B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2456/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 aprile 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 24 aprile 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: verbale 1) e del
30 aprile 2012 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 30 aprile 2012, notificato all'interessa-
to il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 7 maggio 2012);
l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data
7 maggio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di es-
sere cittadino tunisino, nato e con ultimo domicilio in Tunisia a B._______
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Tunisia per motivi economici il
4 marzo 2012 dal porto di B._______; che sarebbe giunto in un porto tur-
co ed avrebbe proseguito per il mezzo dell'auto fino in Grecia per poi pro-
seguire via mare verso l'Italia, da dove avrebbe preso un treno fino a
C._______ (Italia); cha sarebbe entrato a piedi in Svizzera, a D._______,
dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 6
seg.);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata conse-
gna di documenti d'identità, indicato che a causa della celerità della pro-
cedura, egli non avrebbe avuto il tempo materiale per potersi organizzare
ed inoltrare i documenti necessari; che, infatti, egli ha indicato che se an-
che si fosse adoperato ad ottenere i documenti, questi ultimi non avreb-
bero comunque fatto in tempo a giungere vista la velocità con la quale si
è svolta la procedura di prima istanza; che, pertanto, vi sarebbero state
difficoltà oggettive nel consegnare i documenti d'identità o di viaggio;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti
che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero i motivi di ingiustizia giudiziaria
e i problemi familiari; che, pertanto, se non gli si concedesse l'asilo, egli
ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo al-
lontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una do-
manda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
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bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibidem, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, dalla presentazione della domanda
d'asilo a tuttora, non ha esibito alcun documento che adempia i citati cri-
teri;
che, per di più, egli ha dichiarato di aver ottenuto il passaporto nel 2008 e
che dovrebbe essere valido fino al 2014 ma che tale documento l'avrebbe
lasciato presso il suo domicilio in quanto avrebbe viaggiato illegalmente
(cfr. verbale 1, pag. 5); che la carta d'identità l'avrebbe anch'essa ottenuta
nel 2008 e si troverebbe probabilmente al posto di polizia oppure sarebbe
andata persa; che, interrogato su tale contraddizione, egli ha indicato che
allorquando gli avrebbero ritirato la carta d'identità, egli si sarebbe trovato
in carcere e che tale loco sarebbe stato incendiato e la carta d'identità sa-
rebbe andata distrutta; che non avrebbe chiesto un'ulteriore carta d'identi-
tà in quanto sapeva già di non volere restare in Tunisia (cfr. verbale 1,
pag. 6); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i docu-
menti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'in-
combenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda
d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto avrebbe firmato
il foglio arancione con la comminatoria senza tuttavia leggerlo; che dal
momento che nessuno gli ha indicato che avrebbe dovuto leggere tale
documento (foglio arancione) non avrebbe dunque agito nel senso;
(cfr. verbale 1, pag. 6); che, durante la seconda audizione egli ha grosso-
lanamente asserito di non aver potuto far giungere i documenti in Svizze-
ra in quanto non gli sarebbe stato spiegato in che modo o a chi mandare i
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documenti (cfr. verbale 2, pag. 2); che tali giustificazioni non sono dunque
atte a motivare un impedimento oggettivo all'ottenimento di tali documen-
ti; che, per giunta, nell'atto di ricorso il ricorrente si è limitato ad asserire
che a causa della celerità della procedura egli non avrebbe avuto il tempo
necessario per far pervenire i documenti; che tale argomentazione non
soccorre il ricorrente in quanto avrebbe potuto comunque adoperarsi per
ottenere tali documenti o come minimo mostrare all'autorità inferiore un
certo interesse nell'agire nel senso;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili;
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni
della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per
motivi economici, familiari e giudiziari;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione;
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'auto-
rità inferiore, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua doman-
da d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che, segnatamen-
te, i problemi economici, la disoccupazione, il contestato legame di filia-
zione dalla parte del di lui padre e l'eventuale errore giudiziario ai danni
del ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 3, 5 e 7 segg.), non
costituiscono, di per sé, motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, peraltro, non ha presentato alcuna allegazione nell'atto ricorsuale at-
ta a costituire l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed aven-
do una formazione professionale oltre che una rete sociale, l'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
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inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto nella misura in cui ammissibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: