la tortura. Se davvero A._______ al suo rientro in Turchia si
fosse recato a casa della sua famiglia, non sarebbe comprensibile il motivo
per il quale egli, fermato dalla polizia in possesso di un po' di benzina,
avrebbe dovuto ammettere così facilmente dei fatti gravi senza aver subito
alcun tipo di pressione. Neppure comprensibile risulterebbe la ragione per
la quale egli avrebbe improvvisamente dovuto trasformarsi in un terrorista.
Tutto ciò parrebbe una messinscena non da parte dei ricorrenti, ma bensì
da parte di coloro che avrebbero detenuto illegalmente il ricorrente.
H.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato
di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha
respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente
alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato il ricorrente a
versare CHF 600.– entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inam-
missibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 di-
cembre 2015 l'insorgente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo.
I.
Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del
24 marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi
di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore
rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,
gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svol-
tasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un
avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta libera-
mente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato
dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allega-
zioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa
apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità
turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che
egli si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al beneficio della
legge sul pentimento. D'altra parte però il ricorrente si sarebbe invece di-
chiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una mani-
polazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente
di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento
D-2436/2015
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dell'insorgente potrebbe essere unicamente giustificato dalla sua volontà
di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi così un
motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità inferiore rin-
via alle considerazioni della decisione impugnata.
J.
Il 4 aprile 2016 le competenti autorità svizzere hanno ricevuto una richiesta
di assistenza amministrativa da parte delle autorità turche al fine di ottenere
informazioni in merito a A._______, oggetto di un procedimento penale con
l'accusa di essere membro di un'organizzazione terroristica e di aver ten-
tato di compiere un'azione in suo favore.
K.
Con risposta del 26 novembre 2018, il ricorrente richiama quanto esposto
nell'atto di ricorso e contesta l'ipotesi della SEM secondo cui egli avrebbe
pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condannare ed
avere così un motivo d'asilo. Tale ipotesi non sarebbe infatti sostenibile
date le terribili sofferenze ed i rischi a cui sarebbe stato esposto. La stessa
implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità irrealistico e
sarebbe incoerente con gli sforzi di C._______ nella ricerca del marito fin
da agosto 2011. Altresì se il ricorrente avesse voluto denunciare la moglie
ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in altri modi e
senza esporsi in prima persona. Infine, non sarebbe neppure comprensi-
bile il motivo per il quale egli nel corso del processo avrebbe poi proclamato
la propria innocenza.
L.
In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai
numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor
A._______ in merito al suo rientro in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di
essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato
incarcerato; salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima re-
cato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istan-
bul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che il ri-
corrente e la moglie, nelle procedure precedenti, hanno più volte trasmesso
alle autorità d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che l'insor-
gente di ritorno in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto
non aiuterebbe a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto
di vista della SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il com-
portamento del ricorrente se non la volontà di procurare a sé e alla famiglia
i motivi necessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giusti-
ficherebbe che il signor A._______, dopo anni di assenza dalla Turchia,
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Pagina 10
improvvisamente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK.
Peraltro negli interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe
avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella
avrebbe svolto in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile
comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i co-
niugi. Da ciò si potrebbe pertanto dedurre che la signora C._______ sa-
rebbe stata attivamente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque re-
sponsabile della conseguente situazione di persecuzione. La SEM rimane
pertanto dell'avviso che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia,
abbiano intessuto un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo sog-
gettivi insorti dopo la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospet-
tare che anche i famigliari della moglie siano stati imputati nel complotto,
dal dossier non emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confer-
mare questo sospetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto
dare per acquisiti motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto
alla concessione dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giu-
diziaria presentata nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguar-
dante il ricorrente non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta
infatti, si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio
dell'insorgente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro
della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della
qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte
delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della
qualità di rifugiato riconosciuta al ricorrente ed alla sua famiglia.
M.
Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), il ricorrente riba-
disce nuovamente che le motivazioni inerenti alla sua condotta, così come
ipotizzate dall'autorità inferiore, sarebbero in contrasto con la logica dell'a-
gire per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze
del risultato. Egli ritiene in seguito che la presunta illogicità del suo com-
portamento, attivatosi per il PKK, sarebbe in realtà da riferire alla ricostru-
zione accusatoria delle autorità turche e non alle sue allegazioni. In con-
clusione, l'ipotesi di un previo consenso tra i coniugi e di un coinvolgimento
della moglie nella costruzione delle accuse dell'insorgente appare una sup-
posizione non condivisibile, giacché basate in buona parte su ammissioni
alle autorità turche imputabili ad uno stato di costrizione. Richiamati gli atti
di causa, le risultanze mediche a comprova delle precarie condizioni di sa-
lute di A._______ al ritorno in Svizzera nonché dei mezzi di prova prodotti,
egli propone l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo.
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Pagina 11
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle
Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
2.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente
procedimento con quello della moglie e del figlio (procedura D-2431/2015),
si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispe-
cie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in
una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità
del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
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Pagina 12
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in
fine LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
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sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
relativi riferimenti).
5.
In primo luogo, occorre analizzare il primo episodio di fermo che il ricor-
rente ha allegato aver subito al suo arrivo in Turchia.
5.1 Tali allegazioni risultano innanzitutto contraddittorie, poco sostanziate
e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, risultano poco convincenti
le modalità in cui il ricorrente sarebbe stato fermato e poi rilasciato. Invero,
egli si sarebbe contraddetto sull'identità e sul luogo in cui sarebbe stato
portato dopo il fermo. Da una parte l'insorgente ha riferito essere stato ar-
restato da funzionari dell'Unità Anti-Terrorismo e di essere stato portato
nella loro Unità (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo tempo ha
asserito di essere stato arrestato da dei poliziotti in civile e di essere stato
portato in quella che lui credeva essere una centrale di polizia (cfr. ver-
bale 2, D52). In seguito, pure incongruenti risultano gli avvenimenti del se-
condo fermo, in un primo tempo egli ha dichiarato di aver telefonato alla
suocera per farsi venire a prendere (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un
secondo momento egli ha riferito di essere stato assalito da agenti in bor-
ghese ancor prima di poter effettuare la telefonata (cfr. verbale 2, D52).
Altresì, la versione dei fatti fornita dalla moglie C._______ a questo ri-
guardo apporta delle ulteriori incongruenze. Ella si è infatti rivolta alla SEM
con scritto del 17 agosto 2011 (ovvero 15 giorni dopo il rientro in Turchia di
A._______) ed ha informato l'autorità dell'arresto del marito al suo arrivo a
Istanbul. Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2014 la moglie non fa tut-
tavia più alcun riferimento all'arresto, ma si limita ad allegare di non aver
avuto più notizie del consorte e di aver creduto che non fosse mai arrivato
in Turchia e fosse deceduto (cfr. atto E36/16 D7).
5.2 In seguito, risulta essere molto sorprendente e contrario alla logica
dell'agire il fatto che l'insorgente sia stato dapprima fermato ed interrogato
all'aeroporto di Istanbul per poi esser lasciato proseguire su un volo di linea
fino a F._______ – sua destinazione finale – dove al suo arrivo sarebbe
stato arrestato da due poliziotti in civile. Il ricorrente avrebbe fatto il viaggio
senza scorta, sarebbe salito sull'aereo di sua spontanea volontà e sarebbe
stato fermato mentre attendeva il suo bagaglio (cfr. verbale 2, D94 segg.,
D194). Parimenti poco logiche risultano essere le modalità di rilascio dal
fermo e del susseguente nuovo arresto. Pare infatti incomprensibile il mo-
tivo per il quale al momento del rilascio al ricorrente sia stato consegnato
uno zaino contenente della benzina. Ancor meno credibile risulta poi il fatto
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che egli abbia preso e portato lo zaino senza controllarne il contenuto. Al-
tresì incomprensibile pare anche il motivo dell'arresto del ricorrente al suo
arrivo in Turchia, dal momento che egli era incensurato (cfr. rapporto d'Am-
basciata dell'11 dicembre 2014). Infine, appare pure piuttosto sorpren-
dente la differenza di trattamento tra il primo ed il secondo fermo. In parti-
colare, non è dato sapere il motivo per il quale in occasione del secondo
arresto siano state, a prima vista, rispettate tutte le garanzie procedurali
(accesso ad un avvocato, informazione in merito al motivo di arresto, con-
tatto con i famigliari, visita da un medico).
5.3 In conclusione dunque, non essendo stati fatti valere in sede ricorsuale
argomenti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa valutazione, la
versione fornita dal ricorrente in merito alle circostanze del primo arresto
ed al susseguente fermo di alcuni mesi non può essere ritenuta comples-
sivamente verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.
6.
È ora necessario determinare se l'arresto del 2011 ed il procedimento pe-
nale aperto nei confronti del ricorrente e la susseguente condanna siano
rilevanti in materia d'asilo. In particolare, va determinato se il ricorrente ab-
bia un timore di subire delle persecuzioni future.
6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente
dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad
una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono
maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che
è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore
(soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto
per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul
piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi-
cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-
babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-
cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 e relativi riferimenti).
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6.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un
procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un
motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione
di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di
diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.
Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-
zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per
una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi
di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28
consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-
lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-
mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qua-
lora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa
(cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una pro-
cedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in
terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione
della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-
mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degra-
dante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e rela-
tivo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter rite-
nere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non
è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condi-
zione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti
fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28
consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia
d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).
7.
Nel caso in disamina, risulta dagli atti giudiziari turchi forniti dall'insorgente
a sostegno della sua domanda d'asilo che egli è stato condannato a una
pena detentiva di un anno, sei mesi e 22 giorni per essere membro di un'or-
ganizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in fa-
vore di tale organizzazione. Il periodo passato in carcerazione preventiva
è stato computato sulla durata complessiva della carcerazione ed egli è
stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza con il
divieto di lasciare il proprio domicilio (cfr. verbale dell'udienza e la decisione
di condanna del 12 settembre 2012 dell'8a corte dei reati penali gravi di
F._______).
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7.1 A questo riguardo, il Tribunale non può condividere la valutazione ef-
fettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che vi
siano indizi che permettano di ritenere che il ricorrente abbia un timore fon-
dato di subire delle persecuzioni future.
7.1.1 Innanzitutto, va precisato che il procedimento penale nei confronti
dell'insorgente non era terminato con la pronuncia della sentenza del
12 settembre 2012 poiché l'interessato ha presentato ricorso alla corte di
cassazione. Cionondimeno, a tuttora non vi sono informazioni in merito allo
stato della procedura.
7.1.2 In secondo luogo, al di là dello stato della procedura va tenuto conto
del fatto che l'insorgente è espatriato a gennaio del 2013 e non si trovava
più in Turchia nel periodo di prova di un anno durante il quale invece egli
non avrebbe potuto lasciare il domicilio dei suoceri ed avrebbe dovuto te-
nersi sempre a disposizione delle autorità. In ragione del suo soggiorno
all'estero l'insorgente ha dunque chiaramente violato il suo obbligo di con-
trollo. Per questa ragione, non può essere escluso che la pena sospesa
condizionalmente sia stata trasformata in una pena senza condizionale e
che egli sia ricercato dalle autorità turche. Tale supposizione risulta pure
ulteriormente supportata dal fatto che le autorità turche ad aprile 2016
hanno trasmesso una richiesta di assistenza amministrativa alle compe-
tenti autorità svizzere. La richiesta risulta essere basata sul procedimento
penale avviato nei confronti del ricorrente e palesa dunque chiaramente
l'attualità dell'interesse della Turchia nei confronti del ricorrente. A ciò si
aggiunge il fatto che per il ricorrente, il cui nome è già noto alle autorità
proprio per il procedimento penale summenzionato, vi sia un'alta probabi-
lità di venire nuovamente arrestato e accusato di reati politici (realmente
commessi o anche solo sospettati).
7.1.3 In seguito, va pure tenuto conto del fatto che a seguito dell'arresto
per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e tentato reato in favore
della stessa, l'insorgente è stato molto probabilmente schedato politica-
mente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in pre-
senza di ulteriori indizi – come nel caso in disamina – permette di ritenere
un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr.
DTAF 2010/9 consid. 5, GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura poli-
tica inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato ab-
bandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. caso simile, sen-
tenza del TAF D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.5). In caso di
eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo
alla frontiera la schedatura politica sarà scoperta, ciò che costituisce un
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rischio di una persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente ri-
levante in materia d'asilo.
7.1.4 A ciò si aggiungono inoltre le relazioni familiari del ricorrente. Vi è
segnatamente modo di considerare l'apertura di un'inchiesta da parte del
Pubblico ministero di F._______ nei confronti della moglie C._______ per
sospetta appartenenza e appoggio al PKK a seguito delle dichiarazioni ri-
lasciate dal qui ricorrente. Proprio per questo motivo la SEM ha ricono-
sciuto per l'interessata un rischio di essere esposta ad un possibile inaspri-
mento della pena per motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e le ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato. Oltracciò, anche nei confronti del cognato e
della cognata del ricorrente, ugualmente da lui denunciati, è stato aperto
un procedimento penale per sostegno e appartenenza al PKK. Entrambi
sono stati riconosciuti quali rifugiati ed hanno ottenuto asilo in Svizzera. A
questo proposito è d'uopo rilevare che è noto che delle rappresaglie statali
contro famigliari di attivisti politici, in particolare di gruppi separatisti curdi,
si verificano regolarmente in Turchia, costituendo dunque delle persecu-
zioni riflesse rilevanti in materia d'asilo. Le probabilità di essere vittima di
una persecuzione riflessa sono inoltre maggiori qualora la persona – come
nel caso di specie – sia ritenuta o sospettata di essere anch'ella sosteni-
trice di tali organizzazioni illegali.
7.1.5 Infine, pure determinante per la valutazione del rischio di subire delle
persecuzioni future risulta essere il fatto che la situazione in Turchia è re-
centemente cambiata significativamente, in particolare con la proclama-
zione dello stato di emergenza nel luglio 2016. Già con le elezioni parla-
mentari di giugno 2015 e di novembre 2015 e con la contemporanea ri-
presa del conflitto curdo, si è verificato un netto deterioramento della situa-
zione dei diritti umani. Oppositori curdi sono spesso sospettati di essere
coinvolti in presunte attività terroristiche. Dopo il fallito tentativo di colpo di
stato e la proclamazione dello stato di emergenza si è inoltre osservata
un'ulteriore intensificazione del conflitto curdo (cfr. sentenza del TAF E-
5347/2014 del 16 novembre 2016 consid. 5.6.2 e ulteriori riferimenti). Con
i numerosi arresti di effettivi e presunti oppositori del regime e dei membri
dell'opposizione, e in particolare anche di persone presumibilmente in con-
tatto con il BDP (ex-DTP), il rischio di persecuzioni già esistenti al momento
dell'espatrio del ricorrente si è ulteriormente aggravato.
7.2 In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, ed in partico-
lare in ragione della violazione dell'obbligo di restare a disposizione delle
autorità turche dopo il rilascio, del rischio di dover scontare il resto della
pena, l'interesse da parte delle autorità turche nei suoi confronti, la grande
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probabilità di una schedatura politica, il suo contesto familiare e l'aggrava-
mento della situazione politica in Turchia, appare altamente probabile che
il comportamento del ricorrente venga considerato quale atto di ostilità nei
confronti delle autorità turche e che egli rischi di venir punito per mezzo di
una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, il
ricorrente ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di essere espo-
sto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione
rilevante in materia d'asilo.
8.
8.1 Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifu-
giato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.2 Nel caso di specie non risultano inoltre esserci elementi che giustifi-
cano un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta
l'art. 53 LAsi. Invero, essendo il ricorrente stato sollecitato dalla moglie al
fine di effettuare un'azione in favore dell'organizzazione (cfr. per ulteriori
dettagli D-2431/2015 consid. 6.2), non vi sono elementi per ritenere che il
ricorrente abbia effettivamente avuto o abbia tuttora dei contatti dimostranti
una vicinanza sufficiente ad un'organizzazione radicale che sostiene o
commette atti terroristici o di estremismo violento e che permettano di pre-
sumere lo svolgimento di un'attività illecita atta a compromettere la sicu-
rezza della Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10).
8.3 Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'au-
torità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente
(art. 49 LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, l'anticipo spese di CHF 600.– versato il
21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.
10.
10.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
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nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
10.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 3'800. – (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA
compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 marzo 2015 è annullata.
2.
Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, alla SEM
è richiesto di accordargli l'asilo.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di CHF 600.–, ver-
sato in data 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del
Tribunale.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'800.– a titolo di
indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: