B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2455/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Algeria, alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Libia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 maggio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizze-
ra,
il verbale di audizione del 24 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), rispetti-
vamente il complemento di audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: com-
plemento verbale 1) ed il verbale di audizione del 3 maggio 2012 (di se-
guito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 3 maggio 2012, notificata oralmen-
te all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la
quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,
il ricorso inoltrato dall'interessato il 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 7 maggio 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adem-
pie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il richiedente ha dichia-
rato di essere cittadino algerino, originario di D._______ nella periferia di
E._______ (Algeria),
che l'interessato avrebbe vissuto in Algeria fino al (…) e, in seguito,
sarebbe partito al fine di trovare un lavoro e un futuro migliore (verbale 1,
p. 7),
che il medesimo si sarebbe recato dapprima in Turchia, in aereo, provvi-
sto di visto e passaporto; che giunto ad F._______ si sarebbe messo in
contatto con un passatore per raggiungere la Grecia ed in fine l'Italia; che,
arrivato in quest'ultimo Paese, nei pressi di G._______, sarebbe poi stato
fermato e trattenuto per tre giorni dalle autorità italiane al fine di accerta-
menti; che, in seguito al rilascio, avrebbe proseguito per Siena e succes-
sivamente sarebbe giunto a H._______; che, da tale località, dove egli
avrebbe vissuto di espedienti per circa tre mesi, sarebbe partito in treno
alla volta della Svizzera, giungendo a I._______, senza documenti e sen-
za subire alcun controllo,
che, nella decisione del 3 maggio 2012, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla
Svizzera una protezione contro persecuzioni,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che con la propria domanda di
asilo, egli avrebbe comunque inteso domandare protezione alla Svizzera;
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che, d'altronde, come risulterebbe dai verbali, la sua domanda dovrebbe
essere considerata una vera e propria domanda di protezione, in quanto
avrebbe spiegato di essere espatriato a causa della gravissima situazione
famigliare e personale, avendo una vita senza prospettive future, ma di
povertà certa, con tutti i rischi connessi ad una tale situazione; che,
inoltre, il ricorrente asserisce che nel proprio Paese dominerebbero
ingiustizia, terrorismo, violenza, povertà e disperazione; che, di
conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile,
ritenute anche e soprattutto le sue circostanze personali e famigliari,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della propria
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo,
alternativamente dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asi-
lo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi,
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di perse-
cuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, per-
tanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agi-
re umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate uni-
camente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18),
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
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vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere e-
sposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente – e ribadita in sede di ri-
corso (cfr. ricorso, p. 2) – per giustificare il proprio espatrio è legata e-
sclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare
un lavoro, un futuro migliore (cfr. verbale 1, p. 7), segnatamente al desi-
derio di avere un impiego fisso e meglio retribuito, oltre che un alloggio
adeguato (cfr. verbale 2, D14-D27. pp. 3-4); che tali motivi, come manife-
stamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione
di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi,
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire in modo molto generico
che, in caso di rientro in Patria, egli non potrebbe avere un futuro
(cfr. verbale 2, D28-D30 p. 4), rispettivamente che la situazione in Algeria
sarebbe terribile - considerata l'ingiustizia dilagante, il terrorismo, la vio-
lenza, la povertà e la disperazione - e che andrebbero comunque tenute
in considerazione le sue circostanze personali e famigliari (cfr. ricorso,
p. 2), senza menzionare nello specifico quali,
che, peraltro, egli ha confermato a più riprese di non avere mai avuto
problemi in Patria, né con la giustizia, né con le autorità in generale (cfr.
verbale 1, p. 8; verbale 2, D28 p. 4),
che, del resto, dalle carte processuali non emergono elementi da cui de-
sumere che l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
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10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per di più, la situazione, in Algeria, non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale,
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internaziona-
le assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186
e relativi riferimenti),
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
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e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base, ha espe-
rienza professionale quale (…), (…), (…) (cfr. verbale 1, p. 4), (…) e (…)
(verbale 2, D12 p. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria di un'importante e
densa rete sociale, ritenuto che vi risiede gran parte della sua famiglia,
segnatamente suo padre, suo fratello e tre delle sue sorelle, nonché di-
versi altri parenti (cfr. verbale 1, p. 5 e verbale 2, D13 p. 3); che, infine, il
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: