Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2447/2011
Sentenza del 6 maggio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nata il (…),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 aprile 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente in sede di audizione
sommaria del 17 marzo 2011 e mediante il quale l'ha resa attenta circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un documento di
identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna
e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua
domanda di asilo,
i verbali di audizione del 17 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
30 marzo 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 20 aprile 2011, notificata alla ricorrente il giorno
seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 28 aprile 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il giorno seguente,
l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il 2 maggio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessata ha dichiarato di essere cittadina etiope, di etnia (…),
originaria di B._______ (Etiopia), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino
al suo espatrio nel (…) 2011,
che l'interessata ha affermato di aver lasciato il suo domicilio, assieme
alla madre, per sfuggire all'C._______, ovvero il governo della sua zona,
di cui sarebbe stata un'(…); che, secondo quanto riferitole da un vicino di
casa, l'C._______ sarebbe alla ricerca dell'interessata e di sua madre;
che detto governo sarebbe responsabile della sparizione in circostanze
ignote di suo padre e dei suoi due fratelli, quando ella avrebbe avuto (…)
rispettivamente (…) anni; che il medesimo avrebbe altresì ostacolato
l'interessata nella sua carriera di podista, nonostante i suoi eccellenti
risultati ed avrebbe esercitato delle pressioni sui contadini impiegati nei
terreni di famiglia dell'interessata; che, inoltre, ella ha dichiarato che ignoti
avrebbero colpito la sua casa con dei sassi ed ha infine espresso il timore
di essere stuprata e rapita al fine di costringerla ad un matrimonio forzato;
che a fronte di tale situazione, per paura, l'interessata e sua madre si
sarebbero rifugiate presso una zia materna ad D._______ (Etiopia),
che, una volta pronto tutto quanto per il viaggio di espatrio, organizzato e
finanziato dal marito di sua zia rispettivamente da quest'ultima,
l'interessata si sarebbe recata in auto con un passatore ad E._______
(Etiopia), da dove insieme a quest'ultimo e munita di un passaporto che
costui le avrebbe messo a disposizione, avrebbe preso un aereo fino a
giungere ad F._______ (Turchia); che, (…) giorni dopo, con un altro
passatore, l'interessata avrebbe preso un altro aereo per la Francia,
atterrando in una località a lei sconosciuta; che, l'indomani, dopo aver
viaggiato per qualche ora in auto, il passatore avrebbe affidato
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l'interessata ad una signora bianca, la quale l'avrebbe accompagnata in
treno fino a G._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire
controlli,
che, nella decisione del 20 aprile 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
di asilo alcun documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia
realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, richiamati i fatti esposti in sede di audizione, l'insorgente
contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi
scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti di identità,
ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda di asilo; che, innanzitutto, l'argomentazione dell'UFM su
questo punto sarebbe priva di logica, in quanto si limiterebbe a ricordare
che ella non avrebbe consegnato alcun documento di identità, nonostante
il tempo a sua disposizione; che la ricorrente ribadisce di non aver potuto
effettuare alcun passo per procurarsi siffatti documenti, ritenuto che
l'unico documento in suo possesso, ovvero la carta di identità, sarebbe
stata consegnata al passatore al termine del viaggio, unitamente al
passaporto che quest'ultimo le avrebbe procurato; che, peraltro,
l'incapacità della ricorrente di menzionare gli aeroporti sarebbe dovuta
alla sua scarsa scolarizzazione, nonché al fatto che si sarebbe trattato del
suo primo viaggio in aereo; che, inoltre, l'insorgente fa valere che l'UFM
avrebbe dovuto altresì entrare nel merito della sua domanda di asilo, in
quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato ed all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti,
essendo l'C._______ una realtà indiscutibile in Etiopia, si dovrebbe
ammettere che le dichiarazioni scorrette a tal riguardo della ricorrente
sarebbero il frutto della sua scarsa scolarizzazione, oppure porterebbero
a mettere in discussione la stessa provenienza della ricorrente; che,
pertanto, non si potrebbe dedurre dall'incapacità della ricorrente di riferire
il significato dell'C._______, l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni;
che, per di più, la ricorrente sostiene di non disporre di una solida rete
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familiare in Etiopia, ritenuto che il padre e i due fratelli sarebbero
scomparsi da tempo, non avrebbe più notizie della madre e gli altri
membri della famiglia non rappresenterebbero un punto di riferimento in
grado di sostenerla in caso di rinvio nel suo Paese di origine, dove
peraltro rischierebbe di essere esposta a trattamenti inumani e degradanti
secondo l'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101); che, infine, il suo rimpatrio in Etiopia non sarebbe
ragionevolmente esigibile e dovrebbe esserle concessa l'ammissione
provvisoria in Svizzera,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, la ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
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che, quanto al suo viaggio di espatrio, la ricorrente ha reso allegazioni del
tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è plausibile che
ella sia potuta arrivare dall'Etiopia, entrando nello spazio Schengen,
munita di un passaporto rosso che le sarebbe stato procurato dal
passatore, di cui tuttavia ignorerebbe il contenuto, poiché non lo avrebbe
mai aperto, e che, ad ogni controllo, il passatore glielo avrebbe
consegnato e poi ritirato immediatamente (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale
2 D9-15); che, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che ella
abbia superato i severi e individuali controlli aeroportuali, senza sapere
cosa vi fosse nel documento in suo possesso e senza poter affermare
che lo stesso contenesse perlomeno la sua foto (cfr. ibidem); che, inoltre,
la ricorrente non è stata in grado di fornire alcun dettaglio circa le più
elementari circostanze del viaggio, quali a guisa di esempio, la
compagnia aerea, gli aeroporti da cui sarebbe transitata, la località turca
e poi francese in cui sarebbe sbarcata e la durata del viaggio (cfr. verbale
1 pagg. 7-8); che tali lacune non possono trovare giustificazione alcuna
nella scarsa scolarizzazione o nella mancata esperienza nel viaggiare
della ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), laddove essa ha riferito che il
passatore le avrebbe consegnato un "foglio lungo", che le sarebbe servito
per salire sull'aereo, ovvero il foglio di imbarco, il quale contiene tutte le
informazioni del viaggio, nonché ritenuto che in aeroporto e durante il
viaggio tali informazioni vengono fornite in più modi ed avrebbero
sicuramente dovuto attirare l'attenzione e l'interesse della ricorrente, la
quale non è del tutto analfabeta,
che, pertanto, la ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono la ricorrente le altrettanto vaghe, nonché
stereotipate allegazioni secondo cui non le sarebbe stato possibile
consegnare i suoi documenti di identità, poiché sia il passaporto messole
a disposizione e la sua carta di identità personale gli sarebbero stati
ritirati dal passatore (cfr. verbale 1 pagg. 4-5, verbale 2 D4-D8 e ricorso
pag. 3); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi
della legge; che, d'altronde, come rettamente ritenuto dall'UFM, non vi è
alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per
procurarsi i suoi documenti, tanto più che ella avrebbe potuto rivolgersi ai
suoi familiari, di cui non è plausibile che non sappia il numero di telefono
(cfr. verbale 2 D16-D18),
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti di identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti di
identità per i bisogni della causa,
che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, le dichiarazioni rese dall'insorgente – relativamente ai
fatti addotti a sostegno della sua domanda di asilo – si distinguono per il
loro carattere estremamente incongruente, vago e inconsistente; che,
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innanzitutto, come rettamente rilevato dall'UFM, la ricorrente ha
espressamente dichiarato, in più occasioni durante il corso della
procedura, di non aver mai avuto problemi né con le autorità o terze
persone del suo Paese di origine, né tantomeno con l'C._______ e di non
esserle mai successo nulla di rilevante in Etiopia (cfr. verbale 1 pagg. 6-7
e verbale 2 D29-34); che tali affermazioni sono palesemente in netta
contraddizione con le motivazioni presentate dalla stessa a fondamento
della sua domanda di asilo, secondo le quali ella sarebbe fuggita dal suo
Paese di origine per sfuggire all'C._______, per il timore di essere
stuprata e forzata a sposarsi oppure di essere stata oggetto da parte di
ignote di lanci di sassi contro la sua casa (cfr. verbale 1 pagg.5-7 e
verbale 2 D27, D33 e segg. e D84 e segg.); che, per quanto attiene alle
asserite persecuzioni da parte dell'C._______, la ricorrente non è stata in
grado nemmeno di spiegare l'entità e il significato dell'C._______ (cfr.
verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D35-D37), nonché di specificare il motivo
per cui lei e sua madre fossero ricercate da parte di tale organismo,
ritenuto peraltro che ella ha affermato di ignorare che tra l'C._______ e
l'asserita sparizione del padre e dei due fratelli vi fosse un collegamento
(cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D55-D75); che, d'altronde, non
soccorrono la ricorrente le allegazioni secondo cui tali lacune sarebbero
dovute alla sua scarsa scolarizzazione, tanto più che sostiene che la
realtà dell'C._______ sarebbe indiscutibile in Etiopia (cfr. ricorso pag. 4);
che, del resto, ella non ha saputo concretizzare le persecuzioni di cui
sarebbe stata oggetto da parte dell'C._______, limitandosi ad affermare
che quest'ultimo l'avrebbe ostacolata nella sua carriera di (…) (cfr.
verbale 2 D32-33 e D52-D53), così come le pressioni che detto
organismo avrebbe proferito contro di lei e la sua famiglia, in relazione ai
contadini che lavoravano per loro (cfr. verbale 2 D78-D81); che, in siffatte
condizioni, v'è ragione di concludere che tale motivazione sia stata
costruita ad hoc dalla ricorrente per giustificare la sua domanda di asilo;
che tale conclusione vale altresì per quanto riguarda il timore di essere
stuprata e costretta all'eventualità di un matrimonio forzato (cfr. verbale 2
D27 e D93-D94); che, infatti, tale allegazione costituisce una semplice
affermazione generale e di parte, nonché una mera eventualità,
rispettivamente supposizione da parte della ricorrente, non corroborata
da alcun indizio oggettivo; che, infine, in riferimento agli episodi in cui la
sua casa sarebbe stata oggetto di lanci di sassi, la ricorrente non ha
saputo indicare né chi avrebbero potuto essere i responsabili, né il motivo
di tali gesti; che, ad ogni modo, se tale fosse stato il caso, ella avrebbe
dovuto e potuto rivolgersi alle autorità del suo Paese di origine per
sollecitare l'opportuna protezione contro l'eventuale agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti; che, alla luce delle suesposte
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considerazioni sui punti essenziali delle fatti addotti dalla ricorrente, vi è
ragione di concludere che i motivi di asilo fatti valere sono
manifestamente inverosimili, rispettivamente irrilevanti, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
nonché irrilevanti con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dalla ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
contrariamente a quanto la stessa ha preteso in sede di ricorso (cfr.
ricorso pag. 5),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, ella è giovane, ha
frequentato perlomeno due anni di scuola, vanta un'esperienza
professionale nel settore (…), è un'(…) con eccellenti risultati, ciò che
potrebbe divenire fonte di reddito (cfr. verbale 1 pagg. 3 e verbale 2 D33
e segg.) e proviene da una famiglia ricca, con molti terreni (cfr. verbale 2
D83); che, inoltre, ella dispone in patria di un'importante rete sociale,
ritenuto che vi risiedono ancora sua madre, il suo fidanzato, le sue zie
materne, nonché delle zie e degli zii paterni (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 8,
verbale 2 D24-25); che, peraltro, contrariamente a quanto pretende la
ricorrente (cfr. ricorso pag. 4), non vi è ragione di ritenere che essa non
possa ottenere il minimo e necessario sostegno da parte di detti familiari
– con cui avrebbe un ottimo rapporto (cfr. verbale 2 D111) – al suo
reinserimento in Etiopia, da dove sarebbe espatriata soltanto tre mesi fa;
che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: