B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2454/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia, alias
B._______, nato il (…),
Egitto, alias
C._______, nato il (…),
Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 maggio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 4 febbraio 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 17 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1) e del
29 marzo 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 2 maggio 2012, notificata al ricorrente il
3 maggio 2012 (cfr. act. A 17/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 7 maggio 2012);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 7 maggio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di es-
sere cittadino tunisino, nato a D._______, cresciuto e con ultimo domicilio
a Tunisi, in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 4);
che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia all'inizio di gennaio 2012,
imbarcandosi, nascosto in un camion, dal porto di E._______ (Tunisia)
per poi sbarcare a Bari (Italia); che egli sarebbe rimasto in Italia fino al
giorno della sua entrata in Svizzera, il 4 febbraio 2012, dove ha deposita-
to la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
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e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di spe-
cie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustifi-
cante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi; che, infatti, egli ribadisce di avere chiesto alla sua famiglia in
patria di spedirglieli, ma loro non li avrebbero trovati, che quindi conse-
gnare i documenti gli sarebbe stato finora impossibile;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, il richiedente allega di es-
sersi fatto rileggere i verbali d'audizione da un amico che comprende l'ita-
liano e di avere in questo modo scoperto che fatti di cui avrebbe parlato
non sarebbero stati riportati fedelmente; che in particolare non vi sarebbe
nessun accenno alle allegazioni da lui fornite a proposito dei suoi timori
legati al servizio militare; che all'inizio del 2008 egli sarebbe stato convo-
cato al servizio militare ma non si sarebbe mai presentato perché, vista la
situazione in Tunisia, sarebbe stato troppo pericoloso; che il ricorrente ri-
tiene che questo disguido sia, con ogni probabilità, dovuto all'attitudine
dell'interprete di sintetizzare le sue allegazioni;
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene inoltre che, comunque,
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile
visto che la situazione in Tunisia sarebbe drammatica in quanto
caratterizzata da povertà, corruzione, instabilità e insicurezza; che queste
circostanze impedirebbero la conduzione di una vita serena e dignitosa;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
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mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che i suoi documenti dovrebbero trovarsi a casa della famiglia in Tunisia
ma che, tuttavia, i suoi famigliari non sarebbero finora riusciti a trovarli;
che, in sede di prima audizione, alla domanda di cosa avrebbe fatto per
procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere stato informato,
tramite un documento da lui firmato, dell'incombenza di dover fornirne
uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di
non avere fatto nulla; che alla domanda circa la ragione per cui non
avrebbe fatto nulla ha risposto che non sarebbe sussistito alcun motivo
particolare e che semplicemente non avrebbe ancora telefonato a casa
della famiglia in Tunisia, ma che lo avrebbe fatto nei giorni seguenti
(cfr. verbale 1, pag. 7); che, in occasione dell'audizione federale, alla
domanda di cosa avesse fatto nel frattempo per procurarsi i documenti
richiesti, ha dichiarato di avere telefonato ai suoi famigliari, i quali
avrebbero cercato i documenti ma non sarebbero riusciti a trovarli; che in
particolare avrebbero cercato la sua carta d'identità nazionale; che
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quando era espatriato per la prima volta nel 2008 egli avrebbe lasciato
tutti i suoi documenti nella casa in cui abitava con la famiglia; che la sua
famiglia avrebbe tuttavia recentemente traslocato e a seguito di ciò non
riuscirebbe più a trovare i suoi documenti; che nell'atto di ricorso egli
sostiene che sussisterebbero ragioni scusabili per cui non avrebbe
ancora consegnato alcun documento d'identità; che infatti, visto che i suoi
famigliari non sono ancora riusciti a trovare i documenti, egli non
potrebbe fare altro che attendere;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili;
che comunque, già le dichiarazioni fornite fin dall'inizio lasciano intendere
una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti richie-
sti;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso della sua carta d'identità, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni
della causa;
che, per di più, il richiedente ha fornito, al momento dell'entrata in
Svizzera, un'identità diversa da quella fornita in seguito nell'ambito delle
audizioni; che, alla domanda del motivo che l'avrebbe indotto a fornire
delle identità diverse ha risposto che al momento dell'entrata in Svizzera
avrebbe indicato una falsa identità per paura di essere rimpatriato,
assicurando che la vera identità è quella fornita in sede di audizione (cfr.
verbale 1, pag. 3); che quest'attitudine non può che confermare la scarsa
disponibilità del richiedente a creare trasparenza in merito alla sua
identità;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente, durante le audizioni, ha dichiarato che in Tunisia non
avrebbe guadagnato abbastanza con i lavori da lui svolti; che, quindi,
sarebbe espatriato per motivi economici, in cerca di un lavoro e di un
futuro migliore e, infine, per potere aiutare la sua famiglia
finanziariamente (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'auto-
rità inferiore, i motivi elencati dal richiedente in sede di audizione a soste-
gno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevan-
za; che, segnatamente, il fatto di essere malpagato non costituisce, nel
contesto descritto, manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3
LAsi;
che quanto allegato dall'insorgente nell'atto di ricorso circa i presunti
timori sul servizio militare che sarebbero rimasti estranei ai verbali,
nonostante egli li avesse, a suo dire, menzionati in occasione
dell'audizione federale, non può essere ritenuto; che infatti non è
plausibile che allegazioni di questo tipo, che certamente non verrebbero
considerate come dettagli ma, al contrario, come centrali nel racconto di
un richiedente, restino estranee ai verbali; che inoltre, una volta steso il
verbale, questo viene riletto e tradotto al richiedente in una lingua a lui
comprensibile, nel caso in esame in arabo; che, in casu, il richiedente ha
confermato che ciò sia avvenuto apponendo la sua firma su ogni pagina
del verbale; che per giunta, durante le audizioni, il richiedente ha
esplicitamente dichiarato di essere espatriato "esclusivamente" per motivi
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economici e che non vi sarebbero altri motivi e che, alla domanda se
sarebbe espatriato anche nel caso in cui avesse trovato un lavoro ben
retribuito in patria, ha risposto negativamente (cfr. verbale 1, pag. 8 e
verbale 2, pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni, questo Tribunale può
escludere l'asserita lacuna dei verbali quo agli allegati timori relativi al
servizio militare;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed aven-
do un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, l'allontanamen-
to è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: